CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che presentano servizio in classi di montagna.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
premesso che:
la legge n. 143 del 2004, e successive modificazioni, ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e delle piccole isole, disposizione già prevista dalla legge n. 90 del 1957, e successive modificazioni, per le scuole elementari pluriclasse di montagna e delle piccole isole; la legge n. 186 del 2004 e successive modificazioni ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;
l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso tale da indurne l'abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1o settembre 2007;
con la sentenza n. 11, del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 143 del 2004, limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957;
ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007;
in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna e delle piccole isole nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo;
il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi già assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 e relativi a servizi già espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c), e 607, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1o settembre 2007, nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005-2006 e 2006-2007»;
il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 è annullata la doppia valutazione dei servizi

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prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»;
i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003-2004, dei doppi punteggi già attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna e delle piccole isole, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge;
l'amministrazione scolastica non può esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimità delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime;
la certezza del diritto e il rispetto della legalità impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna e delle piccole isole, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa;
l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»,

impegna il Governo:

a) a tutelare le legittime aspettative dei docenti ai quali è stato decurtato il punteggio derivante dal servizio prestato in scuole di montagna e delle piccole isole, tenendo conto dei diritti maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, in virtù del citato articolo 136 della Costituzione;
b) ad intraprendere ogni utile iniziativa tendente a garantire la continuità didattica agli studenti, che frequentano le scuole nelle sedi realmente disagiate dei comuni di montagna e delle piccole isole.
(8-00041)Goisis, Caparini, Di Centa.

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ALLEGATO 2

7-00140 Rampelli: Sull'integrazione scolastica dei bambini stranieri.

RELAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

Ricordo che sulle tematiche oggetto della risoluzione in discussione, concernenti l'integrazione degli alunni stranieri, il Governo ha già riferito sia in Aula Camera che in Aula Senato in occasione della discussione di varie mozioni al riguardo presentate.
Come rilevato nelle premesse dell'atto in discussione, che sono pienamente condivise, la presenza crescente di stranieri nelle scuole e classi italiane ha raggiunto una concentrazione particolarmente elevata in alcune aree geografiche o zone della stessa città, al punto che in molte situazioni la loro presenza supera quella degli italiani costituendo talora, come nel caso cui si fa riferimento nel testo della risoluzione, la totalità o quasi della classe.
La disomogenea distribuzione degli studenti stranieri sul territorio nazionale richiede quindi lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi che consentano alla scuola di svolgere adeguatamente il proprio compito, per una concreta ed efficace integrazione.
A tal fine la scuola deve insegnare agli studenti stranieri la lingua italiana, per il superamento della barriera linguistica che preclude loro di esprimere pienamente le proprie capacità e competenze, e deve accompagnare l'alfabetizzazione linguistica con la conoscenza della Costituzione e dell'educazione alla cittadinanza.
Nella direzione sopra delineata va l'azione del Ministero con l'invio alle scuole di indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.
I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e le iscrizioni alle scuole italiane devono avvenire secondo le modalità e condizioni previste per i minori italiani.
Per evitare concentrazioni di iscrizioni di alunni stranieri si dovranno realizzare accordi di rete tra le scuole e con gli Enti locali.
Gli Uffici scolastici regionali, di intesa con gli Enti territoriali, comunque, potranno autonomamente definire quanti bambini stranieri per classe si potranno iscrivere alle scuole del proprio territorio. Orientativamente le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30 per cento degli iscritti italiani.
A tal proposito, va comunque tenuta presente l'opportunità di distinguere tra i bisogni formativi degli alunni stranieri nati in Italia e che hanno seguito il percorso di studi italiano e i bisogni formativi degli alunni di recente immigrazione e non italofoni. Come risulta dalla pubblicazione «Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano - a.s. 2007/2008», curata dal Servizio statistico del Ministero, sul totale degli alunni con cittadinanza non italiana, che comprende anche gli alunni comunitari, i nati in Italia sono, in media, il 35 per cento. La loro maggior concentrazione si rileva tra i bambini delle scuole dell'infanzia, il 71 per cento sono nati in Italia, e primaria, il 41,1 per cento. Di questa distinzione si è tenuto conto anche nel Piano nazionale per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.
Quanto all'assegnazione degli alunni non italiani alle classi, l'assegnazione stessa è autonomamente decisa dalle scuole che dovranno, comunque, procedere ad un accertamento delle competenze

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e dei livelli di preparazione dell'alunno per assegnarli, di conseguenza, alla classe definitiva.
Le scuole, comunque, possono prevedere che l'inserimento in una classe di un alunno straniero sia preceduto o accompagnato da una prima fase di approfondimento della conoscenza linguistica finalizzata ad un inserimento efficace dell'alunno nella classe.
Per migliorare la conoscenza della lingua italiana possono essere, inoltre, organizzati corsi di potenziamento tenuti, dove possibile, dagli insegnanti della scuola stessa. Per questo, nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, in specie dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, è opportuno riservare una particolare attenzione alle metodologie di intervento, alle misure organizzative e didattiche di sostegno all'integrazione.
Per ciò che riguarda specificamente la rilevata esigenza della definizione omogenea delle quote massime di studenti stranieri nelle singole classi, al fine di evitare, per quanto possibile, fenomeni di concentrazione analoghi a quello citato nella risoluzione, stiamo lavorando anche sulla base di esperienze già in corso in alcune istituzioni scolastiche e in alcuni territori del Paese, allo scopo di realizzare una più compiuta e incisiva strategia di positiva integrazione. I bambini stranieri devono essere inseriti nelle classi con i bambini italiani per evitare, come accade in molte città, che si formino scuole e classi composte solo da stranieri. Gli alunni non italiani hanno bisogno di stare con quelli italiani per potersi integrare al meglio.
Oltre al tetto, inoltre, è fondamentale prevedere classi di inserimento di durata limitata per poter insegnare, a chi è appena arrivato in Italia, l'italiano ad un livello sufficiente per non sentirsi in difficoltà con i coetanei. Questi momenti di inserimento si svolgeranno sia la mattina che il pomeriggio, mentre nella scuola media una parte di ore della seconda lingua potrà essere usata per lo studio dell'italiano.
Comunque non basta inserire un ragazzo straniero in una classe di studenti italiani per ottenere una effettiva integrazione. È necessario aiutare gli studenti stranieri ad imparare bene la nostra lingua, perché questa, è bene ribadirlo, è l'elemento fondamentale che consente ai ragazzi stranieri di non sentirsi in difficoltà e in imbarazzo con i compagni e di realizzare un primo importante passo verso la completa integrazione.
Passi nella suddetta direzione sono stati peraltro già mossi dal Ministero, in particolare con la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, nella quale uno specifico paragrafo è dedicato proprio agli alunni con cittadinanza non italiana.
Questa circolare richiama in primo luogo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 che, come è noto, fornisce, tra l'altro, criteri relativi all'obbligo e all'istruzione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi ricordando quanto ribadito in proposito nella Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione scolastica.
Nella citata circolare n. 4 del 2009, è sottolineata l'opportunità che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande degli studenti stranieri, interagendo con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali interessati. È inoltre evidenziata la necessità che nelle città e nei grandi centri urbani, in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana siano gestite, in modo che la domanda e l'offerta di servizi scolastici risultino equamente distribuite.
Quanto all'inserimento nelle classi, è ivi previsto che i collegi dei docenti possano valutare la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento.
Relativamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico per tutti i minori presenti sul territorio nazionale, la stessa citata circolare n. 4 fornisce indicazioni affinché

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le istituzioni scolastiche, possibilmente con azioni in rete, sollecitino o assecondino attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
In tal senso si è già mosso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, parte attiva di un produttivo percorso di confronto, che ha consentito la definizione di linee di azione condivise tra l'ufficio medesimo, l'Assessorato alle Politiche Educative Scolastiche del Comune di Roma, il Municipio Roma VI, il Dipartimento XI e gli Istituti scolastici del Municipio Roma VI.
Il 5 febbraio 2009, a sostegno del processo di confronto, i soggetti citati hanno sottoscritto un Accordo di rete che li impegna ad azioni specificamente indirizzate a «orientare le iscrizioni di alunni italiani e non italiani in modo da favorire i processi di integrazione e una più equa distribuzione degli alunni di diversa nazionalità nelle classi».
Nell'accordo si precisa che le azioni delle Istituzioni scolastiche mireranno all'« (...) obiettivo tendenziale, in tempi medi, di riequilibrare il rapporto di alunni italiani e non italiani, tenendo conto delle realtà del territorio (...)» e con il supporto degli altri soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo. L'Ufficio scolastico ha assunto l'onere, nei limiti della massima disponibilità possibile, di «conservare gli organici delle scuole» del territorio.
Al fine di favorire la messa in atto di quanto previsto dalla circolare n. 4 del 2009, e ad ulteriore conferma delle linee di azione condivise, l'ufficio scolastico regionale ha inviato ai Dirigenti degli uffici scolastici provinciali del Lazio e a tutti i dirigenti delle Istituzioni scolastiche del territorio la nota prot. n. 2620 del 19 febbraio 2009, comunicando le finalità dell'Accordo sottoscritto e invitando i Dirigenti scolastici «(...) nel rispetto delle competenze degli OO.CC., ad assumere gli opportuni contatti con gli Enti locali al fine di ottimizzare gli interventi di piena, equilibrata ed efficace integrazione degli alunni stranieri nel sistema scolastico».
Quanto alla necessità di potenziare l'insegnamento della lingua italiana per la effettiva integrazione degli alunni stranieri, affinché possano andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani, il regolamento di riordino del primo ciclo, in corso di pubblicazione, prevede che nella scuola secondaria di primo grado una quota di ore di insegnamento delle lingue comunitarie possa essere utilizzata per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri. Tale possibilità è stata peraltro già prevista nella circolare ministeriale n. 38 del 2 aprile 2009, concernente le dotazioni organiche per il 2009-2010.
In coerenza con quanto sopra esposto, il Ministero sta organizzando, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, un seminario nazionale di formazione dei dirigenti di scuole a forte presenza di alunni stranieri, al fine di intervenire concretamente già dal prossimo anno scolastico per favorire l'applicazione dei provvedimenti citati nella premessa della Risoluzione in oggetto, ovvero di «promuovere opportune intese con reti di scuole ed enti locali per assicurare un'equilibrata distribuzione degli alunni stranieri». Il seminario nazionale di formazione coinvolgerà 150 dirigenti scolastici, provenienti in particolare dalle aree a più forte presenza migratoria, e i referenti per l'integrazione degli alunni stranieri di tutti gli uffici scolastici regionali.
Per quanto riguarda la necessità di favorire iniziative finalizzate alla strutturazione di corsi o di attività che possano facilitare l'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda, sulla base delle effettive esigenze degli alunni rilevate in sede di valutazione d'ingresso, è in fase di attuazione il Piano nazionale per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, destinato in particolare agli alunni di recente immigrazione.
Il Piano, finanziato con 6 milioni di euro, fa parte del Programma nazionale «Scuole aperte», è strutturato in laboratori di apprendimento linguistico che si

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svolgono in orario extracurriculare durante l'anno scolastico e in moduli estivi a fine anno scolastico e prima dell'inizio del nuovo anno. Le scuole interessate hanno presentato i propri progetti ai rispettivi uffici scolastici regionali che hanno provveduto a valutare e finanziare le scuole. Le attività di insegnamento sono svolte da personale docente in servizio nelle scuole, in possesso di competenze specifiche legate all'insegnamento di italiano lingua seconda, formatosi nei corsi organizzati dal Ministero, e se necessario da docenti ed esperti esterni alla scuola, anche in collaborazione con enti locali ed associazioni del territorio.
Sul tema oggetto della risoluzione è stato interessato il Ministero dell'interno il quale ha riferito che il Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013, istituito dalla Commissione Europea nell'ambito del programma «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede, tra le priorità specifiche, interventi formativi ad esclusivo indirizzo dei minori, con il coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione.
In particolare, nelle programmazioni relative al Fondo degli anni 2007 e 2008, sono state previste specifiche azioni volte a favorire l'inclusione sociale degli immigrati minorenni, promuovendone il processo di crescita per favorire, proprio attraverso l'inserimento e l'orientamento scolastico, occasioni di confronto, incontro e scambio tra giovani italiani ed extracomunitari al fine di evitare forme di discriminazione e disagio sociale. L'attuazione delle predette azioni sarà attribuita ad enti pubblici o privati senza scopo di lucro che, a seguito degli avvisi pubblici scaduti lo scorso 11 marzo, hanno presentato progetti a valenza territoriale. Detti progetti sono attualmente in corso di valutazione da parte delle competenti Commissioni; i progetti assegnatari dei finanziamenti saranno realizzati entro il 31 ottobre dell'anno incorso.