CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 (C. 2389).

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 2389, recante Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (C. 624 e abb.).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione della Camera, per la seduta del 23 aprile 2009, il nuovo Testo unificato dello schema di disegno di legge recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore».
Al riguardo, nel premettere la necessità che il competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predisponga la necessaria relazione tecnica, ai fini della valutazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, si fa presente quanto segue.
Articolo 5. - (Istituzione della rete di cure palliative). - Le norme dispongono l'istituzione della rete nazionale delle cure palliative, articolata in specifiche strutture e figure professionali, diretta garantire al malato individuate tipologie di assistenza e coordinata da un dirigente medico. Dispongono inoltre l'istituzione, in ogni regione e provincia autonoma, del coordinamento operativo della rete.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame, nonostante la previsione dell'invarianza finanziaria (comma 1), peraltro riferita al solo coordinamento operativo della rete di cure palliative, in mancanza della relazione tecnica richiesta, che dimostri la congruità delle risorse disponibili, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Ciò anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo alla composizione e al funzionamento dell'equipe multidisciplinare e al previsto ausilio di consulenze mediche specialistiche multidisciplinari.
Si osserva, inoltre, che il termine «disposizioni» sembra vincolare le autonomie speciali al dettaglio normativo e non ai principi recati dal disegno di legge in esame; pertanto si propone di sostituire tale termine con quello di «princìpi» ritenuto maggiormente aderente alle prerogative costituzionali delle autonomie speciali.
Articolo 8. - (Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative residenziali). e Articolo 9. (Requisiti e criteri di qualità per le cure palliative domiciliari). - Le norme stabiliscono i requisiti minimi che devono possedere i soggetti erogatori di prestazioni di assistenza residenziale accreditati e le unità di cure palliative domiciliari, prevedendo, tra l'altro, una pianta organica minima, la distribuzione gratuita di farmaci, e presidi medici per il trattamento del dolore severo.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.
Articolo 10. - (Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e rete di terapia del dolore). - Le norme dispongono, tra l'altro, l'istituzione della rete di terapia del dolore.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.

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Articolo 13. - (Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario sulle cure palliative e sulle terapie del dolore). - Le norme prevedono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individui i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi, formativi in cure palliative e in terapia del dolore. Stabilisce, inoltre, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario impegnato nella terapia del dolore, l'obbligatorietà di un tirocinio triennale per ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della rete, la definizione di percorsi formativi omogenei per i volontari che operano nelle reti e l'istituzione di un master professionalizzante in cure palliative.
Al riguardo si fa presente che le disposizioni in esame determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti.
Articolo 14. - (Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore). - Le norme prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Osservatorio permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore, con compiti di monitoraggio, anche avvalendosi di collaborazioni e convenzioni con terzi e prevedendo il collegamento con gli Osservatori regionali. Allo scopo è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che le disposizioni in esame risultano in contrasto con la legislazione vigente; in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, rivolto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi, orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Si segnala, altresì, che le vigenti disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.
Inoltre, sotto il profilo finanziario, si fa presente la necessità che venga dimostrata nella relazione tecnica richiesta la congruità delle risorse allo scopo destinate, anche con riferimento agli oneri derivanti dalla connessione dell'Osservatorio con gli Osservatori regionali.
Articolo 17. - (Copertura finanziaria). - Le norme prevedono la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1; 4, comma 3; 9, comma 1; 15, comma 5, per 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. Prevedono, inoltre (comma 3), l'utilizzo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle risorse vincolate, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, per le iniziative di cui alla legge in oggetto.
Al riguardo, si fa prioritariamente presente che il predetto fondo speciale non presenta la necessaria disponibilità. Con riferimento al comma 3, per l'anno 2009 è già stata raggiunta l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni per il vincolo di destinazione dei 100 milioni di euro per le finalità della presente legge. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito della richiesta relazione tecnica, il competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dovrà fornire assicurazione in merito alla conferma del vincolo di destinazioni dei 100 milioni di euro annui.