CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 aprile 2009
168.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 (C. 2389 Cicchitto e altri).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1

All'articolo 1, comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni di cui al comma 2, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione dei referendum, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum ed alle elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di sei mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum con le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci delle regioni a statuto speciale il riparto di cui al presente comma è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo».
1. 3.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso di cui al presente comma, non si applica la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.
1. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: il giorno successivo a quello con le seguenti: il giorno stesso.
1. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 26

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (testo base C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore».
1. 1.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa (Atto n. 69).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante organizzazione del Ministero della difesa (atto n. 69);
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato favorevolmente lo schema in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
si tenga conto, ai fini della determinazione del numero di uffici di livello dirigenziale da sopprimere, dell'attuale organizzazione del Ministero della difesa, che ha visto (sulla base dell'articolo 1, comma 897, della legge finanziaria per il 2007), l'accorpamento nell'unica Direzione generale di commissariato e di servizi generali, delle due precedenti Direzioni aventi competenza sulla materia.