CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2009
167.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 23

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;
a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexies, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;
a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).
VII/2320/23. 1. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di «informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età», si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».
VII/2320/23. 2 De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori; lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di Servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate;

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a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexies, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;
a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).
VII/2320/23. 3 De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzarella, Bachelet, Russo, Rossa.

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ALLEGATO 2

Istituzione del premio annuale 'Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte'. Nuovo testo C. 867 Vannucci.

NUOVI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 1

Al comma 3 dopo le parole: di concerto con, aggiungere le seguenti: la regione Marche,.
1. 7. Il relatore.
(Approvato)

ART. 2

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. 7. Il relatore.
(Approvato)

ART. 3

Al comma 1, premettere il seguente:
01. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del Premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del comma 01.
3. 2. Il relatore.
(Approvato)