CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 aprile 2009
164.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01025 Misiti: Completamento della variante della SS n. 106 fra Roccella Jonica e Locri.

TESTO DELLA RISPOSTA

La strada statale 106 Jonica rientra, sin dall'origine, tra le opere previste nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443/2001 e, in particolare, nelle delibere CIPE nn. 121/2001 e 106/2004 in quanto ritenuta una dorsale strategica della viabilità dell'Italia meridionale ed un'asse stradale portante del «Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria».
Conseguentemente, i lavori di ammodernamento concernenti tale infrastruttura sono di regola progettati, finanziati e realizzati in conformità alle disposizioni speciali sulle infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi dettate dagli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.
I lavori di completamento della variante esterna alla SS. 106 Jonica, tra i comuni di Roccella Jonica e Locri, risultano inseriti nella bozza del Piano Investimenti 2009 redatto dal soggetto aggiudicatore ANAS, attualmente in corso di definizione ed approvazione a norma di legge, il quale, non appena divenuto efficace, sarà allegato al Contratto di Programma intercorrente tra la citata ANAS SpA. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il relativo bando di gara sarà pubblicato non appena il Contratto di Programma 2009 diventerà operativo nella forma attuale.
Il fabbisogno finanziario complessivamente stimato per l'esecuzione dei lavori in questione è pari a euro 18.910.000 e la relativa copertura è momentaneamente assicurata, in funzione del più sollecito avvio delle procedura di gara, con fondi ordinari nella disponibilità di ANAS S.p.A., in attesa che il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui ove possibile e tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, le risorse idonee per il finanziamento definitivo dell'intervento, secondo la disciplina speciale sopra richiamata.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01186 Vannucci: Sulle cause del ritardo nell'avvio dei lavori su alcuni tratti dell'autostrada A14.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai lavori di ampliamento della 3a corsia dell'autostrada A14 da Rimini nord a Porto Sant'Elpidio, in particolare, per i lotti 6B Ancona sud-Porto Sant'Elpidio - 2a fase, 5 Ancona nord-Ancona sud e 2 Cattolica-Fano, sono state avviate le procedure di affidamento secondo la legislazione vigente, come noto all'onorevole interrogante che, nell'atto, riporta correttamente gli importi a base d'asta e le date di pubblicazione delle gare.
Si precisa ulteriormente che per il solo Lotto 5 si tratta di «appalto integrato» e, quindi, con progettazione esecutiva a cura dell'Appaltatore.
Le tre procedure di affidamento procedono senza ritardi e per nessuna di esse si è ancora pervenuti alla aggiudicazione.
In particolare, per il Lotto 6B, la prima seduta di gara si è tenuta il 22 ottobre 2008, per il Lotto 5 la prima seduta di gara si è tenuta il 27 novembre 2008 mentre per il Lotto 2 la prima seduta di gara si è tenuta il 19 marzo 2009.
Con la prima seduta di gara si è proceduto alla apertura delle offerte economiche presentate ed è iniziata la fase di valutazione delle offerte anomale così come previsto dalle norme vigenti.
A seguito della presentazione di alcune offerte anomale, attualmente, è in corso la valutazione, da parte della apposita commissione tecnica, della offerta relativa alla 1a impresa del Lotto 5 ed a quella del Lotto 2. Per il Lotto 6B, invece, si sta valutando la 2a offerta, essendo stata dichiarata «anomala» la 1a.
A conclusione della valutazione dell'anomalia che, tenuto conto della attuale normativa, è particolarmente lunga e complessa, ci sarà la proclamazione, per ciascuna gara, dell'aggiudicatario provvisorio.
Seguiranno le verifiche in capo all'aggiudicatario provvisorio come la regolarità contributiva, i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice appalti, l'antimafia, l'idoneità tecnico-professionale prevista dal testo unico sicurezza e, ad esito positivo, sarà proclamata l'aggiudicazione definitiva.
Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, previa comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, si potrà procedere alla stipula dei contratti d'appalto - di norma entro 30/60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva - e, successivamente, alla consegna dei lavori.
La società ANAS, rappresenta, infine, che in occasione degli incontri calendarizzati con la società Autostrade per l'Italia per la «gestione della Convenzione», ha evidenziato alla concessionaria l'opportunità di verificare i ritardi accumulati in sede di procedura di gara, garantendo non solo la regolarità e la trasparenza della procedura ma, altresì, il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma degli investimenti allegato alla Convenzione vigente.

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ALLEGATO 3

7-00131 Guido Dussin: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.

7-00133 Realacci: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
il comma 1-septies dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone l'ulteriore proroga dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 delle disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
appare rilevante ricordare che la richiamata disciplina è stata adottata al fine di «assicurare uniformi livelli di sicurezza» nella progettazione di edifici e opere;
nonostante la nota e scientificamente provata criticità del nostro territorio rispetto al rischio sismico, causa di diverse situazioni di crisi e di vera e propria emergenza, dall'anno 2004, tale previsione è stata oggetto di molteplici rinvii, in un contesto di diffusa difficoltà anche nell'assicurare l'ordinaria manutenzione degli edifici adibiti a servizi primari come la scuola e la salute;
in realtà, è addirittura dal 2003 che il settore delle norme tecniche italiane, in particolare per quanto riguarda le norme sismiche, è, di fatto, in regime di prorogatio e ciò determina uno stato di grave disagio ed incertezza fra i progettisti, gli operatori dell'industria delle costruzioni e delle amministrazioni pubbliche. Si pensi che allo stato attuale è possibile applicare tre corpi normativi diversi che determinano livelli di sicurezza molto differenziati e standard industriali non coerenti tra loro. Inoltre i continui rinvii, se inizialmente giustificati, oggi fanno temere che le nuove norme di aggiornamento non entreranno mai in vigore, elemento che, peraltro, rappresenta anche un fattore di condizionamento nel contesto europeo, dove vigono eurocodici strutturali, ben più avanzati rispetto al quadro normativo che si viene a mantenere con la proroga;
dal 2003 in Italia le norme sulla edilizia in zone sismiche hanno permesso di superare il vincolismo della precettività, facendo affidamento nelle garanzie prestazionali che devono essere assicurate dal progettista. Allo scopo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica;
tale normativa è stata adottata dopo il terremoto che colpì i territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002, durante il quale crollò la scuola elementare «Jovine» del comune di San Giuliano di Puglia, provocando la morte di 27 bambini e di una maestra.

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Anche la precedente classificazione sismica nazionale, peraltro, era stata varata poco dopo un terremoto, quello del 1980 in Irpinia. L'ordinanza 3274/2003 fu, pertanto, predisposta dalla Protezione civile in tempi molto ristretti proprio per fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento di due importanti strumenti normativi per la riduzione del rischio sismico;
nelle premesse all'ordinanza, si specifica che essa rappresenta una prima e transitoria disciplina della materia, motivata dalla volontà di recuperare rapidamente un divario che negli ultimi due decenni si era creato tra il livello delle conoscenze scientifiche e tecniche e quello normativo, in attesa di una disciplina organica della materia. Un'esigenza, nata, come rilevato, all'indomani del sisma in Molise e Puglia in una zona, tra l'altro, non ancora classificata come sismica (pur essendo nota come tale, come risulta dalle proposte di riclassificazione sismica del territorio nazionale già predisposte nel 1998 e da circolari del Ministero degli interni). Da qui la natura urgente del provvedimento, redatto da un gruppo di lavoro di esperti che in appena quaranta giorni ha predisposto i quattro allegati tecnici dell'ordinanza sulla base degli articoli 2, comma 1 e 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 che conferisce al Dipartimento della protezione civile poteri straordinari per fronteggiare determinate situazioni di emergenza;
successivamente, con il decreto ministeriale 14 settembre 2005 sono state riformate definitivamente le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un testo unico la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;
da ultimo, con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e contestualmente sono state sostituite quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005;
le nuove norme tecniche in materia di costruzioni rappresentano, pertanto, la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086 del 1971, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, e 2 febbraio 1974, n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e relative norme di attuazione;
il decreto 14 gennaio 2008, al pari di quello del 14 settembre 2005, ha la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio «prestazionale» piuttosto che «prescrittivo» e di semplificazione legislativa, cercando di individuare con chiarezza i livelli di sicurezza delle costruzioni ed il loro comportamento a seguito di sollecitazione esterna;
l'aver privilegiato, con le nuove «norme tecniche per le costruzioni», la normativa a indirizzo «prestazionale», marginalizzando invece quella di tipo «prescrittivo», significa che, se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo rigide regole preordinate a tal fine, d'ora in avanti sarà egli stesso che potrà decidere quali procedimenti di calcolo e verifica e

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quali modelli adottare per garantire il livello di sicurezza dell'opera da realizzare richiesto dalle norme in relazione alla sua vita nominale e alla sua destinazione d'uso;
l'unico motivo che poteva giustificare un'ulteriore proroga, ossia la mancanza della circolare esplicativa delle norme tecniche contenute nel decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, non ha più ragione d'essere, poiché il 26 febbraio 2009 è stata pubblicata la circolare 2 febbraio 2009, n. 617, istruzioni per l'applicazione delle «nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 - suppl. ordinario n. 27).
qualificati e prestigiosi organismi associativi afferenti al settore dell'edilizia hanno fermamente espresso, al Parlamento ed al Ministro, la loro contrarietà alla proroga che permette la coesistenza fino al 30 giugno 2010 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 con la normativa previgente;
tali segnalazioni evidenziano come tale proroga comporti un grave rallentamento del processo di crescita qualitativa del sistema italiano delle costruzioni, una forte penalizzazione dei segmenti produttivi più qualificati rispetto a quelli che lo sono meno o che sono arretrati, un sensibile aggravamento del settore del calcestruzzo fondamentale per l'economia del Paese. Inoltre, tra le criticità che comporta la predetta proroga, si evidenzia altresì l'aumento ingiustificato dello stato di confusione e di incertezza già creatasi per via delle lungaggini della procedura di approvazione della nuova normativa antisismica risalente al 2003, l'influenza negativa su tutto il settore delle costruzioni, la contraddizione circa la domanda di sicurezza auspicata negli ultimi anni soprattutto nel campo dell'edilizia scolastica in quanto tale spostamento di termine causa difficoltà nel ricercare la corretta applicazione in sede di verifica preventiva, collaudo e verifica delle responsabilità in caso di incidenti;
anche alla luce dell'evento sismico del 7 aprile, tuttora in atto, che ha colpito drammaticamente la città dell'Aquila e, più in generale, la regione Abruzzo, e al fine di evitare il ripetersi di ulteriori sciagure causate dagli eventi sismici, si rende indispensabile far divenire obbligatorie per tutte le costruzioni le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008,

impegna il Governo:

ad intraprendere le occorrenti e più celeri iniziative normative atte a rendere nel più breve tempo possibile obbligatoria l'applicazione del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, allo scopo abrogando la proroga che ne sposta l'attuazione al 30 giugno 2010 e, se del caso, prevedendo ad apportare le opportune correzioni allo stesso decreto 14 gennaio 2008;
a prevedere indirizzi e modalità per la verifica, il controllo e l'applicazione delle relative sanzioni in ordine all'osservanza delle norme per le costruzioni nelle fasi esecutive di realizzazione delle opere;
a stabilire che in sede di collaudo sia verificata e accertata la rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche progettuali;
in subordine, a prevedere, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del nostro territorio, l'adozione di criteri tecnici che garantiscano nella progettazione di edifici pubblici e privati e delle opere infrastrutturali il rispetto dei più elevati livelli di sicurezza sismica e statica, quali quelli assicurati dalle norme contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
a tal fine, a richiedere che gli eventuali progetti di opere sviluppati utilizzando norme tecniche in regime di prorogatio siano integrati da una relazione tecnica che dimostri il raggiungimento di un livello di sicurezza pari a quello ottenibile con le norme tecniche contenute nel

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summenzionato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e che tale relazione possa essere richiesta dal Consiglio superiore dei lavori Pubblici per l'approvazione dei progetti.
(8-00039)
Guido Dussin, Realacci, Lanzarin, Mariani, Togni, Benamati, Lulli, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Tortoli, Stradella, Tommaso Foti.