CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 aprile 2009
163.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, delle proposte di legge C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici all'impiego nelle Forze armate e di Polizia»;
rilevato che:
le disposizioni del testo unificato sono riconducibili alle materie «difesa e forze armate» e «ordine pubblico e sicurezza», spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere, rispettivamente, d) e h), della Costituzione;
il provvedimento in esame prevede che il cosiddetto «favismo», ossia la carenza totale o parziale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi), non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle forze armate e nelle forze di polizia, ad eccezione dei casi in cui il deficit dell'enzima abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;
attualmente la materia non risulta specificamente disciplinata né a livello legislativo né a livello regolamentare;
con riferimento alle forze armate, peraltro, la direttiva applicativa del decreto direttoriale 30 agosto 2007 e del decreto direttoriale 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento, e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle forze armate dei soggetti in questione già prevede la dichiarazione di idoneità per i soggetti affetti da deficit di G6PD (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) che documentino l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche;
con riferimento alle forze di polizia, invece, il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi);
di conseguenza, il testo unificato in esame non comporterebbe innovazioni rispetto all'attuale disciplina amministrativa per l'accesso alle forze armate per i soggetti fabici, mentre comporterebbe una restrizione dell'accesso alle forze di polizia da parte dei medesimi soggetti, quando il deficit abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se risulti opportuno introdurre in via legislativa una limitazione all'accesso alle forze di polizia da parte dei soggetti fabici, quando la carenza abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 (C. 1994 Fava).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1994 Fava, recante «Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019»;
rilevato che l'intervento normativo è ascrivibile alla materia «sistema contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.