ALLEGATO
Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (S. 1331 Scarpa Bonazza Buora).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1331, in corso di esame presso la 9a Commissione del Senato, recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;
evidenziate le previsioni dell'articolo 3, che assegnano alle regioni la competenze ad effettuare controlli sul puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal disegno di legge;
segnalato che appaiono non tassative le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 4;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 1 in ordine all'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata;
2) sia precisato, all'articolo 2 del testo, che le modalità di attuazione del provvedimento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
3) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale dei prodotti alimentari.