CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2009
158.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale (C. 2042, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2042 Governo, approvato dal Senato, recante «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale»
rilevato che:
il provvedimento reca un contenuto riconducibile a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed in particolare alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (lettera a)), «difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi» (lettera d)); «ordine pubblico e sicurezza» (lettera h)); «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» (lettera l)); «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (lett. g));
l'articolo 9 prevede il prelievo (coattivo) di campioni biologici, ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale, nei confronti di alcune categorie di soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale;
ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, la restrizione della libertà personale è ammessa solo «nei casi e modi previsti dalla legge» e solo «per atto motivato dell'autorità giudiziaria»;
l'articolo 9 richiamato individua specificamente i casi e i modi in cui è ammesso il prelievo, ma non ne subordina l'effettuazione ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria;
peraltro, la motivazione del prelievo coattivo può intendersi contenuta nell'atto dell'autorità giudiziaria di disposizione della misura restrittiva della libertà personale a cui i soggetti passibili del prelievo ai sensi dell'articolo 9 devono risultare già sottoposti;
l'articolo 12, comma 2, stabilisce che «l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione

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internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria»;
al primo periodo del comma 2 non è chiarito se per «polizia giudiziaria» e «autorità giudiziaria» si intenda l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero se vi sia una facoltà generalizzata di accesso;
al secondo periodo del comma 2, sarebbe opportuno chiarire se per «medesimi soggetti» si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero anche l'autorità giudiziaria, nel senso che l'organo della magistratura che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;
l'articolo 13, comma 1, dispone la cancellazione (dalla banca dati) dei profili del DNA prelevati dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici in caso di assoluzione del soggetto interessato con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
il prelievo del campione biologico ai fini della determinazione del profilo del DNA e l'inserimento di quest'ultimo nella banca dati possono peraltro riguardare anche soggetti non indagati per alcun reato (ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, lettera b), e 24) ovvero soggetti successivamente prosciolti o assolti con sentenza definitiva ma con altra formula assolutoria;
il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che «in ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo»;
l'articolo 13 sembra quindi, nel complesso, stabilire un trattamento meno garantista dei soggetti che non sono indagati per alcun reato ovvero che sono prosciolti o assolti con formula diversa da quelle previste dal comma stesso rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;
considerazioni analoghe possono essere svolte sull'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-quater, il quale introduce nell'ordinamento una disposizione la quale, tra l'altro, prevede l'immediata distruzione, di regola, del campione prelevato (dal soggetto imputato) in caso di definizione del procedimento (penale) con decreto di archiviazione o di pronuncia di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile, senza disporre in ordine ai campioni relativi a soggetti non indagati;
l'articolo 24 introduce nel codice di procedura penale un articolo 224-bis, il quale prevede che, ove si proceda per determinati delitti e ciò sia indispensabile per la prova dei fatti, il giudice può disporre l'esecuzione coattiva di atti idonei a incidere sulla libertà personale, «quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale», ai fini della determinazione del profilo del DNA o «accertamenti medici»;
il prelievo coattivo, in quanto la disposizione non limita l'ambito soggettivo dei suoi potenziali destinatari ai soli soggetti indagati o imputati nel procedimento penale, deve ritenersi effettuabile nei confronti di chiunque;
dalla formulazione della disposizione non è chiaro se l'elenco degli atti idonei ad incidere sulla libertà personale in essa richiamati (prelievo di capelli, di peli o di

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mucosa del cavo orale) abbia carattere tassativo ovvero meramente esemplificativo, nel quale ultimo caso esso non presenterebbe quei caratteri di tipizzazione tassativa che la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabili ai fini del rispetto del già ricordato articolo 13, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 238 del 1996);
alla luce del medesimo articolo 13, secondo comma, della Costituzione non appare, comunque, sufficientemente definita la natura degli «accertamenti medici» cui si fa riferimento nella disposizione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per «polizia giudiziaria» e «autorità giudiziaria» si intendono l'organo o gli organi della polizia e della magistratura che procedono per ciascun caso specifico ovvero si intenda prevedere una facoltà di accesso generalizzata;
2) al secondo periodo del medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se per «medesimi soggetti» si intenda solo la polizia giudiziaria ovvero si intenda anche l'autorità giudiziaria nel senso, quindi, che l'organo dell'autorità giudiziaria che di volta in volta procede debba essere autorizzato da altro organo dell'autorità giudiziaria;
3) all'articolo 13, comma 1, valutino le Commissioni di merito se, in relazione alla cancellazione del profilo del DNA dalla banca dati e alla distruzione del campione biologico, il trattamento meno garantista, rispetto ai soggetti assolti perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, dei soggetti che non sono indagati per alcun reato o che sono prosciolti o che sono assolti con formula diversa da quelle citate abbia una ragion d'essere ai fini del rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
4) all'articolo 24, comma 1, capoverso articolo 224-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare tassativamente gli atti idonei ad incidere sulla libertà personale dei quali il giudice può disporre l'esecuzione coattiva, specificando inoltre il tipo di «accertamenti medici» cui si fa riferimento;
5) al medesimo capoverso articolo 224-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di delimitare l'ambito dei soggetti passibili di subire gli atti previsti dalla disposizione;
6) valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 72-quater;
7) valutino le Commissioni di merito la coerenza tra il Capo II e il Capo IV con riferimento al prelievo coattivo di campioni, al loro inserimento nella banca dati e alla loro cancellazione.

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ALLEGATO 2

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Nuovo testo C. 2232 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2232 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «immigrazione», «ordine pubblico e sicurezza», ad esclusione della polizia amministrativa locale e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere b), h) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato;
esaminato l'articolo 1, comma 1, lettera b) che aggiunge il n. 5.1) al primo comma dell'articolo 576 del codice penale, prevedendo la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso dall'autore del delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge in esame;
considerato, in proposito, che tale disposizione non prevede alcuna forma di collegamento tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio ai fini dell'applicazione dell'aggravante, che potrebbe pertanto essere applicata in modo irragionevole;
esaminato l'articolo 6, comma 6, che, nel prevedere la predisposizione di un piano straordinario di controllo del territorio, stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi;
tenuto conto che il comma 6-bis dell'articolo 6 si limita a prevedere che il Governo rende comunicazioni ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 6;
ritenuto, in proposito, necessario prevedere che le competenti Commissioni possano esprimere il proprio parere sullo schema del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 6;
richiamato il parere espresso dalla I Commissione lo scorso 11 dicembre 2008 sul testo del disegno di legge C. 1440, recante «Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante, una forma di collegamento

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tra il fatto degli atti persecutori e quello dell'omicidio.
al comma 6-bis dell'articolo 6 sia espressamente previsto che le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale di cui al comma 6 dello stesso articolo 6.

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ALLEGATO 3

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (Nuovo testo C. 2187 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2187 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
rilevato che:
il decreto-legge, considerato alla luce della sua finalità complessiva, che è quella di fare fronte all'attuale situazione di crisi economica internazionale attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, può essere ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
le singole disposizioni sono per la maggior parte riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);
con riguardo a specifiche disposizioni sono altresì rilevanti le seguenti materie, anch'esse di competenza esclusiva dello Stato: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione); ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione); tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché le seguenti materie che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; governo del territorio; ordinamento della comunicazione;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.