CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 138

ALLEGATO 1

Legge quadro sulla qualità architettonica (S. 1264 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1264 Governo, in corso di esame presso la 7a Commissione del Senato, recante «Legge quadro sulla qualità architettonica»;
considerato che l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» e rilevato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla specifici profili afferenti alla competenza legislativa concorrente relativamente alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del provvedimento, le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dal disegno di legge in esame;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 10, comma 1, che la quota destinata dalle amministrazioni pubbliche all'inserimento di nuove opere d'arte negli edifici oggetto d'interventi, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista, sia definita secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Pag. 139

ALLEGATO 2

Riconoscimento della lingua italiana dei segni (Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 37 Peterlini ed abb., in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante «Riconoscimento della lingua italiana dei segni»;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
evidenziato che i regolamenti attuativi del provvedimento sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e rilevato che gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, sono definiti quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 140

ALLEGATO 3

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 392 Bassoli ed abb., in corso di esame presso la 11a Commissione del Senato, recante «Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche»;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è rimessa alle regioni, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;
preso atto che il provvedimento in esame si colloca nel quadro delle previsioni della «Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche», approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della «Carta dei diritti delle persone con disabilità» adottata dall'Onu;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 141

ALLEGATO 4

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.