CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2009
157.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Risoluzione relativa all'esercizio delle potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
(On. Santelli)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;
b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;
c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;
d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'ufficio di presidenza;
e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,
conviene
di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,
dispone
nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico).

1. Il Presidente della Commissione esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica, anche non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere

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alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.
2. Le segnalazioni e i quesiti proposti da componenti la Commissione sono senz'altro inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.
3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.
4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'ufficio di presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

Art. 2.
(Quesiti a risposta immediata in Commissione).

1. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.
2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:
a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;
b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;
c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;
d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito - o solo eccezionalmente più d'uno - formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'ufficio di presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.
5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.
6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti.

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Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria).
7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

Art. 3.
(Disposizioni comuni e finali).

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.
2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'ufficio di presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.
3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'ufficio di presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.
4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.

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ALLEGATO 2

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(On. Peluffo)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;
vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;
vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;
ritenuta la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;
considerata, a quest'ultimo proposito, l'esperienza applicativa delle proprie delibere del 28 novembre 2006 e del 21 novembre 2007, che hanno disposto in via transitoria la programmazione di cicli di Tribune tematiche,
dispone
nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 6 aprile 2009 un ciclo di Tribune politiche tematiche televisive e radiofoniche comprendente almeno 10 trasmissioni. Il calendario delle trasmissioni è proposto alla Commissione dalla RAI.

Art. 2.

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:
a) le forze politiche che costituiscono un gruppo parlamentare, diverso dal gruppo Misto;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che alle elezioni del 12 giugno 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato costituiscono una componente di consistenza complessiva pari ad almeno tre parlamentari, ovvero una componente riferita alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

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Art. 3.

1. Le Tribune hanno durata di 30 minuti ciascuna, e sono collocate nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19.
2. La ripartizione complessiva del tempo, nonché quella di ciascuna trasmissione, è effettuata in modo paritario tra le singole forze politiche, garantendo l'equilibrio numerico tra maggioranza ed opposizioni. All'interno di ciascuna delle due ripartizioni gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
3. La RAI propone per ogni singola trasmissione un tema scelto in considerazione dell'attualità politica, con particolare riferimento ai temi del dibattito parlamentare, e lo comunica ai soggetti politici interessati ed al Presidente della Commissione. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può indicare un tema diverso.
4. Le persone che intervengono nelle trasmissioni per ciascun soggetto politico sono individuati dai Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari o delle relative componenti, di regola tra i deputati o i senatori che hanno specificamente seguito il dibattito relativo al tema trattato. L'individuazione delle persone che intervengono per i soggetti rappresentati solo nel Parlamento europeo è rimessa al partito o movimento politico di riferimento.
5. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere, oltre al dibattito ed al confronto diretto tra i soggetti politici che vi intervengono, più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione. È ammessa la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente titolo a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia. Più soggetti aventi titolo possono tuttavia convenire di designare, per una o più trasmissioni, un rappresentante unico, il quale beneficia in tal caso della somma dei tempi spettanti a ciascun soggetto.
7. Le Tribune sono registrate e trasmesse da una sede di Roma della RAI, salvo diverso accordo di tutti gli aventi titolo e della stessa RAI. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta il conduttore informa, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni radiofoniche è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale d'ascolto delle corrispondenti televisive. Alle trasmissioni radiofoniche non si applicano le disposizioni del comma 7.

Art. 4.

1. Nel periodo di cui al comma 1 la programmazione nazionale di messaggi politici autogestiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è disposta per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune ed è riferita ai soggetti di cui all'articolo 2.
2. La programmazione dei messaggi è subordinata ad un'esplicita richiesta rivolta alla Direzione di Rai Parlamento dai soggetti aventi titolo, nella quale è indicata la durata di ciascuno dei messaggi, entro i limiti indicati dal presente articolo e quelli di legge, ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intenda avvalersi delle strutture tecniche della Rai,

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ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai.
3. I soggetti aventi titolo sono informati dalla Direzione di Rai Parlamento della facoltà di richiedere i messaggi, e si intende che vi abbiano rinunziato qualora non presentino la relativa richiesta nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell'informativa. Nei tre giorni successivi la Rai comunica alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non essere contigua a quella delle Tribune.

Art. 5.

1. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002.