CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

D.L. 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

L'articolo 3 modifica la disciplina fiscale dei distretti produttivi, già estesa anche alle reti di imprese e alle catene di fornitura, ripristinando il regime fiscale previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (cosiddetta fiscalità di distretto), che non ha trovato applicazione per la mancata adozione dei relativi decreti attuativi.
In particolare, il comma 1 estende anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti in merito ai tributi dovuti agli enti locali, che era, invece stata esclusa nella stesura definitiva del decreto-legge n. 112 del 2008. Con le modifiche previste dal comma 2 si ritorna alla precedente disciplina che prevedeva un provvedimento di identificazione dei distretti, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
Tra le novità di rilievo si segnalano:
la tassazione consolidata, che si basa sul noto istituto del consolidato nazionale: in luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti;
tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette ad Ires. La tassazione unitaria si caratterizza per il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute. L'istituto, peraltro, può essere applicato a prescindere dalla opzione per la tassazione unitaria, avendo riguardo alla posizione delle singole imprese e quindi in termini meno vantaggiosi.

In ordine agli aspetti finanziari va rilevato che in relazione a quanto dispone il comma 4, dall'attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
L'ambito di applicazione di tale clausola va chiarito. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi che in un distretto partecipino imprese di nuova costituzione, conseguirebbero dall'applicazione della nuova disciplina maggiori risorse per gli enti locali in cui i distretti produttivi operano. Viceversa, nell'ipotesi che in un distretto entrino a far parte imprese già esistenti, eventuali minori introiti per l'ente locale conseguibili dal concordato, che potrebbe risultare vantaggioso per le imprese, determinerebbero un onere. È da ritenere che solo tale ultima fattispecie possa essere presa in considerazione ai fini dell'eventuale compensazione del minor gettito a favore dell'ente locale che sembrerebbe evincersi dal comma 4. Nell'ambito della clausola di salvaguardia di cui al citato comma 4, la definizione di onere implica un differenziale tra il gettito che si sarebbe acquisito a legislazione vigente e quello conseguente dal concordato: tale differenza sussiste solo per l'applicazione della disciplina fiscale a imprese già esistenti e nell'ipotesi di disciplina più favorevole per le imprese. Per nuove imprese

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che entrino a far parte del distretto, come già detto, il concordato può solo comportare risorse aggiuntive per gli enti locali.
Con riferimento ai tributi dovuti agli enti locali, le disposizioni rimettono ogni competenza agli enti interessati, che procedono alla determinazione in cifra unica annuale del quantum dovuto previa consultazione dei distretti e delle categorie interessate. È di tutta evidenza che il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute agli enti locali, oltre a non tradursi necessariamente in minori risorse, conferisce certezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili a priori, a garanzia del rispetto degli equilibri di bilancio, anche con riferimento al patto di stabilità.
Si sottolinea che al momento non risulta possibile effettuare delle valutazioni sui possibili effetti in termini di gettito per gli enti locali, in considerazione del fatto che i distretti, per i quali troverà applicazione la disposizione in esame, dovranno essere individuati successivamente con decreto interministeriale. Valutazioni sugli effetti in termini di gettito, sia erariale sia riferito agli enti locali, anche in considerazione dei limiti annuali di spesa previsti dalla norma, potranno essere effettuate solo dopo tale individuazione e sulla base dei contenuti dei provvedimenti amministrativi in base ai quali si definirà l'attuazione del concordato.