CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 marzo 2009
154.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (Nuovo testo C. 2263 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2263 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario»;
considerato che:
sebbene le disposizioni del decreto-legge intervengano, in via generale, in un ambito materiale (agricoltura e produzioni agroalimentari) attribuito alla competenza esclusiva «residuale» delle regioni, lo specifico profilo di intervento del provvedimento è riferibile prevalentemente alla materia «rapporti con l'Unione europea», di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), in quanto il decreto è volto a risolvere il problema della responsabilità finanziaria dello Stato per il prelievo derivante dalle eccedenze di produzione rispetto alla quota nazionale;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 240 del 2004, con riguardo al decreto-legge n. 49 del 2003, ha chiarito che nella disciplina del settore concorrono sia competenze regionali che competenze statali, giustificate, queste ultime, dalla matrice comunitaria della medesima disciplina e dall'assunzione, in capo allo Stato, di funzioni che per loro natura devono essere svolte, come nella specie, a livello centrale;
diversamente da quanto previsto dal precedente decreto-legge n. 49 del 2003, il testo in esame prevede che gli aumenti della quota nazionale, anziché essere ripartiti tra le regioni e da queste riassegnati alle aziende, siano attribuiti alla riserva nazionale e quindi assegnati alle aziende da un commissario appositamente istituito;
l'articolo 118 della Costituzione prevede che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative debbano essere attribuite ai livelli di governo più vicini al territorio salvo però che si renda necessario attribuirle a quelli più lontani per assicurarne l'esercizio unitario;
l'attribuzione ad un commissario nazionale della funzione di assegnazione alle aziende degli aumenti della quota nazionale tende - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame - a consentire di «utilizzare gli aumenti della quota nazionale ottenuti dalla Unione europea per conseguire un effettivo riequilibrio» per le aziende interessate «cercando di evitare che la distribuzione degli incrementi di quota ottenuti, anziché riequilibrare le situazioni critiche e il delta complessivo tra quota e produzione, si traduca in un incremento di produzione senza riduzione degli esuberi», come già avvenuto in passato;
le disposizioni recate dagli articoli aggiuntivi all'articolo 6, introdotti dal Senato

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e dalla XIII Commissione della Camera, appaiono riconducibili alle materie previdenza sociale e sistema tributario e contabile dello Stato, riservate alla competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere o) ed e), della Costituzione);
non sussistono quindi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE