CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00567 Delfino: Sulla crisi della piccola e media impresa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Delfino, inerente la situazione aziendale delle società ricadenti nella provincia di Cuneo, sotto il profilo del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, passo ad illustrare i dati forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dagli enti territoriali.
In particolare, sono a disposizione due tabelle riepilogative trasmesse dall'INPS, relative agli anni 2007 e 2008, che evidenziano il trend negativo della produzione delle aziende in parola: l'incremento del ricorso alla CIG Ordinaria e Straordinaria è stato, dall'anno 2007 al 2008, pari al 212,11 per cento, ed il solo dato relativo alle ore autorizzate nel primo bimestre 2009 (1.215.222, non illustrato nelle tabelle), è pari quasi all'intero ammontare di quelle relative all'anno 2007.
Tale andamento negativo, in linea, del resto, con la crisi finanziaria che grava sui mercati mondiali, ha avuto minori ripercussioni nel settore alimentare e nel terziario innovativo. Fornisco, inoltre, tre tabelle dettagliate, trasmesse dalla Regione Piemonte, relative alle aziende della provincia di Cuneo che, al 5 marzo scorso, avevano fatto ricorso alla Cassa integrazione, con la specificazione dei diversi settori produttivi, nonché il riepilogo, effettuato sulla base di un'indagine statistica della Confindustria di Cuneo, dell'andamento dei principali indicatori economici.
Per quanto concerne gli interventi del Governo volti a far fronte alla grave crisi in atto sotto il profilo del sostegno alle aziende ed ai lavoratori, vorrei, in primo luogo, ricordare, il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», che agli articoli 18 e 19, ha individuato idonei interventi per il sostegno al reddito di talune categorie di lavoratori ed ha previsto, all'articolo 19, il potenziamento degli ammortizzatori sociali e l'estensione della tutela del reddito anche in favore dei lavoratori precari.
In particolare il comma 2 riconosce in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, per il triennio 2009/2011 e nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente.
Il predetto intervento normativo ha, inoltre, prefigurato taluni istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare.
In particolare, in materia di indennità ordinaria di disoccupazione anche al fine di tutelare i lavoratori dalle conseguenze occupazionali della crisi economica in atto, il «pacchetto anticrisi» prevede l'estensione, in via sperimentale, del riconoscimento di prestazioni sociali di integrazione o sostituzione del reddito per lavoratori sospesi o licenziati per crisi aziendali o occupazionali, non coperti dalla cassa integrazione guadagni, ossia lavoratori dell'artigianato, apprendisti e in somministrazione, subordinatamente alla disponibilità degli enti bilaterali del settore ad erogare una prestazione aggiuntiva nella misura di almeno il 20 per cento.

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Tali prestazioni sono in ogni caso autorizzate per i lavoratori che siano in possesso dei requisiti normalmente richiesti per accedere alle rispettive indennità di disoccupazione (possesso di una anzianità di servizio pari a tre mesi). La durata massima di erogazione del trattamento è prevista in 90 giornate. Gli enti bilaterali erogheranno la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili in base ai CCNL che stabiliscono le risorse minime a valere su tutto il territorio nazionale.
Faccio presente, inoltre, che la legge finanziaria per l'anno 2009, ha previsto, all'articolo 2, comma 36, uno stanziamento di risorse finanziarie pari a 600 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
In conclusione, vorrei ribadire che il Governo, fin dal suo insediamento, e i provvedimenti fino ad oggi approvati lo confermano, ha posto particolare attenzione alle vicende societarie sotto il profilo dell'andamento produttivo e quindi, in senso più ampio, economico e finanziario e sotto quello occupazionale in considerazione delle gravi ripercussioni sui lavoratori e sulle loro famiglie.

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ALLEGATO 2

5-00751 Codurelli: Sull'indennità di maternità alle pescatrici autonome in acque interne.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Codurelli solleva l'attenzione sulla condizione delle pescatrici autonome in acque interne, categoria che annovera poche lavoratrici, in ragione della peculiare attività svolta, alle quali, ad oggi, non è riconosciuto il diritto all'indennità di maternità.
In proposito, sulla base degli elementi acquisiti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento ed all'INPS, rappresento quanto segue.
Brevemente rammento che il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante Testo Unico delle norme in materia di tutela e sostegno per la maternità e della paternità, riconosce il diritto all'indennità di maternità alle seguenti lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e imprenditrici agricole a titolo principale.
Nell'ambito predetto non rientrano, quindi, le pescatrici autonome, il cui regime previdenziale, dettato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, non prevede una specifica voce contributiva per la maternità mentre riconosce alle lavoratrici medesime il diritto all'assegno per il nucleo familiare, all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti, all'indennità di malattia e tubercolosi, alle prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali.
L'INPS con circolare n. 186/03, ha inoltre precisato che l'articolo 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, che ha definito, con nuove attribuzioni, la figura dell'imprenditore ittico, non ha, in realtà, delineato una nuova figura imprenditoriale, bensì ha ricompreso, sotto tale denominazione, quei soggetti che, già costituiti come imprese della pesca, cooperative della pesca, pescatori autonomi o imprenditori agricoli per l'attività di acquacoltura, utilizzano gli ecosistemi acquatici. Per tale ragione il panorama normativo risulta, sotto il profilo all'attenzione, immutato.
Per quanto sopra esposto, tenuto conto che, a legislazione vigente, per le esercenti attività di pesca marittima e delle acque interne non è previsto alcun obbligo di versamento di contributi per la maternità, non risulta attualmente possibile riconoscere alle lavoratrici di che trattasi il diritto all'indennità in parola.
Voglio comunque rassicurare l'onorevole Codurelli in ordine all'attenzione dell'Amministrazione che rappresento nei confronti della situazione sollecitata che, nell'attuale quadro giuridico di riferimento, può sicuramente giudicarsi come un'anomalia.
Ho, infatti, già interessato gli uffici del Ministero che rappresento nonché dell'INPS, per acquisire informazioni in ordine alla rilevanza numerica di tale categoria professionale ed alla incidenza economica che il riconoscimento dell'indennità di maternità comporterebbe. In particolare l'INPS, dall'archivio di gestione dei lavoratori in questione, ha desunto un report contenente il numero delle lavoratrici in età feconda.
Le risultanze della valutazione per la determinazione delle prestazioni e delle

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coperture figurative risultano essere le seguenti:
numero medio mesi di interdizione anticipata dal lavoro: 1;
numero medio mesi di astensione obbligatoria: 5;
numero medio mesi di congedo parentale: 3;
numero medio mesi di riposi giornalieri (2 ore al giorno): 6;

Il calcolo, secondo quanto riferito dall'Istituto, è stato eseguito applicando al numero delle pescatrici autonome in età feconda il tasso di fecondità, relativo all'anno 2004, desunto dall'annuario statistico italiano 2006 dell'ISTAT.
Nella tabella annessa alla risposta è possibile rilevare le variabili che hanno dato luogo al calcolo dell'onere complessivo annuo (circa 9.600 euro) per prestazione riferito a circa 2 nascite, e che esplica i suoi effetti in un arco di tempo superiore all'anno.
In conclusione, nel prendere l'impegno di sollecitare una rapida definizione della questione all'attenzione, mi riservo di informare personalmente l'Onorevole degli ulteriori sviluppi della situazione in parola.

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Stima dell'onere complessivo per prestazione (astensione obbligatoria, congedo parentale e riposi giornalieri)
Generazione nati anno 2009 (Importi in euro)

Età Numero donne in età feconda Retribuzione annua
convenzionale
pescatori della
piccola pesca
marittima
Tasso di fecondità Importo medio
prestazione individuale
Importo totale prestazione
correlato al
tasso di fecondità
Numero medio figli
2217.24833,34.2381410,0333
2317.24839,84.2381690,0398
2817.24884,14.2383560,0841
2947.24889,94.2381.5240,3596
3027.24894,74.2388030,1894
3117.24897,24.2384120,0972
3237.24894,44.2381.2000,2832
3347.24889,14.2381.5100,3564
3417.24881,04.2383430,0810
3537.24871,74.2389120,2151
3627.24862,24.2385270,1244
3717.24849,54.2382100,0495
3817.24838,34.2381620,0383
3977.24829,44.2388720,2058
4027.24820,64.2381750,0412
4127.24813,34.2381130,0266
4227.2488,34.238700,0166
4347.2484,54.238760,0180
4427.2482,24.238190,0044
4537.2481,14.238140,0033
4647.2480,54.23880,0020
4777.2480,34.23890,0021
4817.2480,24.23810,0002
4947.2480,14.23820,0004
5047.2480,14.23820,0004
Totale679.6252,2723

Ai fini di una maggiore completezza di informazione si è provveduto ad effettuare anche una stima degli oneri per estensione indennità economiche di malattia.
Dall'osservatorio certificati di malattia anno 2000 per ciascun beneficiario risulta:
numero medio giorni di malattia annui per evento (M+F): 8,9;
numero giorni di carenza (M+F): 3;
numero giorni indennizzabili per evento (M+F): 5,9;
numero medio eventi nell'anno (M+F): 1,9;
numero totale giorni indennizzabili nell'anno (M+F): 11,2;
importo in euro giornaliero malattia pescatori: 11,6;
importo annuo individuale malattia (euro): 130;
stima beneficiari malattia pescatori autonomi: 1500;

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importo complessivo annuo malattia (euro): 195.000.

Stima entrate contributive per estensione maternità e malattia:
Platea beneficiari: 6000;
M. R. annuo imponibile: 43.488.000;
aliquota maternità al netto esoneri: 0,00;
aliquota malattia al netto esoneri: 0,0088.

Stima entrate contributive:
aliquota maternità al netto esoneri: 0;
aliquota maternità al netto esoneri: 382,694

totale delle entrate contributive: 382.694.

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ALLEGATO 3

5-00767 Lenzi: Procedure di gestione dei conguagli INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo, presentato dall'Onorevole Lenzi, relativo alle operazioni di ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito che originano da variazioni dei redditi posseduti dai pensionati, passo ad illustrare i dati informativi trasmessi dall'INPS.
L'Istituto procede ad effettuare le elaborazioni reddituali, volte a ricostituire le pensione determinandone il giusto importo dovuto, una volta l'anno. In tale ambito, vengono quantificati i conguagli, a credito o a debito, i cui importi finali dipendono dall'entità della riduzione e dal termine iniziale dal quale si effettua il calcolo degli arretrati.
Gli arretrati, a debito o a credito, hanno, quindi, una decorrenza iniziale e un termine finale che coincide con il mese precedente alla ricostituzione.
In particolare, per quanto riguarda i conguagli a credito, se di importo compreso entro 2.500 euro, vengono calcolati con procedura centralizzata e posti in pagamento sulla prima cedola della pensione successiva all'elaborazione. Sempre nel caso di conguagli a credito, ma con precedenti situazioni di indebiti riferiti allo stesso soggetto, o di conguagli a credito di importo superiore a 2.500 euro, questi sono messi a disposizione della Sede competente dell'Istituto per le relative verifiche e il successivo pagamento, che viene effettuato sempre sulla prima cedola utile della pensione successiva all'elaborazione.
Per quanto riguarda i conguagli a debito, attraverso una procedura gestita dalla Direzione centrale dell'INPS, viene effettuato il recupero diretto sulla pensione e, solo in casi eccezionali, il recupero viene gestito a cura della Sede competente.
Il dettaglio delle operazioni è analiticamente riportato nel modello «TE08» il quale è a disposizione del pensionato che può, in qualunque momento, rivolgersi alla sede INPS competente e richiederne la consegna al fine di acquisire le notizie circa il dettaglio del calcolo. Tale possibilità è portata a conoscenza dell'interessato nella lettera con la quale vengono comunicati gli importi conguagliati.
Al fine di addivenire ad una gestione più veloce e corrente delle operazioni di ricalcolo delle prestazioni collegate al reddito, l'INPS ha reso noto che è in fase di realizzazione una procedura che consentirà una lavorazione continua e non più concentrata in unico momento dell'anno dei modelli reddituali, garantendo in tal modo al pensionato la tempestività dell'aggiornamento dell'importo della sua pensione e la riduzione, a livelli puramente fisiologici, degli indebiti.
Tale operazione è favorita anche dall'approvazione delle nuove disposizioni sull'accertamento reddituale contenute nell'articolo 35, commi da 8 a 13, della legge n. 14 del 2009.
Infine, avverto che è annessa alla risposta una tabella contenente i dati relativi alla quantità dei conguagli a credito e a debito delle ultime tre operazioni reddituali.

Operazione RED Redditi riferiti agli anni A debito A credito
20082007/2006216.899559.009
20072006/2005462.427325.492
20062005/2004316.092352.643
20052004/2003/2002552.189309.394
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ALLEGATO 4

5-00912 Vannucci: Sulle procedure di mobilità intercompartimentale dei docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla situazione evidenziata dal Senatore Vannucci, passo ad illustrare gli elementi informativi trasmessi dall'INPS e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per effetto dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, con decorrenza 1o settembre 1998 sono transitati all'INPS 799 docenti provenienti dal Ministero della pubblica istruzione.
Al momento del passaggio è stato loro garantito il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola attraverso l'attribuzione di un assegno ad personam che comprendeva anche il valore economico dell'anzianità.
Analogamente a quanto è avvenuto per tutti gli altri casi di mobilità intercompartimentale, detto assegno è stato inizialmente riassorbito per effetto degli incrementi stipendiali.
Il personale interessato ha, conseguentemente, instaurato un contenzioso contro l'Istituto eccependo, tra l'altro, l'illegittimo riassorbimento dell'assegno ad personam.
In ragione dei giudizi promossi l'Istituto ha quindi sospeso il riassorbimento di che trattasi. Sulla questione specifica si è pronunciata, a partire dal 2004, la Corte di Cassazione sostenendo che il principio del mantenimento del trattamento economico vige nell'ambito e nei limiti della regola dei riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.
L'Istituto, a seguito dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha proceduto, per ciascun interessato, alla quantificazione dell'indebito maturato.
L'ulteriore questione eccepita dal personale ex docente, strettamente connessa all'assegno ad personam, è relativa al mancato riconoscimento, in via permanente, del valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.).
L'istituto della R.I.A. è stato previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dello stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli Studi, l'importo della R.I.A. del personale interessato.
Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio.
L'Istituto ha ritenuto necessario un approfondimento della problematica ed a tal fine ha interessato della questione l'allora Dipartimento Funzione Pubblica con apposita richiesta di parere.
La questione è stata successivamente rimessa, dal Dipartimento predetto, all'esame del M.E.F. - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato che, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre u.s., ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare e, quindi, riconoscere agli interessati il valore economico dell'anzianità maturata (R.I.A.) senza possibilità di riassorbimento.
Il personale in questione ha adito l'autorità giudiziaria anche al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione

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dell'emolumento denominato «Salario di professionalità» (oggi «assegno di garanzia della retribuzione/T.E.P.»).
Anche in ordine alla pretesa corresponsione dell'emolumento in parola, si è pronunciata la Corte di Cassazione accogliendo le ragioni dell'Istituto e, pertanto, negando il preteso diritto dei ricorrenti.
Ad oggi tutte le questioni sollevate dal personale interessato sono state definite e pertanto, non sussistendo ulteriori elementi in grado di modificare la loro posizione, l'INPS ha reso noto che procederà al recupero dell'indebito determinatosi in applicazione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno dichiarato legittimo il riassorbimento dell'assegno ad personam e non spettante, con decorrenza 1o settembre 1998, l'emolumento denominato «Assegno di garanzia della retribuzione/T.E.P.».
L'Istituto ha informato che sta predisponendo, per quanto possibile, piani di restituzione personalizzati di lungo termine, in modo che le trattenute mensili incidano il meno possibile sul trattamento economico di ciascun dipendente interessato.

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ALLEGATO 5

5-01010 Di Biagio: Personale dipendente delle autorità amministrative indipendenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'atto ispettivo che passo a discutere, sulla base degli elementi informativi forniti dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dall'INPDAP, solleva l'attenzione sulla posizione contributiva del personale dipendente dalle Autorità amministrative indipendenti.
In particolare, si fa riferimento all'opportunità di riconoscere un diritto di opzione, in favore di quel personale delle Autorità amministrative indipendenti erroneamente iscritto presso l'INPS, per il mantenimento della propria iscrizione contributiva presso l'Istituto medesimo.
L'articolo 1, del decreto legislativo n. 165 dispone che: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare l'ente assicuratore per il personale delle Autorità indipendenti in quanto, nelle more dei necessari chiarimenti, talune Autorità avevano iscritto il proprio personale presso l'INPS.
Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che nella formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricomprese, tra le amministrazioni pubbliche, anche le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato, inoltre, che il criterio di ripartizione delle competenze tra INPS e INPDAP, fissato da norma primaria, (decreto legislativo n. 479 del 1994) «è tale per cui è la natura pubblica o privata del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell'uno o dell'altro ente». In altri termini la riforma introdotta dal richiamato decreto legislativo ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.
Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la

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scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali e non può, conseguentemente, essere derogata sulla base di regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti.
L'INPDAP con circolare n. 46 del 27 luglio 2004, ha, quindi, disposto l'iscrizione alla Cassa Stato delle Autorità amministrative indipendenti, a decorrere dalla data di loro costituzione, su conforme avviso del Ministero che rappresento (nota del 4 giugno 2004) e dell'INPS (nota del 10 settembre 2003).
La circolare citata ha disciplinato le diverse tipologie di personale in servizio presso le Autorità, precisandone i riflessi contributivi.
In tale ambito è stato disposto che il personale, transitato nei ruoli e reclutato presso le Amministrazioni già iscritte presso l'INPDAP, mantenga, senza soluzione di continuità, l'obbligo iscrittivo, ai fini pensionistici, presso la predetta Gestione.
Per i dipendenti in posizione di comando presso le Autorità o in aspettativa senza assegni oppure collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, (anche con qualifica dirigenziale), è prevista, invece, la conservazione della posizione assicurativa, in essere all'atto del relativo provvedimento, presso la Gestione pensionistica di competenza. Infine, il personale assunto direttamente dall'Autorità, già erroneamente iscritto all'INPS, viene iscritto obbligatoriamente all'INPDAP a decorrere dalla data di assunzione.

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ALLEGATO 6

5-01031 Gatti: Normativa relativa alla detassazione degli straordinari nel settore privato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Gatti, volto ad ottenere un chiarimento in ordine alla detassazione degli straordinari nel settore privato, al fine di evitare eventuali discriminazioni tra gli aventi diritto, rappresento quanto segue.
Il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, all'articolo 2, stabilisce che «sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Sulla base del citato articolo 2, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 10 per cento a condizione che siano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta nell'arco temporale sopra specificato.
In merito, l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n. 49 dell'11 luglio 2008, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2 in parola, evidenziando che «l'imposta sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo detti compensi vengano effettivamente erogati dal sostituto d'imposta».
La medesima circolare inoltre, considerando il cosiddetto criterio di cassa allargata di cui all'articolo 51 del TUIR, in base al quale devono essere riferiti al periodo d'imposta precedente anche i compensi per lavoro dipendente erogati entro il 12 gennaio, ha chiarito che «lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientreranno (...) nel regime agevolato».
Pertanto, in base a quanto disposto dal citato decreto-legge n. 93 del 2008, l'Agenzia ha concluso nel senso che l'imposta sostitutiva del 10 per cento non possa trovare applicazione in relazione agli straordinari retribuiti oltre la data del 12 gennaio 2009.
Per quanto concerne, infine, la possibilità di applicare la norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 185 del 2009, che proroga per tale anno le misure sperimentali per l'incremento della produttività, anche alle prestazioni di lavoro

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straordinario, l'Agenzia ha chiarito come, in base al tenore testuale della norma stessa, non possa essere affermata una generale equiparazione tra le componenti retributive riferibili alle due fattispecie. La disposizione citata si limita, infatti, a contemplare le sole prestazioni lavorative collegate ad un incremento della produttività senza menzionare le prestazioni di lavoro straordinario, individuate, invece, dalla normativa precedente in modo distinto ed autonomo rispetto alle prime.

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ALLEGATO 7

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale (C. 2042 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2042, approvato dal Senato;
considerato che il Trattato oggetto di ratifica del disegno di legge in esame è volto a rafforzare tra gli Stati firmatari la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina;
osservato che, a tale scopo, si prevede l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;
preso atto del contenuto dell'articolo 16, che demanda a un regolamento di delegificazione, tra l'altro, la disciplina delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale;
valutata, infine, la delega legislativa recata dall'articolo 18, che dispone l'integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale, indicando, nello specifico, i principi per la determinazione delle qualifiche e l'accesso alle stesse, oltre che per l'indicazione delle corrispondenti funzioni e delle modalità per l'avanzamento di carriera;
esprime

PARERE FAVOREVOLE