CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 05/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1, Commi 1-10.
Incentivi per rinnovo autoveicoli e motocicli inquinanti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento di carattere fiscale, si osserva, preliminarmente, che le stime sono state effettuate in modo prudenziale: si tenga conto, infatti, che la perdita di gettito imputabile agli incentivi per rinnovo autoveicoli pari a 408.5 milioni è stata effettuata considerando che il provvedimento fosse in vigore per l'intero anno 2009; inoltre, ai fini della copertura non si è tenuto conto delle maggiori entrate per imposta provinciale di trascrizione pari a circa 35 milioni di euro. Ove si fosse tenuto canto dell'entrata in vigore del decreto-legge e più precisamente della sua data di pubblicazione, la perdita sarebbe stata inferiore.
Per quanto riguarda l'IVA, non si è ritenuto di evidenziare i possibili effetti «sostituzione», ritenendo di entità trascurabile i minori acquisti di altri beni di consumo a seguito dell'acquisto delle autovetture incentivate. Prudenzialmente, del reato, ai fini delle imposte dirette si è tenuto conto soltanto della componente negativa, in termini di gettito (minor gettito imputabile alla quote di ammortamento per acquisto di autovettura da parte delle imprese), mentre non sono stati considerati gli effetti positivi, delle maggiori imposte che saranno versate dalle imprese del settore auto che si gioveranno delle ricadute positive del provvedimento.
Per ciò che riguarda la valutazione degli effetti indotti, si evidenzia che la domanda aggiuntiva stimata nella relazione tecnica, alla luce della prime risposte del mercato all'introduzione delle misure incentivanti, appare alquanto moderata. Infatti, premesso che il confronto tra gennaio 2004 e 2008 ha registrato una riduzione del 32 per cento dagli ordinativi occorre considerare che questi, invece, nel mese di febbraio, sono aumentati del 4 per cento rispetto al corrispondente mese dal 2008, anche se l'inversione di tendenza è iniziata solo nella seconda metà del mese. Tutto ciò lascia presagire un incremento della domanda superiora a quello stimato nella relazione tecnica.
Per quanto concerne le diverse percentuali di autovetture aggiuntive, la differenza di sette punti tra le autovetture da rottamare euro 2, in confronto alle euro 0/1, è da ascrivere alla circostanza che le agevolazioni per le vetture euro 0/1 sono in essere da 3 anni mentre per le euro 2, nel 2009, sono state estese, per la prima volta, alle auto immatricolate negli anni 1997-1999.
Per i motoveicoli, si fa presente che, l'incremento della domanda è influenzato dal consistente aumento dell'importo del bonus che è passato da 300 a 500 euro nonché dall'estensione dell'agevolazione ai motoveicoli euro 1.
L'andamento tendenziale, in assenza di agevolazioni, delle domande di acquisto di una vettura nuova di piccole dimensioni (con i requisiti per usufruire dell'incentivo) sulla base delle risultanze degli anni precedenti si stima pari al 16,2 per cento rispetto alle autovetture rottamate.
Per quanto riguarda la perdita di gettito ai fini Ires, Irpef, Irap in capo alle imprese, la quota di IVA non detraibile è stata aggiunta al costo dell'autovettura ed il valore complessivo è stato ripartito in quote annuali corrispondenti ad un

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quinto, riducendo del 50 per cento la quota di ammortamento del primo anno.

Articolo 2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla considerazione nella stima del recupero di gettito di IVA e di imposte dirette conseguente all'effetto incentivante della disposizione, si precisa che tale scelta metodologica è stata effettuata tenendo conto delle negative tendenze di mercato previste per il settore (previsioni effettuate in assenza di interventi normativi) e dell'evidente effetto di contrasto a tale tendenza operato dalla norma in esame. Comunque al fine di non pregiudicare l'elevato grado di prudenzialità cui è improntata la stima, l'ammontare di maggiori investimenti nel settore è stato ipotizzato ad un livello non particolarmente elevato, ove si consideri che è stata applicata una modesta quota percentuale (il 10 per cento) sulla spesa prevista.

Articolo 3.
Distretti produttivi e reti di imprese.

In particolare, in ordine alla verifica circa l'effettiva possibilità di contenere l'onere derivante dalle norme entro il limite massimo di spesa previsto, si chiede di precisare se l'accesso alla tassazione su base concordataria si configuri, per i distretti le cui imprese abbiano optato per la tassazione unitaria, come un obbligo, ovvero come una facoltà.
In quest'ultimo caso, la presenza di distretti che adottino la tassazione unitaria dal regime concordatario potrebbe affievolire l'efficacia dello strumento di cui l'amministrazione finanziaria dispone per ricondurre il costo dell'agevolazione nel limite di spesa annuo previsto.
Al riguardo, si fa presente che la relazione illustrativa all'articolo 3 riprende sostanzialmente quanto contenuto nella relazione illustrativa della legge finanziaria 2006 che conferma l'obbligatorietà del concordato preventivo delle imposte dovute in caso di opzione per la tassazione unitaria, a prescindere dal testo letterale delle disposizioni che fanno riferimento distintamente al «reddito imponibile» ed al «reddito unitario imponibile».

Articolo 4.
Misure fiscali per le aggregazioni di imprese.

La normativa in oggetto, a differenza di quanto previsto dalle analoghe norme della finanziaria 2007 che hanno introdotto il beneficio per le operazioni di aggregazione effettuate negli anni 2007 e 2008, non elenca l'avviamento tra le poste affrancabili, evidenziando una diversa ratio dal legislatore volta a privilegiare le altre voci dell'attivo; coerentemente la relazione tecnica afferma l'impossibilità di affrancare il maggior valore attribuito a tale bene immateriale.
Per ciò che attiene l'andamento di cassa indicato nel 2014 si evidenzia correttamente una imprecisione della relazione tecnica, benché essa si possa considerare in linea con la prudenzialità della stima di perdita di gettito: dal momento che il periodo medio di ammortamento risulta pari a circa 3,66 anni, la perdita di gettito per l'anno in questione sarebbe pari a circa 32,3 milioni di euro.
Pertanto ai allega la nuova tabella relativa agli effetti di cassa della disposizione in esame:

Cassa2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IRES   - 121,6 - 69,5 - 69,5 - 27,5 + 34,1 0
IRAP   - 18,1 - 9,8 - 9,8 - 4,8 + 6,1 0
Totale   - 139,8 - 79,3 - 79,3 - 32,3 + 40,2 0

Tabella in milioni di euro.

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Articolo 5.
Aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione di immobili.

Con riferimento alle osservazioni in ordine alla necessità di chiarire quali siano i dati e gli elementi su cui si fonda l'ipotesi relativa alla misura dell'incremento (60 per cento) del tasso di adesione alla rivalutazione volontaria utilizzato dalla relazione tecnica, in conseguenza del minore costo della rivalutazione stessa, si evidenzia quanto segue:
come noto, la normativa proposta si inserisce e modifica ulteriormente un provvedimento originariamente previsto nel decreto-legge n. 185 del 2008;
in tale sede erano state previste aliquote di imposta sostitutiva maggiori, a fronte, peraltro, di una efficacia fiscale della rivalutazione con decorrenza anticipata rispetto a quanto da ultimo previsto;
successivamente, in sede di conversione in legge del provvedimento le originarie aliquote di imposta sostitutiva (10 per cento per gli immobili strumentali, 7 per cento per quelli non strumentali) sono state ridotte (rispettivamente al 7 per cento ed al 4 per cento), per rendere maggiormente appetibili le norme;
in tale sede la relazione tecnica all'emendamento approvato aveva già ritenuto opportuno assumere, come conseguenza della riduzione delle aliquote, una adesione superiore di un terzo rispetto a quanto ipotizzato in sede di rotazione tecnica originaria;
da ultimo, l'ulteriore riduzione delle aliquote ha portato il complesse delle norme in oggetto ad essere particolarmente appetibili, soprattutto nei confronti dei contribuenti i quali abbiano una prospettiva di medio/lungo periodo, escludendo pertanto i soli soggetti con un orizzonte temporale sugli immobili di breve periodo;
in tale contesto, sulla base di quanto già effettuato con riferimento all'emendamento approvato decreto-legge n. 185 del 2008, si è ritenuto opportuno indicare in un ulteriore 60 per cento il potenziale maggiore interesse nei confronti della norma, così come emendata;
pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di potere confermare il gettito e le ipotesi indicato nella relazione tecnica.
Con riferimento alle osservazioni di carattere finanziario della Commissione bilancio si rappresenta quanto segue:
Articolo 1, comma 11: si chiede una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi derivanti dal finanziamento straordinario di 11 milioni di euro destinato alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'installazione di dispositivi per la riduzione delle emissioni di particolato dei gas di scarico su alcune tipologie di veicoli pubblici.

Al riguardo si rappresenta che il contributo in esame non determina effetti peggiorativi in quanto comunque erogato ad enti soggetti al rispetto del patto di stabilità.

Articolo 6: si richiedono puntuali indicazioni circa i profili applicativi dalla norma, precisando in particolare la natura degli interventi della SACE S.p.a. e se su tali interventi operi la garanzia statale prevista dall'articolo 6 del DL 269 del 2003 e, in tal caso, se sia stata valutata la compatibilità della prestazione della garanzia con la dotazione dei relativi capitoli di spesa, tenuto conto dei limiti fissati dalla legge di bilancio.
Al riguardo, si rappresenta che gli interventi della SACE non sono assistiti da garanzia dello Stato e che inoltre la disposizione deve essere attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, tra l'altro, individuerà gli ambiti di operatività della disposizione.

Articolo 7, comma 3, vengono richiesti chiarimenti al Governo in ordine:

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a) alla possibilità di ridurre gli stanziamenti utilizzati a copertura al fine di registrare variazioni in termini di entrata derivanti dalle disposizioni introdotte;
b) All'opportunità di indicare non solo come previsto nel testo la missione della quale è prevista la riduzione, ma anche le unità previsionali di base interessate e la natura della spese iscritte nelle stesse delle quali si prevede la riduzione.

Al riguardo si conferma la natura meramente contabile della disposizione del tutto analoga alla precedente disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185; la disposizione in oggetto, rafforzando i controlli ha previsto in termini di minori spese sugli stanziamenti previsti previsti per far fronte alle comparsazioni (stante il minor numero e la minore entità delle compensazioni) un effetto positivo sul saldo netto da finanziare, utilizzando tali risorse a copertura del decreto-legge.
Per gli effetti sull'indebitamento e sul fabbisogno, tale minore spesa è stata, invece, registrata in termini di maggior entrata in quanto a causa delle minori compensazioni deriverebbe un maggior gettito. Conseguentemente non appare opportuna la riduzione degli stanziamenti.
In ogni caso, si rappresenta che i richiamati stanziamenti, iscritti nell'ambito della categoria X della spesa relativi alle compensazioni per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti d'imposta (allocati, tra l'altro, sui capp. 3810, 3811, 3813 e 3814/MEF), sono destinati ad alimentare l'apposita contabilità speciale 1778, che è deputata alla gestione dei flussi finanziari delle compensazioni medesime, pertanto in relazione alla riduzione di tali stanziamenti verrà assicurata una corrispondente diminuzione delle compensazioni correlata agli effetti di maggior gettito;

Articolo 8. 1. Si richiedono chiarimenti in ordine all'opportunità di modificare la formulazione dell'alinea del comma 1, o nel senso di riferire la copertura non genericamente ai maggiori oneri, ma piuttosto agli «oneri netti», o, e sembrerebbe in estratto la soluzione preferibile, nel senso di indicare l'ammontare complessivo degli oneri, inserendo tra i mezzi di copertura anche l'utilizzo delle maggiori entrate che le stesse disposizioni determinano (si pensi ad esempio agli effetti positivi in termini di gettito IVA).
Al riguardo si rappresenta che, come evidenziato in tecnica e nel prospetto riepilogando degli effetti finanziari, si tratta di oneri netti, ovvero del differenziale tra maggiori spese (e minori entrate) e maggiori entrate.
Ciò posto non vi sono osservazioni da formulare in ordine all'inserimento, all'articolo 8, della specificazione che trattasi di oneri netti.
2. Viene poi richiesto di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare l'alinea del comma 1, dell'articolo 8, indicando esplicitamente le disposizioni alle quali la quantificazione dell'onere, esplicitamente prevista, fa riferimento.
Anche sotto tale profilo, pur ritenendo esaustivo il quadro finanziario presentato, non vi sono obiezioni da formulare in caso il parere della Commissione bilancio contenga la riformulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 8 nel senso ora evidenziato.
3. Si osserva che la disposizione in esame quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsione di spesa, ma che tale formulazione, tuttavia, non sembra tener conto del fatto che pur trattandosi, in larga parte, di minori entrate, vi sono anche disposizioni per le quali è prevista una specifica autorizzazione di spesa formulata in termini di limite massimo di spesa - quali l'articolo 1, comma 11, l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 2 (il quale, tuttavia, non è computato nella quantificazione, dell'onere complessiva). Per i suddetti articoli, quindi, sulla base della vigente disciplina contabile, non dovrebbe applicarsi la clausola di monitoraggio prevista dal comma 3, dell'articolo 8, che è riferita, in via generale, all'intero decreto-legge.
Al riguarda non si ritiene di condividere quanto rappresentato dalla Commissione bilancio in quanto, come è noto, la disposizione relativa al monitoraggio attiene ad un

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sistema di garanzie volto a prevenire le eccedenze di spesa che non possano determinarsi in caso di tetto di spesa, essendo in questo caso l'onere limitato all'entità dello stanziamento. È di tutta evidenza che la clausola di monitoraggio non può trovare applicazione alle disposizioni recanti un tetto massimo di spesa e che, di conseguenza, non risulta necessario esplicitare tale inapplicabilità.

4. Sempre con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'alinea, del comma 1, dell'articolo 8, la Commissione bilancio rileva che questa è formulata solo sino all'anno 2014, a fronte di oneri, quali quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, che sembrano avere natura permanente. Al riguardo, si chiede che il Governo chiarisca l'ammontare degli oneri successivi all'anno 2014, anche al fine di modificare la qualificazione dell'onere e renderla coerente con le modalità dl copertura utilizzate, quale quella prevista dalla lettera b), del comma 1 del suddetto articolo, che prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7 e che ha carattere permanente.
Al riguardo si rileva che gli oneri recati all'articolo 3, trovano copertura, per gli anni successivi al 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 890 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione riguarda i distretti e non utilizzata neanche parzialmente, come peraltro è dato evincere dalla formulazione del comma 3 dell'articolo citato. Le risorse relative a tale disposizione sono iscritte nel capitolo 7410 del Ministero dello sviluppo economico che, per l'anno 2009, reca una dotazione di competenza pari a 50 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli elementi informativi sugli oneri per gli anni successivi si segnala che la copertura è comunque assicurata a regime con le risorse di cui alla lettera b) dell'articolo 8.
Relativamente alla lettera a) alle risorse utilizzate con finalità di copertura la Commissione bilancio segnala che nei capitoli 7420 e 7342 del Ministero dello sviluppo economico in conto residui risultano iscritti in conto residui di lettere c) (vale a dire residui impegnati), risorse in misura superiore a quelle delle quali è previsto l'utilizzo (pari a 933 milioni di euro). Da quale circostanza (cioè che siano iscritte in bilancio ancora come residui impegnati) si deduce che sono ulteriori rispetto a quelle delle quali è già stato previsto l'impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per l'anno 2008, e che per tali risorse debba ancora procedersi formalmente alle revoche.
Al riguardo appare opportuno chiarire che la copertura del decreto-legge a valere su residui d'impegno della legge 488 è basata sulle revoche di cui al DM 28 febbraio 2008, per 785 milioni, nonché su ulteriori revoche di circa 200 milioni che il Ministero dello sviluppo economico ha garantito effettuerà nei primi mesi del 2009. Infatti, non è possibile utilizzare residui d'impegno se non sussistono contestuali revoche d'impegni, non essendo possibile che si verifichino ulteriori revoche per 933 milioni di euro oltre ai 785 già accertati con il DM 28 febbraio 2008. A dimostrazione di ciò, i 450 milioni assegnati al fondo garanzia con il decreto legge n. 185 del 2008 sulle precedenti revoche sono reati ridotti proprio per utilizzare quelle stesse risorse a copertura del decreto-legge n. 5 del 2009.

5. Con riferimento alla lettera c), che prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge n. 256 dal 2006, la Commissione ricorda che tale disposizione, pur non prevedendo una esplicita autorizzazione di spesa, è inclusa, coma si evince dalle schede di analisi allegata al disegno di legge di bilancio, tra le voci di fatture legislativo. Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7410 del Ministero dello sviluppa economico che, per l'anno 2009, reca una dotazione di competenza pari a 50 milioni di euro. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, tali risorse risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, la Commissione ritiene, opportuna una conferma da parte del Governo;
Al riguardo si conferma la disponibilità delle risorse per il provvedimento in esame.

6. Con riferimento alla lettera d), che provvede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della

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legge n 296 del 2006. Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 8438 del suddetto Ministero con una dotazione di competenza, per l'anno 2009, pari a euro 69.523.226. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, le risorse dello quali è previsto l'utilizzo risultano già impegnate per il provvedimento in esame. Al riguardo, la Commissione ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.
Al riguardo si conferma la disponibilità delle risorse per il provvedimento in esame.