CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 184

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (emendamenti C. 2105-A Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2105-A, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (fascicolo n. 1), e il subemendamento Pizzetti 0.25.500.1;
considerato che l'emendamento Lo Monte 9.5 dispone nella parte conclusiva che «i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata», senza precisare che tale attribuzione può aver luogo nei soli casi consentiti dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
rilevato che l'emendamento Vietti 16.3 prevede l'adozione di meccanismi automatici di decadenza degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari, senza distinzione tra regioni ed enti locali, in contrasto con le disposizioni dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione;
osservato che gli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11 prevedono che la definizione del sistema elettorale e degli organi di Governo, nonché l'individuazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane possano aver luogo con distinte leggi e in modo differenziato per ciascuna città metropolitana, il che non appare conforme alla previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla luce degli articoli 114 e 118 della Costituzione;
rilevato che l'emendamento Calvisi 22.14, al secondo periodo, prevede l'applicazione, anche nelle regioni a statuto speciale, della disciplina prevista dal testo in esame per l'istituzione di città metropolitane, senza tener conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lo Monte 9.5, limitatamente alle parole: «i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata»; sull'emendamento Vietti 16.3; sugli identici emendamenti Ria 22.10 e Vietti 22.11, nonché sull'emendamento Calvisi 22.14, limitatamente al secondo periodo;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sul subemendamento Pizzetti 0.25.500.1.