CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 marzo 2009
151.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale.
Nuovo testo C. 2105 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato il testo del disegno di legge C. 2105 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
considerato che:
la delega legislativa al Governo disposta dal disegno di legge è volta all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
in particolare, la delega è finalizzata alla determinazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 119, secondo comma; all'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante ai sensi dell'articolo 119, terzo comma; all'individuazione dei criteri per la realizzazione degli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma; alla determinazione dei principi generali per la disciplina del patrimonio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma;
la delega è altresì finalizzata alla definizione di una disciplina transitoria sull'ordinamento di Roma quale capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
con riferimento al riparto legislativo di competenze sancito dall'articolo 117 della Costituzione, il provvedimento, complessivamente considerato, incide innanzitutto sulla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, tendendo a stabilire i principi fondamentali di tale materia;
sempre con riferimento al riparto legislativo di competenze sancito dall'articolo 117 della Costituzione, singole disposizioni incidono sulle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», che l'articolo 117, secondo comma (lettere, rispettivamente, e), m) e p)) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'articolo 1, comma 2, prevede che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, «con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio», si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 del provvedimento;
appare necessario individuare con maggiore chiarezza le modalità, i principi e i limiti secondo i quali la riforma si applica alle regioni a statuto speciale;
l'articolo 2, comma 2, alle lettere h), u) e v), inserisce la previsione di sanzioni di cui non è precisata la natura;

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il provvedimento in esame prevede il ricorso alla procedura per il raggiungimento delle intese nell'ambito dei procedimenti relativi al patto di convergenza di cui all'articolo 17, alla verifica prevista nel principio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 in materia di princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni, nonché agli accordi previsti dal comma 5 dell'articolo 20, in materia di funzioni attribuite in via provvisoria a comuni e province e stabilisce, per il raggiungimento delle suddette intese o dell'accordo, il ricorso alla procedura ordinaria, in base alla quale, trascorso il termine previsto senza che l'intesa o l'accordo sia stato raggiunto, il Governo può decidere autonomamente;
la predetta procedura si adatta con difficoltà agli obiettivi di fondo del provvedimento in esame, essendo invece preferibile il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
preso atto con favore che, all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono state apportate modificazioni volte, tra l'altro, a precisare che le regioni possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali (loro attribuite) e disporre detrazioni solo «entro i limiti fissati dalla legislazione statale»;
preso atto con favore che, all'articolo 13-bis, con emendamento approvato dalle Commissioni si stabilisce che, con la legge con cui si attribuiscono a una o più regioni forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provvede all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie in conformità all'articolo 119 e ai principi del provvedimento;
sottolineata l'assoluta necessità di assicurare su tutto il territorio nazionale la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
espresso, infine, l'auspicio che il Governo presenti al Parlamento quanto prima il disegno di legge per il riordino del sistema delle autonomie locali (cosiddetta Carta delle autonomie) e che l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale avvenga in armonia con tale provvedimento ovvero, qualora questo non dovesse essere approvato prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega stessa, in armonia con gli indirizzi che emergeranno nel dibattito parlamentare in sede di discussione della Carta delle autonomie;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
1) all'articolo 1, comma 2, precisare la portata normativa dell'inciso «con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio» ed individuare con maggiore chiarezza le modalità, i principi e i limiti secondo i quali la riforma si applica alle regioni a statuto speciale;
2) all'articolo 25, precisare che la perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale deve comunque garantire il rispetto del principio di eguaglianza sull'intero territorio nazionale;
3) all'articolo 2, comma 2, lettere h), u) e v), precisare la natura delle sanzioni ivi previste;
4) prevedere il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del raggiungimento delle intese nell'ambito dei procedimenti relativi al patto di convergenza di cui all'articolo 17, alla verifica prevista nel principio direttivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19, in materia di princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni, nonché agli accordi previsti dal comma 5 dell'articolo 20, in materia di funzioni attribuite in via provvisoria a comuni e province.