CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2009
150.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 80

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. (C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale»;
considerato che il provvedimento intende completare il percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, rafforzando il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali;
osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solidale nell'ambito del principio di unitarietà del Paese, al fine di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo;
raccomandata, a tal fine, l'attenzione verso una forma di federalismo basata sull'attuazione responsabile del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché sulla salvaguardia dei principi di perequazione e riequilibrio tra zone più sviluppate e aree più svantaggiate del Paese;
preso atto che - nel contesto normativo complessivo della delega legislativa conferita al Governo sulla materia - si collocano talune disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione;
rilevato, in proposito, che l'articolo 2, comma 2, lettera ff), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza - seppure solo tendenziale - tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, prospettando inoltre il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una autonomia nella gestione della contrattazione collettiva;
ritenuto, in proposito, che un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento dei risultati prefissati;
auspicato che l'articolo 15 - che reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione - sia in grado di assicurare efficaci modalità per la destinazione di risorse aggiuntive statali e per la definizione di interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali;
valutata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera e), che - all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti - specifica che i meccanismi

Pag. 81

premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ff), un riferimento alla possibile implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di distretto;
2) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, data anche la crisi economica in corso, che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Pag. 82

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. (C. 2105 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale»;
considerato che il provvedimento intende completare il percorso di transizione dell'ordinamento italiano verso una effettiva valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali, rafforzando il principio di responsabilità politica delle amministrazioni locali;
osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per arrivare a uno sviluppo sostenibile e solidale nell'ambito del principio di unitarietà del Paese, al fine di risolvere in modo strutturale il tema della fiscalità decentrata e di affrontare in modo concordato il rapporto finanziario e tributario tra i vari livelli di governo;
raccomandata, a tal fine, l'attenzione verso una forma di federalismo basata sull'attuazione responsabile del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché sulla salvaguardia dei principi di perequazione e riequilibrio tra zone più sviluppate e aree più svantaggiate del Paese;
preso atto che - nel contesto normativo complessivo della delega legislativa conferita al Governo sulla materia - si collocano talune disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione;
rilevato, in proposito, che l'articolo 2, comma 2, lettera ff), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, richiede che vi sia una corrispondenza - seppure solo tendenziale - tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, prospettando inoltre il conferimento ai diversi livelli di governo, tramite appositi strumenti, di una autonomia nella gestione della contrattazione collettiva;
ritenuto, in proposito, che un livello di contrattazione collettiva legato al territorio può costituire una occasione per rendere più partecipi i lavoratori al raggiungimento dei risultati prefissati;
auspicato che l'articolo 15 - che reca i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione - sia in grado di assicurare efficaci modalità per la destinazione di risorse aggiuntive statali e per la definizione di interventi speciali in favore di determinati enti territoriali, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali;
valutata positivamente la disposizione contenuta all'articolo 16, comma 1, lettera e), che - all'interno dei criteri per la definizione di un sistema premiante e di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti degli enti che risultino più o meno virtuosi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi imposti - specifica che i meccanismi

Pag. 83

premiali riguardano gli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera ff), un riferimento alla possibile implementazione della contrattazione decentrata a livello territoriale o di distretto, ferme restando le vigenti norme previste in materia dalla legislazione nazionale;
2) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, data anche la crisi economica in corso, che i servizi all'impiego vengano messi nelle condizioni di poter funzionare in maniera omogenea sul territorio nazionale.