CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 9 marzo 2009
147.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 MARZO 2009

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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale (C. 2105 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Ambito di intervento).

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.
3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale.
1. 19. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1 sostituire le parole: e rispettando i princìpi di solidarietà e coesione sociale con le seguenti: e garantendo i princìpi di solidarietà e coesione sociale.
1. 10. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo le parole: rispettando i princìpi aggiungere le seguenti: di completamento dell'unità della Nazione perseguendo lo sviluppo dei territori tuttora in ritardo rispetto alle aree avanzate,
1. 8. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 9. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, ultimo periodo dopo le parole: Roma capitale aggiungere le seguenti: ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale.
1. 14. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il criterio al quale si informa il sistema di decentramento fiscale di cui alla presente legge è il cittadino-contribuente-utente e non il territorio, in modo che ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, abbia garantito l'accesso, in condizioni di eguaglianza e di efficienza, ad ogni servizio pubblico essenziale offerto dal livello di governo più adeguato a erogarlo in condizioni di efficienza.
1. 17. Rubinato, Fogliardi.

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati solo previa approvazione di una legge di revisione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali e definizione della Carta delle Autonomie locali.
1. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 25, premettere il seguente comma:
«01. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, le disposizioni di cui alla presente legge recanti norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 14, 17, 21 e 25.»
1. 22. Pizzetti.

Sopprimere il comma 2.
*1. 6. Ria.

Sopprimere il comma 2.
*1. 7. Zorzato, Milanato, Gava.

Sopprimere il comma 2.
*1. 16 Rubinato, Fogliardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In attuazione del principio unitario di cui all'articolo 5 della Costituzione, in ottemperanza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 425 del 2004, n. 82 del 2007 e n. 88 del 2006 e della sentenza n. 190 del 2008, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali derivanti da obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale. A tal fine le norme di cui ai decreti legislativi delegati di attuazione della presente legge relative alle entrate e alle spese e di riforma economico-sociale sono, sulla base apposito accordo con ciascuna di tali regioni, contemperate e coordinate con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le Regioni a Statuto speciale in forza dei loro statuti.
1. 15. Calvisi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I princìpi di eguaglianza dei cittadini e di perequazione fiscale dei territori dotati di diversa capacità fiscale, di cui al Titolo V della Costituzione, si applicano sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni di cui al capo IX della presente legge si applicano alle Regioni a Statuto speciale, in conformità con gli statuti, secondo il principio di leale collaborazione e dei princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
1. 18. Lanzillotta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I princìpi e criteri direttivi generali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti di quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle conseguenti norme di attuazione.
1. 5. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2 dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio.
1. 1. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 2 sostituire le parole: con gli Statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 21 e 25 con le seguenti: a quanto disposto dall'articolo 10 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 13. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo.

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Al comma 2, dopo le parole: agli articoli inserire la seguente: 16.
1. 11. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sopprimere la parola: 14.
1. 20. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, sostituire le parole: agli articoli 14, 21 e 25 con le seguenti: agli articoli 14, 15, 21 e 25.
1. 2. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Dall'attuazione della presente legge e dei conseguenti decreti delegati non possono derivare in alcun caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali risparmi di spesa che deriveranno dall'applicazione dei decreti medesimi saranno destinati alla riduzione della pressione fiscale sui redditi medio bassi.
1. 3. Vannucci, Zucchi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
3. Dall'attuazione della presente legge e dei conseguenti decreti legislativi non possono derivare in alcun caso nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali risparmi di spesa che deriveranno dall'applicazione dei decreti medesimi saranno destinati al miglioramento dei servizi e della loro efficienza e alla riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi.
1. 21. Vannucci, Zucchi, Tempestini, Strizzolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni speciali e alle Province Autonome nei limiti di quanto previsto dai rispettivi statuti e delle rispettive disposizioni di attuazione.
1. 4. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)
.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.
2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.
3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e Città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.
4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281 di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione

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degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

Art. 1-ter.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città Metropolitane.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;
c) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo

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locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
f) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
g) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tendendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
h) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tendendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
i) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
l) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
m) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
n) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
o) rispettare i princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, urbane, strumentali ed organizzative da trasferire.
1. 04. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i

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Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, due decreti legislativi diretti alla revisione delle disposizioni - rispettivamente - in materia di comuni e città metropolitane ed in materia di province contenute nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, ai fini dell'acquisizione del parere, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alla Commissione di cui all'articolo 3, per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione medesima.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
c) attribuire alla provincia, nell'allocazione delle funzioni di cui alla lettera b), esclusivamente un ruolo di coordinamento e di pianificazione strategica di area vasta finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, riservando le funzioni gestionali ai comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione, tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) disporre la soppressione delle circoscrizioni comunali e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale e delle comunità montane, con il contestuale trasferimento dei relativi beni e delle risorse Finanziarie, umane, strumentali e organizzative - rispettivamente - ai comuni ed alle province, che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, esercitano le funzioni attribuite agli enti soppressi;
f) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
g) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
h) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.

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4. Per quanto concerne specificamente il decreto legislativo riguardante i comuni e le città metropolitane, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;
b) valorizzare le forme associative per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni.

5. Nell'adozione del decreto legislativo riguardante le province, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) connotare le province come enti di coordinamento di area vasta, cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e la pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima;
b) attribuire ai comuni i compiti di amministrazione e di gestione;

6. Ai fini di cui al comma 5, il decreto legislativo in materia dovrà prevedere, coerentemente con il nuovo ruolo ad esse conferito:
a) un nuovo assetto istituzionale, come definito al comma 7;
b) l'espletamento delle funzioni e dei relativi servizi indicati al comma 8, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

7. Per quanto concerne l'assetto istituzionale delle province, connotate come enti di coordinamento di area vasta, il Governo si attiene, con specifico riguardo ai nuovi organi ed al relativo sistema elettorale, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) il conferimento delle funzioni di rappresentanza politica ad un presidente e a due vice presidenti e ad un organo assembleare composto da una rappresentanza dei sindaci dei comuni ricadenti nella circoscrizione provinciale;
b) l'obbligo per il presidente ed i vice presidenti di partecipare alle sedute dell'organo assembleare di cui al punto 1);
c) la previsione che l'elezione del presidente e dei vice presidenti si svolga contestualmente alle elezioni regionali;
d) la previsione che i presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta regionale che trattino temi di interesse delle province;
e) la previsione che i presidenti ed i vice presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio regionale che trattino temi di interesse delle province, assegnazione di nuove funzioni e deleghe alle autonomie locali, oltreché in tema di metodo di ripartizione tra i territori delle risorse regionali in genere, eventualmente anche con funzione di fondo perequativo regionale;
f) una modalità di elezione degli organi di rappresentanza politica secondo cui il presidente ed i vicepresidenti della provincia sono eletti in un unico collegio provinciale nel quale ciascun elettore esprime il voto per una lista composta da un candidato presidente ed un candidato vicepresidente. La lista che raggiunge la maggioranza relativa dei voti esprime il presidente ed il vicepresidente della provincia; il candidato alla presidenza della lista che risulta seconda per numero di voti viene eletto alla ulteriore vice presidenza. L'organo assembleare è composto da un numero di rappresentanti dei sindaci compreso tra 6 e 20 in base alla popolazione residente nel territorio provinciale, eletti con voto limitato dai sindaci

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dei comuni appartenenti alla provincia, riuniti in collegio elettorale, previa convocazione del presidente della provincia, entro un mese dalla sua elezione:

8. Come enti di area vasta, le province assicurano le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo delle quali sia necessario assicurare, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale. Ai fini del presente comma, alle province sono assegnate risorse nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse assicurano in generale le funzioni di coordinamento nelle materie che saranno individuate dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito dei seguenti settori: sviluppo economico, sociale e delle attività produttive; governo del territorio, ambiente e infrastrutture; polizia amministrativa locale.
9. Decorso il termine di cui al comma 1, le funzioni esercitate dalle circoscrizioni comunali e le funzioni attribuite alle autorità d'ambito territoriale ed alle comunità montane sono comunque esercitate - rispettivamente - dai comuni e dalle province.
10. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
11. Sugli schemi dei DPCM di cui al comma 10, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole: di cui aggiungere: all'articolo 1-bis e.

Inoltre, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 8, e dal comma 4 del presente articolo, in ordine alle funzioni e relativi servizi esercitati dalle province;

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le province, le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini del comma 2 sono quelli individuati dall'articolo 1-bis, comma 8.
1. 01. Ria, Moffa, Mantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, due decreti legislativi diretti alla revisione delle disposizioni - rispettivamente - in materia di comuni e

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città metropolitane ed in materia di province contenute nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, ai fini dell'acquisizione del parere, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata, per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
c) attribuire alla provincia, nell'allocazione delle funzioni di cui alla lettera b), esclusivamente un ruolo di coordinamento e di pianificazione strategica di area vasta finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, riservando le funzioni gestionali ai comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) disporre la soppressione delle circoscrizioni comunali e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale e delle comunità montane, con il contestuale trasferimento dei relativi beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative - rispettivamente - ai comuni ed alle province, che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, esercitano le funzioni attribuite agli enti soppressi;
f) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
g) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
h) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.

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4. Per quanto concerne specificamente il decreto legislativo riguardante i comuni e le città metropolitane, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;
b) valorizzare le forme associative per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni.

5. Nell'adozione del decreto legislativo riguardante le province, il Governo si attiene ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) connotare le province come enti di coordinamento di area vasta, cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e la pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima;
b) attribuire ai comuni i compiti di amministrazione e di gestione;

6. Ai fini di cui al comma 5, il decreto legislativo in materia dovrà prevedere, coerentemente con il nuovo ruolo ad esse conferito:
a) un nuovo assetto istituzionale, come definito al comma 7;
b) l'espletamento delle funzioni e dei relativi servizi indicati al comma 8, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

7. Per quanto concerne l'assetto istituzionale delle province, connotate come enti di coordinamento di area vasta, il Governo si attiene, con specifico riguardo ai nuovi organi ed al relativo sistema elettorale, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) il conferimento delle funzioni di rappresentanza politica ad un presidente e a due vice presidenti e ad un organo assembleare composto da una rappresentanza dei sindaci dei comuni ricadenti nella circoscrizione provinciale;
b) l'obbligo per il presidente ed i vice presidenti di partecipare alle sedute dell'organo assembleare di cui al punto 1);
c) la previsione che l'elezione del presidente e dei vice presidenti si svolga contestualmente alle elezioni regionali;
d) la previsione che i presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta regionale che trattino temi di interesse delle province;
e) la previsione che i presidenti ed i vice presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio regionale che trattino temi di interesse delle province, assegnazione di nuove funzioni e deleghe alle autonomie locali, oltreché in tema di metodo di ripartizione tra i territori delle risorse regionali in genere, eventualmente anche con funzione di fondo perequativo regionale;
f) una modalità di elezione degli organi di rappresentanza politica secondo cui il presidente ed i vicepresidenti della provincia sono eletti in un unico collegio provinciale nel quale ciascun elettore esprime il voto per una lista composta da un candidato presidente ed un candidato vicepresidente. La lista che raggiunge la maggioranza relativa dei voti esprime il presidente ed il vicepresidente della provincia; il candidato alla presidenza della lista che risulta seconda per numero di voti viene eletto alla ulteriore vice presidenza. L'organo assembleare è composto da un numero di rappresentanti dei sindaci compreso tra 6 e 20 in base alla popolazione residente nel territorio provinciale, eletti con voto limitato dai sindaci

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dei comuni appartenenti alla provincia, riuniti in collegio elettorale, previa convocazione del presidente della provincia, entro un mese dalla sua elezione:

8. Come enti di area vasta, le province assicurano le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo delle quali sia necessario assicurare, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale. Ai fini del presente comma, alle province sono assegnate risorse nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse assicurano in generale le funzioni di coordinamento nelle materie che saranno individuate dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito dei seguenti settori: sviluppo economico, sociale e delle attività produttive; governo del territorio, ambiente e infrastrutture; polizia amministrativa locale.
9. Decorso il termine di cui al comma 1, le funzioni esercitate dalle circoscrizioni comunali e le funzioni attribuite alle autorità d'ambito territoriale ed alle comunità montane sono comunque esercitate - rispettivamente - dai comuni e dalle province.
10. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
11. Sugli schemi dei DPCM di cui al comma 10, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 8, e dal comma 4 del presente articolo, in ordine alle funzioni e relativi servizi esercitati dalle province;

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le province, le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini del comma 2 sono quelli individuati dall'articolo 1-bis, comma 8.
1. 02. Ria, Moffa, Mantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, due decreti legislativi diretti alla revisione delle disposizioni - rispettivamente - in materia di comuni e città metropolitane ed in materia di province contenute nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, ai fini dell'acquisizione del parere, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) valorizzare i princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
c) attribuire alla provincia, nell'allocazione delle funzioni di cui alla lettera b), esclusivamente un ruolo di coordinamento e di pianificazione strategica di area vasta finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, riservando le funzioni gestionali ai comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) disporre la soppressione delle circoscrizioni comunali e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale e delle comunità montane, con il contestuale trasferimento dei relativi beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative - rispettivamente - ai comuni ed alle province, che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, esercitano le funzioni attribuite agli enti soppressi;
f) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
g) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
h) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.

4. Per quanto concerne specificamente il decreto legislativo riguardante i comuni e le città metropolitane, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane

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in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;
b) valorizzare le forme associative per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni.

5. Nell'adozione del decreto legislativo riguardante le province, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) connotare le province come enti di coordinamento di area vasta, cui sono attribuite funzioni generali di coordinamento e la pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima;
b) attribuire ai comuni i compiti di amministrazione e di gestione;

6. Ai fini di cui al comma 5, il decreto legislativo in materia dovrà prevedere, coerentemente con il nuovo ruolo ad esse conferito:
a) un nuovo assetto istituzionale, come definito al comma 7;
b) l'espletamento delle funzioni e dei relativi servizi indicati al comma 8, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

7. Per quanto concerne l'assetto istituzionale delle province, connotate come enti di coordinamento di area vasta, il Governo si attiene, con specifico riguardo ai nuovi organi ed al relativo sistema elettorale, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) il conferimento delle funzioni di rappresentanza politica ad un presidente e a due vice presidenti e ad un organo assembleare composto da una rappresentanza dei sindaci dei comuni ricadenti nella circoscrizione provinciale;
b) l'obbligo per il presidente ed i vice presidenti di partecipare alle sedute dell'organo assembleare di cui al punto 1);
c) la previsione che l'elezione del presidente e dei vice presidenti si svolga contestualmente alle elezioni regionali;
d) la previsione che i presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta regionale che trattino temi di interesse delle province;
e) la previsione che i presidenti ed i vice presidenti delle province partecipino, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio regionale che trattino temi di interesse delle province, assegnazione di nuove funzioni e deleghe alle autonomie locali, oltreché in tema di metodo di ripartizione tra i territori delle risorse regionali in genere, eventualmente anche con funzione di fondo perequativo regionale;
f) una modalità di elezione degli organi di rappresentanza politica secondo cui il presidente ed i vicepresidenti della provincia sono eletti in un unico collegio provinciale nel quale ciascun elettore esprime il voto per una lista composta da un candidato presidente ed un candidato vicepresidente. La lista che raggiunge la maggioranza relativa dei voti esprime il presidente ed il vicepresidente della provincia; il candidato alla presidenza della lista che risulta seconda per numero di voti viene eletto alla ulteriore vice presidenza. L'organo assembleare è composto da un numero di rappresentanti dei sindaci compreso tra 6 e 20 in base alla popolazione residente nel territorio provinciale, eletti con voto limitato dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, riuniti in collegio elettorale, previa convocazione del presidente della provincia, entro un mese dalla sua elezione.

8. Come enti di area vasta, le province assicurano le funzioni generali di amministrazione,

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di gestione e di controllo delle quali sia necessario assicurare, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale. Ai fini del presente comma, alle province sono assegnate risorse nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge. Esse assicurano in generale le funzioni di coordinamento nelle materie che saranno individuate dai decreti legislativi di cui al comma 1 nell'ambito dei seguenti settori: sviluppo economico, sociale e delle attività produttive; governo del territorio, ambiente e infrastrutture; polizia amministrativa locale.
9. Decorso il termine di cui al comma 1, le funzioni esercitate dalle circoscrizioni comunali e le funzioni attribuite alle autorità d'ambito territoriale ed alle comunità montane sono comunque esercitate - rispettivamente - dai comuni e dalle province.
10. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
11. Sugli schemi dei DPCM di cui al comma 10, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 8, e dal comma 4 del presente articolo, in ordine alle funzioni e relativi servizi esercitati dalle province;

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le province, le funzioni e i relativi servizi da considerare ai fini del comma 2 sono quelli individuati dall'articolo 1-bis, comma 8.
1. 03. Ria, Moffa, Mantini.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla

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base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1»;
b) dopo le parole: «e dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «fissati dalla legge statale ai sensi dell'articolo 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1), lettera b), dopo le parole: fissati dalla legge statale inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 1-bis.
1. 05. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. II Governo adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.
2. 80. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: entro dodici mesi dall'istituzione della Commissione parlamentare per attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3.
2. 35.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1 sostituire le parole: entro ventiquattro mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
* 2. 72. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 2. 44. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: uno o.

Conseguentemente:
al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante; dopo le parole: articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere; sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere

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tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere reso dalla Commissione bicamerale.
sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1, è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g)-bis, h) e h-bis) del presente articolo;
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti m modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di

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definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
all'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti sopprimere il comma 4;
all'articolo 20, sopprimere il comma 1, lettera
d), ultimo periodo, numeri 1, 2 e 3, e i commi 2, 3, 4 e 5.
2. 136.Tabacci.

Al comma 1, sopprimere le parole: uno o.

Conseguentemente,
al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazioni pubbliche;
e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante; dopo le parole: articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere; sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega.
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non si conformi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa, con le sue eventuali osservazioni.
sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive,

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i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g)-bis, h) e h-bis) del presente articolo;
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.

6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
all'articolo 3, comma 3, lettera a), dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti e sopprimere il comma 4;
all'articolo 20, sopprimere il comma 1, lettera d), ultimo periodo, numeri 1, 2 e 3, e commi 2, 3, 4 e 5.

2. 115. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 1, sostituire le parole: attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione con le seguenti: nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge.
2. 126. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo inserire le seguenti: sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e.
2. 125. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: lealtà istituzionale con le seguenti: leale cooperazione;

Conseguentemente, al comma 2, lettera o) sostituire la parola: continenza con la seguente: moderazione.
2. 140. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: lealtà istituzionale con le seguenti: leale cooperazione.
2. 97. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: degli obiettivi inserire: di realizzazione dei principi di cui all'articolo 1, comma 1,
2. 30. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con particolare riferimento ai seguenti soggetti a partire da quelli residenti nelle regioni del Mezzogiorno:
a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività.
2. 124. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al contenimento della pressione fiscale che non può essere superiore alla media degli ultimi cinque anni.
2. 59. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, anche mediante l'attribuzione agli organi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di specifici poteri di accertamento tributario.
2. 130. Tabacci.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, anche mediante l'attribuzione agli organi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di specifici poteri di impulso, monitoraggio e controllo delle attività di accertamento tributario.
2. 131. Tabacci.

Al comma 2, sostituire le lettere e) e l) con le seguenti:
e) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei

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tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119 comma 4;
l) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione dei costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale.
2. 81. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

All'articolo 2 comma 2, lettera e), dopo le parole: attribuzione di risorse autonome ai comuni, aggiungere le seguenti:, alle loro forme associative e nei territori montani alle comunità montane,.
2. 104. Giovanelli, Misiani.

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: competenze con le seguenti: funzioni fondamentali.
2. 41. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: secondo il principio di territorialità e inserire, in fine, le seguenti : e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione.
2. 149. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: secondo il principio di territorialità e.
2. 43. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, lettera e) sopprimere le seguenti: secondo il principio di territorialità.
2. 106. Lanzillotta.

Al comma 2 lettera e) dopo le parole: secondo il principio di territorialità inserire le seguenti: di cui all'articolo 119 della Costituzione.
2. 118. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e) dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: nonché del principio di specialità di cui all'articolo 116, comma 1, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. 10. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 118 della Costituzione aggiungere le seguenti: nonché in rispetto a quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione agli statuti delle regioni speciali e delle rispettive disposizioni di attuazione.
2. 7. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

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Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della Costituzione aggiungere le seguenti: tenendo conto delle esigenze di coesione economico sociale, con particolare riferimento a quelle relative alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
2. 24. Mario Pepe (PD).

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: le risorse derivanti fino alla fine della lettera con le seguenti: le entrate standard prodotte da tributi ed entrate propri, dalle compartecipazioni e, per gli enti a minore capacità fiscale, dal fondo perequativo di cui al comma 3 dell'articolo 119 della Costituzione, consentono di finanziare il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
2. 150. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: proprie con la seguente: propri.
2. 151. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: fondo perequativo aggiungere le seguenti: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
* 2. 82. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: fondo perequativo aggiungere le seguenti: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
* 2. 123. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: consentono con le seguenti: devono consentire.
** 2. 128. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: consentono con le seguenti: devono consentire.
** 2. 117. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite aggiungere le seguenti: tenuto conto del tempo e del livello d'incasso delle stesse risorse autonome attribuite con la possibilità di far ricorso in deroga ai limiti vigenti alle forme di anticipazione di cassa nelle more dell'effettiva realizzazione dei flussi di entrata, con interessi finanziati a valere sul fondo perequativo nazionale.
2. 42. Milo, Commercio.

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza

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delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni delle regioni del Mezzogiorno;».
2. 122. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:
«f) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
f-bis) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera f), in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
f-ter) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso apposite normative di settore, da emanare ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che comprendano una descrizione degli aspetti tecnici, organizzativi e qualitativi dei servizi, stime appropriate dei bisogni della popolazione, valutazioni in merito al costo unitario efficiente per la loro erogazione e agli obiettivi quantitativi di copertura del servizio che devono essere raggiunti in fase transitoria e a regime;
f-quater) definizione di un adeguato procedimento di coordinamento dinamico della finanza pubblica che permetta, dati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, il finanziamento dei fabbisogni standard, ai sensi della lettera f), collegati agli obiettivi di servizio stabiliti, ai sensi della lettera f-bis);
f-quinquies) determinazione dei meccanismi con cui promuovere, nel tempo, la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari e i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti ai sensi della lettera f-ter), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato «patto per la convergenza», di cui al successivo articolo 17;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Articolo 17.
(Patto di convergenza).

1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:
a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;
b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;
c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f-quater).

2. In un apposito collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:
a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento

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annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f-quater), denominato «Patto per la convergenza»;
c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).
4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.»
2. 164. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:
«f) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;
f-bis) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera f), in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
f-ter) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni attraverso apposite normative di settore, da emanare ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, che comprendano una descrizione degli aspetti tecnici,

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organizzativi e qualitativi dei servizi, stime appropriate dei bisogni della popolazione, valutazioni in merito al costo unitario efficiente per la loro erogazione e agli obiettivi quantitativi di copertura del servizio che devono essere raggiunti in fase transitoria e a regime;
f-quater) definizione di un adeguato procedimento di coordinamento dinamico della finanza pubblica che permetta, dati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, il finanziamento dei fabbisogni standard, ai sensi della lettera f), collegati agli obiettivi di servizio stabiliti, ai sensi della lettera f-bis);
f-quinquies) determinazione dei meccanismi con cui promuovere, nel tempo, la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari e i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti ai sensi della lettera f-ter), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato «patto per la convergenza», di cui al successivo articolo 17;».
2. 163. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna Regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni».
* 2. 121. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto delta diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna Regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni.
* 2. 83.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente territoriale e il numero dei residenti.
** 2. 11.Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell'Ente territoriale e il numero dei residenti.
** 2. 6.Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: sono escluse dal rapporto dipendenti-residenti, i servizi essenziali garantiti

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per disposizione di legge dagli enti locali.
2. 32.Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: per fabbisogno effettivo s'intende il costo del servizio rilevato nel triennio precedente al netto degli oneri susseguenti a eventi straordinari ovvero per il consolidamento dei debiti maturati. Gli oneri accertati devono ridursi nel triennio successivo a seguito di politiche di contenimento delle spese al fine di partecipare all'attribuzione del fondo perequativo in termini di quote premiali.
2. 50.Milo, Commercio.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: quelle derivanti dall'applicazione del con le seguenti: gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dal e dopo le parole: patto di stabilità e crescita aggiungere le seguenti: previa intesa tra lo Stato e ciascuna regione da raggiungere entro il 1o semestre dell'anno di riferimento, che tenga conto anche del contributo già sostenuto per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica dai livelli di governo della regione.
2. 103.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un'efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, nonché a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;.
2. 114.Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera h); alla lettera u), dopo le parole: caratteristiche permanenti e sistematiche, inserire le seguenti: ovvero nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, di cui al successivo articolo 2-bis; e sopprimere la lettera v).

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Sistemi contabili).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento informativo di cui all'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, per assicurare la trasparenza, significatività e comparabilità delle scelte di bilancio dei vari enti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici non economici, e tutti gli organi di tali enti forniti di autonomia contabile, applicano, in base ai loro rispettivi ordinamenti, sistemi di contabilità pubblica uniformi;
b) salvo sia diversamente stabilito da apposita disposizione legislativa dello Stato, tutti gli enti pubblici economici adeguano il loro sistema contabile e di bilancio a quanto stabilito dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
c) nei confronti delle Regioni e degli enti locali, le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali relativi all'armonizzazione dei bilanci

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pubblici e al coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
d) per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Il mancato adeguamento delle normative in materia di bilancio determina la non applicazione delle norme in materia di perequazione;
e) determinazione dei principi ai quali dovranno attenersi i regolamenti che determineranno i criteri di riclassificazione dei fatti gestionali da utilizzare in sede di registrazione delle entrate e delle spese;
f) trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale esprime il proprio parere entro 30 giorni; in caso di parere contrario il Governo propone la regolazione della materia con apposito disegno di legge da approvare con le procedure di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
g) disciplina dei documenti che devono essere adottati da parte degli enti e degli organismi sottoposti al regime della contabilità pubblica, in base alloro ordinamento contabile; tali documenti sono:
1) il Bilancio di previsione economica annuale e pluriennale e il relativo Rendiconto annuale d'esercizio;
2) il Conto previsionale del Patrimonio e il relativo Rendiconto;
3) il Bilancio finanziario di competenza, oppure di cassa, oppure sia di competenza che di cassa e i relativi Rendiconti. Il bilancio di competenza è sia annuale che pluriennale, quello di cassa soltanto annuale;
h) i bilanci si uniformano ai principi dell'unità, coerenza, annualità, universalità, veridicità, integrità, attendibilità, trasparenza e pubblicità; assicurano la comparabilità dei valori espressi a preventivo con quelli dei rendiconto; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio degli enti e dei loro organismi. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bilanci, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi e i conti patrimoniali sul proprio Sito web istituzionale;
i) salvo siano stabilite altre modalità di dimostrazione, la classificazione in bilancio delle entrate e spese deve consentire la formazione dei saldi per i quali le regole di coordinamento della finanza pubblica pongono vincoli quantitativi e deve comunque assicurare il riscontro del rispetto di eventuali limitazioni circa l'ammontare di determinate entrate o spese. Il quadro generale riassuntivo di bilancio riporta l'entità di tali saldi, nonché delle entrate e spese sottoposte a eventuali limitazioni;
l) i preventivi e i bilanci pluriennali sono scorrevoli per aggiornamento e prendono in considerazione un periodo di tempo la cui durata, non superiore al quinquennio e non inferiore al triennio, è stabilita dall'ordinamento contabile dell'ente;
m) il bilancio è accompagnato da una relazione programmatica che contiene la spiegazione delle scelte effettuate e la rappresentazione previsionale del patrimonio. Il bilancio è predisposto in coerenza con il Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dal Parlamento, e dai corrispondenti documenti di previsione dei diversi livelli istituzionali di governo, e deve consentire una lettura per missioni e per programmi;
n) disciplina delle regole generali per la formulazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, in coerenza, rispettivamente, con i principi contabili pubblici di cui alla presente legge e con i postulati di bilancio e con le caratteristiche qualitative indicate dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IPSAS e IFRS).
2. 148.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta,

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Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato.
2. 46.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: individuazione fino a: bilanci pubblici con le seguenti: individuazione di modelli contabili standardizzati, in linea con lo schema contabile previsto dal Sistema europeo di conti nazionali e regionali (Sec95).
2. 45.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: in base a criteri predefiniti ed uniformi concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 aggiungere le seguenti: ed ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131,.
2. 27.La Loggia, Giudice.

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: concordati con la seguente: concertati.
2. 127.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: consentendo una quota di sforamento del patto di stabilità esclusivamente sul fronte degli investimenti in opere di primaria utilità quali scuole ed infrastrutture;.
2. 120.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.
(Inammissibile)

Al comma 2, lettera h), inserire, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi di regioni, comuni, province e città metropolitane, in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 17 della presente legge.
2. 162.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) definire procedure di monitoraggio trasparenti i bilanci delle regioni, dei comuni, province e città metropolitane, fondate su informazioni contabili omogenee, complete e tempestive, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 28 agosto 1997 n. 281.
2. 48.Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti

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con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;.
2. 113.Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) prevedere l'obbligo di pubblicazione su siti internet dei bilanci delle regioni, dei comuni, province e città metropolitane, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi.
2. 51.Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alla spesa pubblica.
2. 112.Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: coerenza con i con le seguenti: rispetto dei.
2. 84.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine i decreti legislativi dispongono norme volte ad assicurare una sostanziale equiparazione sull'intero territorio nazionale della pressione fiscale in rapporto al prodotto interno lordo regionale;.
2. 129.Calvisi.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;.
2. 119.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;.
2. 37.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera l), numero 1) aggiungere, in fine, le parole:; in via transitoria, per un periodo di tre anni il finanziamento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della spesa storica.
2. 78.Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis): individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei codici ufficiali da attribuire ai singoli costi standard, al fine di rilevare semestralmente gli scostamenti tra i valori effettivi e i valori standard attribuiti, il

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collegio di revisione contabile motiverà le ragioni di tale scostamento.
2. 116.Milo, Commercio.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:
m-bis): attribuire alle province l'esclusivo ruolo di coordinamento e pianificazione d'area, riservando ai comuni o a strutture associative costituite da due o più comuni tutte le funzioni gestionali.
m-ter): incentivazione ed agevolazione dei processi di unione e fusione tra comuni, e di ridefinizione dei confini territoriali delle province, volto alla complessiva diminuzione del numero delle stesse.
2. 18.Corsaro.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine le parole: nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione:; alla lettera p): numero 1), dopo le parole: regionali e inserire la seguente: anche ed al numero 2), dopo le parole: propria autonomia inserire le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al numero 1).
2. 36.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera n) aggiungere il fine le parole: nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione.
2. 85.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera n), inserire, in fine, le parole: sui tributi appartenenti al proprio livello di Governo.
2. 137.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Orlando Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: tendenziale con le seguenti: rispetto del principio di.
2. 61.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parola: continenza e.
* 2. 99.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: continenza e.
* 2. 111.Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: continente fino alla fine della lettera con le seguenti: responsabilità nell'imposizione di tributi propri e definizione degli stessi sulla base di meccanismi atti a determinare un contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato all'emersione di basi imponibili.
2. 132.Tabacci.

Al comma 2, lettera p), numero 1: dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche; alla medesima lettera p), numero 2, dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
2. 29.Strizzolo.

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Al comma 2 lettera p), numero 1: dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 13.Ria.

Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo la parola: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 139.Graziano.

Al comma 2, lettera p), numero 1): dopo le parole: regionali e inserire la seguente: anche.
* 2. 141.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Orlando Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera p), numero 1, dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 100.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera p) numero 1: dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 2.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera p), numero 1 dopo le parole: regionali e aggiungere la seguente: anche.
* 2. 31.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera p), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'esigenza di attivare meccanismi di contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione fiscale e all'emersione di basi imponibili.
2. 133.Tabacci.

Al comma 2, lettera p), numero 2, dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
* 2. 138.Graziano.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al numero 1).
* 2. 142.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
* 2. 33.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
* 2. 98.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
* 2. 12.Ria.

Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: propria autonomia aggiungere le seguenti: con riferimento ai tributi di cui al punto 1.
* 2. 3.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera p), numero 3, dopo le parole: valutare la modulazione inserire le seguenti: o l'eventuale esenzione.
2. 40.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera p), numero 3), dopo le parole: petrolio liquefatto inserire le seguenti: e sull'energia elettrica da fonte rinnovabile,.
2. 28.Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 2 sopprimere la lettera r).
2. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: ove i predetti interventi fino a numeri 1) e 2),.
2. 86.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi con le seguenti: tributaria, in aumento o in diminuzione,.
2. 153.Boccia.

Al comma 2 lettera s), dopo le parole: agli enti titolari del tributo aggiungere le seguenti: e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;.
2. 87.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera t), inserire, in fine, le parole: e prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali negli organi di gestione delle società dello Stato operanti nel settore della gestione tributaria.
2. 165.Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: previsione di meccanismi sanzionatori, inserire le seguenti: commisurati all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti; dopo le parole: adotta misure sanzionatorie, inserire le seguenti: che possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e dopo parole: secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria, inserire le seguenti: nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;.
2. 15.Ria.

Al comma 2, dopo la lettera u), inserire la seguente:
u-bis)
introduzione di un meccanismo sanzionatorio che preveda l'incandidabilità per le elezioni amministrative, regionali,

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politiche ed europee, per gli amministratori responsabili di situazioni di dissesto finanziario degli enti;.
2. 53.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera u), inserire la seguente:
u-bis)
introduzione di un meccanismo sanzionatorio che preveda l'incandidabilità per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee, per gli amministratori di enti che per tre anni consecutivi non hanno rispettato le regole del Patto di stabilità interno;.
2. 54.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:
u-bis)
nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 5 della presente legge, allo scopo di determinare il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale.
2. 56.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera z), dopo le parole: da tributi manovrabili aggiungere le seguenti: idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 88.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera aa).
2. 89.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da: tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali fino alla fine della lettera.
2. 143. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera aa), aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo altresì conto dell'esigenza di consentire l'attivazione di meccanismi di contrasto fiscale di interessi tra contribuenti finalizzati all'emersione di basi imponibili.
2. 134. Tabacci.

Al comma 2, dopo la lettera bb) inserire la seguente:
bb-bis) Incentivazione di modalità di partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle decisioni di entrata e di spesa.
2. 105. Misiani, Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera cc).
2. 90. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 2, lettera cc), dopo la parola: strumentali aggiungere le seguenti: prevedendo una contestuale perequazione alle riduzioni di gettito, subite dalle Regioni a Statuto speciale, sulle entrate di relativa spettanza.
2. 58. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 2, dopo la lettera cc), inserire la seguente:
cc-bis) a mezzo dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo è delegato ad introdurre idonei meccanismi attraverso i quali:
1) per ogni esercizio finanziario il Governo, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 5, determina con decreto le aliquote, articolate secondo corrispondenti fasce di reddito, relative al complessivo carico fiscale massimo individuale.
In sede di dichiarazione dei redditi, il superamento dell'aliquota abilita il contribuente ad operare proporzionata riduzione dell'entità dei versamenti da effettuare in corrispondenza di tributi statali, regionali e locali.
2) ai fini di cui al precedente punto 1), la base imponibile è calcolata in base all'applicazione di differenti coefficienti di divisione, periodicamente fissati con le modalità di cui alla disposizione precedente, ed articolati in corrispondenza al numero dei familiari a carico del contribuente.
2. 19. Corsaro.

Al comma 2 sostituire la lettera dd) con la seguente:
dd)
definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione dei principio di sussidiarietà orizzontale.
2. 76. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, sostituire la lettera dd), con la seguente:
dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire una totale valorizzazione delle realtà non profit, delle associazioni e dei soggetti del terzo settore, con l'obiettivo di una piena attuazione della sussidiarietà orizzontale.
2. 4. Toccafondi.

Al comma 2, lettera ee), sostituire le parole: e dei gettiti delle compartecipazioni con le seguenti: e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. 152. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le parole:, ferme restando le esigenze di riequilibrio territoriale e di coesione sociale, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate dei Mezzogiorno.
2. 23. Mario Pepe (PD).

Al comma 2 lettera ff) sopprimere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.
*2. 145. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,

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Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera ff), aggiungere le parole da: previsione di strumenti che consentano fino alla fine della lettera.
*2. 91. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera ff), in fine, le parole: ferme restando le vigenti norme m materia della legislazione nazionale.
2. 144. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, lettera gg) sopprimere la parola: tendenziale.
*2. 92. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2 lettera gg) sopprimere la parola: tendenziale.
*2. 38. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, dopo la lettera gg) inserire la seguente:
gg-bis) predisposizione di misure idonee a garantire da parte dello Stato che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale.
2. 93. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 2, lettera hh) aggiungere in fine le parole: ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.
2. 34. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, lettera hh), aggiungere, in fine, le parole: nelle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
2. 22. Mario Pepe (PD).

Al comma 2, lettera hh, aggiungere, in fine parole: nelle aree sottoutilizzate e in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.
2. 21. Mario Pepe (PD).

Al comma 2 lettera hh) aggiungere, in fine, le parole: con l'obiettivo di pervenire alla completa soppressione dell'Irap e l'individuazione su base regionale di aree cosiddette franche per favorire il recupero occupazionale in ambiti depressi.
2. 52. Milo, Commercio.

Al comma 2, lettera hh) aggiungere, in fine, le parole: ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese.
2. 94. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
«ii) stabilire la soppressione delle Comunità Montane, dei Consorzi di Bonifica, dei Consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, delle autorità d'ambito territoriale ottimale costituiti ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle circoscrizioni che non fanno parte delle Città metropolitane».
2. 64. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.
(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la lettera hh), inserire la seguente:
ii) limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi, previsti dalle leggi regionali o regolati dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, che si rivelino fattori rilevanti di competizione dannosa;.
2. 14. Ria.

Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
«ii) previsione, nell'ambito dell'autonomia tributaria degli enti territoriali, di meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti finalizzati alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale».
2. 135. Tabacci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ognuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve indicare, ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, le coperture degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo».
2. 62. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il Governo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge recanti norme in materia di:
a) individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale;
b) adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali";
c) disciplina e istituzione delle città metropolitane;
d) ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione».
2. 155. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, deve assicurare la coerenza normativa con quanto disposto dai decreti legislativi recanti norme di attuazione in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».
2. 156. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura,

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Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno individuate le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione; adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane; stabiliti i princìpi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni; nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».
2. 68. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti acquisiti i pareri della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere prescritto. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione, decorso tale termine il Governo ne può prescindere. Il parere della Commissione di cui all'articolo 3 deve essere adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
4. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
2. 96. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Commissione

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parlamentare per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, ai fini dell'acquisizione del parere, da rendersi entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata, per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 e l'articolo 3.
2. 16. Ria.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: adottati aggiungere le seguenti: con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale a ciò legittimati dalle relative disposizioni statutarie.
2. 60. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 3 dopo la paola: competenti aggiungere le seguenti:, previa l'approvazione della Commissione per le questioni regionali,.
2. 25. Mario Pepe (PD).

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Gli schemi di decreto legislativo aggiungere le seguenti: corredati di relazione tecnica.
2. 77. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3 dopo le parole: Gli schemi di decreto legislativo, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previo parere della.
2. 108. Lanzillotta.

Al comma 3 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131».
2. 26. La Loggia, Giudice.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante; dopo le parole: articolo 3 e aggiungere le seguenti: il parere; sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:
«in mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta».

Conseguentemente:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega».
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3,

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i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi al parere parlamentare della Commissione di cui all'articolo 3, trasmette alle Camere una relazione con le sue osservazioni e con eventuali proposte di modifica al testo degli schemi di decreto. In tal caso, la Commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà di esprimere un nuovo parere vincolante entro quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere adottati in via definitiva dal Governo solo in conformità al parere della Commissione di cui all'articolo 3.
2. 110. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, dopo le parole: sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente:
al medesimo comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
all'articolo 3, comma 3, lettera
a), dopo le parole: esprime i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
2. 57. Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, al comma 4, al primo e al secondo periodo, dopo la parola: pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
2. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere le seguenti:, adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti,; dopo le parole: articolo 3 e aggiungere le seguenti: Il parere; sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:
«In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione, da trasmettere tempestivamente alle Camere, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta».

Conseguentemente:
a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le Commissioni di cui al comma 3 possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di trenta giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi alle Camere nello stesso periodo. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di trenta giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega».
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti finanziari il Governo ne può prescindere. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della Commissione di cui all'articolo 3 o se il Governo non intende conformarsi al parere, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge recante le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo entro i successivi trenta giorni.
2. 79. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 con le seguenti: vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2. 70. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della Commissione di cui all'articolo 3 con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Conseguentemente, all'articolo 3:
al comma 3, sopprimere la lettera
a);
sopprimere il comma 4.

2. 166. Bernardo.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 3, con le seguenti: parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 17. Ria.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3, aggiungere le seguenti: della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. 69. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: o di ottanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 74. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le Commissioni parlamentari competenti possono chiedere una proroga nelle modalità e nei termini previsti dal comma 4 dell' articolo 3 del presente disegno di legge.
2. 55. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.
2. 101. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, il Consiglio dei Ministri approva una relazione che è trasmessa alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, che approva il decreto legislativo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 47. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
2. 49. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: o, di cinquanta giorni nel caso in cui venga richiesta la proroga di cui al comma 4 dell'articolo 3.
2. 75. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le commissioni parlamentari competenti approvino nuovamente, con la maggioranza dei due terzi, le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 109. Lanzillotta, Zaccaria.

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Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora le commissioni parlamentari competenti insistano approvando nuovamente le richieste di modifica non recepite dal Governo, il Governo è tenuto a conformarsi al parere parlamentare.
2. 158. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel computo dei termini previsti per l'espressione dei pareri viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
2. 157. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena e leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione delle funzioni fondamentali, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, sui quali deve essere comunque acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. 66. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
Il Governo deve, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, collaborare con le regioni e gli enti locali, anche al fine di individuare la definizione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni e la determinazione dei costi e fabbisogni standard.
2. 63. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 5, sopprimere le parole: nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, e dopo le parole: e dei livelli essenziali delle prestazioni, inserire le seguenti: fissati dalla legge statale.
2. 154. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 5, dopo le parole: dei fabbisogni, inserire le seguenti: e della aliquota.
2. 95. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 5 dopo la parola: standard, aggiungere le seguenti: determinati sulla base della capacità fiscale per abitante.
*2. 71. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 5, dopo la parola: standard, aggiungere le seguenti: determinati sulla base della capacità fiscale per abitante.
*2. 39. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sopprimere il comma 6.
2. 20. Corsaro.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'esercizio della delega di cui al comma 1 è modulato con più decreti legislativi che disciplinano, in fasi successive, i seguenti profili di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione:
a) costituzione di una banca dati in materia di entrate e di spese di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione dei principi fondamentali dell' armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo i criteri di cui al comma 2, lettere g)-bis, h) e h-bis) del presente articolo;
b) individuazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), delle funzioni fondamentali e non fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ferma restando la disciplina transitoria di cui agli articoli 22 e 23;
c) determinazione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e del livello adeguato del servizio di trasporto pubblico locale;
d) quantificazione dei costi e dei fabbisogni standard per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali, con specifica indicazione delle metodologie adottate;
e) individuazione puntuale del paniere di tributi e compartecipazioni a tributi erariali di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e definizione del sistema di perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
f) definizione dei principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e del conseguente concorso di tali enti al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL.
6-bis. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione recante l'indicazione dei criteri e delle metodologie adottate ai fini della definizione dei fabbisogni standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
2. 65. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato almeno uno dei decreti legislativi recante norme in materia di:
a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;

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b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;
c) determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi statali di carattere verticale a favore delle regioni e degli enti locali;
d) armonizzazione dei bilanci.
2. 159. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
2. 9. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
2. 73. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dei rapporti tra lo Stato, le regioni, aggiungere le seguenti: ordinarie, speciali, le province autonome.
2. 8. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dai medesimi decreti legislativi al fine della copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alla Commissione di cui all'articolo 3 con propria relazione e assume conseguenti iniziative legislative ai sensi del comma 7. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dai predetti decreti legislativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
2. 160. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere il comma 7.
2. 67. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive sono adottati, anche al fine di recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 3, nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. 161. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta,

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Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Le leggi statali successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai principi e ai criteri direttivi generali contenuti nella presente legge.
2. 102. Rubinato, Fogliardi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto ai comuni dare luogo a qualsiasi forma di scissione, divisione o scorporo che possano dare vita a nuovi enti locali autonomi e separati, né potrà darsi luogo all'istituzione di nuove province.
2. 01. Corsaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità, assistenza ed istruzione così come definito dal successivo comma 3 dell'articolo 8
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis.
3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti nonché della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3.
2. 02. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 17. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 7. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: quindici senatori e trenta deputati.
3. 8. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: dieci senatori e venti deputati.
3. 10. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quindici senatori e quindici deputati con le seguenti: dieci senatori e quindici deputati.
3. 9. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 18. Amici, Zaccaria, Naccarato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, comunque assicurando la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti in Parlamento.
3. 19. Bressa, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza con le seguenti: del presidente, per l'elezione dell'ufficio di presidenza composto da due vicepresidenti e due segretari.
3. 21. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
1-ter. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si prov

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vede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
3. 22. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Esso è composto da 14 membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province, quattro in rappresentanza dei comuni e due in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.
3. 2. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri, di cui: sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane.
3. 11. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Esso è composto da dodici membri di cui sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale, due in rappresentanza delle Province due in rappresentanza dei Comuni.
3. 3. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle regioni aggiungere le seguenti: ed almeno 1 in rappresentanza di quelle a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. 1. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Qualora nel Comitato esterno di cui al comma 2 non siano rappresentati i Consigli regionali e delle province autonome, la Commissione si avvale anche della consultazione della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
3. 4. Zorzato, Milanato, Gava.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai lavori del Comitato esterno di cui al comma 2, partecipano altresì due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali, designati, d'intesa tra di loro, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
3. 5. Zorzato, Milanato, Gava.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I rappresentanti delle regioni nel Comitato esterno di cui al comma 2, sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
3. 6. Zorzato, Milanato, Gava.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I rappresentanti delle Regioni nel Comitato sono nominati previo parere della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8, e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
3. 20. Duilio.

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Al comma 3, lettera a), dopo la parola: pareri inserire la seguente: vincolanti.
3. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sugli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e sugli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, nonché sulle determinazioni della Conferenza di cui all'articolo 5;.
3. 15. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20 fino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5.
3. 23. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
c) formula indirizzi al Governo ai fini dell'adozione di eventuali decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.
3. 24. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. 25. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la Commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria.
3. 26. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta,

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Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere il comma 5.
3. 16. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. La Commissione è sciolta a seguito dell'istituzione del Senato delle Autonomie, e comunque al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.
3. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. La Commissione è sciolta a seguito della revisione in senso federalista della Costituzione, e comunque al termine della fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20.
3. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sostituire le parole: al termine della fase transitoria con le seguenti: dopo due anni dal termine della fase transitoria.
3. 27. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
* 4. 2. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 4. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'Economia e delle finanze, con: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.
4. 6. Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole da: composta per metà, fino alla fine del periodo con le seguenti: composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da rappresentanti tecnici nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Laddove non siano rinvenibili all'interno delle rispettive amministrazioni professionalità adeguate, i rappresentanti tecnici sono scelti all'esterno tra persone di indiscussa indipendenza e di comprovata professionalità; al secondo periodo, sopprimere le parole da: un rappresentante tecnico della Camera, fino a: nonché.

Conseguentemente sopprimere la parola: paritetica, ovunque ricorra nell'articolo.
4. 7. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: almeno 2 dei quali in rappresentanza delle regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. 1. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 2, dopo la parola: finanziarie inserire, ovunque ricorra, le seguenti: economiche, reali.
4. 8. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: statali, regionali e locali, inserire le seguenti: compresa l'ISTAT.
4. 4. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di essi.
4. 3. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole:, e ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
4. 9. Duilio.

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ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Conferenza permanente per il Coordinamento delle funzioni amministrative e della finanza pubblica).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente denominata «Conferenza» come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.
2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.
3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.
4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. 9. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Conferenza permanente per il coordinamento, aggiungere le seguenti: e la coesione.
5. 5. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo,... aggiungere le seguenti: di cui almeno un rappresentante delle Regioni a Statuto speciale.
5. 1. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: governo aggiungere le seguenti: non escluse le autonomie differenziate.
5. 2. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento;

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con le seguenti: la Conferenza concorre, con determinazioni che devono essere recepite in sede di predisposizione ed approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche su base pluriennale, con particolare riferimento ai relativi livelli di pressione fiscale ed al loro coordinamento, ai livelli di indebitamento, al livello programmato dei saldi per ciascun livello di governo territoriale, al ricorso al debito;.
5. 7. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: per il rispetto di tali obiettivi aggiungere le seguenti: in particolare per ciò che concerne la procedura del «Patto di convergenza» di cui al successivo articolo 17;
b) alla lettera g), dopo le parole: ai fabbisogni standard aggiungere le seguenti: e agli obiettivi di servizio.
5. 12. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola trasparenza aggiungere le seguenti: sulla base di una attenta valutazione e quantificazione dei divari economici e dei diversi livelli di reddito pro capite inferiori alla media nazionale.
5. 6. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 11, comma 1.
5. 11. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) la Conferenza mette a disposizione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.
5. 8. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera ff) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività.
5. 10. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavori della Conferenza partecipano in veste di osservatori due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designati d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
*5. 13. Duilio.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai lavori della Conferenza partecipano in veste di osservatori due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designati d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
*5. 4. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai Consigli regionali e delle province autonome.
**5. 3. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai Consigli regionali e delle province autonome.
**5. 14. Duilio.

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ART. 6.

Dopo la parola: locali aggiungere le seguenti:, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili.
6. 1.Leo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contrasto all'evasione fiscale e contributiva).

1. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale e contributiva e di accelerare il processo di attuazione del federalismo fiscale, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, presso il sistema informativo della fiscalità, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze sono costituite, con le modalità definite ai sensi del successivo comma 2, nuove basi informative di interesse nazionale in materia finanziaria e tributaria con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, e degli enti, anche di natura privata, che ne faranno richiesta.
2. Il soggetto che alla data di entrata in vigore della presente legge ha la responsabilità tecnica del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze è, altresì, responsabile della gestione delle nuove basi informative, della definizione delle regole tecniche e dell'attuazione delle strategie di integrazione; lo stesso assicura la funzione istituzionale ivi prevista nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni fornite dai titolari dei dati e con le modalità di remunerazione con loro concordate.
3. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
6. 01.Leo.

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ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con i seguenti:

Capo II
RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO, REGIONI A STATUTO ORDINARIO ED AUTONOMIE LOCALI

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.
2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;
b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione, indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;
c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione; tali spese sono:
1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);
d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote standard, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;
e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);
f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale

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che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni standard;
h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio;
i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti, ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:
1) attività produttive e consumi per le regioni;
2) parco veicolare per le province;
3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
4) immobili e terreni per i comuni;
l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e agli articoli 9, 10 e 11 con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva, sono emanati, entro dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 11, comma 1), lettera a), della medesima legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

Art. 7-bis.
(Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario).

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini standard;
2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:
1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;
2) quote del fondo perequativo di cui alla lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza

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impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;
c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:
1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard relativi alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle compartecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;
2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), della presente legge ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera b), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera b) e le basi imponibili dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), per ciascun territorio regionale;
d) nel bilancio dello Stato sono istituiti fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera c). Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:
1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini standard e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;
2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;
3) sia per spese di cui al numero 1) sia per spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

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e) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera d) sono assegnate senza vincolo di destinazione.

Art. 7-ter.
(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane).

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire le risorse assegnate ai fondi perequativi corrispondenti a ciascun nel territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote standard. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;
b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di Consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote standard. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro venti giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il Consiglio delle autonomie.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo

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eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

Art. 7-quater.
(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato).

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini standard tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla Regione valutati ad aliquote standard;
b) sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote standard.

Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli da 8 a 13;
b) sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Transizione).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ovvero non riconducibili a tale vincolo;
b) i fabbisogni finanziari correnti in termini standard di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 1);
c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 3);
d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini standard di ciascun ente regionale o locale a cui sono

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assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;
e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni;
f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;
g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;
h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici sono previsti meccanismi sanzionatori, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
c) sopprimere l'articolo 20.
7. 20.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), dopo le parole: compartecipazioni al gettito di tributi erariali aggiungere le seguenti: in via prioritaria, al gettito dell'IVA;
b) alla lettera b), sopprimere il numero 2);
c) sostituire la lettera
c) con la seguente:
c)
per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria;.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o.
7. 24.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando,

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Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), dopo le parole: compartecipazioni al gettito di tributi erariali aggiungere le seguenti: in via prioritaria, al gettito dell'IVA;
b) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) le addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali;
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali uniformi delle aliquote delle addizionali entro i limiti fissati dalla legislazione statale;.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o.
7. 22.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: compartecipazioni al gettito di tributi erariali aggiungere le seguenti: in via prioritaria, al gettito dell'IVA;
b) sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge possono modificare le quote di aliquota di loro competenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione statale;.
7. 23.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;.
7. 19.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli,

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Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: residuale con la seguente: esclusiva.
7. 14.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazioni alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.
7. 21.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) per una parte dei tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione;.
7. 17.Boccia, De Micheli, Ginefra, Mosca, Mastromauro, Servodio, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).
7. 15.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'esclusione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;.
7. 4.Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) i tributi propri derivati di cui alla lettera b) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: attività produttive e consumi.
7. 13.Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, aggiungere le seguenti: solo ai fini della determinazione dei tributi regionali e.
7. 5.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: possono altresì disporre aggiungere le seguenti: riduzioni delle aliquote,.
7. 1.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.
7. 10.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: la coerenza con la struttura della progressività del singolo tributo erariale su

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cui insiste l'aliquota riservata con le seguenti: la coerenza con principi di cui all'articolo 53 della Costituzione.
7. 11.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: la coerenza con la con le seguenti: il rispetto della.
7. 8.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: principio di territorialità aggiungere le seguenti: anche tenendo conto del coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 5).
7. 16.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: principio di territorialità aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 119 della Costituzione.
7. 18.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera d), alinea, sostituire le parole: sono definite in conformità al principio di territorialità con le seguenti: riferibili al proprio territorio.
7. 3.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: aventi quale presupposto i consumi con le seguenti: aventi quale oggetto imponibile i consumi.
7. 7.Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera d) numero 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
7. 6.Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera d), numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro.
7. 9.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) del luogo di vendita per i beni immobili registrati;.
7. 2.Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, lettera d) numero 5), sostituire le parole: dei diversi livelli istituzionali con le seguenti: delle regioni.
7. 12.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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ART. 8

Al comma 1, alinea, dopo la parola: direttivi, aggiungere le seguenti: fatte salve le prerogative delle Regioni a statuto speciale.
8. 10. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: connesse a, con le seguenti: connesse all'esercizio delle funzioni nelle.
8. 40. Livia Turco, Miotto, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a materie di competenza legislativa, con le seguenti: alle funzioni legislative.
8. 24. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: terzo e quarto comma, della Costituzione, aggiungere le seguenti: nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazioni alle quali le regioni esercitano competenze amministrative.
8. 36. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a), al numero 1 sostituire le parole: lettera m), con le seguenti: lettere m) e p).
8. 23. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché spese per il trasporto pubblico locale.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
8. 15. Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in cui rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale,.
8. 31. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle

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per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».
8. 27. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo di cui alla lettera a) numero 1, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,.
8. 11. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nel rispetto dei costi, aggiungere le seguenti: e dei fabbisogni.
8. 38. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in condizioni, aggiungere le seguenti: di uniformità,.
8. 37. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di efficienza e di appropriatezza, aggiungere le seguenti: in maniera uniforme.
8. 22. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per assicurare omogeneità e uniformità nel livello delle prestazioni erogate in materia di sanità, assistenza e istruzione.
8. 17. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse prestazioni.
8. 21. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
a) Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
b) all'articolo 9, sopprimere il comma 1, lettera f).
8. 39. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera c).
b) al comma 3, dopo le parole: comprese quelle per la sanità, aggiungere le seguenti: il trasporto pubblico locale.
8. 4. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: per il trasporto pubblico locale l'attribuzione delle quote, fino alla fine della lettera.
8. 32. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: fondo perequativo aggiungere le seguenti delle differenze delle capacità fiscali per abitante.
8. 33. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale; con le seguenti: di tale livello di servizio adeguato fissato a livello nazionale;
8. 7. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.
*8. 6. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.
*8. 26. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, dei criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.
8. 30. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) Le spese di cui alla lettera a), numero 1, e quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
*8. 13. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) Le spese di cui alla lettera a), numero 1, e quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
*8. 29. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o con le seguenti:, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1);
b) alla lettera e), dopo le parole: tributi propri aggiungere le seguenti: derivati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), con la compartecipazione al gettito dell'IVA;
c) sopprimere la lettera f).
8. 42.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,

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Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: della riserva di aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche o.
8. 34.Boccia, De Micheli, Ginefra, Mosca, Mastromauro, Servodio, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.
8. 35.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le regioni meridionali, le spese di cui alla lettera a) numero 2, sono finanziate con il gettito di tributi propri e con quote del fondo perequativo, di cui all'articolo 4, tali da garantire l'integrale finanziamento delle stesse.
8. 2.Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera f) sopprimere la parola: tendenziale.
* 8. 16.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: tendenziale.
* 8. 20.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in cui rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente al livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote dei fondo perequativo di cui all'articolo 9.
8. 28.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle c partecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e di quelle riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale

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ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.
* 8. 14.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e di quelle riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9.
* 8. 19.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1 lettera h), sostituire le parole: del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; con le seguenti: della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutate secondo quanto previsto dalla lettera b), in sei Regioni.
8. 3.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola Regione con le seguenti: sulla media dei costi pro-capite delle regioni che hanno finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.
8. 12.Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola Regione con le seguenti: sulla media dei costi pro-capite della regione che ha finora garantito la migliore combinazione di prestazioni e risultati economici equilibrati.
8. 9.Cambursano, Barbato, Messina, Borghesi.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: in una sola Regione con le seguenti: nella Regione considerata più performante sia per la spesa che per l'organizzazione e la qualità del servizio offerto.
8. 8.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui alla lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni.

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Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituzione del Fondo perequativo a favore delle Regioni, alimentato dalla fiscalità generale; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
b) sopprimere la lettera b);
c) sostituire la lettera g) con la seguente:
g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma l, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente in ciascuna regione la differenza tra la capacità fiscale per abitante media di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), e la capacità fiscale per abitante effettiva determinata sulla base delle aliquote minime di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera i);
d) dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;.
8. 41.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi propri di cui alla lettera e) sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo della spesa storica per le spese di cui alla lettera a), numero 2).
8. 1.Ria.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: di cui alla lettera a), numero 2) aggiungere le seguenti: fatta eccezione di quelli destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,.
8. 48.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) dalla soppressione di cui alla lettera i) sono comunque fatti salvi i trasferimenti dell'ex fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 riguardanti i servizi essenziali riferibili all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, cui si applicano le modalità relative alle spese di cui alla lettera a), numero 1), nonché i trasferimenti con finalità legate agli obiettivi di riduzione dei differenziali strutturali, economici e sociali, le cui risorse sono trasferite nei programmi di cui all'articolo 119, quinto comma della Costituzione, come definiti dall'articolo 15.
8. 47.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta,

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Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
8. 18.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) attribuzione, alle regioni nelle quali si rileva una differenza positiva tra il gettito consuntivo dei tributi di cui alla lettera d) e quello previsionale, di una quota pari al 50 per cento delle maggiori risorse. Tale attribuzione è condizionata alla verifica preliminare di un differenziale positivo di gettito per il complesso delle regioni.
8. 5.Zorzato, Milanato, Gava.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).
8. 45.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 2, dopo le parole: dall'intesa Stato-Regioni sull'istruzione aggiungere le seguenti: ed ai relativi accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni.
8. 44.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, sostituire le parole: diritto allo studio con le seguenti: diritto all'istruzione e alla formazione.
8. 46.De Pasquale, De Torre.

Al comma 3, sostituire le parole da: l'istruzione fino a: funzioni amministrative con le seguenti: d'istruzione, le spese per i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati a determinare le condizioni di pari opportunità per tutti per l'esercizio del diritto allo studio sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico, quali borse di studio, libri di testo gratuiti e buoni libro, mense, trasporti, contrasto alla dispersione e all'abbandono, il sostegno agli alunni con particolari difficoltà nonché per il diritto allo studio universitario e per lo svolgimento delle altre funzioni legislative e amministrative attribuite in materia di istruzione.
8. 43.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

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ART. 9

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: di carattere verticale.
9. 5.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo la parola: «terzo» aggiungere le seguenti: «e quarto»;
b) alla lettera e), dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale».
9. 22. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: terzo, aggiungere le seguenti: e quarto.
9. 9.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito derivante dall'aliquota riservata alle regioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;
9. 10.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: alimentato fino alla fine della lettera con le seguenti: dalla fiscalità generale.
9. 12.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: assegnata per le spese di cui fino alla fine della lettera, con le seguenti:; scopo e Fondo è quello di consentire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità; le risorse del Fondo da distribuire alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, sono definite secondo parametri oggettivamente determinabili e determinati per un periodo almeno quinquennale; i trasferimenti del Fondo alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, integrano le risorse proprie delle Regioni cui sono attribuiti e non hanno vincoli di destinazione; i servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.
9. 20.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché da una quota del gettito del tributo regionale cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2).
9. 19.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 3.Ria.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b), sostituire le parole: «ridurre adeguatamente» con la seguente: «annullare»;
b) alla lettera g) numero 2), sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «annullare».
9. 21. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente, con la seguente: annullare.
* 9. 15. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ridurre adeguatamente, con la seguente: annullare.
* 9. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;.
** 9. 7. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;.
** 9. 14. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: nell'attività di recupero fiscale inserire le seguenti: e delle somme attribuite in base al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9. 25. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: in modo da assicurare inserire le seguenti: mediante l'automatica determinazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA.
9. 23.Boccia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
Conseguentemente, sopprimere la lettera
e).
9. 24.Boccia.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare inserire le seguenti: e del deficit di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari.
9. 8. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 9. 6.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 9. 11.Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, lettera g), sostituire l'alinea ed i punti 1) e 2) con i seguenti:
g)
definizione delle modalità in base alle quali il fondo perequativo relativo alle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) è determinato nella sua dimensione complessiva ed è ripartito tra le regioni in base ai seguenti criteri:
1) la dimensione del fondo è determinata dalla somma su tutte le regioni delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) che consentano ad una regione di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite. La capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota coma sopra determinati e le basi imponibili pro capite in ciascuna regione dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali spese;
2) le attribuzioni dal fondo perequativo di cui al punto 1) a favore di ciascuna regione sono pari alla differenza la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale regione come terminate al punto 1);.
9. 4.Ria.

Al comma 1, lettera g) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;
2) tutte le Regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione;.
9. 17. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera g), punto 1), sostituire le parole: nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale, con le seguenti: nelle quali il gettito complessivo per abitante dei tributi propri.

Al comma 1, lettera g), punto 2), sostituire le parole: nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale, con le seguenti: nelle quali il gettito complessivo per abitante dei tributi propri e sostituire le parole: in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali, con le seguenti: in relazione all'obiettivo di eliminare le differenze interregionali.
9. 2.Ria.

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: fondo perequativo sostituire le parole: alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni con le seguenti: alimentato dalla fiscalità generale.
9. 13.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera g) numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.
9. 18. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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Al comma 1, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: sono fatte salve le disposizioni delle leggi costituzionali in vigore.
9. 1.La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni).

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera m).
2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis.
3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari.
9. 01. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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ART. 10

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: finanziamento delle funzioni aggiungere la seguente: amministrative.
10. 2.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) ricognizione, nel bilancio dello Stato, di tutti gli stanziamenti di spesa riferiti a materia di competenza legislativa delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;.
10. 1.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
10. 3.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni standard e in coerenza con i princìpi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni standard.
10. 4.Misiani, Giovanelli, Pizzetti, Orlando.

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ART. 11

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;.
11. 11.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 1.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 2.Ria.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 4.Strizzolo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 7.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 12.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e regionali.
*11. 18.Graziano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce.
11. 16.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce con le seguenti: tenuto conto della dimensione demografica e territoriale dei comuni.
11. 8.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurata la corrispondenza, secondo parametri standard di costi, delle risorse finanziarie alle funzioni fondamentali, alle altre funzioni pubbliche e ai livelli essenziali di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.
11. 5.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: tributi propri inserire le seguenti: istituiti con legge statale;

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b) dopo le parole: delle compartecipazioni al gettito di tributi inserire le seguenti: erariali e regionali.
11. 15.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da garantire il finanziamento integrale in ciascuna regione.
11. 13.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
11. 10.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) definizione delle modalità per assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento delle ulteriori funzioni da trasferire ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero delle funzioni già trasferite, in base alle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alle quali non sia stato garantito, al momento del trasferimento, un finanziamento complessivo integrale;.
11. 14.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni.
11. 3.Corsaro.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle con le seguenti: subordinazione dell'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le.
11. 9.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle» con le seguenti: forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento

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di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondi i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le».
11. 17.Sereni, Bressa, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis)
la decorrenza delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane determinate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d), che sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi è stabilita dalle norme che determinano i beni e le risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative da trasferire.
11. 6.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Norme in favore dei comuni contermini appartenenti a regioni diverse).

1. Lo Stato con apposita normativa, sentita la Conferenza Unificata, disciplina le modalità per la stipula di appositi accordi tra le regioni e le province autonome, al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, appartenenti a regioni o province autonome diverse di poter usufruire dei servizi secondo criteri di omogeneità.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.
3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatorie e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
11. 02.Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.
(Inammissibile)

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ART. 12

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: all'imposta sul reddito delle persone fisiche inserire le seguenti: dalla compartecipazione al gettito di uno o più tributi regionali; alla lettera c), inserire, in fine, le parole: e ad uno o più tributi regionali.
12. 16.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a: 24 luglio 2008, n. 126 con le seguenti: con la previsione dell'integrale detrazione in misura forfetaria dall'imposta lorda ai fini IRPEF dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo altresì che tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e che sono escluse dall'imposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF.
12. 12.Rubinato, Fogliardi, Duilio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
12. 18.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento;
12. 19.Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma inserire le seguenti: esclusi il trasporto pubblico di linea, nonché il trasporto turistico svolto mediante noleggio autobus con conducente.
12. 8.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma l, lettera d) dopo le parole: di opere pubbliche inserire le seguenti: e interventi destinati a investimenti stabili nei servizi sociali.
12. 9.Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione

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sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;.
12. 20.Baretta, Calearo Ciman, Rubinato, Dal Moro, Fogliardi, Martella, Miotto, Mogherini Rebesani, Murer, Naccarato, Sbrollini, Tempestini, Federico Testa, Viola.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, l'abolizione di comunità montane e circoscrizioni comunali, la revisione delle dimensioni delle province in senso estensivo per ottenerne la riduzione numerica, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.
12. 6.Corsaro.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: compartecipazione ai tributi erariali, inserire le seguenti: nonché attraverso incentivi finanziari per l'esercizio associato dei servizi tributari;.
12. 4.Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
12. 14.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: riconosciute agli enti locali aggiungere le seguenti:, i nuovi tributi sono applicati a tutti i comuni del territorio regionale.
12. 2.Toccafondi.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: possano disporre con la seguente: dispongano.
12. 13.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali.
12. 11.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Volontè.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di attivare meccanismi fondati sul contrasto di interessi tra contribuenti diretti alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
12. 21.Tabacci.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: a condizione che i servizi non siano gestiti mediante affidamenti in house a società partecipate dai medesimi enti locali, e fermo restando il vincolo del livello massimo della pressione fiscale.
12. 15.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
* 12. 3.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
* 12. 5.Ria.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
* 12. 7.Strizzolo.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
* 12. 10.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: e alle province.
* 12. 17.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;
c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale.
12. 01.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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ART. 13

Sopprimerlo.
13. 9.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fondo perequativo dello Stato inserire le seguenti: alimentato dalla fiscalità generale ed inserire, in fine, i seguenti periodi:. Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province; sostituire la lettera f) con la seguente: f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.
13. 20.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: fondo perequativo dello Stato inserire le seguenti: alimentato dalla fiscalità generale.
13. 19.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: da loro svolte; aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione;.
13. 10.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) indicazione delle fonti di finanziamento dei fondi di cui alla lettera a).
13. 5.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: tra i singoli enti aggiungere le seguenti: ferma restando l'applicazione del comma 3, dell'articolo 119 della Costituzione,.
13. 11.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
3) indicatori specifici di premialità finalizzati all'attuazione del principio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per favorire unioni e fusioni tra comuni.
13. 14.Misiani, Giovanelli.

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: per le province inserire le seguenti: e le città metropolitane; alla lettera h) dopo le parole: per le province inserire le seguenti: e le città metropolitane.
13. 17.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: per le province aggiungere le seguenti: e per le aree metropolitane.
13. 6.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: ridurre con la seguente: annullare.
13. 16.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 13. 1.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 13. 3.Strizzolo.

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Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
* 13. 7.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
** 13. 4.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
** 13. 12.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza

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entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
** 13. 15.Graziano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g), i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.
** 13. 18.Fontanelli, Marchi, Misiani, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1 lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g), i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione. Nel caso in cui la Regione non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
13. 2.Ria.

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:
h) qualora si realizzino nelle singole regioni gli accordi e le intese previste dalla lettera g), i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In assenza delle intese di cui alla lettera g), i fondi perequativi per gli enti locali sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti.
13. 13.Misiani, Giovanelli.

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 istituiscono, in favore dei comuni, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2010, la compartecipazione del venti per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
13. 8.De Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;
c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale.
13. 01.Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge, e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori aventi minore capacità fiscale.
13. 02.Lanzillotta.

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ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: adottato in base all'articolo 2 inserire le seguenti: e in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 11, 12 e 13.
14. 2. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle città metropolitane inserire le seguenti: mediante l'attribuzione ad esse delle risorse corrispondenti alle funzioni attualmente esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite.
14. 1. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, inserire, in fine, le parole: e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano.
14. 3. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Fondo speciale per gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

1. In relazione alla necessità di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite alle regioni e agli enti locali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, la delega di cui all'articolo 2 è esercitata in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) lo Stato provvede a destinare risorse aggiuntive e ad effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
b) le risorse relative agli interventi previsti ai sensi della lettera a) del presente comma sono iscritte annualmente in apposito allegato alla legge finanziaria;
c) gli stanziamenti definiti con ciascuna legge finanziaria per il triennio, ai sensi della lettera c), non sono modificabili dalle leggi finanziarie per gli esercizi successivi;
d) l'ammontare delle risorse di cui alle lettere a), b) e c), e la loro utilizzazione sono determinati d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora l'intesa non sia raggiunta, delibera il Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 2. Ria.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al deficit infrastrutturale, aggiungere le seguenti: ai territori ricadenti nell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
15. 3. Mario Pepe (PD).

Al comma 1 lettera c), dopo le parole: al deficit infrastrutturale, inserire le seguenti: con riferimento prioritario al Mezzogiorno, agli squilibri economici e sociali tra il Nord e il Sud del Paese.
15. 13. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) garanzia, in base ai principi previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, della continuità territoriale tra il continente e la Sicilia, la Sardegna, le isole minori;.
15. 14. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera d), premettere le parole: impegno a coordinare e indirizzare adeguate risorse al superamento del divario economico del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, al fine di promuovere la piena valorizzazione delle risorse;,
15. 6. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con le seguenti: previsione, ai fine di compensare le carenze infrastrutturali delle regioni del Mezzogiorno e in

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coerenza con i principi giuridici dell'ordinamento comunitario, di forme di fiscalità compensativa e di sviluppo.
15. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: diretti aggiungere le seguenti:. .. fatte salve le erogazioni ordinarie.
15. 5. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.
15. 9. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, le parole:; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
15. 19. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Iannuzzi.

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la promozione degli interventi per la rimozione degli squilibri strutturali nonché di quelli socio economici tra le aree del Centro Nord e quelle del Mezzogiorno, si attua attraverso interventi speciali articolati con piani organici sostenuti con risorse poliennali con il necessario vincolo di destinazione.
15. 4. Mario Pepe (PD).

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) individuazione di interventi finalizzati a garantire lo sviluppo economico e sociale e la tutela del patrimonio storico e artistico delle città d'arte, nonché di azioni di contrasto del loro decremento demografico.
15. 1. Toccafondi.

Sopprimere la lettera e).
15. 10. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) definizione della disciplina e dell'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.
15. 8. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera e), sostituire il primo periodo con il seguente: definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria, previo parere della Conferenza unificata.
15. 18. Vico.

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Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: intesa con la seguente: parere.
15. 17. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria con le seguenti:. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.
15. 11. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per la coesione economica e sociale.
15. 12. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

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ART. 16

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «diversi livelli di governo» aggiungere le seguenti: «nonché al coordinamento dei sistemi impositivi e i relativi adempimenti nei confronti del contribuente e all'utilizzo di criteri comuni di gestione, di identificazione del soggetto e degli immobili e di condivisione e utilizzo di banche dati informatiche,»;
b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
e-bis) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane devono cooperare nella definizione dei propri interventi amministrativi in materia di dichiarazione, riscossione e controlli al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di coordinarne i principi e i meccanismi applicativi, di unificare i criteri e la modulistica;
e-ter) i livelli di governo devono utilizzare dati e applicazioni informatiche, in particolare per l'identificazione dei contribuenti e degli immobili, e accedere ad archivi informatici gestiti da enti diversi, al fine di evitare duplicazioni, soluzioni disomogenee e sovraccosti e di semplificare la gestione del sistema federale.
16. 5. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 1. Ria.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: Imprenditorialità femminile; aggiungere le seguenti: il sistema premiante può altresì prevedere, in favore degli enti che abbiano rispettato il livello programmato dei saldi loro assegnato dal patto di convergenza di cui all'articolo 17, la possibilità di utilizzare parzialmente nell'esercizio successivo, per finalità di spesa in conto capitale, l'avanzo di amministrazione realizzato; detto utilizzo può essere previsto nei limiti dell'eccedenza del risultato di saldo conseguito rispetto ai valori programmati e nella misura massima indicata, per ciascun esercizio in cui il medesimo utilizzo è consentito, nell'ambito delle norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, tenendo conto della necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi finanziari complessivi ivi stabiliti;
16. 2. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sanzionatori, con la seguente: di decadenza.
16. 3. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la Sezione Regionale della Corte dei conti competente per territorio, anche in contraddittorio con gli interessati, individua gli amministratori, anche non più in carica, responsabili dell'adozione degli atti che hanno prodotto la situazione di dissesto.
16. 4. Lanzillotta.

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ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Patto di convergenza).

1. La legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare:
a) le fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni, comuni, province e città metropolitane;
b) il rispetto del patto di stabilità e crescita;
c) la convergenza dei diversi territori verso i costi unitari, i livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f).

2. In un apposito collegato al disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, inserisce le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui al comma precedente. Esse comprendono, fra l'altro:
a) l'individuazione, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, dei fabbisogni standard da finanziare, attraverso la definizione dei costi unitari e degli obiettivi di servizio che regioni, comuni, province e città metropolitane hanno il compito di erogare;
b) la dimostrazione che tali fabbisogni standard sono compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), denominato «Patto per la convergenza»;
c) per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, il livello di ricorso al debito, nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

3. Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi delle strutture tecniche di cui all'articolo 4 della presente legge, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard, i costi unitari e gli obiettivi di servizio di cui al precedente comma, lettera a), nonché per monitorare il grado di raggiungimento dell'obiettivo di convergenza ai costi unitari e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al precedente comma, lettera b).
4. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non abbiano raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante e negli obiettivi di servizio, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello».
17. 9. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,

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Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Norme per il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi livelli di governo).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il Documento di programmazione economico-finanziaria indica, per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale e per ciascun livello di governo:
1) il livello programmato dei saldi di finanza pubblica;
2) il livello massimo di ricorso al debito;
3) l'obiettivo programmato della pressione fiscale;
4) gli obiettivi di servizio per ciascun comparto, con indicazione, in apposito allegato, dei costi e del livello di copertura dei servizi pubblici erogati a livello territoriale;
5) le procedure da adottare ai fini dell'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e di servizio e delle cause che li hanno determinati.

2. Le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, il disegno di legge finanziaria contiene norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica dirette a:
a) assicurare il concorso dei vari livelli di governo territoriale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria e nel Programma di Stabilità presentato agli organismi dell'Unione europea;
b) realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei diversi livelli di governo, anche mediante l'attivazione di meccanismi premiali e sanzionatori secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) stabilire le eventuali azioni correttive da intraprendere nei confronti degli enti territoriali che non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati e che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante.
17. 10. Tabacci.

Al comma 1, dopo la parola: propone aggiungere le seguenti:, entro il 31 ottobre di ciascun anno,.
17. 5. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, dopo le parole: il governo territoriale aggiungere le seguenti: ivi comprese le regioni a statuto speciale.
17. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: Nel caso in cui il monitoraggio aggiungere le seguenti:, effettuato in sede di Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica,.
17. 7. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco,

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Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo le parole: Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa di Conferenza unificata aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
17. 2. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non si raggiunga l'intesa il Governo illustra il «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» alle Commissioni competenti di Camera e Senato. Il Piano è comunque adottato se approvato dai due terzi dei componenti delle suddette Commissioni.
* 17. 8. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove non si raggiunga l'intesa il Governo illustra il «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» alle Commissioni competenti di Camera e Senato. Il Piano è comunque adottato se approvato dai due terzi dei componenti delle suddette Commissioni.
* 17. 6. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, decorsi ventiquattro mesi dall'attivazione del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza, gli enti destinatari dello stesso non siano ancora riusciti ad adeguarsi ai livelli standard di costi e fabbisogni, la loro partecipazione alle risorse del fondo perequativo sarà ridotto nella misura del 15 per cento annuo rispetto allo scostamento complessivo misurato, sino al raggiungimento degli standard. Gli enti locali interessati dovranno coprire il disavanzo generato ricorrendo alla riduzione delle spese correnti di gestione dell'ente.
17. 1. Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le azioni correttive del Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza sono adottate dopo tre anni dall'approvazione del patto di convergenza.
17. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Spese per investimenti e accesso ai mercati finanziari).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 21, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 18, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle

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pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.
17. 01. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 4. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: direttivi aggiungere le seguenti: ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale.
18. 10. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino i singoli beni da attribuire, nell'ambito delle citate tipologie.
18. 11. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) attribuire alle regioni a statuto ordinario la titolarità del demanio idrico e alle province il trasferimento dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico.
*18. 1. Di Centa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) attribuire alle regioni a statuto ordinario la titolarità del demanio idrico e alle province il trasferimento dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico.
*18. 2. Rosso.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) trasferimento, a titolo gratuito, dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale;.
18. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;
d-ter) individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico.
18. 8. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi;

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d-ter) definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti.
18. 9. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
gli oneri da sostenersi da parte degli enti di cui al comma 1 susseguenti al trasferimento del patrimonio nazionale sono finanziati in parte con l'attribuzione di quota del fondo perequativo.
18. 5. Milo, Commercio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis I decreti legislativi di cui al comma 1 sono preceduti dall'approvazione, in allegato al bilancio dello Stato, di un conto del patrimonio dello Stato che evidenzi la sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio conseguente ai trasferimenti previsti al comma 1 a fronte della parte passiva del conto del patrimonio dello Stato e degli obiettivi di riduzione dello stock del debito.
*18. 6. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono preceduti dall'approvazione, in allegato al bilancio dello Stato, di un conto del patrimonio dello Stato che evidenzi la sostenibilità della riduzione della parte attiva del patrimonio conseguente ai trasferimenti previsti al comma 1 a fronte della parte passiva del conto del patrimonio dello Stato e degli obiettivi di riduzione dello stock del debito.
*18. 12. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al comma precedente, che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico.
18. 7. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Poteri sostitutivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, e una valutazione dell'efficacia nell'esercizio di tali poteri e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per adeguare l'esercizio dei poteri sostitutivi ai nuovi contenuti del "patto di convergenza" di cui all'articolo 17.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 effettuano una ricognizione delle norme esistenti riguardanti le relazioni nelle regioni, comuni, province e città metropolitane fra organi di indirizzo politico e organi di carattere gestionale, interni o esterni all'ente stesso, e propongono eventuali modifiche legislative, da sottoporre al Parlamento, per introdurre o rafforzare criteri di merito professionale e procedure

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di selezione di tipo pubblico, e ove possibile concorsuale, per l'assegnazione degli incarichi direttivi.
18. 01. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 19.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: media aggiungere le seguenti: delle percentuali di ripartizione delle risorse.
19. 9. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile.
19. 4. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,.
19. 6. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tali fini non vengono computati gli anni nei quali il tasso di crescita del PIL nominale sia inferiore all'1,5 per cento.
19. 7.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: giustificata insostenibilità per alcune regioni, aggiungere le seguenti: comuni, province, città metropolitane,.
19. 13. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: a proprio carico.
19. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) i meccanismi compensativi di cui alla precedente lettera vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 17, al cui interno venga realizzato un processo di avvicinamento alle migliori pratiche esistenti presso enti di pari livello, comprensivo di adeguati strumenti per la formazione e la riqualificazione del personale.
19. 12. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando,

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Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 6 dell'articolo 2.
19. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: cinque anni fino alla fine della lettera con le seguenti: cinque anni in più secondo quanto previsto dalle lettere b) e c).
19. 8.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della copertura del con le seguenti: dell'attribuzione di risorse esattamente corrispondenti al.
19. 11.Boccia.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».
19. 1. La Loggia, Giudice.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione.
19. 10. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

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ART. 20.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) garanzia che la somma del gettito delle entrate di Comuni e Province derivante dalla soppressione dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), non sia inferiore al valore dei trasferimenti soppressi e che si effettui una verifica in ordine alla congruità in sede di Conferenza unificata.
20. 24.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni.
20. 6.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
20. 11.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa.
20. 12.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) previsione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione

Pag. 107

ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione, di una revisione complessiva delle modalità di attribuzione di risorse erariali alle comunità montane, finalizzata all'attribuzione di cespiti tributari e finanziari, di compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e al fondo perequativo, in quanto soggetti associativi destinatari delle funzioni fondamentali dei comuni associati.
20. 8.Giovanelli, Misiani.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: per le altre spese aggiungere le parole: prevedendo, in coerenza con il principio di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni per ambiti comprendenti non meno di 20.000 abitanti in conformità ai principi di cui all'articolo 11 lettera g).
20. 17.Lanzillotta.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: e per le altre spese. aggiungere le seguenti: Sono altresì definiti nel primo decreto delegato regole, tempi e modalità per dare immediata attuazione al riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati a favore dei comuni e delle province sottodotati nel periodo transitorio prima del superamento della spesa storica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
20. 13.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio.
20. 23.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: numero 2) aggiungere le seguenti: previo riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati a favore dei comuni e delle province sottodotati;
b) dopo le parole: a rendiconto aggiungere le seguenti: integrati, per gli enti locali sottodotati, delle risorse attribuite per il riequilibrio dei trasferimenti erariali;
c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
20. 14.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati con le seguenti: si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.
*20. 1.Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Pag. 108

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati con le seguenti: si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.
*20. 2.Ria.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati con le seguenti: si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.
*20. 7.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati con le seguenti: si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato.
* 20. 4.Strizzolo.

Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 70 per cento aggiungere le seguenti:, e, per i comuni sottodotati, nella misura complessiva del 100 per cento;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
20. 15.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: e quelli fino a: edilizia scolastica con le seguenti: e i servizi, gli interventi e le azioni finalizzati al diritto allo studio inteso sia per l'accesso all'istruzione che per il successo scolastico nonché la costruzione, la messa a norma e la manutenzione degli edifici scolastici, gli arredi, il riscaldamento e le altre utenze e forniture di competenza.
20. 31.Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti parole: il trasporto, la fruizione dei libri di testo, i servizi didattici integrativi e.
20. 26.Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il trasporto per le scuole dell'obbligo.
20. 3.Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:
c-bis) funzioni relative ai beni culturali.
20. 9.Misiani, Giovanelli.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e dei trasporti.
20. 18.Lanzillotta.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), sopprimere le parole: per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché;

Pag. 109

b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) funzioni relative ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
20. 25.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Ghizzoni, De Biasi, Ginefra.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: per le province aggiungere le seguenti: e, ove istituite, alle Città metropolitane.
*20. 19.Lanzillotta.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: per le province aggiungere le seguenti: e, ove istituite, alle Città metropolitane.
*20. 30.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 70 per cento aggiungere le seguenti:, e, per le province sottodotate, nella misura complessiva del 100 per cento;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
20. 16.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) funzioni di regolazione e controllo della gestione dei servizi a rete.
*20. 29.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) funzioni di regolazione e controllo della gestione dei servizi a rete.
*20. 20.Lanzillotta.

Al comma 4, lettera b) dopo le parole: ivi compresa aggiungere le seguenti: i servizi per l'assistenza scolastica ed i servizi didattici integrativi.
20. 27.Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) funzioni relative ai beni culturali.
20. 10.Misiani, Giovanelli.

Pag. 110

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È fatto divieto ai comuni di esercitare funzioni rientranti tra quelle fondamentali attribuite alle Province, istituire organismi e strutture, ovvero finanziare attività afferenti a tali funzioni. Reciprocamente è fatto divieto alle Province operare negli ambiti funzionali rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni.
*20. 21.Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È fatto divieto ai comuni di esercitare funzioni rientranti tra quelle fondamentali attribuite alle Province, istituire organismi e strutture, ovvero finanziare attività afferenti a tali funzioni. Reciprocamente è fatto divieto alle Province operare negli ambiti funzionali rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni.
*20. 28.Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 5, dopo le parole: da concludere in sede di Conferenza unificata aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.
20. 5.La Loggia, Giudice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
20. 22.Calvisi, Strizzolo.
(Inammissibile)

Pag. 111

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 6. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Sopprimerlo.
*21. 14. Vico.

Al comma 1, dopo le parole: della Costituzione, riguardanti aggiungere le seguenti: le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché.
21. 15. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, dopo la parola: aeroportuali, inserire le seguenti: nonché le strutture necessarie per l'espletamento dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
21. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: strutture portuali ed aeroportuali aggiungere le seguenti: e la rete infrastrutturale scolastica ivi compresi gli interventi di messa a norma degli edifici scolastici stessi.
21. 16. De Pasquale, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Rossa, De Torre, Pes, Russo, Lolli, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) valutazione della rete viaria del Mezzogiorno.
21. 4. Cesare Marini, Minniti, Oliverio, Lo Moro, Laratta, Villecco Calipari, Laganà Fortugno.

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) valutazione del parametro del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo.
21. 7. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) valutazione del parametro del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;
b) alla lettera d), dopo la parola: valutazione inserire le seguenti: delle carenze.
21. 17. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: valutazione inserire le seguenti: delle carenze.
21. 8. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Pag. 112

Dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione.
21. 10. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
f) valutazione del grado di realizzazione della perequazione infrastrutturale tra le diverse aree territoriali, in modo che sia garantita a tutte un livello di infrastrutturazione almeno pari alla media nazionale.
21. 1. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 19 e 20, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, il CIPE, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, approva gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
21. 13. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree sottoutilizzate del Paese ed in particolare alle regioni del Mezzogiorno.
21. 2. Mario Pepe (PD).

Al comma 2, aggiungere, in fine, al secondo periodo: In ogni caso, gli interventi di perequazione infrastrutturale di cui al presente articolo devono essere prioritariamente indirizzati alle aree dell'obiettivo Convergenza, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
21. 3. Mario Pepe (PD).

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
21. 9. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per infrastrutture si intendono la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto, ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti. Alle regioni del Meridione è garantita una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate.
21. 5. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il finanziamento degli interventi infrastrutturali terrà conto delle previsioni di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinando una quota non inferiore all'80 per cento delle somme accantonate alla realizzazione delle opere pubbliche nelle aree sottoutilizzate nel Mezzogiorno d'Italia ovvero al completamento delle grandi infrastrutture in corso con la realizzazione delle opere del corridoio Berlino-Palermo.
21. 11. Milo, Commercio.

Pag. 113

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 25.Tabacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante il sistema elettorale e gli organi delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.
La proposta di istituzione spetta al Comune capoluogo. Essa contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, e deve ricomprendere, congiuntamente al Comune capoluogo, un numero di Comuni pari ad almeno il sessanta per cento della popolazione della Provincia e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana.
Si osservano le seguenti modalità:
a) il territorio metropolitano può coincidere con il territorio di una provincia o di una sua parte;
b) l'area metropolitana si articola al suo interno in Comuni;
c) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente Provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le forme di esercizio associato di funzioni e servizi con i Comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché l'economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi contabili e finanziari;
e) la proposta del Comune capoluogo è trasmessa alla Regione e alla Provincia ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri che devono essere resi entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Acquisiti i pareri della Regione e della Provincia ovvero decorsi inutilmente i sessanta giorni di cui al comma 2 lettera e), il Comune capoluogo formula in via definitiva la proposta in via che viene sottoposta all'approvazione dei consigli dei Comuni ricompresi nell'area che deve avvenire entro sessanta giorni.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, entro sei mesi dalla trasmissione della proposta, il Governo adotta uno o più decreti legislativi su iniziativa del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, per l'istituzione di ciascuna Città metropolitana e per la soppressione della relativa Provincia con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) dare piena attuazione alla proposta formulata secondo quanto previsto nei commi precedenti;
b) in caso di non coincidenza con il territorio di una Provincia, procedere alla nuova delimitazione delle circoscrizioni

Pag. 114

provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
c) disciplinare la successione della Città metropolitana alla Provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente , attribuendo alla Città metropolitana tutte le funzioni della Provincia e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) disciplinare le modalità di composizione degli organi provvisori della Città metropolitana secondo i principi e i criteri indicati nel comma 5.
5. Sono organi della Città metropolitana:
1. il sindaco della Città metropolitana, con funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del Comitato dei sindaci, di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea metropolitana.
2. il Comitato dei sindaci della Città metropolitana, con compiti di proposta ed impulso, di collaborazione con l'organo monocratico.
3. l'Assemblea metropolitana, espressione dei consigli comunali della Città metropolitana è composta in modo da contemperare il rispetto del principio della rappresentanza democratica con funzioni di indirizzo politico, controllo politico ed amministrativo;
Le funzioni di sindaco della Città metropolitana sono svolte dal sindaco del Comune capoluogo.
Il Comitato dei sindaci è composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della Città metropolitana ed è presieduto dal sindaco della Città metropolitana.
L'assemblea è composta da un numero di consiglieri non inferiore a 40 e non superiore a 60, eletti dai consigli comunali dei Comuni dell'area. La ripartizione dei seggi deve essere effettuata sulla base del principio di rappresentanza della popolazione, fermo restando che nessun consiglio comunale può eleggere più del 25 per cento dei componenti.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
7. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane istituite ai sensi del comma 4, è assicurato secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge.
Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia sono considerate funzioni fondamentali della città metropolitana. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana:
a) lo sviluppo urbano, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
c) edilizia pubblica e privata;
d) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
e) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
*22. 10. Osvaldo Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Norme transitorie per le città metropolitane).

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore

Pag. 115

della disciplina ordinaria riguardante il sistema elettorale e gli organi delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.
La proposta di istituzione spetta al Comune capoluogo. Essa contiene la perimetrazione della città metropolitana, secondo il principio della continuità territoriale, e deve ricomprendere, congiuntamente al Comune capoluogo, un numero di Comuni pari ad almeno il sessanta per cento della popolazione della Provincia e reca una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana.
Si osservano le seguenti modalità:
a) il territorio metropolitano può coincidere con il territorio di una provincia o di una sua parte;
b) l'area metropolitana si articola al suo interno in Comuni;
c) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente Provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) lo statuto provvisorio della città metropolitana definisce le fogne di esercizio associato di funzioni e servizi con i Comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano; la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché l'economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi contabili e finanziari;
e) la proposta del Comune capoluogo è trasmessa alla Regione e alla Provincia ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri che devono essere resi entro sessanta giorni dalla trasmissione.

3. Acquisiti i pareri della Regione e della Provincia ovvero decorsi inutilmente i sessanta giorni di cui al comma 2 lettera e), il Comune capoluogo formula in via definitiva la proposta in via che viene sottoposta all'approvazione dei consigli dei Comuni ricompresi nell'area che deve avvenire entro sessanta giorni.
4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, entro sei mesi dalla trasmissione della proposta, il Governo adotta uno o più decreti legislativi su iniziativa del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, per l'istituzione di ciascuna Città metropolitana e per la soppressione della relativa Provincia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) dare piena attuazione alla proposta formulata secondo quanto previsto nei commi precedenti;
b) in caso di non coincidenza con il territorio di una Provincia, procedere alla nuova delimitazione delle circoscrizione provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
c) disciplinare la successione della Città metropolitana alla Provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente, attribuendo alla Città metropolitana tutte le funzioni della Provincia e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) disciplinare le modalità di composizione degli organi provvisori della Città metropolitana secondo i principi e i criteri indicati nel comma 5.

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5. Sono organi della Città metropolitana:
1. il sindaco della Città metropolitana, con funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del Comitato dei sindaci, di esecuzione degli indirizzi dell'assemblea metropolitana.
2. il Comitato dei sindaci della Città metropolitana, con compiti di proposta ed impulso, di collaborazione con l'organo monocratico.
3. l'Assemblea metropolitana, espressione dei consigli comunali della Città metropolitana e composta in modo da contemperare il rispetto del principio della rappresentanza democratica con funzioni di indirizzo politico, controllo politico ed amministrativo;
Le funzioni di sindaco della Città metropolitana sono svolte dal sindaco del Comune capoluogo.
Il Comitato dei sindaci è composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte della Città metropolitana ed è presieduto dal sindaco della Città metropolitana.
L'assemblea è composta da un numero di consiglieri non inferiore a 40 e non superiore a 60, eletti dai consigli comunali dei Comuni dell'area. La ripartizione dei seggi deve essere effettuata sulla base del principio di rappresentanza della popolazione, fermo restando che nessun consiglio comunale può eleggere più del 25 per cento dei componenti.

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
7. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane istituite ai sensi del comma 4, è assicurato secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge.
Ai soli fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia sono considerate funzioni fondamentali della città metropolitana. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana:
a) lo sviluppo urbano, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
c) edilizia pubblica e privata;
d) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
e) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
*22. 27. Graziano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante il sistema elettorale e gli organi delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti legislativi su iniziativa del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la

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semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il Parlamento, per l'istituzione di ciascuna Città metropolitana e per la soppressione della relativa Provincia con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire la perimetrazione della Città metropolitana, includendo il comune capoluogo e i comuni contermini, secondo il principio della continuità territoriale;
b) disciplinare la successione della Città metropolitana alla Provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di quest'ultimo ente, attribuendo alla Città metropolitana tutte le funzioni della Provincia, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni acquisite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) annessione dei comuni della Provincia di riferimento non inclusi nella Città metropolitana in altra Provincia;
e) disciplinare le modalità di composizione degli organi provvisori della Città metropolitana secondo i principi e i criteri indicati nel comma 5.

4. I comuni delle province presenti nelle aree metropolitane di cui al comma 2, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, possono richiedere di essere inclusi nella perimetrazione della città metropolitana di riferimento, secondo il principio della continuità territoriale.
5. Con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo è istituita una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia. Nessun emolumento, gettone di presenza o altra forma di retribuzione è attribuita ai componenti del consiglio provvisorio in ragione di tale incarico.
6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
7. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane istituite ai sensi del comma 3, è assicurato secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente legge.
Ai fini delle previsioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di province e comuni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della presente legge, sono considerate funzioni fondamentali della città metropolitana. In attesa della disciplina organica di cui al comma 1, sono, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana:
a) lo sviluppo urbano, la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
b) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
c) edilizia pubblica e privata;
d) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
e) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
22. 22. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i

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princìpi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.
3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.
5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.
7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.
8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.
9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.
10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.
11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.
12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo status degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che ricadono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:
a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;

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b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
f) grandi infrastrutture;
g) sicurezza e protezione civile;
h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.
15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.
16. II Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci dell'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.
18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.
19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

20. II decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di

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Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.
21. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale.
22. 26. Meta, Argentin, Carella, Coscia, Gasbarra, Morassut, Pompili, Rugghia, Tidei.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1 sostituire la parola «organica» con le parole «ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale»;
2) Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «Firenze» aggiungere la parola «Roma»;
3) Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole «che rappresentino nel complesso almeno il 50 per cento della popolazione»;
4) Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole «che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione»;
5) Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole «le seguenti modalità» con le parole «i seguenti princìpi e indirizzi»;
6) Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;
7) Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a)-bis la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 5 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;
8) Al comma 3, lettera b), sostituire le parole «la città metropolitana» con le parole «il territorio della città metropolitana»;
9) Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «dei comuni inclusi nella perimetrazione contenuta nella proposta di istituzione» con le parole «interessati con quesiti che possono contenere anche ipotesi alternative»;
10) Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai fini della applicazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel termine di sei mesi dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d), su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze e dei rapporti con il

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Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum e con l'osservanza dei princìpi indicati nel presente articolo. 5-bis. In attesa della legge di cui al comma 1, le funzioni fondamentali sono quelle di cui ai commi 9 e 10, e per gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane si applicano le leggi vigenti in materia di enti locali. L'insediamento degli organi della città metropolitana avviene al primo turno elettorale, riguardante il comune capoluogo e la provincia interessati, successivo alla proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 3. 5-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 5, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime;
11) Al comma 6, sostituire le parole «con le città metropolitane istituite ai sensi del presente articolo» con le parole «dalla data di proclamazione dell'esito positivo del referendum di cui al comma 3, lettera d), e fino all'insediamento degli organi della città metropolitana»;
12) Sopprimere il comma 7,
13) Al comma 8 sostituire le parole «e fino alla data di entrata in vigore della disciplina organica di cui al comma 1» con le parole «e fino all'insediamento degli organi della città metropolitana».
22. 32. Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria».
22. 8. Bocchino, Corsaro, Nucara, Antonino Foti, Angela Napoli, Versace.

Al comma 2 sostituire le parole: nell'ambito di una regione con le seguenti: nell'ambito di una o più regioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: Bari, Napoli aggiungere le seguenti: Reggio Calabria-Messina.
22. 11. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: comuni di aggiungere le seguenti: Roma.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 9, aggiungere il seguente periodo: Per l'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della presente legge.
22. 21. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole compresi i comuni di aggiungere la seguente: Roma.
22. 16. Misiani, Giovanelli.

Al comma 2, sostituire le parole: Bari e Napoli con le seguenti: Bari, Napoli e, previa intesa con la speciale autonomia siciliana, nell'area metropolitana dello stretto delle due Regioni Sicilia e Calabria, in cui sono compresi i comuni di Messina e Reggio Calabria.
22. 23. Misiti, Drago, Leoluca Orlando, Messina, Traversa, Lo Moro, Oliverio, Belcastro, Laratta, Santelli, Foti, Garofalo, Germanà.

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Al comma 2, dopo le parole: Bari, Napoli aggiungere le seguenti: Reggio Calabria-Messina.
22. 13. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 2, dopo le parole: Bari aggiungere le seguenti: Reggio Calabria.
22. 18. Occhiuto, Galletti.

Al comma 2, dopo la parola: Napoli aggiungere le seguenti: e Reggio Calabria.
22. 1. Laganà Fortugno, Minniti, Oliverio, Misiti, Nucara, Servodio, Versace, Occhiuto, Tassone, Traversa, Mussolini, Dima, Grasso, Lo Moro, Pollastrini, Santelli, D'Ippolito, Baretta, Galati, Genovese, Villecco Calipari, Fava, Speciale, Gidoni, Foti, Garofalo.

Al comma 3, alla lettera a) sostituire la parola: Provincia con le seguenti: o più Province.
22. 17. Lanzillotta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

Conseguentemente:
a) sostituire il comma 9, con il seguente:
9. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni del presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
d) sopprimere il comma 10.
22. 9. Strizzolo.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
*22. 7. Ria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

Conseguentemente sopprimere i commi 9 e 10.
*22. 19. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

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Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
*22. 31. Fontanelli, Marchi, Misiani, Marchignoli, Vannucci, De Micheli, Ria.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Successivamente al referendum di cui alla lettera d) del comma 3, ai sensi del comma 1, ciascuna città metropolitana è istituita con una legge che disciplina in modo organico il sistema elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, tenendo conto delle specificità territoriali secondo il principio di differenziazione.
22. 2. Armosino, Giudice, Gioacchino, Alfano.

Al comma 7, sostituire le parole da: in modo fino a: in altra provincia con le seguenti: In caso di non coincidenza della città metropolitana con il territorio della relativa Provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione.
22. 5.Marchignoli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: già esistente.
22. 28. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Sopprimere i commi 9 e 10.
22. 3. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni del presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.
* 22. 4. Armosino, Giudice, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni del presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.
* 22. 6.Ria.

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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.
*22. 20. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia;
c) alla provincia congiuntamente ad almeno il 50 per cento dei comuni della provincia.
*22. 30. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, per l'istituzione della città metropolitana di Roma capitale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettere b) e c).
22. 29. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa alla istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate le funzioni di area vasta e le specifiche modalità del loro esercizio associato, senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalle regioni interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.
22. 15. Misiani, Giovanelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Nelle aree metropolitane di cui al comma 2, in alternativa alla istituzione della città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo,

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sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalle regioni interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.
22. 14. Misiani, Giovanelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi di cui al presente articolo e di cui all'articolo 14. Le disposizioni del presente articolo e di cui all'articolo 14, si applicano anche alle città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale con propria legge.
22. 24. Calvisi, Capodicasa.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente articolo:

Art. 22-bis.

All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: 250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: 300.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
e) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco.
Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità.
22. 01. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

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ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 4.Tabacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica).

1. In sede di prima applicazione, fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, al Comune di Roma sono assegnate le funzioni della città metropolitana di Roma capitale, da esercitare nell'ambito degli attuali confini territoriali, con speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
2. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, e nei limiti di cui al comma 1, sono assegnate al Comune di Roma le funzioni amministrative di cui ai commi 12 e 13.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale, nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale.
4. A termine del mandato del sindaco in carica è istituita la città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica, di seguito denominata «città», ente locale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni stabiliti dalla Costituzione e dal presente articolo.
5. Nella città l'amministrazione si articola in due livelli:
a) la città, che assume le funzioni della provincia di appartenenza e i confini del suo territorio, oltre a quelle a essa delegate dalla presente legge;
b) i comuni compresi nella provincia di Roma e i municipi, in numero pari a nove, del comune di Roma, che svolgono le funzioni ad essi delegate dalla città.

6. II territorio della città coincide con quello della provincia di Roma.
7. La città, i comuni e i municipi ispirano la propria azione e i loro rapporti ai princìpi dei rispetto e della piena e leale collaborazione.
8. Sono organi della città: il consiglio, la giunta e il sindaco.
9. Il consiglio è composto da sessanta consiglieri eletti dai residenti nel territorio della città contestualmente all'elezione del sindaco secondo il sistema elettorale vigente per l'elezione dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
10. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
11. È altresì prevista l'istituzione dell'assemblea metropolitana cui partecipano i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio della città. L'assemblea esprime pareri sugli atti fondamentali indicati nello statuto della città.
12. La città è titolare delle funzioni proprie della provincia e delle seguenti ulteriori funzioni, di norma comunali, da esercitare a livello metropolitano, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci:
a) pianificazione territoriale strategica del territorio metropolitano, con il concorso dei comuni, nonché verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al piano territoriale;
b) realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano;

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c) realizzazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto metropolitano, anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed extra-urbani;
d) realizzazione e gestione dei servizi pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque, dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;
e) realizzazione e gestione dei servizi per lo sviluppo e per le politiche attive dei lavoro;
f) pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita e rilascio delle relative autorizzazioni;
g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

13. Alla città possono altresì essere attribuite o delegate ulteriori funzioni con legge statale o regionale nonché funzioni delegate dai comuni compresi nel territorio della medesima città.
14. Le funzioni amministrative di cui ai commi 12 e 13 sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della città, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
15. I comuni della città svolgono le funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città o da questa assunte in via sussidiaria. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
16. La città metropolitana di Roma assicura il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede, secondo gli accordi internazionali esistenti fra quest'ultima e la Repubblica italiana.
17. Al fine di agevolare la collaborazione istituzionale tra lo Stato, la regione Lazio e la città è istituita la Commissione permanente per la città, di seguito denominata «Commissione», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco della città.
18. La Commissione promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo ai fini dell'assolvimento delle funzioni della città connesse al ruolo di capitale della Repubblica.
19. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente la Commissione elabora, con cadenza triennale, un piano diretto a:
a) definire, d'intesa con i rappresentanti degli organi costituzionali aventi sede nel territorio della città, gli interventi, di competenza delle amministrazioni rappresentate nella Commissione, connessi con la presenza di tali organi;
b) definire, d'intesa con i rappresentanti delle istituzioni internazionali aventi sede nel territorio della città, gli interventi, di competenza delle amministrazioni rappresentate nella commissione, connessi con la presenza di tali organi;
c) provvedere alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso dalle amministrazioni pubbliche;
d) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico, artistico, culturale e ambientale, prevedendo in particolare la realizzazione di parchi e di aree verdi di interesse metropolitano e di quartiere;
e) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità metropolitana attraverso il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrali e in sede propria, sotterraneo e di superficie, e riorganizzare le attività aeroportuali;
f) promuovere la qualificazione delle università e dei centri di ricerca esistenti nell'area metropolitana e localizzare in modo equilibrato nel territorio metropolitano nuovi atenei e nuove strutture per la scienza, la ricerca e la cultura.

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20. Il piano degli interventi di cui al comma 19 ha durata triennale ed è adottato dal consiglio della città sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione Lazio, dai comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi pubblici, nonché da altri soggetti pubblici e privati, i quali sono tenuti a comunicare al sindaco della città gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di cui al comma 19.
21. Al piano degli interventi è approvato dalla Commissione entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte del consiglio della città, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ove siano previsti interventi connessi con la presenza delle sedi del Parlamento. Nel caso in cui la Commissione intenda introdurre modifiche al piano, questo può essere riformulato da parte del consiglio della città con una nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata deliberazione entro tale termine, le modifiche si intendono respinte. Il piano è approvato o respinto dalla Commissione nei successivi trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si intende comunque approvato.
22. La realizzazione e il coordinamento degli interventi previsti dal piano sono affidati al sindaco della città.
23. La realizzazione degli interventi previsti dal piano è finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e dalla regione Lazio per le opere di competenza regionale. Le relative risorse finanziarie sono trasferite alla città entro sessanta giorni dalla data di approvazione del piano.
24. Per la definizione del piano di cui ai commi 19 e 20 e per il monitoraggio degli interventi da esso previsti è istituito l'Ufficio per il piano degli interventi per la città, posto alle dirette dipendenze del sindaco della città.
25. Presso l'Ufficio di cui al comma precedente operano funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate alla realizzazione del piano degli interventi.
26. Per far fronte ai maggiori oneri per spese correnti connesse al ruolo di capitale della Repubblica, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 in favore della città.
27. Il contributo di cui al comma precedente è destinato ad interventi da realizzare nelle diverse parti del territorio della città, secondo una ripartizione fondata su indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale della Repubblica.
28. La città, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
29. La città stabilisce e applica tributi ed entrate propri, sentita l'assemblea metropolitana dei sindaci.
23. 3. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.
(Inammissibile)

Al comma 5 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) quantificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3.
23. 2. Misiani, Giovanelli.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.»
23. 1.Marsilio, Rampelli.

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Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione di enti intermedi e strumentali)
.

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
23. 02. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione Autorità d'ambito territoriale).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale, di seguito denominate «ATO», costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le funzioni e i compiti svolti dagli ATO sono attribuiti alle Regioni.
3. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze delle autorità d'ambito territoriale passa alle dipendenze delle Regioni, secondo modalità determinate dalle Regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
23. 03. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione Consorzi di Bonifica)
.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze procedono alla soppressione dei consorzi , facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita

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la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività.
2. Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.
23. 06. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)
.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del proprio territorio sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla regione.
4. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei consorzi BIM passa alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.
23. 04. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art 23-bis.
(Unioni dei Comuni)
.

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico.
All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato di:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione

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per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono, sulla base di linee guida stabilite in sede della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 01. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Comunità Montane)
.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
23. 05. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.
(Inammissibile)

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ART. 24.

Sopprimerlo.
24. 3. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei poteri di indirizzo per i tributi erariali compartecipati.
24. 1. Leo.

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ART. 25

Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.
2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.
3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
25. 32.Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Tempi e modalità per l'applicazione delle norme della presente legge in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard e delle modalità del relativo finanziamento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sono stabiliti con norme di attuazione dei rispettivi statuti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati a norma della presente legge.
2. I metodi per la determinazione dei costi, dei fabbisogni e delle modalità di finanziamento relativi a funzioni attualmente assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti devono essere coerenti con i princìpi della presente legge.
3. In caso di mancata emanazione di norme di attuazione conformi ai princìpi della presente legge, a partire dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 21 della presente legge e gli oneri relativi alle funzioni amministrative per le materie di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, anche se attribuite agli enti locali, sono a carico delle regioni e delle province autonome.
25. 29.Zaccaria, Calvisi, Capodicasa.

Al comma 1, premettere le parole: Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano e sopprimere le seguenti: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

Conseguentemente, al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento

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degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17».
*25. 34. Bressa, Sereni, Baretta, Fluvi, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Amici, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Naccarato, Zaccaria, Froner, Gnecchi, Calvisi, Strizzolo, Maran.

Al comma 1 premettere le parole: Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano; e sopprimere le seguenti: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.

Conseguentemente al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla costruzione e gestione delle banche dati di cui all'articolo 4 e possono accedere al procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 17.
*25. 31.Brugger, Zeller.

Al comma 1 sopprimere le parole:, nel rispetto degli statuti speciali,.
25. 17.Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1 la parola: concorrono è sostituita dalle seguenti: devono concorrere.
25. 11.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1 dopo le parole: di perequazione e di solidarietà inserire le seguenti: a seconda dei casi quali beneficiarie o contribuenti.
25. 1.La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
*25. 2.Brugger, Zeller, Nicco, Commercio.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: al patto di convergenza di cui all'articolo 17 e.
*25. 19.Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 1 dopo le parole: dagli statuti medesimi aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio di uguaglianza dei cittadini come specificato dall'articolo 119 della Costituzione.
25. 20.Lanzillotta.

Al comma l, dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: di ventiquattro mesi.
25. 15.Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 1 sostituire le parole: del superamento con le seguenti: del graduale superamento.
25. 3.La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,.
25. 16. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 2, dopo le parole: ove ricorrano, aggiungere le seguenti: del fattore

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della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, dei particolari requisiti delle zone di montagna, degli oneri per il bilinguismo.
25. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 2, dopo le parole: ove ricorrano aggiungere le parole: dei costi dell'insularità, degli svantaggi e degli oneri e dei costi ambientali sopportati per finalità di interesse nazionale.
25. 5. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o parte di essi.
25. 12. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale. Le nuove modalità di perequazione e solidarietà sono disposte in via aggiuntiva ed integrativa di quelle disciplinate dagli statuti speciali; a quest'ultime è data attuazione in via pregiudiziale. Resta ferma la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
25. 28. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali il reddito medio pro-capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità, gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali, anche non previste dal vigente ordinamento finanziario della regione o provincia medesima, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto dei diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.
25. 24. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio pro capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.
*25. 10. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le regioni a statuto speciale nelle quali il reddito medio pro capite risulta inferiore a quello medio nazionale, le relative norme di attuazione statutarie disciplinano le modalità e gli strumenti, ivi comprese ulteriori o maggiori compartecipazioni a tributi erariali

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anche non previste dal vigente ordinamento finanziario delle regioni medesime, per assicurare il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà, promuovendo lo sviluppo economico e sociale e la rimozione degli squilibri economico sociali esistenti, anche mediante la previsione, nel rispetto del diritto comunitario, di specifiche forme di fiscalità a sostegno dello sviluppo.
*25. 18. Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Oppi, Compagnon.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: sono attuate con le seguenti: possono essere attuate.
25. 21. Lanzillotta.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme.
25. 22. Lanzillotta.

Al comma 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: nella misura stabilita con le seguenti: nella misura e secondo le modalità stabilite;
b) sopprimere le parole da: «anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento» fino alla fine del periodo.
25. 6. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: al comma 2 con le seguenti: ai commi 1 e 2.
25. 23. Lanzillotta.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali.
25. 13. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: forme di fiscalità di sviluppo aggiungere le seguenti:, finanziate dallo Stato,.
25. 33. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché forme di modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul petrolio liquefatto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), numero 3);
25. 27. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) possono disciplinare le modalità per l'attribuzione alle Regioni di quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente all'attribuzione o trasferimento delle eventuali competenze o funzioni spettanti alle medesime Regioni ed ancora non esercitate.
25. 7. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.
25. 14. Zorzato, Milanato, Gava.

Al comma 4 sostituire le parole da: alle regioni fino a: comma 2 con le seguenti: o nel caso di alterazione dell'equilibrio finanziario determinato anche dall'attribuzione di quote di tributi a livelli di governo diversi da quello regionale,.
25. 9. Marinello, Giudice, Pagano, Misuraca, Fallica, Gioacchino Alfano.

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Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
25. 8. La Loggia, Giudice, Lo Presti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle già attribuite da leggi anche a valenza costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
25. 25. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ferme le prerogative e le determinazioni riguardanti le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
25. 26. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Fermi restando i termini previsti dall'articolo 2, all'adozione dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo si procede solo previa completa applicazione nell'ordinamento delle norme di attuazione degli statuti speciali.
25. 30. Giudice, Fallica, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Minardo.

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ART. 26

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute.
1-ter. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1-quater. In allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.
26. 4. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
1-bis. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
1-ter. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.
26. 7. Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Causi, Amici, Pizzetti, Bersani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Ria, Sposetti, Strizzolo, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Naccarato, Zaccaria, Vico.

Al comma 1 dopo le parole: della presente legge deve, aggiungere le seguenti: assicurare l'invarianza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e.
26. 2. Vietti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano.

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole:, non deve comportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e non deve produrre un incremento della pressione fiscale complessiva.
26. 5. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

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Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: e sia salvaguardato l'obbiettivo di non produrre aumento della, con le seguenti: nonché perseguito l'obiettivo di ridurre la spesa corrente primaria e la.
26. 3. Tabacci, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Romano.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:, anche mediante l'attribuzione agli organi di comuni, province, città metropolitane e regioni di specifici poteri di impulso, monitoraggio e controllo delle attività di accertamento tributario.
26. 6. Tabacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Per il periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa ogni procedura per il passaggio di comuni nel territorio di altra regione o provincia autonoma.
26. 1. Zorzato, Milanato, Gava.