CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 65

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere (testo base C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato e C. 1896 Cirielli)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2120, approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato, recante «Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca modifiche all'attuale normativa che disciplina l'arruolamento dei congiunti delle vittime del dovere nelle Forze armate e che, in particolare, relativamente ai requisiti concernenti l'idoneità fisica all'»arruolamento per chiamata diretta», è volta a consentire tale arruolamento anche in favore dei citati congiunti che risultino di statura non inferiore ad un metro e cinquanta, in deroga, quindi, agli attuali limiti di altezza fissati dal decreto del Presidente dei ministri n. 411 del 1987 in misura non inferiore ad un metro e sessantacinque per gli uomini e ad un metro e sessantuno per le donne;
tenuto conto della giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti fisici che condizionano la partecipazione a concorsi pubblici, secondo la quale prevedere una statura minima identica per gli uomini e per le donne si fonda su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale;
ritenuto, più in generale, che appaia maggiormente conforme al principio costituzionale di ragionevolezza, oltre che alla stessa ratio sottesa alla disciplina dell'arruolamento di congiunti delle vittime del dovere, prevedere che a tale arruolamento possa procedersi anche in deroga al requisito fisico della statura, anziché fissare in modo puntuale valori differenti di quest'ultimo requisito in ragione del diverso titolo di arruolamento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in via generale che all'arruolamento di congiunti delle vittime del dovere possa procedersi anche in deroga al requisito fisico della statura.

Pag. 66

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01071 Dussin ed altri: Sulle misure per la prevenzione delle rapine a istituti di credito in Lombardia

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Colleghi,
preliminarmente debbo comunicare alla luce dei dati rilevati dalla competente Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, che nel biennio 2007/2008 le rapine in banca hanno registrato sull'intero territorio nazionale una diminuzione pari a circa il 21 per cento dei casi e, per quanto concerne la Lombardia, una riduzione pari a circa il 17 per cento (636 rapine in banca registrate nel 2008, a fronte delle 776 nel 2007).
Tuttavia nella provincia di Lodi il dato ha registrato una controtendenza rispetto alle citate rilevazioni, in quanto mentre nel 2005 e 2006 le rapine in banca sono state 11 per ciascuna annualità, nel 2007 sono passate a 17. Nel 2008 ne sono state registrate 27.
Al fine di valutare correttamente il fenomeno, occorre considerare, da un lato, la consistente e capillare distribuzione della rete bancaria nel territorio lodigiano, dall'altro la diversificazione nel tempo delle modalità di aggressione agli Istituti di credito.
Sotto quest'ultimo aspetto, il minor uso e presenza di denaro contante, i meccanismi di apertura a tempo delle casseforti ed i dispositivi di controllo agli accessi hanno reso le rapine in banca meno remunerative per le organizzazioni criminali di rilievo.
Ciò ha comportato il progressivo interessamento di piccoli gruppi delinquenziali, rapinatori non professionisti, che, al fine di sottrarsi alla rilevazione dei metal detector, si dotano di semplici taglierini, o agiscono addirittura disarmati.
L'azione di «contrapposizione» messa in atto dalle Forze dell'Ordine ha permesso di scoprire gli autori di 63 rapine, pari al 57 per cento di quelle perpetrate dal 2005 ad oggi.
Le armi prevalentemente utilizzate sono i taglierini, mentre rari sono i casi in cui sono state impiegate armi da fuoco.
Di norma le somme asportate sono relativamente basse (al di sotto dei 10.000 euro), anche se non sono mancati casi di rapina di somme considerevoli, quando i rapinatori hanno atteso l'apertura delle casse temporizzate anche alla presenza degli impiegati e dei clienti.
Generalmente il reato viene perpetrato in concorso da piccoli gruppi, composti da 2-4 persone, più raramente avviene in solitario.
In particolare, se la maggior parte delle Agenzie di credito distribuite nella provincia dispone della video sorveglianza e di metal detector, purtroppo solo la minoranza residua adotta tra gli strumenti di difesa passiva anche il più tecnologico sistema No-Digit. Con questo sistema i rapinatori sono costretti a lasciare tracce indelebili del loro passaggio in quanto per l'apertura di una porta è necessario che l'utente appoggi un dito sul lettore Biodigit: una telecamera registra l'immagine poi memorizzata insieme all'impronta.
Risulta, inoltre, che presso alcuni Istituti di credito è in corso di sperimentazione il modello «Banca aperta», che prevede misure di sicurezza meno invasive

Pag. 67

per il pubblico basate sull'invio di immagini ad una centrale operativa gestita da istituti di vigilanza privati collegati alle Forze di polizia territoriali.
Comunico, come rilevato dagli inquirenti della Questura di Lodi in sede di individuazione di alcuni dei presunti responsabili degli episodi in esame, che trattasi prevalentemente di un fenomeno di «pendolarismo criminale», posto in essere da pregiudicati per reati contro il patrimonio che, in maggioranza di origine italiana, provengono da province limitrofe.
Sulla base di quanto sopra ed al fine di prevenire più efficacemente le rapine ai danni degli Istituti di credito, il 13 giugno 2008 è stato sottoscritto un «Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in Banca nella provincia di Lodi», tra la Prefettura, i rappresentati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e gli Istituti di credito ad essa affiliati.
L'accordo prevede in sintesi, da parte delle Banche, li mantenimento e/o il ripristino in tempi brevi dell'efficienza degli strumenti di difesa passiva già presenti presso le proprie dipendenze ed una graduale implementazione tecnologica degli stessi, nonché la segnalazione tempestiva alle Forze dell'ordine di ogni situazione di rischio emergente e la valutazione periodica del pericolo di rapina presso ciascuno Sportello.
La Prefettura, per la parte di competenza, si impegna ad analizzare le dinamiche del fenomeno criminoso allo scopo di un più efficace coordinamento delle Forze di polizia nell'azione di prevenzione sul territorio e per affrontare eventuali problematiche emergenti in materia di sicurezza bancaria.
L'accordo ha una validità di 2 anni con tacito rinnovo, salvo diverso avviso delle parti alla scadenza dello stesso.
Ciò premesso, reputo opportuno evidenziare anche le iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle rapine in genere nel territorio lodigiano. Al riguardo, sottolineo che dallo scorso 20 gennaio è stato attivato, per tutte le province della Lombardia e del Veneto, il piano di intervento denominato Feed Back, appositamente elaborato e coordinato dalla Direzione Centrale Anticrimine di questo Dicastero per la tutela di esercizi commerciali, quali tabaccherie, farmacie, supermercati ed edicole, dalla minaccia costituita dai reati predatori.
In particolare, il piano prevede l'esecuzione da parte delle Forze di polizia territoriali, coordinate dal dirigente della locale Squadra Mobile e previa attività informativa, di controlli mirati presso pubblici esercizi abitualmente frequentati da malviventi, perquisizioni, attività di natura tecnica e l'adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti di extracomunitari rinvenuti in posizione irregolare.
Evidenzio, infine, il piano di intervento denominato Defender, che dal 20 gennaio fino al 30 marzo 2009, interesserà per le citate finalità l'intero territorio nazionale con il pieno coinvolgimento delle Squadre Mobili delle Questure per la disarticolazione ed il contrasto della criminalità diffusa.

Pag. 68

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01072 Zeller e Brugger: Sulle competenze del Questore di Bolzano in ordine alla gestione degli esercizi pubblici

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
la Provincia Autonoma di Bolzano rivendica a sé la competenza a redigere e ad emanare la cosiddetta «tabella dei giochi vietati», asserendo che trattasi di un profilo afferente la disciplina degli esercizi pubblici, in cui la stessa Provincia è dotata di potestà legislativa riconosciutale dallo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. Sulla base di tale assunto la legge provinciale del 14 dicembre 1988 n. 58, all'articolo 11 fa espresso riferimento ad un decreto del Presidente della Provincia, relativamente alla tabella dei giochi leciti.
All'epoca le disposizioni della legge provinciale non sono state segnalate al Governo per eventuali osservazioni e impugnative prima dell'apposizione del visto commissariale, allora previsto dalla normativa vigente.
Le considerazioni giuridiche avanzate dalla Provincia Autonoma di Bolzano derivano da una particolare interpretazione degli articoli 20 e 21 dello Statuto di Autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 670/72) che ascriverebbe a tale ente locale competenze altrimenti considerate rientranti nella sfera di competenza statale dell'ordine e della pubblica sicurezza.
Viceversa, la Questura del Capoluogo, nonché il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sostengono l'applicabilità dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che attribuisce al Questore della provincia detta funzione, in ragione delle prerogative in materia di ordine pubblico e sicurezza.
In precedenza, anche la provincia di Trento aveva affrontato un analogo conflitto in materia di giochi proibiti che ha dato luogo a pronunce giurisdizionali. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 giugno 1997, n. 625, specificamente dichiarava «l'incompetenza del Presidente della Giunta Provinciale ad emanare provvedimenti in materia di ordine pubblico, in quanto questi ultimi competono in via esclusiva agli organi statali, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige».
Più recentemente la stessa impostazione giuridica è stata ribadita nella sentenza n. 3949/2008, con la quale la Sezione VI del medesimo Consiglio si è pronunciata in sede di appello avverso l'annullamento, per difetto di competenza, del provvedimento della sospensione della licenza adottato dal Questore di Bolzano per riscontrata violazione in un pubblico esercizio di norme in materia di gioco d'azzardo.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la materia del gioco d'azzardo non può essere ricompresa nell'ambito della cosiddetta «polizia amministrativa» ma che, viceversa, deve essere considerata rientrante in quello della cosiddetta «polizia di sicurezza». Ciò sul presupposto che le attività finalizzate alla prevenzione del reato di gioco d'azzardo (articolo 718 del codice penale) sono incluse in quelle funzioni dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo

Pag. 69

«come complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale».
Alla luce delle richiamate pronunce, il 25 settembre 2008 il Questore di Bolzano ha emanato, ai sensi del citato articolo 110 del TULPS ed in ragione dell'avvertita esigenza di impartire adeguate disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico, la tabella menzionante l'elenco dei giochi proibiti, che oltre a quelli d'azzardo può comprendere anche quei giochi che la medesima Autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Il 28 ottobre 2008, il Questore di Bolzano ha ritenuto opportuno informare il Presidente della Provincia Autonoma delle argomentazioni giuridiche a fondamento del proprio provvedimento.
Quest'ultimo è stato, tuttavia, impugnato dalla citata Provincia Autonoma dinanzi la competente Sezione del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa oltre che con richiesta di annullamento anche con istanza di adozione di misure cautelari.
Con ordinanza n. 241 del 18 novembre scorso, quest'ultima richiesta è stata respinta dall'Autorità giudiziaria adita, la quale «non ha ritenuto opportuno decidere il ricorso in forma semplificata, stante la non manifesta fondatezza del difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente».
Tuttavia in passato in casi simili che poi si risolvevano in un conflitto di attribuzioni, il Consiglio dei Ministri, anche alla luce del recente mutato quadro normativo Costituzionale di riferimento ha ritenuto non sussistere sufficienti e fondate ragioni di opportunità per la costituzione in giudizio del Governo dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 42 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
Ogni definitiva valutazione sulla complessa vicenda non potrà che esser rinviata all'esito delle pronunce di competenza degli organi giurisdizionali.

Pag. 70

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01073 Volontè ed altri: Sulle risorse per la gestione e la manutenzione dei veicoli della polizia di Stato

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
le voci di presunti tagli delle risorse destinate alle Forze dell'ordine non tengono conto del fenomeno nella sua globalità. Infatti, l'analisi dei dati finanziari che emergono dalla legge di bilancio 2009 evidenzia un consistente miglioramento della situazione del Ministero dell'Interno, poiché è stato dato seguito a gran parte delle richieste di stanziamento avanzate. In particolare, è stato istituito un fondo di parte corrente di 200 milioni di euro annui, a decorrere da quest'anno, per le esigenze di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, di cui 100 destinati a far fronte alle assunzioni anche del personale delle Forze di Polizia, autorizzate con il decreto-legge 112 del 2008, convertito in legge lo scorso mese di agosto.
È stato altresì istituito un fondo di 100 milioni di euro, per il 2009, per realizzare iniziative urgenti di potenziamento della sicurezza urbana e di tutela dell'ordine pubblico devoluto agli enti locali e ulteriori risorse provengono dal fondo unico giustizia, alimentato con le somme di denaro sequestrate e con i proventi derivanti dai beni confiscati.
Il Ministro della giustizia, unitamente a quello dell'interno, si sono fortemente adoperati per l'istituzione e la messa in atto del Fondo Unico Giustizia con lo specifico obiettivo di accentrare e rendere proficua la gestione di tutte le somme di denaro oggetto di sequestro e provento di confisca, nell'ambito di procedimenti penali e amministrativi sanzionatori. Il fondo è stato istituito dal decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 ed è stato successivamente perfezionato dal decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 181 del 2008 che ha, tra l'altro, allargato la sua fonte di alimentazione. Secondo la normativa citata affluiscono infatti al Fondo tutte le somme di denaro in contanti e anche le somme relative ai rapporti con gli istituti di credito e gli operatori finanziari (conti correnti, libretti di deposito, eccetera), che formino oggetto di sequestro o confisca penale e amministrativa, nonché le somme giacenti da oltre cinque anni nei procedimenti penali, civili e fallimentari, per le quali non vi sia stata confisca o richiesta di restituzione.
Il fondo è stato affidato in gestione alla società Equitalia Giustizia Spa, la quale verserà annualmente al bilancio dello Stato le somme giacenti sul fondo e gli utili di gestione, che saranno poi ripartiti tra l'Amministrazione dell'Interno, l'Amministrazione della Giustizia e l'entrata del bilancio dello Stato in misura paritaria con apposito decreto del presidente del Consiglio.
II fondo è già operativo e il Ministero della Giustizia ha già provveduto, con la competente Direzione Generale della Giustizia civile, a dare istruzioni agli uffici giudiziari affinché tutte le somme in sequestro o confiscate siano versate al Fondo.
Nel frattempo, è stato elaborato il regolamento di attuazione del Fondo, di prossima adozione, in cui saranno fissate le concrete modalità di gestione dello stesso.

Pag. 71

Il recente decreto-legge, approvato il 20 febbraio scorso, al comma 2 dell'articolo 6 prevede per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, la riassegnazione immediata al Ministero dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, delle risorse oggetto di confisca, nelle more dell'adozione del decreto attuativo della disposizione contenuta nel decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sul Fondo Unico Giustizia previsto.
Per quanto riguarda lo specifico settore della motorizzazione della Polizia di Stato, rispetto agli stanziamenti iniziali per il 2008, nel bilancio 2009 si è registrata una inversione di tendenza con consistenti incrementi di risorse per la copertura di voci quali l'approvvigionamento di carburanti e gli indispensabili interventi di manutenzione.
Anche se al momento permane l'esigenza di acquisire un ulteriore numero di mezzi, lo stanziamento ordinario consente di destinare al controllo del territorio le somme necessarie per l'approvvigionamento di 94 autovetture, appositamente allestite per lo specifico servizio, per un importo di circa cinque milioni di euro e di 60 autovetture per le esigenze dei Reparti di Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, per la spesa di circa tre milioni di euro.
Per quanto riguarda la carenza degli organici delle forze di polizia, posso affermare che i dati delle piante organiche erano riferiti a vent'anni fa. Oggi al posto degli uomini possiamo usare la tecnologia ed il controllo a distanza mediante la videosorveglianza, che consente un controllo del territorio senza utilizzare risorse umane, e molti progetti di videosorveglianza stanno funzionando egregiamente.
Con il decreto-legge approvato il 20 febbraio scorso, al fine di attuare un piano straordinario di controllo del territorio, è prevista l'assunzione, entro il 31 marzo 2009, di 2.500 unità di personale delle Forze di polizia.
In particolare l'articolo 6 detta disposizioni in tema di controllo del territorio. Il comma 1 prevede l'attuazione di un apposito piano straordinario di controllo dei territorio, anticipando al 31 marzo 2009 la disposizione di stabilizzazione della finanza pubblica, contenuta nell'articolo 61, comma 22 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, in deroga alla normativa vigente, autorizza l'assunzione di personale delle Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco. A tale scopo è prevista l'adozione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
È prevista, infine, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La conservazione dei dati raccolti tramite questi dispositivi elettronici è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Pag. 72

ALLEGATO 5

DL 3/2009: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (C. 2227 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e referendarie;
alla rubrica, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
1. 1. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: consigli provinciali e comunali aggiungere le seguenti: e lo svolgimento dei referendum indetti,.
1. 2. Amici, Zaccaria, Piccolo.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
«l-bis) Io scrutinio per le consultazioni referendarie avviene immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».
1. 3. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

Al comma 3, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: e delle consultazioni referendarie.
1. 4. Vassallo, Lanzillotta, Piccolo.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
1-bis. 1. Stracquadanio.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: superato la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 9.
1-bis. 2. Sposetti.

Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento dei voti validi con le seguenti: il 4 per cento dei voti validi.
1-bis. 3. Gregorio Fontana.

Al comma 1, sostituire le parole: il 2 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
1-bis. 4. Vassallo, Piccolo.

Pag. 73

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: in epoca antecedente al 31 dicembre 2008.
1-bis. 5. Sposetti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-bis-01. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al quarto comma sono aggiunti e in fine, le parole: «, né nel caso di candidature per i partiti o i gruppi politici che, nell'ultima elezione, abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo avendo presentato candidature con proprio contrassegno, anche qualora tale contrassegno non risulti identico a quello depositato ai fini della partecipazione alla prossima elezione.».
1-bis. 01. Zaccaria, Amici.
(Inammissibile)

ART. 1-ter.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Nella scheda è indicato, a fianco di non più di tre contrassegni, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando uno o più contrassegni ad esso collegati. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto i contrassegni».
1-ter. 1. Gregorio Fontana.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

1. Art. 1-quater.

1. All'articolo 16, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 le parole: «Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è corrisposto in misura massima di 2 euro per ciascun voto ottenuto a fronte delle spese effettivamente sostenute maggiorate del 5 per cento.»
1-ter. 01. Maurizio Turco.

ART. 3.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida per entrambe le votazioni. Agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con

Pag. 74

buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.
3. 1. Vassallo, Lanzillotta.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
ART. 4-01.
(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2008 per il rinnovo del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sì provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
4. 01. Brugger, Zeller.
(Inammissibile)

ART. 4-01.
(Differimento del termine per rimborsi di spese elettorali).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote del rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
4. 02. Brugger, Zeller, Nicco.
(Inammissibile)