CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 febbraio 2009
141.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO 1

Nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, adottato come testo base, e abbinate, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche telematiche e ambientali, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
considerato che la previsione della pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti appare non rispettosa del principio di proporzione della pena, rispetto alle fattispecie criminose individuate dal provvedimento in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario ridurre al minimo la pena detentiva prevista per reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere dai giornalisti.

Pag. 24

ALLEGATO 2

Nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI LEVI, DE BIASI, GHIZZONI, GIULIETTI, COSCIA, SIRAGUSA, ROSSA, RUSSO, DE PASQUALE, DE TORRE, PES, LOLLI, GINEFRA, PICIERNO, BACHELET, NICOLAIS, MAZZARELLA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);
premesso che dopo mesi di esame e approfondimento, audizioni di tutte le categorie interessate, il testo approvato in Commissione Giustizia, introduce una riforma che, prendendo a base il testo Alfano (DDL 1415) prevede norme molto dannose per la sicurezza dei cittadini;
rilevato che in nome di una falsa tutela della privacy, si indebolisce in modo smisurato uno strumento essenziale ed insostituibile per la 'ricerca della prova, attraverso il quale in questi anni si sono risolti numerosissimi casi;
sottolineato altresì che prevedere l'uso delle intercettazioni solo in presenza di «gravi indizi di colpevolezza» vuol dire richiedere l'autorizzazione dell'intercettazione solo dopo che sia stato già individuato un colpevole; trattandosi quindi di una palese contraddizione in termini, di una norma del tutto irragionevole che dimostra chiaramente che il Governo sconosce a pieno il protocollo di indagine elementare;
considerato che il provvedimento accomuna sotto lo stesso trattamento giuridico fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici, in contrasto con l' affermata giurisprudenza costituzionale e ordinaria che distingue tra riprese televisive in luoghi equiparabili al domicilio e non e tra i dati esteriori delle comunicazioni dalla captazione dei contenuti delle stesse;
segnalato che è del tutto incongruo e irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico, dato che queste ultime due tecniche sono usate ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini e che in particolare, la nuova disciplina precluderebbe quindi l'uso delle telecamere nelle banche e negli stadi per individuare rapinatori, estorsori e tifosi facinorosi;
ritenuto che con la suddetta modifica, inoltre, molti Comuni italiani, che considerano le telecamere per la video sorveglianza uno strumento essenziale di prevenzione contro i reati e fondamentale per controllare siti di interesse pubblico e la sicurezza di intere aree urbane, potranno disporre di una telecamere solo in presenza dei «gravi indizi di colpevolezza» come, ad esempio, in un parco solo se è noto che si incontrano spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti, quando a questo punto sarebbe più efficace e tempestivo arrestare lo spacciatore in flagranza di reato;
sottolineato altresì che all'equiparazione delle videoriprese alle intercettazioni conseguirebbero anche altre eventualità e tra queste quella che, sebbene la polizia

Pag. 25

possa appostarsi ad osservare un portone o una abitazione per verificare chi vi si rechi, non potrà più predisporre un apparato di ripresa se non in presenza di 'gravi indizi di colpevolezza e di un'autorizzazione del Tribunale;
rilevato quindi che si è in presenza di norme del tutto irragionevoli, agli antipodi con gli annunci propagandistici del Governo di battaglie per la sicurezza e contro la criminalità che, soprattutto, mettono in serio rischio la sicurezza dei cittadini;
considerato, per le materie di competenza della Commissione, che il disegno di legge in esame prevede all'articolo 2, comma 1 il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito dal fascicolo del pubblico ministero o del difensore anche se non sussiste più il segreto e fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; all'articolo 13, comma 1, lettere 0a) la reclusione da 1 a 3 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7; all'articolo 14, in relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) del codice penale, sanzioni pecuniarie a carico dell'impresa editrice fino ad un massimo che sfiora i 500mila euro;
ritenuto inoltre che il complesso di tali misure configura una grave limitazione del diritto di cronaca; tanto grave da essere stata definita «una pietra tombale della cronaca giudiziaria» in un comunicato congiunto emesso dalla Federazione Italiana degli Editori di Giornali (Fieg) e dalla Federazione nazionale della Stampa Italiana (Fnsi);
evidenziato altresì che rispetto alla disciplina vigente, per effetto della quale, fermo restando il divieto di pubblicazione per gli atti coperti da segreto, è sempre consentita la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, il disegno di legge prefigura una barriera invalicabile alla pubblicazione di qualunque notizia circa il contenuto degli atti di indagine: un divieto che si applica non soltanto alle intercettazioni ma anche a sequestri, perquisizioni, accertamenti tecnici, interrogatori, il tutto pur trattandosi di atti ormai non più coperti dal segreto istruttorio;
sottolineato che di fatto, si tornerebbe indietro al regime dell'epoca, il 1930, del codice Rocco e si determinerebbe una situazione nella quale si priverebbero i cittadini della possibilità e del diritto di conoscere e di essere informati su fatti, avvenimenti, comportamenti in grado di incidere direttamente sulla loro salute, sulla loro sicurezza, sui loro risparmi;
considerato che altrettanto grave e non richiedente particolari commenti appare la previsione, a seguito delle violazioni in precedenza descritte, del carcere per i giornalisti, ipotesi che contrasta con i più elementari connotati di una democrazia liberale;
rilevato, ancora, non si possono né tacere né sottovalutare le gravissime implicazioni delle pesantissime sanzioni previste a carico degli editori, dato che l'effetto pratico di una simile innovazione sarà, infatti, quella di costringere gli editori, a tutela degli equilibri finanziari della propria impresa e tanto più quanto l'impresa stessa veda la partecipazione di soggetti terzi o sia addirittura quotata in Borsa, ad imporre ai propri giornalisti e direttori divieti fermi e generalizzati di pubblicazione di atti giudiziari o, addirittura, a mettere in atto in forma permanente, strumenti di controllo e selezione del materiale da pubblicare;
tenuto conto che in questo modo, si sarà, nei fatti, distrutta la distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra editore e direttore responsabile che costituisce, sin dall'origine, il pilastro su cui è stata in Italia costruita la libertà di stampa;

Pag. 26

ritenuto quindi che per tutte le ragioni sopra esposte, le misure previste dal disegno di legge in oggetto ledono in maniera molto grave la libertà di informare e il diritto ad essere informati e costituiscono, per dirla con le pesanti e misurate parole del Consiglio superiore della Magistratura, una «evidente compressione dei valori riconducibili all'articolo 21 della Costituzione,
esprime

PARERE CONTRARIO.