CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
140.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale (testo base C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»
considerato che esso interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 3 è altresì riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997 (Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini, recante «Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451»
considerato che:
il provvedimento, intervenendo sulla denominazione e la natura dei compiti svolti dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, incide sulla materia «organi dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'articolo 1, comma 2, stabilisce che il parere che la Commissione parlamentare per l'infanzia esprime (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di delegificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, recante il riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia) sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva «deve intendersi come parere obbligatorio»;
il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia sembra qualificarsi già oggi come obbligatorio, atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento, il piano (predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, «sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia», che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto;
l'articolo 2, comma 3, demanda ad un apposito provvedimento del Governo, del quale non è specificata la natura, la definizione delle conseguenti necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di mantenere nel testo una disposizione il cui contenuto è già sostanzialmente presente nella legge vigente;
b) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno specificare che il provvedimento ivi previsto deve essere un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

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ALLEGATO 3

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato» (nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo, quale risultante dall'esame degli emendamenti, del disegno di legge C. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»
considerato che esso interviene nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato»; «difesa e Forze armate» e «sicurezza dello Stato»; «ordine pubblico e sicurezza»; «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale»; e «tutela dei beni culturali», che l'articolo 117, secondo comma (alle lettere, rispettivamente, a), d), h), l) e s)) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE