CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 febbraio 2009
139.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2206 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente»
rilevato che:
il provvedimento reca disposizioni che incidono, nel complesso, sull'ambito materiale di competenza esclusiva statale «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»(articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e, con riferimento alle singole disposizioni, sulle seguenti materie di competenza esclusiva statale: «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali»(articoli 1, 3, 7-quater, e 8, comma 5-sexies); «ordinamento civile» (articoli 2, 6-ter, e 8, comma 5-ter); «sistema tributario e contabile dello Stato» (articoli 4, 4-bis, 7-quater, e 8, comma 5); «coordinamento informativo statistico e informatico» (articolo 5, comma 2-bis); «norme generali sull'istruzione» (articolo 7-quinquies); «tutela della concorrenza» (articolo 7-sexies); «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 8, comma 5-quinquies); nonché sulle seguenti materie di competenza concorrente tra Stato e regioni: «governo del territorio» (articoli 1 e 2); «protezione civile» (articoli 2 e 8); «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 5); «tutela della salute» (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater); «istruzione» (articolo 7-quinquies); e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (articolo 8-bis);
l'articolo 7-sexies - in quanto prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concluda con le regioni, le province e i comuni, in sede di Conferenza unificata, un accordo di programma per regolamentare la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato - incide sulla materia del commercio, la quale deve ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
il comma 4 del predetto articolo prevede che con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettati gli standard minimi che i mercati dell'usato devono avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio, laddove l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potestà regolamentare spetti allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni, e che spetti alle regioni in ogni altra materia;
peraltro, le disposizioni di cui al predetto articolo 7-sexies sono finalizzate alla tutela dell'ambiente e prevedono, nel rispetto del principio di leale collaborazione

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tra i diversi livelli di governo, la conclusione di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni; inoltre la disciplina del regolamento di cui al comma 4 è limitata ai profili della tutela dell'ambiente e della concorrenza e fa espressamente salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di commercio;
l'articolo 8 del provvedimento reca norme nella materia della protezione civile - che è materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni - disponendo, tra l'altro, finanziamenti per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dai fenomeni alluvionali che si sono verificati nei mesi di novembre e dicembre 2008 e per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, senza peraltro prevedere il coinvolgimento delle regioni nelle procedure di assegnazione di tali risorse;
per quanto riguarda la materia della protezione civile, la Corte costituzionale ha rilevato (sentenze n. 284 del 2006 e n. 277 del 2008) che, con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, le competenze e le responsabilità in materia di protezione civile sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alle diverse tipologie di eventi. A seguito di tale ripartizione, lo Stato ha una specifica competenza a intervenire con riferimento a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità o estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, l'esercizio di questo potere deve comunque avvenire d'intesa con le regioni interessate;
l'articolo 8-sexies interviene sulla disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, al comma 1, che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato, la quale pertanto concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, e che detta componente è quindi dovuta al gestore dall'utenza, anche nei casi in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, a condizione che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati;
il comma 2 del medesimo articolo disciplina le modalità di restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, prevedendo che dall'importo da restituire siano dedotti gli oneri derivati dall'attività di progettazione, di realizzazione e di completamento avviate;
la sentenza nella Corte costituzionale n. 335 del 2008, richiamata dal comma 2 dell'articolo 8-sexies, che intende darvi attuazione, ha stabilito che - considerato che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali, e non di tributo - deve ritenersi irragionevole considerare dovuta la quota della tariffa relativa al servizio di depurazione anche quando manchi la controprestazione collegata, rigettando, tra l'altro, l'obiezione secondo cui la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque (anche ove non sia stata ancora eseguita la controprestazione) perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all'attuazione

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del piano d'àmbito, che comprende anche la realizzazione dei depuratori;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8, commi 1 e 5-quater, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella procedura di assegnazione delle risorse ivi previste;
b) all'articolo 8-sexies, valuti la Commissione di merito, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008:
1. al comma 1, se gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, possano considerarsi inclusi nel corrispettivo dovuto dall'utente anche nei casi in cui gli impianti non siano ancora stati realizzati o siano temporaneamente inattivi, purché le suddette attività siano state avviate e si proceda alla realizzazione nel rispetto dei tempi programmati;
2. se la previsione di cui al comma 1 possa applicarsi, come si desume dal disposto del comma 2, anche alle somme pagate anteriormente all'entrata in vigore del medesimo comma 1 e oggetto di restituzione in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale.

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ALLEGATO 2

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale C. 2014 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2014 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006»;
considerato che le norme da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nonché «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1415 Governo, recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esaminato l'articolo 1, comma 2, lettera a), sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione;
considerato, al riguardo, che la disposizione in questione modifica l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare;
esaminato inoltre l'articolo 5, comma 1, lettera c), sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei princìpi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo;
rilevato, in proposito, che la disposizione in questione sostituisce i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, intervenendo sul profilo della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero, nonché del deposito dei medesimi e sulle facoltà dei difensori, prevedendosi esplicitamente al comma 6 il divieto di rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti;
tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato ivi disposta ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti;
valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, lettera c), comma 6, l'opportunità di consentire in ogni caso il rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti.