CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 febbraio 2009
136.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00743 Centemero: Sulle schede di valutazione alle scuole, oggetto di modifica nel sistema di valutazione, di cui alla legge n. 169 del 2008

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto all'onorevole interrogante la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del decreto-legge n. 137, ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione nell'anno scolastico in corso.
La legge prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti sulla materia della valutazione e, a tale riguardo, il Ministero ha già elaborato uno schema di regolamento sul quale ha acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
Nelle more dell'iter di approvazione di tale regolamento, attesa la imminente scadenza della valutazione intermedia, il Ministero ha fornito alle scuole con la circolare n. 100 dell'11 dicembre 2008 le prime essenziali informazioni; successivamente, con la circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 sono state date ulteriori indicazioni per consentire ai consigli di classe di procedere nel rispetto delle nuove disposizioni.
In particolare, è stato richiamato l'articolo 3 della legge n. 169 che introduce nella scuola del primo ciclo l'espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti, al fine di rendere più chiara e trasparente la valutazione medesima.
Alla su indicata circolare non è stato allegato alcun fac-simile di scheda in quanto la predisposizione e stampa dei modelli di schede personali è di diretta competenza delle singole istituzioni.
Ricordo infatti che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - ha disposto l'abrogazione dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - Testo unico delle norme in materia d'istruzione.
Tale articolo prevedeva specificatamente per la scuola primaria che «il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e ogni altra documentazione ritenuta necessaria».
Analogamente, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2004 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 177 del predetto Testo unico, concernente i modelli di scheda personale di valutazione per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

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ALLEGATO 2

5-00848 Ghizzoni: Sul bando ministeriale FIRB «Futuro in ricerca»

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero, nella consapevolezza della necessità di favorire concretamente il ricambio generazionale all'interno degli Atenei e degli enti di ricerca pubblici, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati e, nella considerazione dell'esigenza concreta di selezioni meritocratiche, basate sulla effettiva eccellenza scientifica, misurata sul campo e connessa anche con la gestione ed il coordinamento di progetti di ricerca a rete (community network), che consenta di superare i tradizionali limiti della frammentazione disciplinare, con il Decreto direttoriale 19 dicembre 2008, ha emanato il Bando FIRB, (Fondo per gli investimenti della ricerca di base) - programma «Futuro in Ricerca», distinto in due separate linee d'intervento:
linea d'intervento 1: riservata a dottori di ricerca italiani, o comunque comunitari, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturati presso gli atenei italiani,statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;
linea d'intervento 2: riservata a giovani docenti o ricercatori di età non superiore a 38 anni, già strutturati presso le medesime istituzioni.

La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, è prevista, separatamente per ciascuna linea di intervento, a cura di una specifica commissione di esperti, anche di nazionalità non italiana, nominata dal Ministero su proposta della Commissione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, sia mediante valutazione della documentazione presentata sia mediante apposite audizioni.
Premesso che la norma introdotta dalla finanziaria 2008, in realtà, non può considerarsi operativa in assenza del decreto attuativo di cui al comma 314 (che già il precedente Governo ritenne di non emanare), si ritiene di dover fare chiarezza sulle osservazioni espresse dall'onorevole interrogante.
Riguardo la procedura peer review, va chiarito che tutti gli interventi finanziati con il fondo FIRB, fin dalla sua istituzione, avvenuta con legge 388/2000, hanno sempre previsto il ricorso a tale procedura, mediante esperti reclutati a livello internazionale e, in larghissima maggioranza di cittadinanza non italiana.
Risulta molto strano, dover constatare come troppo spesso, nel campo della valutazione, si dimostri di ignorare le best practice nazionali, portando ad esempio metodologie, europee o non, che invece risultano già ampiamente diffuse sul territorio nazionale.
Oltre al FIRB, infatti, già il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), operante nell'ambito della ricerca industriale dagli anni '90, prevede valutazioni da sempre affidate ad esperti di settore.
Va, infatti, chiarito che peer review significa letteralmente «revisione paritaria», e consiste nel sottoporre un progetto, un lavoro, al giudizio di uno o più esperti del medesimo settore, con pari livello di professionalità, senza alcun riferimento anagrafico: tradizionalmente, i revisori

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non sono noti a coloro che sono sottoposti a giudizio, ma questo aspetto sta cambiando lentamente.
Le agenzie che erogano finanziamenti, infatti, tipicamente, reclutano un panel o un comitato di revisori in vista dell'arrivo di richieste di finanziamento, e non è infrequente il ricorso alle audizioni dei proponenti i progetti più interessanti. Si possono citare al riguardo le recenti esperienze in sede europea dell'European Research Council: basti pensare ai progetti IDEAS, approvati nel corso dell'anno appena trascorso.
Il bando in parola prevede un Comitato di esperti, con la costituzione di più panel (e quindi con il reclutamento di più esperti), uno per ognuna delle aree disciplinari interessate e non esclude, certamente, che la nomina di tali esperti avvenga tenendo conto dell'età, dell'impact factor e del citation index che non rappresentano, comunque, gli unici elementi che consentano di giudicare la competenza di un esperto in un determinato settore.
Riguardo il presunto mancato rispetto del principio di trasparenza, questo non può essere desunto dalla mancanza di anonimato dei revisori. Anzi, è proprio vero il contrario. La legge 241/90, che è un caposaldo dell'ordinamento giuridico italiano per quanto concerne proprio il principio di trasparenza, stabilisce, all'articolo 21, che, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il Ministero deve garantire l'accesso ai giudizi da parte di chiunque abbia partecipato al bando, e, pertanto, l'unica possibilità offerta ai partecipanti di comprendere se la revisione è stata effettuata col criterio della peer review (cioè da parte di veri esperti del settore) sarà proprio quella di mettere a loro disposizione anche i nominativi degli esperti medesimi: peer review non è affatto sinonimo di anonimato, ma solo di competenza.
Quanto al mancato rispetto dell'età massima dei ricercatori e dei valutatori, si ricorda che il bando ammette ricercatori di età non superiore a 38 anni e dottori di ricerca di età non superiore a 32 anni:, in entrambi i casi, il previsto limite dell'età inferiore a 40 anni, sarebbe totalmente rispettato; in altre parole, il bando ha posto solo una condizione più restrittiva rispetto alla finanziaria 2008, ma non in contrasto con essa.
La differenziazione dell'età rappresenta una linea d'intervento del tutto innovativa, destinata ai dottori di ricerca non ancora strutturati, che la norma della finanziaria 2008 non aveva preso in considerazione; si tratta di giovani dei quali si vuole favorire, con una finalità ulteriore rispetto a quanto previsto finora da tutti gli interventi a favore dei giovani ricercatori, l'inserimento nelle strutture degli atenei e degli enti di ricerca afferenti al Ministero, con un ruolo di protagonisti rispetto a quello tradizionale di semplici operatori della ricerca, e con l'avvio di un possibile futuro percorso di tenure track, allo scopo di porre freno, in questo settore, al fenomeno della «precarizzazione a tempo indeterminato».
Ciò consentirà, tra l'altro, di porre preventivamente un freno al cosiddetto fenomeno del brain drin (fuga di cervelli).
La previsione di apertura del bando anche a giovani ricercatori non italiani, purché comunitari, consentirà altresì di favorire un tentativo di brain gain (acquisto di cervelli) a compensazione dell'eventuale fisiologico brain drin, e, in ogni caso, sarà a totale vantaggio della internazionalizzazione del nostro sistema ricerca.
Quanto alla mancata previsione nel bando di una sede straniera per almeno la metà dei valutatori, si ritiene comunque opportuno dare la massima assicurazione circa la volontà di prevedere, per quanto possibile, il ricorso a ben più

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della metà di revisori stranieri comunitari, e riguardo l'equanimità nella valutazione dei lavori.
È, infine, da ricordare che i progetti oggetto del bando «Futuro in ricerca», possono riguardare anche aree disciplinari umanistiche (italianistica, scienze giuridiche, eccetera) nelle quali la presenza di eventuali revisori italiani non dovrebbe destare alcuna meraviglia, essendo molto difficile, in tali aree, trovare, all'estero, competenze adeguate.

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ALLEGATO 3

5-00862 De Pasquale: Erogazione di finanziamenti all'Istituto di istruzione superiore «Agnoletti» di Sesto Fiorentino

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Istituto di istruzione superiore «A.M.E. Agnoletti» di Sesto Fiorentino, a decorrere dal 1o settembre 2008, a seguito dell'istituzione di un corso di liceo classico, ha cambiato denominazione passando da Liceo scientifico statale a Istituto di Istruzione Superiore, con conseguente modifica del codice meccanografico della scuola.
Ciò ha comportato qualche ritardo nell'erogazione dei finanziamenti relativi al secondo semestre 2008 in quanto, per l'attivazione della procedura automatizzata relativa all'accreditamento dei medesimi al fondo dell'istituzione scolastica, è stato necessario attendere le comunicazioni relative al cambiamento del codice meccanografico, all'espletamento delle operazioni di inserimento dei dati relativi all'organico di diritto per l'anno scolastico 2008-2009, effettuate dal competente ufficio scolastico provinciale, alla stipula della convenzione di cassa e alle indicazioni delle coordinata bancarie, elementi indispensabili all'erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero.
In data 9 dicembre 2008 il Liceo in questione ha riscosso la somma di euro 46.276.00 relativa alle rate riguardanti il periodo luglio dicembre 2008, salvo eventuali integrazioni conseguenti al monitoraggio conclusivo.