CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 febbraio 2009
135.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 82

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (atto n. 56).

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
valutato positivamente il contenuto complessivo del provvedimento, volto a rafforzare la tutela delle acque sotterranee attraverso la previsione di criteri di valutazione dello stato chimico delle medesime e la fissazione di valori limite per le sostanze inquinanti;
visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 gennaio 2009;
tenuto conto delle audizioni svolte in sede di esame del decreto in questione, che hanno messo in evidenza la necessità di identificare i corpi idrici sotterranei in quanto essi rappresentano l'unità di riferimento per l'analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali-quantitativo e l'applicazione delle misure di tutela;
tenuto altresì conto della necessità di considerare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi valutata attraverso l'utilizzazione di tecniche, che in questi anni sono state messe a punto ed utilizzate dalle regioni e dagli enti territoriali competenti nei propri strumenti di pianificazione ambientale e territoriale al fine della loro protezione integrale;
preso atto che lo schema in esame recepisce la direttiva in un corpo normativo distinto dal cd. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), includendovi anche alcune disposizioni precedentemente inserite nel Codice stesso, che vengono quindi abrogate;
considerato, al riguardo, che l'emanazione di nuovi decreti legislativi separati dal Codice renderebbe ben presto non più attuale tale prezioso strumento di lavoro alla cui predisposizione la nostra Commissione ha contribuito in modo sostanziale;
valutato che, con riferimento all'articolo 3, la relazione illustrativa precisa che nell'ottica di un monitoraggio intelligente, l'attività di controllo non venga effettuata dalle singole regioni per tutte le sostanze riportate alla tabella 3 dell'allegato 3, ma sia indirizzata esclusivamente verso quelle sostanze che, a seguito di un'analisi conoscitiva delle pressioni e degli impianti che insistono sui rispettivi territori, possono essere o sono presenti nelle acque sotterranee;
considerato che l'articolo 9 prevede alcune abrogazioni al Codice, sulle quali occorre effettuare un approfondimento al fine di evitare problemi di coordinamento formale e sostanziale, soprattutto con riferimento ad alcune definizioni di cui si propone l'abrogazione e che occorrerebbe, al contrario, mantenere nel Codice, che rappresenta il principale atto normativo di riferimento in materia ambientale, eventualmente adottando opportuni rinvii o formule di coordinamento;

Pag. 83

tenuto altresì conto che l'applicazione delle procedure introdotte dal provvedimento in esame determinerà notevoli cambiamenti rispetto alle attività operative previste dalle precedenti normative, con un conseguente impegno di risorse da parte delle autorità competenti, soprattutto nella fase di messa a punto di reti di monitoraggio, di scelta di parametri e sostanze da monitorare nonché di definizione dei valori soglia e concentrazioni di fondo specifici dei vari corpi idrici;
tenuto, infine, conto nella necessità di avvalersi di un unico sistema informativo sulle acque sotterranee (nell'ambito o sull'esempio della rete Sinanet istituita dal Ministero dell'ambiente) in grado di dialogare anche con i sistemi informativi europei (ad esempio, la rete europea Environment Information and Observation Network - Eionet dell'Agenzia europea per l'ambiente),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
valuti il governo l'opportunità di recepire le nuove disposizioni recate dalla direttiva 2006/118/CE all'interno del cd. Codice ambientale mediante la tecnica della novella, al fine di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico;
valuti comunque il governo l'opportunità di effettuare un coordinamento formale all'interno del Codice a seguito delle abrogazioni previste dall'articolo 9 dello schema in esame;
ai fini di una corretta interpretazione delle sostanze su cui effettuare il monitoraggio previsto dall'articolo 3, valuti il governo l'opportunità di uniformare la tabella 3 dell'allegato 3 all'allegato II della direttiva 2006/118/CE e, in ogni caso, di inserire, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «si applicano» le parole «limitatamente»;
valuti altresì il governo l'opportunità di introdurre norme transitorie di recepimento del decreto, al fine di consentire alle regioni di dotarsi dei necessari strumenti per la messa a punto di reti di monitoraggio, la scelta di parametri e sostanze da monitorare nonché la definizione dei valori soglia e concentrazioni di fondo specifici dei vari corpi idrici;

e con le seguenti osservazioni:
nell'ottica di una ulteriore semplificazione del sistema di monitoraggio, verifichi inoltre il governo l'effettiva armonizzazione delle tabelle recanti i valori soglia per le acque sotterranee con gli altri strumenti normativi per la tutela delle acque;
valuti il governo l'opportunità di dettare indirizzi per la strutturazione e gestione di un idoneo sistema informativo sulle acque sotterranee che sia uniforme sul territorio nazionale;
valuti, infine, il governo l'opportunità di prestare particolare attenzione alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi valutata attraverso l'utilizzazione di tecniche messe a punto ed utilizzate dalle regioni e dagli enti territoriali competenti nei propri strumenti di pianificazione ambientale e territoriale al fine della loro protezione integrale.