CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2009
134.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Atto n. 56).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
valutato positivamente il contenuto complessivo del provvedimento, volto a rafforzare la tutela delle acque sotterranee attraverso la previsione di criteri di valutazione dello stato chimico delle medesime e la fissazione di valori limite per le sostanze inquinanti;
visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 gennaio 2009;
tenuto conto delle audizioni informali svolte in sede di esame del decreto in questione, che hanno messo in evidenza la necessità di identificare i corpi idrici sotterranei in quanto essi rappresentano l'unità di riferimento per l'analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato quali-quantitativo e l'applicazione delle misure di tutela;
preso atto che lo schema in esame recepisce la direttiva in un corpo normativo distinto dal cd. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), includendovi anche alcune disposizioni precedentemente inserite nel Codice stesso, che vengono, quindi, abrogate;
considerato, al riguardo, che l'emanazione di nuovi decreti legislativi separati dal Codice renderebbe ben presto non più attuale tale prezioso strumento di lavoro, alla cui predisposizione la nostra Commissione ha contribuito in odo sostanziale;
valutato che, con riferimento all'articolo 3, la relazione illustrativa precisa che, nell'ottica di un monitoraggio intelligente, l'attività di controllo non venga effettuata dalle singole regioni per tutte le sostanze riportate alla tabella 3 dell'allegato 3, ma sia indirizzata esclusivamente verso quelle sostanze che, a seguito di un'analisi conoscitiva delle pressioni e degli impianti che insistono sui rispettivi territori, possono essere o sono presenti nelle acque sotterranee;
considerato che l'articolo 9 prevede alcune abrogazioni al Codice, sulle quali occorre effettuare un approfondimento al fine di evitare problemi di coordinamento formale e sostanziale, soprattutto con riferimento ad alcune definizioni di cui si propone l'abrogazione e che occorrerebbe, al contrario, mantenere nel Codice, che rappresenta il principale atto normativo di riferimento in materia ambientale, eventualmente adottando opportuni rinvii o formule di coordinamento;
tenuto, altresì, conto che l'applicazione delle procedure introdotte dal provvedimento in esame determinerà notevoli cambiamenti rispetto alle attività operative previste dalle precedenti normative, con un conseguente impegno di risorse da

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parte delle autorità competenti, soprattutto nella fase di messa a punto di reti di monitoraggio, di scelta di parametri e sostanze da monitorare nonché di definizione dei valori soglia e concentrazioni di fondo specifici dei vari corpi idrici;
tenuto, infine, conto della necessità di avvalersi di un unico sistema informativo sulle acque sotterranee - nell'ambito o sull'esempio della rete Sinanet istituita dal Ministero dell'ambiente - in grado di dialogare anche con i sistemi informativi europei - quali la rete europea Environment Information and Observation Network - EIONET dell'Agenzia europea per l'ambiente -;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1. valuti il governo l'opportunità di recepire le nuove disposizioni recate dalla direttiva 2006/118/CE all'interno del cosiddetto Codice ambientale mediante la tecnica della novella, al fine di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico;
2. valuti, comunque, il governo l'opportunità di effettuare un coordinamento formale all'interno del Codice a seguito delle abrogazioni previste dall'articolo 9 dello schema in esame;
3. ai fini di una corretta interpretazione delle sostanze su cui effettuare il monitoraggio previsto dall'articolo 3, valuti il governo l'opportunità di uniformare la tabella 3 dell'allegato 3 all'allegato II della direttiva 2006/118/CE e, in ogni caso, di inserire, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «si applicano» le parole «limitatamente»;
4. valuti, altresì, il governo l'opportunità di introdurre norme transitorie di recepimento del decreto, al fine di consentire alle regioni di dotarsi dei necessari strumenti per la messa a punto di reti di monitoraggio, la scelta di parametri e sostanze da monitorare nonché la definizione dei valori soglia e concentrazioni di fondo specifici dei vari corpi idrici;
5. nell'ottica di una ulteriore semplificazione del sistema di monitoraggio, verifichi, inoltre, il governo l'effettiva armonizzazione delle tabelle recanti i valori soglia per le acque sotterranee con gli altri strumenti normativi per la tutela delle acque;
6. valuti, infine, il governo l'opportunità di dettare indirizzi per la strutturazione e gestione di un idoneo sistema informativo sulle acque sotterranee che sia uniforme sul territorio nazionale.