CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00941 Poli: Trasmissione telematica dei certificati di malattia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni sollecitate dall'onorevole Poli, relative ai tempi di attuazione della normativa che prevede la trasmissione telematica dei certificati di malattia, passo ad illustrare le notizie fornite dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento, dall'INPS e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
A seguito delle attività di raccordo tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato costituito ed attivato un tavolo tecnico per la definizione delle modalità attuative e dei contenuti informativi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008.
Il predetto tavolo tecnico, al quale partecipano rappresentanti dell'Amministrazione che rappresento, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS, nonché del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha già avviato i propri lavori, con una serie di incontri che hanno consentito di predisporre uno schema del provvedimento di attuazione in argomento.
In considerazione della complessità dei processi organizzativi e del numero dei soggetti coinvolti è altresì necessario che il provvedimento sia condiviso con le Regioni e le associazioni di categoria.
Mi sembra opportuno in proposito precisare, inoltre, che i tempi di attuazione del provvedimento di che trattasi, dipenderanno anche dalle realtà locali, e, più in particolare, dallo stato di informatizzazione delle reti sanitarie delle singole Regioni.
In conclusione, vorrei ribadire l'impegno dell'Amministrazione che rappresento e delle altre parti istituzionalmente coinvolte per una sollecita definizione del provvedimento posto all'attenzione dall'onorevole Poli.

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ALLEGATO 2

5-00942 Caparini: Vitalizio percepito dagli ex perseguitati del nazismo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha introdotto alcune modifiche nel riconoscimento dell'assegno sociale a favore dei perseguitati politici e razziali.
Il comma 3 dell'articolo 50 del suddetto decreto stabilisce che «Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96».
La disposizione in esame prevede dunque che gli assegni di benemerenza ai perseguitati politici e razziali, nonché gli assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio non siano rilevanti ai fini della determinazione dei limiti reddituali per l'erogazione delle pensioni sociali e degli assegni sociali.
Il comma 4 prevede che «le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007».
L'INPS con messaggio n. 400 del 7 gennaio 2008, ha fornito istruzioni alle proprie sedi per definire le nuove domande di assegno sociale, alla luce della suddetta normativa.
Con lo stesso messaggio è stato previsto che le domande presentate entro la data del 15 settembre 2007 e respinte ai sensi della normativa precedente o le prestazioni di assegno sociale o pensione sociale del pari revocate secondo la stessa precedente normativa (in base alla quale gli assegni vitalizi in questione, equiparati a pensioni di guerra, venivano considerati ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali) debbano essere accolte o ripristinate con decorrenza 1o settembre 2007.
Gli interessati nella maggior parte dei casi, sulla base delle disposizioni fornite dall'Istituto - alle quali è stata data la massima diffusione anche attraverso le associazioni di categoria - hanno quindi presentato istanza di riesame delle proprie posizioni.
Nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, il signor Raimondi risulta titolare di assegno vitalizio agli internati ai campi di sterminio.
La sua domanda di assegno sociale, presentata in data 15 settembre 2005, è stata respinta il 27 dicembre 2005, anche a seguito di ricorso amministrativo.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la posizione della persona di che trattasi, in presenza degli altri requisiti richiesti, sarà oggetto di riesame da parte dell'INPS.

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ALLEGATO 3

5-00943 Cazzola: Prospettive delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto ispettivo presentato dall'onorevole Cazzola, in ordine alla questione relativa all'unificazione delle Casse previdenziali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dai competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Si premette che, sulla base di quanto disposto dal decreto-legge 29 novembre 2007 recante «Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria», i bilanci tecnici degli enti di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996, tra l'altro:
debbono sviluppare lo scenario «base», costruito con riferimento alle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Ministero dell'economia e delle finanze;
possono, qualora ritengano di presentare elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle suddette ipotesi non appropriata o poco prudenziale, elaborare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate.

Ciò stante, l'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 ha, come è noto, espressamente delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione delle succitate Casse finalizzata all'unificazione delle medesime. Tale disposizione non ha trovato attuazione per mancanza di un progetto condiviso da parte dei due Enti in questione.
La situazione di incertezza determinatasi rende sicuramente urgente la ricerca di una soluzione normativa volta a definire compiutamente il percorso già intrapreso con l'unificazione degli ordini e dei collegi professionali suindicati e al contempo indichi l'ente di previdenza al quale devono obbligatoriamente iscriversi i professionisti che dal 1o gennaio 2008 sono confluiti nel nuovo Albo, ivi compresi gli esperti contabili. In questo senso posso garantire il mio impegno affinché questa situazione di stallo possa essere, nel più breve tempo, superata.

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ALLEGATO 4

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio (C. 1421 Paglia e C. 1827 Pelino).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Estensione del diritto all'assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio.

Art. 1.

1. Ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E o riferiti alla medesima tabella E, annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Il medesimo assegno compete al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, si intendono per assegni riferiti alla tabella E anche quelli liquidati dalla tabella F che si riferiscono ad invalidità classificabili nella citata tabella E.
3. L'assegno supplementare è attribuito ai coniugi superstiti dei soggetti di cui al comma 1, purché essi abbiano convissuto con i medesimi soggetti e abbiano loro prestato assistenza.
4. L'assegno supplementare è erogato a seguito della presentazione agli uffici competenti, anche mediante autocertificazione, della documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal comma 3.
5. L'assegno supplementare previsto dalla presente legge, nonché dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, compete nella stessa misura anche ai figli minori di età, qualora siano, altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l'assegno o ne venga a perdere il diritto. Sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5.773.000 euro per l'anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo

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11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.