CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2009
132.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare (C. 907 Bernardini).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO BASE DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, sono ammessi al voto nella predetta abitazione».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore al quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui l'elettore dimora per recarsi al seggio risulti impossibile o comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni responsabilità penale e disciplinare, nei confronti del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità ivi descritte l'Azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto e dall'attività convenzionale per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato»;
d) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera b)»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione».

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ALLEGATO 2

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna (C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini).

TESTO BASE ADOTTATO

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Art. 1.
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna).

1. I comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi).

1. Il Ministro dell'interno nomina con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario avente il compito di promuovere e curare gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tali adempimenti provvedono altresì, secondo le rispettive competenze, le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ove necessario d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
2. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro il 5 aprile 2009 sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Pesaro e Urbino e di Rimini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
5. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'àmbito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'àmbito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.