CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2009
131.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO

5-00808 Gnecchi: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-00913 Cazzola: Applicazione alle ASL dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i presenti atti di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti circa l'esatta interpretazione della norma di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (esonero dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento) con particolare riferimento alla applicabilità della stessa nei confronti del personale delle ASL.
Il quesito prospettato dall'interrogante, relativo all'interpretazione dell'articolo 72 comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato già affrontato in modo esauriente dalla circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 predisposta dagli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica.
Con la suddetta circolare, infatti - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sono stati forniti alcuni opportuni indirizzi applicativi utili a favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni chiamate a dare esecuzione alla norma in questione.
Quest'ultima, com'è noto, introduce rilevanti ed innovative disposizioni che attribuiscono al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo le seguenti facoltà:
esonero dal servizio (commi da 1 a 6);
trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10);
risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).

In relazione al primo dei profili sopra richiamati - oggetto dell'interrogazione in commento, con la quale, infatti, si domandano delucidazioni in merito all'ambito di applicazione soggettiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 72 - la predetta circolare chiarisce che le amministrazioni che possono dare applicazione all'istituto dell'esonero del servizio sono soltanto quelle espressamente individuate dal richiamato comma 1, senza che sia possibile operare una interpretazione estensiva della norma medesima. Ciò anche in considerazione degli inderogabili obiettivi di riduzione della spesa pubblica che il legislatore ha inteso conseguire con il provvedimento citato.
Pertanto, le Aziende sanitarie locali - in quanto non esplicitamente indicate dalla legge - non possono ritenersi destinatarie della disposizione in esame. Ed infatti, laddove la legge ha voluto ricomprendere anche le Aziende in questione nel novero degli enti destinatari della disciplina da essa recata lo ha fatto espressamente; è il caso del comma 11 del medesimo articolo 72 che, riguardo alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'anzianità

Pag. 120

contributiva di 40 anni, ha richiamato esplicitamente l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 il quale, a sua volta, include tra le amministrazioni ivi previste anche le Aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale.
In ogni caso - essendo le ASL enti del Servizio sanitario nazionale deputati ad organizzare l'assistenza sanitaria in ambito territoriale - la valutazione relativa alla eventuale estensione della citata norma al personale di tali aziende, deve necessariamente essere rimessa, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, alla valutazione delle Regioni che possono, quindi, recepire il principio previsto dal citato comma 1, dell'articolo 72, nell'ambito della propria normativa.