CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 gennaio 2009
128.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00517 Di Cagno Abbrescia: disciplina delle discariche di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione parlamentare n. 5-00517, presentata dall'onorevole Di Cagno Abbrescia, con la quale si chiede di conoscere quali provvedimenti si vogliano adottare in vista della scadenza dei termini relativi ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e quali iniziative legislative si vogliano porre in essere per affrontare le criticità che traggono origine dall'applicazione delle norme di riferimento, si riferisce quanto segue.
Riguardo al divieto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, di conferire in discarica rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) >13.000 kJ/kg, si segnala che con decreto-legge n. 208 del 2008, recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», il termine del conferimento è stato prorogato al 31 dicembre 2009. Tale proroga si è resa necessaria in considerazione dell'attuale mancanza di impianti, non esclusivamente di incenerimento, che consentano un trattamento diverso dallo smaltimento in discarica di tali rifiuti. Deve, tuttavia, sottolinearsi la necessità che le categorie produttive interessate si adoperino per individuare e mettere in atto, in tempi brevi, soluzioni alternative.
In relazione, poi, all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 agosto 2005, recante: «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», attuativo del decreto legislativo n. 36 del 2003, recante: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», si rappresenta che, fino al 31 dicembre 2009, le discariche, in deroga a tali provvedimenti normativi, possono continuare a ricevere i rifiuti sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa ad essi antecedente.
Infatti, l'articolo 5, lettera b), del decreto legge n. 208 del 2008 su citato, ha prorogato, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 184, della legge finanziaria 2007, il termine di applicazione delle norme transitorie contenute nell'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, estendendolo, come rilevato, sino al 31 dicembre 2009.
Al riguardo, si osserva che questa soluzione della reiterata proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni di legge relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, impedisce il pieno recepimento delle disposizioni della direttiva 1999/31/CE, creando criticità sul piano comunitario e si è considerato che l'ulteriore differimento di termini, operato con il decreto-legge n. 208 del 2008, potrebbe ostacolare la definitiva risoluzione del contenzioso comunitario.
Pertanto, il Ministero dell'ambiente ha elaborato e promosso una soluzione alternativa alla proroga dei termini che, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, permetta il superamento delle attuali criticità ed il Governo, accogliendo l'iniziativa del Ministero, in sede di conversione del citato decreto legge, ha già presentato formule emendative in questa direzione.
Per ciò che concerne le difficoltà di carattere interpretativo, lamentate nell'interrogazione, sulle metodologie analitiche di identificazione degli idrocarburi contenuti nei rifiuti, si ricorda che in data 20

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settembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3704, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», la quale, all'articolo 1, recita: «Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro "idrocarburi" si applicano i criteri indicati dall'Istituto Superiore di Sanità nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006».
Sulla base di tale disposizione, in attesa che giunga a compimento il processo in atto in sede comunitaria, sia tecnico che amministrativo, finalizzato a fornire criteri certi di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi e considerato che a livello italiano è stata individuata una prima posizione ufficiale per la modalità di classificazione di materiali contenenti idrocarburi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), a seguito di una specifica richiesta del Ministero dell'ambiente, hanno ritenuto necessario ed opportuno estendere il criterio di classificazione per la presenza di idrocarburi riportato nell'OPCM citata alle altre tipologie di rifiuti che possono contenere idrocarburi.
Il criterio adottato prevede di determinare la pericolosità del materiale dragato facendo riferimento a quanto riportato nel parere espresso dall'ISS il 5 luglio 2006, prot. n. 0036565, che si basa sulla ricerca dei marker e degli idrocarburi policiclici aromatici classificati dalla UE come «Carc. Cat. 1» oppure «Carc. Cat. 2», ai sensi dell'allegato 1 alla direttiva 64/548/CE e successive modificazioni, rapportandone la concentrazione alla massa totale del rifiuto. Al riguardo si segnala che la decisione 2000/532/CE fissa per le sostanze cancerogene di categoria 1 e 2, un valore massimo di concentrazione pari allo 0,1 per cento in peso (1.000 mg/kg s.s.).
Va evidenziato che l'approccio sopra riportato può trovare applicazione ai fini della classificazione dei rifiuti, contaminati da idrocarburi di origine non nota, individuati da voci specchio, ossia nei casi in cui l'attribuzione del codice pericoloso o non pericoloso è subordinata alla ricerca dei parametri indicati all'articolo 2 della decisione 2000/532/CE.
Attraverso il criterio citato, che verrà ufficializzato in tempi rapidissimi, è stata, quindi, individuata una metodologia analitica che consentirà una classificazione certa della pericolosità del rifiuto contenente idrocarburi.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00740 Moffa: sui lavori di dragaggio del porto di Gaeta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel porto di Gaeta sono state avviate lavorazioni di escavo nella zona antistante la banchina di Riva lato Sud e testata del molo Salvo D'Acquisto, da tempo programmate, per la cui esecuzione si è resa necessaria la preliminare delocalizzazione degli impianti di acquacoltura su nuove aree che, previo espletamento di un'apposita conferenza di servizi, sono state appositamente individuate da parte della Regione Lazio.
La sospensione di tre mesi dei lavori sopraindicati, formalmente affidati dall'Autorità portuale di Civitavecchia nel mese, di giugno 2008 all'impresa appaltatrice CMC Coop di Ravenna, trae origine da un sequestro, eseguito nel mese di settembre dalla Capitaneria di Porto, di una struttura metallica galleggiante destinata all'acquacoltura che è stata riscontrata al di fuori dell'area di competenza nel corso delle preliminari operazioni di delocalizzazione degli impianti.
Al fine di scongiurare i possibili ingenti danni che da tale sequestro sarebbero potuti derivare sia per l'ordinata conduzione dell'appalto che per l'economia del comprensorio portuale di Gaeta, è stata formalizzata una lettera aperta del Presidente dell'Autorità portuale a tutte le amministrazioni statali e territoriali competenti, tesa a chiarire l'intero e complesso iter procedurale relativo agli interventi. Con tale nota veniva avanzata richiesta di voler sciogliere eventuali dubbi di natura interpretativa circa la natura dei provvedimenti amministrativi emanati dalla Regione Lazio relativamente alla delocalizzazione degli impianti di acquacoltura.
Tale azione ha sortito l'immediata apertura di un tavolo di confronto con le tre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di delocalizzazione, Regione Lazio, Autorità portuale di Civitavecchia e Capitaneria di Porto di Gaeta, che ha consentito di ottenere un ulteriore chiarimento mediante una interpretazione autentica fornita dall'Amministrazione regionale circa la natura dei rispettivi provvedimenti amministrativi emessi.
Ciò ha permesso l'emanazione del necessario provvedimento della Capitaneria di porto di Gaeta (ordinanza 126/08 del 18 dicembre 2008) teso a disciplinare gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione nella rada di Gaeta e quindi consentire la ripresa dei lavori.
Nel mese di dicembre 2008, sono pertanto ripresi i lavori di salpamento e rimozione degli impianti di mitilicoltura dimessi nella rada di Gaeta, propedeutici ai lavori di escavo e potenziamento delle infrastrutture portuali, previsti dalla Variante al Piano regolatore portuale di Gaeta, approvata con delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 123 del 7 marzo 2006, ponendo fine alla situazione di «empasse» stigmatizzata dall'interrogante.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00796 Realacci: sulle azioni di tutela e valorizzazione del Lago di Paola.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00796 presentata dall'onorevole Realacci e riguardante il progetto di riqualificazione e fruizione sostenibile del lago e del Canale di Paola, ubicati nel Comune di Sabaudia, si riferisce quanto segue.
La situazione si presenta molto complessa, basti pensare che, a tutt'oggi, risulta pendente la questione sulla proprietà del Lago, ovvero se lo stesso abbia o meno natura demaniale e, a tal proposito, è stata verificata dal Consiglio Comunale del Comune di Sabaudia, con un documento presentato il 10 febbraio 2004 dal consigliere Luigi Iacuzzi, l'avvenuta iscrizione del Lago di Sabaudia nel «Repertorio regionale dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», quale bacino lacustre demaniale, riconosciuto tale con decreto in data 2 settembre 1946 del Capo provvisorio dello Stato. Il Dipartimento Territorio e Infrastrutture della Regione Lazio, con nota del 17 luglio 2006, ha ribadito la validità dell'elenco delle acque pubbliche, sancito con il succitato DCPS del 2 settembre 1946, inserendo nella Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 2002 la dichiarazione che non conosce «l'esistenza di successivi provvedimenti statali modificativi di tali elenchi».
Nel contempo, però, va tenuta in considerazione anche una recente pronuncia della Cassazione sulla «qualitas soli» che ha dato maggiore valenza alle argomentazioni della parte privata, la famiglia Scalfati, che, forte anche del principio espresso dalla pronuncia del Tribunale superiore delle Acque pubbliche che, dopo una opposta pronuncia del 1955, in secondo grado, sancì che «il Lago di Sabaudia è privato, con conseguente illegittimità del provvedimento di iscrizione del Lago nell'elenco delle acque pubbliche» del 1946, da decenni, continua a contendere vittoriosamente la proprietà del Lago alle istituzioni pubbliche.
Secondo la Corte, il lago non poteva essere definito «lago demaniale», poiché, non ne aveva le caratteristiche, essendo stato riconosciuto come lago salmastro, in comunicazione con il mare, e non lago di falda.
Negli anni '50, il Comune di Sabaudia inoltrò una richiesta di pronuncia sulla demanialità del lago, che fu respinta dal Tribunale delle Acque, in quanto, il bene fu considerato di scarso interesse pubblico, con le seguenti motivazioni «d'insufficiente pescosità e di scarsa o nulla fruizione del bacino lacustre da parte dei cittadini».
Da allora, fino ad oggi, si sono succedute diverse pronunce giudiziali, per lo più confermative della proprietà privata del lago della famiglia Scalfati.
Da ultimo, c'è stata una pronuncia di inammissibilità, pronunciata per difetto di giurisdizione da parte del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Ad oggi, essendo pendenti più ricorsi, non sembra sia possibile ancora esprimersi in modo definitivo sull'argomento, per cui, sarà necessario attendere le diverse pronunce dei competenti organi giudiziari.
Ciò premesso, l'area di cui trattasi, facente parte del Parco Nazionale del Circeo, gravata da numerosi vincoli pae

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saggistico-ambientali, nel corso degli anni, a seguito della «realizzazione di opere abusive», che hanno interessato l'alveo e la banchina del Canale Romano, è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte del Corpo Forestale dello Stato alla Procura della Repubblica di Latina.
Conseguentemente, la predetta A.G. ha delegato quel Comando all'espletamento di ulteriori indagini che sfociavano in provvedimenti di sequestro delle opere abusive, oltre alla «darsena» e al «ponte rosso» del lago di Paola, con la conseguente denuncia dei soggetti coinvolti nelle vicende.
Le attività poste in essere dal locale Comando del Corpo Forestale dello Stato hanno permesso di evidenziare illecita attività di ormeggio e di rimessaggio di barche operato da parte di soggetti e società di servizi, attuate in strutture realizzate abusivamente nel corso degli anni negli ampi spazi limitrofi alla sponda lacuale. Nello specifico, la realizzazione e l'utilizzo di manufatti e pertinenze esterne, per la succitata attività, non risultano essere state autorizzate da parte dell'ente gestore dell'area protetta (Ente Parco Nazione del Circeo).
Tuttavia, è emerso che, nonostante le definizioni dei procedimenti penali, non è stata avviata finora nessuna procedura di ripristino dello stato dei luoghi con l'abbattimento delle opere abusive.
Sarebbe, pertanto, auspicabile e doveroso che gli Enti competenti (Comune/Ente Parco) provvedessero, al più presto, al ripristino/demolizione delle opere abusive, previa la prevista acquisizione gratuita delle opere e delle relative aree di sedime.
Attualmente, presso la Procura della Repubblica di Latina, pendono, in fase dibattimentale, i procedimenti relativi ai reati concernenti:
i lavori abusivi interessanti il cosiddetto «Ponte Rosso», ad oggi sotto sequestro preventivo (RGN. 3302/06/21: reati di cui agli articoli 110, 81, 734, 635, comma 2, n. 3, C.P.; 44/c decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo del 2004, n. 42; 13 e 30 legge 1991, n. 394);
l'abusiva realizzazione di una darsena con undici pontili per complessivi mq. 1938,81, area pur essa sottoposta a sequestro preventivo (RGN. 8613/05/21: reati di cui agli articoli 81, 734 C.P.; 44/c decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo del 2004, n. 42; 13 e 30 legge 1991, n. 394; 54 e 1161 C.N), mentre sono in corso nuove indagini (proc. n. 12978/2008/21) tese ad accertare l'esistenza di eventuali ulteriori fatti e situazioni recenti, che presentino aspetti penali attualmente perseguibili, interessanti l'area del Lago.

L'esame del Registro Generale evidenzia, inoltre, una serie di procedimenti penali pregressi, concernenti abusi di varia natura interessanti l'area del Lago in questione, tutti definiti, in genere, con declaratoria di estinzione dei reati per decorsi termini di prescrizione.
Dalla verifica effettuata sul posto da parte di personale del N.O.E. di Roma, è emerso che la darsena del Lago di Paola, oggetto di sequestro dal 7 luglio 2006, è tutt'oggi utilizzata per l'ormeggio di natanti a motore e, per tale motivo, saranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare eventuali violazioni di legge.
Ciò detto, sulle problematiche che sussistono per il Lago di Paola, di recente, in data 25 novembre 2008, si è tenuta una riunione presso il Ministero dell'ambiente, con la partecipazione anche dei rappresentanti della Regione Lazio e dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, nel corso della quale il Presidente del Parco Nazionale del Circeo ha presentato una serie di documenti, tra cui, anche uno studio di fattibilità per un intervento strutturale sul Canale Romano e sul Ponte Rosso, effettuato dalla Provincia di Latina, nonché, uno studio di fattibilità, sempre della Provincia di Latina, sugli interventi ambientali storici ed archeologici da applicare al citato Lago di Paola.
È stato illustrato, inoltre, seppur a grandi linee, un ulteriore progetto, realizzato con la partecipazione della Regione Lazio, anch'esso, avente ad oggetto interventi

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sul Lago di Paola che, al momento, non risulta essere agli atti dell'Amministrazione che rappresento.
Pertanto, il documento presentato dalla Provincia di Latina, denominato: «Programma di riqualificazione e fruizione sostenibile del lago e del canale di Paola - Comune di Sabaudia», versando ancora in una fase embrionale, in quanto allo stato dei fatti è stato redatto solo lo studio di fattibilità, non è suscettibile di essere considerato un vero e proprio progetto, non avendone la completezza, soprattutto per la mancanza di elementi analitici che ne sostengano la fattibilità.
Da qui, è evidente che ogni prospettiva di intervento rimane subordinata all'esito degli opportuni approfondimenti e verifiche, anche di carattere giuridico, attese le note ed annose complessità attinenti alla proprietà del lago. Tale fase, guidata dal Ministero dell'ambiente, involge una valutazione comparata con l'altra ipotesi di intervento che, come già detto, risulta elaborata dalla Regione Lazio.
Comunque, anche nella prospettiva di un accordo sulle linee di un intervento di riqualificazione, è da sottolineare che lo stesso Presidente del Parco Nazionale del Circeo ha precisato come una possibile intesa andrebbe a collocarsi in un quadro di riferimento che esclude a priori una serie di interventi, quali, ad esempio, l'ipotesi di un porto all'interno del lago o l'ipotesi di ripristinare una navigabilità anche parziale ad uso dei privati.
In attesa della valutazione, preso atto di quanto emerso nel corso della riunione del 25 novembre 2008, la Direzione Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente, competente per materia, con nota del 4 dicembre 2008, ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni e gli Enti coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia ed Ente Parco Nazionale del Circeo) a provvedere, ciascuno per la propria competenza, affinché l'attuale stato dei luoghi non debba esser oggetto di modificazione alcuna, attivando all'uopo specifica attività di vigilanza.
Dal canto suo, il Ministero per i beni e le attività culturali, ha rappresentato che nel febbraio del 2003 l'amministrazione comunale di Sabaudia, a seguito di richiesta della locale Azienda Vallicola del lago di Paola, indisse una conferenza di servizi tesa alla demolizione della cateratta a mare (Ponte della Memoria), in quanto dichiarata pericolante.
Nel maggio del 2003 pur in assenza della definizione amministrativa della conferenza con relativi atti autorizzativi, la struttura venne demolita, originando anche strascichi amministrativo-giudiziari.
Successivamente, con decreto del Soprintendente Regionale per i beni e le attività culturali del Lazio del 1o dicembre 2003, su proposta della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, il canale romano in oggetto venne dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Nel marzo del 2005 lavori abusivi determinarono, con una mirata demolizione della muratura, l'allargamento della luce dell'arcata di sinistra del Ponte Rosso.
Con nota in data 12 luglio 2006 la Soprintendenza da ultimo citata, alla luce dei cedimenti franosi verificatisi lungo le sponde e dell'evidente situazione di rischio delle murature antiche, ha inoltrato al proprietario del lago ed a tutti gli enti territorialmente preposti, proprie prescrizioni tese principalmente alla limitazione della navigazione nelle acque del canale.
In data 21 agosto 2007, su iniziativa progettuale della azienda cantieristica Rizzardi, è stata tenuta presso il comune di Sabaudia una nuova conferenza di servizi dichiaratamente tesa alla demolizione del secondo ponte interno (cosiddetto Ponte della Cateratta o Ponte Rosso) ed alla conseguente navigabilità del canale romano.
A seguito dell'esame del progetto, con nota 27 settembre 2007, indirizzata alla Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, istituzionalmente competente in sede di conferenza di servizi, la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, al fine di una indispensabile azione di conservazione e limitazione

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delle situazioni di rischio per il bene tutelato, ha espresso il proprio parere negativo.
In conclusione, con riferimento alle misure di prevenzione per il pericolo di infiltrazioni criminali nell'eventualità che venissero realizzate opere di riassetto ambientale, si evidenzia che vi sarà l'applicazione più estesa possibile delle cautele antimafia previste nel settore dei contratti pubblici, tramite intese protocollari con gli attori istituzionali coinvolti, al fine di un ampio monitoraggio delle imprese interessate a vario titolo ai lavori. Ciò, nell'ottica di promuovere, anche sul piano ambientale e della tutela del territorio, una maggiore consapevolezza del rischio mafioso.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 gennaio 2009, nel quale è stata espressa la necessità di un più ampio coinvolgimento delle regioni interessate nelle operazioni di autorizzazione di spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile radioattivo esaurito, al fine di garantire il più alto livello di protezione della popolazione che le norme in oggetto tendono ad assicurare;
considerato altresì, sotto il profilo della formulazione del testo, che lo schema di decreto in esame contiene alcuni riferimenti da aggiornare, in considerazione dell'intervenuta modifica della denominazione di alcuni ministeri o enti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in oggetto, dopo la lettera c), la seguente lettera c-bis): «al comma 2 lettera a), dopo le parole «sentiti i competenti organismi tecnici» sono inserite le seguenti: «e previa comunicazione alle regioni o alle province autonome territorialmente competenti»;
2) valuti il Governo l'opportunità di sostituire all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in oggetto, la lettera d) con la seguente: «d) al comma 2, lettera b), le parole «sentita l'ANPA» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l'ISPRA e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e previa comunicazione alle regioni o alle province autonome di destinazione o di provenienza»;
3) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare le denominazioni relative agli istituti e ai ministeri ovunque siano richiamate dallo schema di decreto in oggetto;
4) valuti il Governo l'opportunità di indicare con completezza, all'articolo 2 dello schema di decreto, gli estremi del decreto legislativo n. 230 del 1995 correttamente indicati nella rubrica del medesimo articolo;
5) valuti il Governo l'opportunità di inserire al primo periodo del comma 2 dell'articolo 157 del decreto n. 230 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto in oggetto, dopo le parole «livelli anomali di radioattività», le seguenti parole: «indicati

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secondo linee guida omogenee sul territorio nazionale definite dagli organi tecnici competenti»;
6) valuti il Governo l'opportunità di verificare all'articolo 2 gli effetti della disciplina transitoria in relazione alle domande di autorizzazione approvate dall'autorità competente del Paese di origine o alla stessa trasmesse, nel periodo intercorrente tra il 25 dicembre 2008 (termine fissato dalla direttiva per l'entrata in vigore della nuova disciplina) e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente schema.