CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 gennaio 2009
128.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00640 Zazzera: Sul progetto «specializzazione musicoterapista» della ONLUS «Euro Form Lavoro» di Vico del Gargano (FG) e sul Nuovo Centro didattico musicale italiano (C.D.M.I.).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Zazzera passo ad illustrare le notizie fornite in merito dagli uffici competenti dell'Amministrazione che rappresento e delle altre Amministrazioni interessate.
In premessa, ricordando che la Regione detiene in materia di formazione professionale competenza legislativa esclusiva, vorrei precisare che la classificazione delle unità professionali regolamentate a livello nazionale non prevede il profilo di «musicoterapista»; esistono, però, almeno due associazioni che rappresentano tali lavoratori (AIM e FIM).
Va considerato, del resto, che la maggior parte delle professioni presenti sul mercato non sono normate e, quindi, riconosciute; solo le professioni regolamentate, per lo più riconducibili ai 26 Ordini professionali, hanno questo status.
Il Ministero che rappresento, in considerazione delle difformità su menzionate, ha attivato un tavolo interistituzionale per definire gli standard minimi nazionali per tutte le professioni; attualmente sono in esame quelle relative ai settori «turismo» e «metalmeccanico».
Mi sembra utile, inoltre, precisare che una qualifica formativa non necessariamente coincide con una professione; a volte essa rappresenta un segmento comune a più professioni, altre la componente parziale di una professione.
Vorrei far presente, inoltre, che il Comitato di Sorveglianza, di cui si fa cenno nell'atto ispettivo, svolge i seguenti compiti previsti dall'articolo 25 del Regolamento (CE) 1260/99:
conferma o adatta il complemento di programmazione, compresi gli indicatori fisici e finanziari impiegati nella sorveglianza dell'intervento;
esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura;
valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento;
esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure;
esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione Europea;
esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente il contenuto della decisione, di approvazione del Programma Operativo, della Commissione Europea concernente la partecipazione dei Fondi Strutturali;
può comunque proporre alla Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria.

Il predetto organismo non svolge, quindi, i compiti gestionali richiamati nell'atto

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ispettivo che risultano, invece, di esclusiva competenza della Autorità di Gestione cioè della Regione.
La Regione Puglia, interessata al riguardo, ha reso noto di essersi attivata, a seguito delle denunce ricevute, effettuando una serie di Controlli presso la sede dell'ente in questione, a seguito dei quali non sono state evidenziate irregolarità in merito alle domande d'iscrizione e alle certificazioni prodotte; la Regione ha, altresì, evidenziato che, nel caso di specie, il numero delle richieste d'iscrizione erano tali da non rendere necessaria la prevista selezione, risultando inferiori al limite massimo di iscritti consentiti.
Il Ministero della giustizia, interessato per i profili di stretta competenza, ha comunicato, infine, che il richiamato procedimento aperto sulla vicenda in argomento è stato archiviato con decreto del GIP di Lucera in data 18 settembre 2007. Dalle indagini svolte e dall'informativa della Regione Puglia è emersa, infatti, l'inconsistenza di indizi concreti di reati, riscontrandosi, invece, la regolarità delle domande d'iscrizione delle partecipanti e l'autenticità delle certificazioni prodotte dalle allieve nonché il rispetto dei protocolli e delle previsioni delle convenzioni stipulate.
Per quanto detto non sembrano sussistere, attualmente, spazi per ulteriori azioni in merito alla vicenda in argomento.

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ALLEGATO 2

5-00645 Siragusa: Chiarimenti su risorse da destinare alle attività di pulizia nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

I finanziamenti necessari per la prosecuzione dei servizi prestati dal personale ex lavoratori socialmente utili (LSU) in oltre 42.000 sedi scolastiche - comprensivi anche delle risorse da destinare al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole stesse di attività di carattere amministrativo e tecnico - sono stati reperiti annualmente dalle rispettive leggi finanziarie e, per ultima, dalla legge n. 266 del 2005, che ha appostato in bilancio i fondi relativi al triennio 2006/2008, pari a 370 milioni di euro per ciascun anno.
In sede di predisposizione e discussione della legge finanziaria per il 2009 il Ministero non ha mancato di avanzare richieste di finanziamenti al riguardo; tuttavia, detta legge non prevede appositi finanziamenti e ciò ha provocato un forte allarme nei lavoratori interessati e nelle stesse ditte d'appartenenza.
Per trovare soluzione al problema hanno avuto luogo più incontri presso il Ministero con le organizzazioni sindacali di categoria e le rappresentanze dei lavoratori interessati nel corso delle quali è stato assicurato il massimo impegno per il reperimento delle necessarie risorse.
Un primo risultato si è ottenuto nell'ambito del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», attualmente in corso di conversione, che ha autorizzato l'impiego di appositi finanziamenti - 110 milioni per l'anno 2009 - per la proroga delle attività suddette contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Attualmente stanno proseguendo le iniziative dirette al reperimento degli ulteriori finanziamenti necessari.

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ALLEGATO 3

5-00736 Centemero: Recepimento e attuazione dei decreti ministeriali nn. 82, 83, 84 del 2008 nelle scuole italiane all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

È opportuno premettere che la gestione delle scuole paritarie all'estero rientra nella prevalente competenza del Ministero degli affari esteri, per il quale si risponde.
Il Ministero degli esteri (MAE) ha sempre puntualmente seguito la normativa vigente in territorio metropolitano nonché le direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di scuole paritarie e non paritarie, al fine di migliorare l'offerta formativa all'estero nel rispetto della normativa locale.
Le scuole paritarie all'estero si identificano con il sistema educativo italiano e concorrono, nel quadro della politica italiana estera, all'azione di promozione della lingua e della cultura italiana operata dal Ministero degli affari esteri, in una dimensione multiculturale e plurilinue.
L'attribuzione della parità scolastica all'estero è disciplinata dal decreto ministeriale 267/2752 del 24 febbraio 2002, firmato dal Direttore Generale della Direzione della Promozione e Cooperazione Culturale del MAE d'intesa con il Direttore Generale per l'organizzazione del servizio del Territorio del MIUR.
Con tale decreto si sono stabiliti i criteri di applicazione della legge 10 marzo 2000 n. 62 e si sono definite le competenze, le procedure e le risorse occorrenti per loro funzionamento.
Unitamente all'attribuzione della parità scolastica, si sono stipulate intese bilaterali per il riconoscimento da parte delle autorità scolastiche locali dei titoli di studio conseguiti nelle scuole paritarie e da parte italiana dei titoli di studio conseguiti all'estero.
Nel quadro della vigilanza che le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari svolgono sulla rete delle scuole italiane sono incluse anche le scuole paritarie. Tale vigilanza si esplica anche per mezzo dei dirigenti scolastici in servizio presso gli Uffici scolastici Consolari.
Particolare attenzione viene data all'assunzione da parte delle scuole paritarie del personale scolastico, che deve dar prova di possedere una preparazione adeguata all'incarico.
Le risorse finanziarie erogate alle scuole paritarie gravano sui capitoli 2619 piano gestionale 1 e 2560 piano gestionale 10 del bilancio della Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli esteri. Sia il bilancio preventivo di cassa che il bilancio consuntivo sono vistati dalla Rappresentanza diplomatica o dall'Ufficio Consolare e accompagnati da una relazione tecnica del dirigente scolastico in servizio presso l'Ufficio scolastico Consolare e dal parere del Capo Missione.
Poiché le scuole paritarie all'estero sono aumentate negli ultimi anni per la crescente richiesta dello studio della lingua e della cultura italiana da parte di giovani di diversa nazionalità, il MAE sta studiando le modalità per creare, come avviene in Italia, l'anagrafe delle scuole paritarie e per aggiornare, in linea con il recente decreto n. 83 del 10 ottobre 2008, la normativa in merito al riconoscimento e al mantenimento della parità scolastica. Prova ne sia che, nell'anno scolastico 2004/2005 le scuole paritarie, suddivise

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per livello, erano complessivamente 93, mentre nell'anno scolastico 2007/2008 sono diventate 129.
Considerato poi che il recente decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008 definisce le linee guida di attuazione del Regolamento concernente le modalità per l'inclusione in un specifico elenco delle scuole non paritarie (anteriormente alla legge n. 27 del 2006 denominate «scuole con presa d'atto»), si procederà innanzi tutto all'emanazione di una circolare esplicativa, che detti le procedure per le scuole che intendano essere inserite in detto elenco, ai fini del riconoscimento di scuole «non paritarie».
In applicazione del decreto ministeriale n. 84 del 2008, che detta le linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole paritarie primarie, dovranno essere verificate le convenzioni secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 n. 23.

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ALLEGATO 4

5-00783 Grimoldi: Salvaguardia del progetto scolastico sperimentale «Mercurio».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto sperimentale coordinato a livello nazionale «Mercurio» riguarda l'indirizzo che, generalmente presso gli istituti tecnici commerciali, forma il ragioniere perito commerciale e programmatore.
Questa figura professionale è stata inserita nell'area dell'istruzione tecnica commerciale a partire dal 1970 con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647 successivamente aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, n. 725.
Il tumultuoso e rapido evolvere delle tecnologie informatiche ha reso progressivamente non attuati i programmi del 1981, ciò ha indotto molti istituti a chiedere al Ministero l'autorizzazione, ai sensi dei decreti delegati del 1974 e poi del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), a introdurre modifiche in via sperimentale ai suddetti programmi.
Dall'esperienza di tali sperimentazioni condotte da singoli istituti (quindi diverse tra loro) sono state elaborate le linee guida generali che hanno condotto alla formulazione del progetto sperimentale coordinato a livello nazionale «Mercurio» il quale, a partire dall'anno scolastico 1992/93, ha progressivamente sostituito le sperimentazioni d'istituto ed ha riscosso notevoli adesioni anche presso gli istituti funzionanti con il solo precedente ordinamento.
È comunque di tutta evidenza che il progetto sperimentale, proprio per la natura sperimentale che lo contraddistingue, è destinato ad essere, prima o poi, superato da un nuovo assetto ordinamentale che tenga conto delle risultanze dalla sperimentazione stessa.
L'impianto emerso dalla proposta dei nuovi istituti tecnici - la cui operatività, come è noto, è prevista a partire dall'anno scolastico 2010/11 - non potrà non tenere conto delle risultanze positive emerse nel corso della pluriennale esperienza dei progetti sperimentali, tra i quali il progetto di cui trattasi.
Nell'ipotesi di schema di regolamento del Ministero è prevista un'ampia quota di monte ore rimessa all'autonomia delle singole scuole che potranno utilizzare per il loro Piano dell'Offerta Formativa le migliori esperienze realizzate quali quelle che l'Onorevole interrogante propone all'attenzione del Ministero.

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ALLEGATO 5

5-00792 Tassone: Problemi connessi alla riduzione del rapporto numerico tra insegnanti di sostegno e alunni con disabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo, preliminarmente, che i criteri per la determinazione dei posti di sostegno sono stati oggetto di specifica regolamentazione da parte della finanziaria per il 2008 e non hanno subito alcuna modifica da parte dell'attuale Governo.
Infatti, per l'anno scolastico 2008-2009 sono stati confermati a livello nazionale tutti i posti di sostegno funzionanti nell'anno scolastico 2007-2008 e cioè complessivamente 90.882 posti, pari esattamente a quelli attivati nell'anno scolastico 2007-2008.
Nella tabella E, allegata al decreto 24 aprile 2008, recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008-2009, è stato indicato il numero massimo dei posti di sostegno attivabili in ciascun ambito regionale; per la Regione Calabria è stata prevista la possibilità di attivare un numero massimo di 3.791 posti.
La dotazione regionale è stata suddivisa dal responsabile dell'ufficio scolastico regionale tra le cinque province, garantendo a ciascuna un insegnante ogni due allievi disabili rilevati in organico; l'eccedenza è stata ripartita proporzionalmente in relazione al numero complessivo dei disabili presenti sul territorio di ogni singola provincia.
In applicazione di quanto previsto dalla medesima legge finanziaria per il 2008 è stata adottata una compensazione per n. 20 posti tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria per corrispondere alle esigenze segnalate dai coordinatori locali per realizzare la piena integrazione degli allievi disabili.
La suddivisione delle dotazioni organiche provinciali è stata operata con il medesimo criterio.
Con riguardo al caso al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, il collegio docenti dell'istituto superiore «Fermi» di Catanzaro Lido, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Calabria n. 922 del 2008, nella seduta del 14 gennaio 2009, ha reiterato il procedimento sospeso per difetto di motivazione ed ha deliberato all'unanimità dei presenti la conferma, per l'anno scolastico 2008-2009, dell'assegnazione di nove ore di sostegno all'allieva.
Dal verbale del consiglio di classe emerge che il consiglio stesso nella sua interezza è costantemente impegnato nella cura di tutti gli allievi della classe in cui è inserita l'alunna in questione, compresa l'allieva stessa. Inoltre, sempre nel verbale, viene sottolineato che grazie al numero relativamente esiguo di alunni di cui è composta la classe, il consiglio riesce a lavorare con serenità e reciproca collaborazione con tutti gli allievi; l'esiguità del gruppo classe nel contempo contribuisce a consentire all'allieva il potenziamento delle capacità di autonomia e relazionalità, come da programmazione didattica personalizzata.
Del resto si ricorda che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile - è infatti

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espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno.
Inoltre, nell'assegnazione delle risorse di sostegno viene solitamente seguito il criterio, ormai largamente condiviso anche da parte di esperti nel settore esterni alla scuola, di realizzare il massimo intervento possibile nelle prime fasi dell'integrazione scolastica per poi graduare gli interventi individuali (o individualizzati) al fine di consentire il consolidarsi di «un'autonomia guidata».

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ALLEGATO 6

5-00819 Oliverio: Autonomia scolastica dell'Istituto comprensivo statale di Caraffa di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientra nella competenza degli enti locali e della Regione.
Con riguardo all'istituto comprensivo di Caraffa faccio presente che in data 29 dicembre 2008 la Regione Calabria, in sede di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ha accolto la proposta della provincia di Catanzaro in cui risulta essere accorpato il suddetto istituto al comune di Borgia creando un istituto comprensivo derivante dall'accorpamento della direzione didattica già esistente con le scuole dell'infanzia e secondaria di primo grado del comune di Caraffa.
Le scuole primarie del comune di Caraffa sono state accorpate al secondo istituto comprensivo di Borgia.
Le determinazioni dalla provincia di Catanzaro e dalla Regione Calabria sono state assunte in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 - il quale prevede che le istituzioni scolastiche, per mantenere la personalità giuridica, devono avere di norma una popolazione scolastica compresa tra 500 e 900 alunni consolidata e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio.
La medesima norma prevede la possibilità di derogare al limite minimo suddetto allorché le istituzioni scolastiche siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche - come il caso del comune di Caraffa che conserva lingua, cultura arbereshe - a condizione che siano iscritti almeno 300 alunni.
Nel comune di Caraffa sono iscritti e frequentanti 52 alunni nella scuola dell'infanzia, 92 nella scuola primaria e 68 nella scuola secondaria di primo grado per un totale di 212 allievi, di gran lunga inferiore al numero di 300 alunni richiesto dalla norma.

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ALLEGATO 7

5-00836 Zampa: Sul caso del professor Giordano presso l'Università degli studi della Basilicata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Riguardo al caso illustrato dalla S.V. Onorevole, il Ministero ha immediatamente chiesto notizie al Rettore dell'Università della Basilicata e, sulla base delle medesime, si riferisce quanto segue.
Il 10 luglio 2008 una testata della stampa locale pubblicava la notizia dell'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un docente dell'Ateneo per ipotesi di reati consumati presso la sede di Matera: si tratta del professor Giordano, docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia l'Ateneo di Potenza, nonché titolare anche di insegnamenti attivati presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria nella sede di Matera.
L'Ateneo ha, pertanto, richiesto per le vie brevi informazioni alla Questura di Matera, che, nello stesso giorno, ha risposto «...in esecuzione del provvedimento custodiale, quest'organo inquirente ha tratto in arresto il su indicato GIORDANO Emanuele, responsabile di violenza sessuale, corruzione e concussione, così come cristallizzato nel dispositivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera...».
Considerato che la gravità dei reati ipotizzati nei confronti del docente aveva prodotto un notevole turbamento dell'opinione pubblica, con danno all'immagine e al prestigio dell'Ateneo, in attesa di un puntuale accertamento dei fatti in sede di procedimento penale e/o disciplinare; il professor Giordano veniva sospeso dal servizio con Decreto rettorale n. 317 del 10 luglio 2008, con decorrenza 10 luglio 2008, ed è stato anche avviato il procedimento disciplinare a carico del medesimo presso il Collegio disciplinare del Consiglio Universitario Nazionale, come previsto dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Il 9 gennaio scorso, il professor Giordano ha comunicato che, con le Ordinanze n. 4252/07 R.G. e n. 1347/08 R.G.G.I.P. del Tribunale di Matera, erano state revocate le misure restrittive stabilite a proprio carico; il Rettore, dopo aver acquisito le medesime, ha provveduto ad adottare un nuovo provvedimento cautelare di sospensione dal servizio nei confronti del professore, nonché a trasmettere gli atti al Collegio disciplinare del Consiglio Universitario Nazionale.

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ALLEGATO 8

5-00745 Ghizzoni: Concorsi per docenti banditi da alcune università telematiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il sistema dell'«e-Learning» è stato avviato con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 17 aprile 2003, per effetto del quale sono state accreditate nel nostro Paese 11 Università Telematiche, abilitate a rilasciare titoli aventi lo stesso valore legale delle Università statali e non statali e soggette alle stesse regole in vigore per le università convenzionali (docenti, ordinamenti didattici).
Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale che prevede l'applicazione della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, che, a sua volta, delega la individuazione degli idonei alla comunità scientifica nazionale.
Il Ministero, al fine di poter riferire puntualmente all'onorevole interrogante in merito al problema della mancata immissione in ruolo dei candidati risultati idonei al termine delle procedure di valutazione comparativa, ha chiesto a tutte le Università Telematiche di riferire in merito al suddetto problema.
Delle 11 Università già accreditate, la Leonardo Da Vinci di Chieti, ha bandito soltanto il 30 ottobre scorso, 2 posti di ricercatore a tempo determinato, e l'Italian University Line, formata da un Consorzio di Università e da un Ente Pubblico di ricerca, ha utilizzato, per le docenze, i professori delle università consorziate e, pertanto, non ha bandito alcun concorso.
Delle rimanenti, le Università che hanno concluso le procedure di valutazione comparativa, hanno immesso in ruolo i vincitori.
Riguardo in particolare la Guglielmo Marconi, dal 2004 al 2008, a fronte di 48 procedure comparative che hanno concluso il loro iter, sono stati immessi in ruolo 2 professori ordinari, 6 ricercatori e 2 associati.
Il Rettore, che come tutti gli altri, ha risposto alla richiesta di comunicare in merito alla problematica in parola, ha riferito di ...«aver effettuato una indagine per comprendere la scarsa disponibilità alla chiamata presso la propria Università individuandone le seguenti motivazioni:
1. Ragioni logistiche.
Gran parte degli idonei vivono in altre città e, per ovvi motivi, avendo la possibilità di essere chiamati nella propria sede, optano per tale soluzione.
2. Ragioni legate alla novità rappresentata dalla tipologia di università (telematica).
Si è dovuto constatare che, su questa tipologia di Università si è addensata una notevole disinformazione, anche a mezzo stampa, che ha contribuito a creare un diffuso atteggiamento di ostilità e di diffidenza.
3. Ragioni legate alla natura non statale dell'Ateneo.
L'università Guglielmo Marconi è un Ateneo non statale e, ovviamente, avendone la possibilità, soprattutto in momenti di difficoltà economica, si opta decisamente per l'Università statale.
4. Esigenza di «alfabetizzazione» informatica.
Sono state evidenziate ragioni legate alla disponibilità e capacità, sempre espli

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citata nei bandi dell'Università, ad utilizzare le nuove tecnologie per garantire una costante presenza nel flusso comunicativo con lo studente.

Data la situazione illustrata, benché le norme consentano di esercitare una coazione imponendo al soggetto risultato idoneo il rispetto della norma vincolante, evidenti ragioni di funzionalità e nell'esclusivo interesse degli studenti, hanno consigliato all'Ateneo di assumere una posizione flessibile, lasciando libero il soggetto idoneo di effettuare le proprie scelte in fatto di sede.
Da un controllo sulle eventuali posizioni attualmente rimaste prive di chiamata, risulta che la percentuale degli idonei in procedure bandite dall'Ateneo, ad oltre un anno dal termine, è estremamente limitata a pochissimi casi, cosa che evidenzia la capacità del sistema di assorbire risorse evidentemente necessarie.
Inoltre i casi rimasti irrisolti sono estremamente limitati e riguardano, inoltre, idonei cui l'Università aveva esplicitamente offerto, anche in momenti successivi e quindi in tempi recenti, di rivedere la delibera assunta».
Quanto sopra, virgolettato, è riportato, testualmente, dalla nota del Rettore.
Si riferisce, infine, che per quanto di competenza di questo Ministero, sono state attivate le procedure di verifica in loco, da parte del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, che provvederà ad effettuare i controlli così come previsto dai decreti istitutivi delle Università Telematiche.