CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 gennaio 2009
127.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: costituito da un'impronta.
1. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: portare impressi con la seguente: recare.
2. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 7.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente e legge e che.
7. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La commercializzazione dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso di cui al comma 1 è vietata nel territorio della Repubblica. La violazione del presente comma è punita ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera n-bis).

Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) chiunque commercializzi nel territorio della Repubblica prodotti semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, la cui produzione sul territorio italiano è consentita ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
8. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 10.

Al comma 1 sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.
10. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.
* 10. 2.Milanato, Lazzari.

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All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.
* 10. 3.Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta agli iscritti all'albo delle imprese artigiane.
10. 4.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 12.

Al comma 4, sostituire la parola: determinati con la seguente: i.
12. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.
14. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di cui all'articolo 10 comma 2.
14. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 15.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Le metodologie di prova di oggetto usato e sull'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, sono previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
15. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: al marchio di identificazione con le seguenti: a quelli previsti dalla presente legge e conseguentemente sostituire le parole: con il marchio medesimo con le seguenti: con il marchio di identificazione.
16. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 19.

Al comma 3, sostituire le parole: di metalli non preziosi, di mastice o di altre sostanze con le seguenti: di materiali non preziosi.
19. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire le parole: con metalli non preziosi o altri materiali con le seguenti: con metalli o altri materiali non preziosi.
19. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

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ART. 20.

Sopprimere l'articolo 20.
20. 3.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.
* 20. 1.Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. il commerciante al dettaglio risponde verso li consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.
* 20. 2.Abrignani.

ART. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe con le seguenti: su oggetti in metalli preziosi o loro leghe.
22. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 23.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti posti in commercio da una impresa assegnataria di marchio di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) punto 2.3.
23. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 33.

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: solo.
33. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: o del marchio di identificazione dell'importatore.
33. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Al comma 6, sostituire le parole: persona giuridica, ovunque ricorrano, con le seguenti: società.
33. 3.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione del borsino dell'oro usato).

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un

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canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato, che rileva ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro e provvede a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Il borsino di cui al comma 1 è gestito dal Comitato di cui all'articolo 36 e composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale di statistica, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Il Comitato ha anche il compito di studiare e di elaborare eventuali linee di intervento relative alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 38 si provvede a definire le modalità, i criteri e gli indirizzi per la gestione del borsino di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 36 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
g) un rappresentante della Banca d'Italia;
h) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
i) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
35. 0. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Nuove norme contro la contraffazione nel settore dei metalli preziosi e dei prodotti da essi derivati).

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

2. All'articolo 4, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni le parole: «è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2009».
3. Dopo il comma 53 aggiungere il seguente: «53-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 49 a 53 si applicano in quanto compatibili anche al settore dei metalli preziosi e dei prodotti da essi derivati».
4. Ai sensi dell'articolo 4 comma 50 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di individuare l'effettiva composizione e origine geografica dei prodotti e l'eventuale contenuto di nichel, di cadmio o di altre componenti potenzialmente dannose per

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la salute del consumatore nelle leghe tra metalli preziosi, l'Agenzia delle dogane può utilizzare i laboratori di cui all'articolo 28 per effettuare ulteriori attività di controllo e analisi a campione lungo tutta la filiera della produzione, dell'importazione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla presente legge anche mediante tecniche di indagine isotopica.
35. 0. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 36.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;.
36. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

ART. 38.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari, sono adottate le norme di attuazione della presente legge secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) individuazione delle tecniche e delle modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo tali da garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio, anche nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature;
c) indicazione dei metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge e delle forme geometriche nelle quali deve essere racchiusa la cifra indicante il titolo ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
e) individuazione delle modalità con le quali deve essere indicato il marchio d'origine nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica;
f) indicazione, ai fini dell'articolo 7 comma 3 lettere a) e b) dell'elenco dei Paesi con i quali sussistano accordi di reciprocità e dei Paesi di provenienza delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso, firmatari di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria;
g) definizione delle caratteristiche del marchio di identificazione, dei criteri e modalità di stampa delle matrici recanti le impronte del marchio di identificazione, delle modalità di fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi di identificazione da parte dei titolati dei marchi stessi, delle caratteristiche del relativo bollo e delle metodologie per la deformazione dei marchi di identificazione resi inservibili dall'uso;
h) modalità di apposizione della garanzia relativa agli oggetti e ai prodotti di cui all'articolo 15 non soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo;
i) individuazione delle modalità di attestazione della conformità dei prodotti

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sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 28;
l) individuazione delle modalità di apposizione di sigle o iscrizioni atte a identificare gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi o di oggetti in metalli preziosi che richiedono l'introduzione, al loro interno, di metalli non preziosi, di mastice o di altre sostanze, ovvero il loro rivestimento con metalli non preziosi o altri materiali e delle modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate;
m) definizione delle modalità di abilitazione dei laboratori che effettuano le analisi sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni e della documentazione che detti laboratori debbono presentare alla camera di commercio competente unitamente alla domanda per l'abilitazione all'effettuazione delle analisi medesime;
n) definizione delle modalità di vigilanza e di controllo sui laboratori esercitate dalle camere di commercio competenti per territorio e dei metodi di analisi sugli oggetti in metalli preziosi;
o) individuazione dei criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione ai quali il produttore o il suo mandatario può richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di analisi o da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi;
p) le modalità di svolgimento dei controlli periodici presso il produttore da parte dei laboratori e degli organismi di certificazione ai fini del rilascio della certificazione di cui alla lettera o);
q) individuazione delle caratteristiche del marchio di responsabilità per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 9;
r) tutela dei prodotti in metalli preziosi fabbricati interamente o prevalentemente in Italia;
s) estensione delle norme di cui alla presente legge e dei relativi controlli e sanzioni alle vendite per corrispondenza con particolare riguardo alle vendite effettuate tramite Internet;
t) individuazione delle caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da parte dei venditori al dettaglio nella quale devono essere riportati titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana, commercializzabili nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge.
38. 1.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e le competenti commissioni parlamentari.
38. 2.Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbrollini.