CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2009
124.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 definitivo - 11249/08).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminati il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 definitivo - 11249/08);
preso atto che la Commissione europea, nel suo programma per il 2009, affronta la questione di come gestire la crisi economica che ha investito l'Europa, dimostrando flessibilità, prontezza di reazione e capacità di adeguamento alla nuova situazione finanziaria e ai rapidi mutamenti di programma;
constatato con favore che la Commissione europea ritiene che le iniziative volte ad attuare la strategia di Lisbona debbano considerarsi come vantaggi per l'Unione, in quanto formano complessivamente un programma pragmatico per i prossimi decenni;
rilevato che, tra le quattro grandi priorità individuate nell'ambito degli obiettivi strategici del programma legislativo definiti dalla Commissione per l'anno 2009, vi è in particolare quella della crescita e dell'occupazione;
preso atto che il profilo dell'occupazione e del mercato del lavoro, oltre ad essere al centro del programma legislativo della Commissione europea, è tenuto in forte considerazione anche nel programma del Consiglio dell'Unione europea, che pone come obiettivo prioritario la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro e le riforme a tal fine necessarie, partendo dal presupposto che risulta ancora lontano il raggiungimento dei tassi di occupazione individuati dagli obiettivi di Lisbona nel 2010;
raccomandato di lavorare con determinazione all'implementazione di quella parte del programma delle presidenze che evidenzia il ruolo della strategia europea per l'occupazione e del processo di apprendimento reciproco a livello dell'UE, nonché delle altre politiche e misure che contribuiscono ad aumentare l'occupazione (in materia, ad esempio, di apprendimento permanente, formazione professionale, invecchiamento attivo, conciliazione fra vita privata e professionale, incentivi finanziari nei sistemi fiscali e previdenziali, lotta al lavoro non dichiarato e all'abuso dei sistemi di sicurezza sociale);
apprezzati gli sforzi comunitari per un rafforzamento delle politiche finalizzate all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
osservato che, tra gli «obiettivi-chiave» individuati nel programma del Consiglio, è poi indicata anche la parità di genere, intesa come fattore determinante per la crescita e l'occupazione e che le stesse presidenze, al riguardo, prestano particolare attenzione alla realizzazione della pari indipendenza economica per le donne e gli uomini, da realizzarsi mediante provvedimenti volti ad affrontare il

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differenziale retributivo di genere, il lavoro a tempo parziale e le pari opportunità in materia di imprenditorialità, nonché a quelli intesi a migliorare la riconciliazione fra lavoro, vita familiare e vita privata, sia per le donne che per gli uomini;
espressa, pertanto, una piena condivisione per l'impostazione dei programmi comunitari in materia di lavoro e politiche sociali, che sembrano puntare ad un ambizioso piano di vera inclusione sociale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) prendendo atto delle chiare indicazioni che provengono dai programmi legislativi e di lavoro a livello comunitario (e dalla stessa strategia di Lisbona), si raccomanda anzitutto di proseguire - nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali - il percorso di intervento, già avviato alla fine dell'anno passato, finalizzato a dare una adeguata risposta alle dinamiche che - anche a seguito del complesso sviluppo della crisi economica innescatasi, nella parte finale del 2008, a livello mondiale - finiscono attualmente per incidere in misura rilevante sulle politiche che l'Italia potrà e dovrà attivare per rispondere con efficacia alla situazione congiunturale in atto;
b) in quest'ottica, appare essenziale un approccio che valorizzi lo sviluppo del concetto di «flessicurezza», mediante un adeguato dosaggio di politiche finalizzate ad ottenere un buon equilibrio tra flessibilità da un lato e sicurezza sociale dall'altro, nel quadro di strumenti e di politiche attive del lavoro;
c) in relazione alla materia degli orari di lavoro, si raccomanda poi di tenere conto che lo stesso Parlamento europeo ha recentemente respinto, nella sua formulazione originaria, la proposta che intende apportare modifiche alla Direttiva comunitaria 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
d) si auspica, inoltre, il rafforzamento delle iniziative di formazione, che possono anche svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale rispetto alle dinamiche di riqualificazione professionale e di preparazione al reimpiego dei lavoratori;
e) si raccomanda, altresì, di affrontare con carattere di assoluta priorità il tema delle pari opportunità uomo-donna, seguendo attentamente - da un lato - il percorso avviato a livello comunitario, soprattutto sul versante della conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata, e - dall'altro lato - intensificando nell'ordinamento interno una politica per le pari opportunità che, a partire dagli elementi di riferimento contenuti nel «Libro verde» sul futuro del modello sociale, pubblicato di recente dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia in grado di guidare in modo efficace la transizione verso il «Libro bianco», che dovrà individuare interventi, mezzi e strumenti con i quali promuovere le relative politiche;
f) in questo contesto, occorre intraprendere un percorso mirato alla effettiva equiparazione dei trattamenti salariali tra uomo e donna, i quali - pur parificati sotto il profilo giuridico - restano di fatto sbilanciati nella realtà concreta del mondo del lavoro, nonché lavorare con impegno per rimediare all'oggettivo gap di rappresentanza femminile nelle posizioni apicali delle carriere professionali e degli incarichi pubblici, secondo quanto già prospettato dalla XI Commissione anche con l'approvazione della risoluzione n. 7-00075, approvata il 26 novembre 2008;
g) si segnala, altresì, l'esigenza di intervenire sul fronte delle politiche sociali di sostegno a maternità e paternità, sia favorendo al massimo l'utilizzo dei congedi parentali (anche da parte degli uomini), sia incrementando la dotazione di strutture per l'infanzia per la fascia neo-natale e per quella pre-scolastica (come

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previsto anche da una specifica proposta comunitaria all'esame delle istituzioni europee), in tale ambito valutando anche la possibile valorizzazione delle esperienze del cosiddetto «privato sociale», in accordo con comuni e regioni, al fine di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia di Lisbona (che ha previsto di raggiungere una copertura territoriale del 33 per cento nel 2010 di servizi socio educativi per la prima infanzia, quali asili nido, servizi integrativi e servizi nei luoghi di lavoro);
h) in un contesto di carenza di strutture pubbliche adeguate e di difficoltà - anche economica - di ricorso alle strutture private, andrebbe peraltro verificata la possibilità di prevedere particolari benefici fiscali per l'attività professionale prestata dalle donne nei primi anni di vita dei figli, anche al fine di favorire la massima inclusione sociale delle donne lavoratrici e madri;
i) andrebbe valutata, inoltre, l'opportunità di adottare più idonee misure per la mobilità transfrontaliera dei giovani, assecondando anche le politiche comunitarie per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che mirano a coniugare appieno scuola e formazione permanente;
j) per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, si auspica la realizzazione di ogni possibile sforzo, in piena coerenza con i piani e i programmi di azione a livello europeo, per dare completa attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche verificando tutti gli elementi migliorativi e integrativi di tale provvedimento, che possono derivare, tra l'altro, dall'applicazione e dall'adeguamento della normativa comunitaria vigente;
k) si raccomanda, altresì, di consolidare e sviluppare politiche attive mirate all'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro;
l) andrebbe valutata, infine, l'opportunità di rafforzare il ruolo e le competenze dei comitati aziendali europei, nell'ambito di un più complessivo ampliamento a livello europeo dell'orizzonte di riferimento delle politiche sociali.

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ALLEGATO 2

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;
preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a consentire l'informatizzazione e la classificazione della legislazione vigente e la creazione di una banca dati pubblica e gratuita dei relativi testi, accessibile con strumenti informatici e telematici;
osservato che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per assicurare la vigenza di disposizioni che sarebbero state abrogate, in attuazione delle misure cosiddette «taglia-leggi», e, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;
considerata, inoltre, la scelta di procedere, in vista della realizzazione della suddetta banca dati, all'abrogazione di gran parte dei provvedimenti normativi adottati dal 1861 al 1947 (allegato 1), al fine di contribuire alla certezza del diritto e al contenimento dei costi di realizzazione della banca dati;
preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro competente, presso la Commissione di merito, circa l'ampliamento del termine per la decorrenza delle abrogazioni elencate nell'allegato 1;
valutate le modifiche apportate dalla Commissione di merito e, in particolare, le integrazioni volte ad esplicitare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di creazione della banca dati, nonché la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli dicasteri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge (sessanta giorni) con riferimento alla decorrenza dell'abrogazione dei provvedimenti contenuti nell'allegato 1, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle amministrazioni interessate - e, per quanto di competenza, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - sull'effettiva correttezza del loro inserimento nell'allegato medesimo;
2) con specifico riferimento ai contenuti del citato allegato 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di espungere il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.869, recante «Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali» (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.210 del 13 settembre 1947), che appare tuttora disciplinare taluni aspetti della Cassa integrazione guadagni, e il decreto legislativo del Capo

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provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.870, recante «Aumento degli assegni integrativi, delle indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 13 settembre 1947), in quanto sembrerebbe tuttora disciplinare, per taluni profili, provvidenze economiche a favore di lavoratori in stato di disoccupazione;
3) valuti, infine, la Commissione di merito con particolare attenzione le norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, onde garantire il mantenimento in vigore di ogni disposizione utile alla tutela dei lavoratori, tenuto conto del fatto che la normativa anti-infortunistica è tra le prime ad essere stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano.

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ALLEGATO 3

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;
preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a consentire l'informatizzazione e la classificazione della legislazione vigente e la creazione di una banca dati pubblica e gratuita dei relativi testi, accessibile con strumenti informatici e telematici;
osservato che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per assicurare la vigenza di disposizioni che sarebbero state abrogate, in attuazione delle misure cosiddette «taglia-leggi», e, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;
considerata, inoltre, la scelta di procedere, in vista della realizzazione della suddetta banca dati, all'abrogazione di gran parte dei provvedimenti normativi adottati dal 1861 al 1947 (allegato 1), al fine di contribuire alla certezza del diritto e al contenimento dei costi di realizzazione della banca dati;
preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro competente, presso la Commissione di merito, circa l'ampliamento del termine per la decorrenza delle abrogazioni elencate nell'allegato 1;
valutate le modifiche apportate dalla Commissione di merito e, in particolare, le integrazioni volte ad esplicitare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di creazione della banca dati, nonché la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nell'allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli dicasteri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge (sessanta giorni) con riferimento alla decorrenza dell'abrogazione dei provvedimenti contenuti nell'allegato 1, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle amministrazioni interessate - e, per quanto di competenza, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - sull'effettiva correttezza del loro inserimento nell'allegato medesimo;
2) con specifico riferimento ai contenuti del citato allegato 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di espungere il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.869, recante «Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali» (pubblicato nella gazzetta ufficiale n.210 del 13 settembre 1947), che appare tuttora disciplinare taluni aspetti della Cassa integrazione guadagni, e il decreto legislativo del Capo

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provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.870, recante «Aumento degli assegni integrativi, delle indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 13 settembre 1947), in quanto sembrerebbe tuttora disciplinare, per taluni profili, provvidenze economiche a favore di lavoratori in stato di disoccupazione;
3) valuti, infine, la Commissione di merito con particolare attenzione le norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, onde garantire il mantenimento in vigore di ogni disposizione utile alla tutela dei lavoratori, tenuto conto del fatto che la normativa anti-infortunistica è tra le prime ad essere stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano; su questa materia, la XI Commissione si riserva di esercitare il proprio ruolo istituzionale, una volta acquisita la relazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del nuovo testo del provvedimento.