CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2009
124.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

D.L. 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. C. 2044 Governo.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il testo del disegno di legge concernente: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla I Commissione,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'elenco di cui all'Allegato 1, recante gli atti normativi dei quali si prevede l'abrogazione, la legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, e il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

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ALLEGATO 2

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
DEFINIZIONI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «metalli preziosi»: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;
b) per «lega»: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;
c) per «materie prime»: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) ogni prodotto ricavato da fusione a titolo pari o superiore a 995 millesimi;
2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per «semilavorati»:
1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto destinato ad un successivo processo di trasformazione;
2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
e) per «marchio di identificazione»: il marchio, costituito da un'impronta, che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:
1) «marchio del produttore», se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;
2) «marchio di responsabilità», se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:
2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;
2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;
2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;
f) per «titolo»: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

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g) per «campioni di analisi»: l'aliquota rappresentativa della materia prima o dell'oggetto, prelevata per eseguire le analisi tendenti ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
h) per «laboratori di analisi»: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 38, di seguito denominato «regolamento», sui metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 31;
i) per «analisi facoltativa di parte terza»: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di analisi di cui all'articolo 28;
l) per «certificazione di conformità»: la facoltà riconosciuta al produttore o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 32, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.

Capo II
TITOLI DEI METALLI PREZIOSI

Art. 2.

1. Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono portare impressi l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione.
2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 3.

1. Le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo sono previste dal regolamento e devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.
2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finitiche non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

Art. 4.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.
2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:
a) per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;
c) per l'oro, 750, 585 e 375 e 333 millesimi;
d) per l'argento, 925, 830 e 800 millesimi.

4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.
5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.
6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.
7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge.

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Art. 5.

1. Nei semilavorati e nei prodotti finiti in metallo prezioso, la cifra indicante il titolo, espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.

Art. 6.

1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, precedute dai simboli «Pt», «Pd», «Au» e «Ag», rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo «%».

Art. 7.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio, comprensibile per il consumatore finale, che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale.
2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica devono essere a titolo legale, recare l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio di identificazione assegnato all'importatore e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:
a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza e che i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;
b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni.

Art. 8.

1. È consentita la produzione di semilavorati e di prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo, sia di commercializzazione nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

Capo III
ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 9.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio»,

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è tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:
a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;
b) le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi;
c) le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio del produttore.

Art. 10.

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, le aziende interessate presentano domanda alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale hanno la propria sede legale.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata, qualora necessaria per l'esercizio dell'attività, copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9, per le imprese esercenti le attività di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo, è subordinata alla presentazione di autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di produzione.
4. L'elenco di cui all'articolo 9 è pubblico, può essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche ed è aggiornato a cura della competente camera di commercio.

Capo IV
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 11.

1. La camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, comma 1, assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

Art. 12.

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nel marchio sono contenuti il numero atto a identificare l'impresa assegnataria e la sigla della provincia dove questa ha la propria sede legale.
3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.
4. Il contorno geometrico del marchio di identificazione e determinati contenuti dello stesso sono diversi a seconda che si tratti di marchio del produttore oppure di marchio di responsabilità.

Art. 13.

1. Le matrici di cui all'articolo 11 sono depositate presso le camere di commercio competenti.
2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.

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3. Le camere di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta, consentono ai titolari dei marchi la fabbricazione dei punzoni di cui al comma 2, provvedendo a munirli dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento.
4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio, per la deformazione che è effettuata con le modalità previste dal regolamento.

Art. 14.

1. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento, alla camera di commercio competente, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, si applica l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale mediante pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla camera di commercio competente.
3. Le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore all'atto del rinnovo devono inoltre presentare apposita autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per l'attività di produzione.
4. Nei confronti delle imprese inadempienti al rinnovo previsto al comma 3, si applica l'indennità di mora pari a un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro l'anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9.
6. Per le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 9 e il ritiro del marchio sono previsti anche per la mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 3.

Art. 15.

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti in cui la massa dei metalli preziosi o delle loro leghe è inferiore a un grammo;
b) i semilavorati e i lavori in metalli preziosi e le loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale del medesimo Istituto;
h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;
i) i residui di lavorazione;
l) le leghe saldanti a base di oro, argento, platino o palladio.

2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto stesso riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

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3. L'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio.

Capo V
MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA

Art. 16.

1. I marchi tradizionali di fabbrica, marchi collettivi ed altre indicazioni particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con l'indicazione del titolo e con il marchio medesimo.
2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è accertato dagli organi incaricati dei controlli ai sensi dell'articolo 25.

Capo VI
ANALISI FACOLTATIVA DI PARTE TERZA

Art. 17.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi possono essere sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 28, che attestano, con le modalità definite dal regolamento, la conformità dei prodotti.

Capo VII
OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 18.

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 19, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti in metalli preziosi, metalli non preziosi, mastice o altre sostanze, ovvero di rivestire gli oggetti in metalli preziosi con metalli non preziosi o altri materiali.

Art. 19.

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi e in carati e, comunque, di imprimere altre indicazioni che possono ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.
2. Le indicazioni del titolo e del marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi; in tale caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte a identificarli, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 del presente articolo sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, al loro interno, di metalli non preziosi, di mastice o di altre sostanze, ovvero il loro rivestimento con metalli non preziosi o altri materiali, in deroga al disposto di cui all'articolo 18.
4. Per gli oggetti di cui al comma 3 il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

Capo VIII
RESPONSABILITÀ

Art. 20.

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, fatta salva l'azione di rivalsa.

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Art. 21.

1. Gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio presso i locali in cui svolgono l'attività.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
a) gli assegnatari di marchio del produttore, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, assegnatari di marchio del produttore, che partecipano al processo produttivo;
b) gli assegnatari di marchio di responsabilità, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, assegnatario di marchio del produttore, che ha fabbricato l'oggetto.

3. Il marchio di identificazione non può essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.

Art. 22.

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio del produttore su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 21.

Art. 23.

1. È fatto divieto ai produttori, agli importatori e ai commercianti di porre in commercio nel territorio della Repubblica oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica sprovvisti di marchio e del titolo legale.
3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti realizzati dal produttore su commissione di una impresa assegnataria di marchio di responsabilità.
4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e quelli elencati all'articolo 15.

Art. 24.

1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.
2. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento.

Capo IX
VIGILANZA

Art. 25.

1. L'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio, anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

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2. Il personale di cui al comma 1 deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso teorico-pratico di formazione, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 36.

Art. 26.

1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, ha funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Ai fini della sua identificazione, il personale di cui al comma 1 deve essere dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

Art. 27.

1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 26 effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per gli oggetti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 28;
b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso.

2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'articolo 26, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.
4. Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 21, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempimenti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata.

Capo X
LABORATORI DI ANALISI

Art. 28.

1. I laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza.
2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie

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del marchio di identificazione e offrire garanzie di qualificazione tecnico professionale, volta in particolare al settore orafo argentiero, per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. I laboratori interessati all'abilitazione all'effettuazione delle analisi previste dal regolamento devono presentare apposita domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento.
4. La vigilanza e il controllo sui laboratori di cui al presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 29.

1. Ai fini dell'articolo 28, le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento e non danno luogo a indennizzo. I risultati delle analisi devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 30.

1. La parte interessata può richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori di cui all'articolo 28 della presente legge nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31.

1. I campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sottoposti ad analisi, sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.
2. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge, la camera di commercio competente dispone, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la confisca degli stessi e dei loro residui.
3. Qualora all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono conservati a disposizione della citata autorità giudiziaria, sino alle determinazioni conclusive adottate dalla stessa.

Capo XI
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Art. 32.

1. Allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della presente legge, il produttore o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 28 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi.
2. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento.
3. Ai fini del rilascio della certificazione, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente controlli presso il produttore. Le modalità di tali controlli sono stabilite dal regolamento.

Capo XII
SANZIONI

Art. 33.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo comune ovvero dorati,

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argentati e placcati muniti del marchio di identificazione, o solo del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso nel cui interno, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 19, sono stati introdotti metalli non preziosi o altre sostanze ovvero rivestiti, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 19, con metalli non preziosi o altri materiali;
b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso recanti l'indicazione del titolo racchiusa nella figura geometrica prevista, ai sensi dell'articolo 5, per altro metallo prezioso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;
c) chiunque produce o pone in commercio materie prime e loro leghe il cui titolo risulta inferiore a quello indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;
d) chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi del titolo diversi da quelli legali, ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;
e) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;
f) chiunque, nel periodo di trecentosessanta giorni, incorra per la terza volta nella violazione di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro;
g) chiunque produce o importa materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;
h) chiunque usa marchi d'identificazione assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21, ovvero usa marchi d'identificazione non assegnati o scaduti o ritirati o annullati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;
i) chiunque importa oggetti in metalli preziosi da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo privi dell'indicazione del Paese di origine o del marchio di identificazione dell'importatore, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;
l) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o dell'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;
m) chiunque utilizza i propri marchi di identificazione diversamente da quanto stabilito dall'articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;
n) chiunque appone il proprio marchio del produttore su semilavorati o su prodotti finiti in metalli preziosi di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi

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di cui all'articolo 21, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

2. Per le violazioni elencate al presente comma si applicano unicamente le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.500 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;
b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi di identificazione o del titolo illeggibili o diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;
c) chiunque, nella vendita di semilavorati o di prodotti finiti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, viola quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 24, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;
d) chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o indicazioni particolari tali da ingenerare equivoci con il marchio di identificazione o con l'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;
e) chiunque smarrisce uno o più punzoni del marchio di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;
f) nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6 e nell'articolo 14, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;
g) nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

3. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera f) del comma 1 dà automaticamente inizio ad un nuovo periodo di trecentosessanta giorni. Ai fini dell'applicazione di detta sanzione, copia del rapporto inerente le violazioni previste alla lettera a) del comma 2 è trasmessa, a cura della camera di commercio che ha applicato la sanzione, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'assegnatario del marchio di identificazione ha la propria sede legale.
4. Ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è il segretario generale della camera di commercio competente.
5. Nel caso in cui, a seguito di una medesima azione di sorveglianza, siano riscontrate, a carico di un unico soggetto, più violazioni alle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti della persona giuridica. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.
7. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 34.

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 33 confluiscono in un apposito

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fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 36 e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

Art. 35.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Capo XIII
COMITATO NAZIONALE DEI METALLI PREZIOSI

Art. 36.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il Comitato nazionale dei metalli preziosi.
2. Tale Comitato è presieduto dal direttore generale preposto alla Direzione generale di cui al comma 1, o da un suo delegato, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) un rappresentante dei laboratori che effettuano le analisi degli oggetti in metallo prezioso, di cui all'articolo 28;
d) un rappresentante del personale ispettivo delle camere di commercio, di cui all'articolo 25;
e) un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane;
f) quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore orafo, gioielliero ed argentiero;

3. Il Comitato esprime il proprio parere sulle emanande norme di attuazione della presente legge e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

Capo XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

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2. Gli assegnatari di cui al comma 1 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9.
3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, cui compete il marchio di artefice, conserva agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e la stessa impronta prevista dal medesimo decreto legislativo.
4. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 9 della presente legge, diverse da quella indicata al comma 3 del presente articolo, assegna il marchio di responsabilità, le cui caratteristiche sono fissate dal regolamento, conservando agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.
5. I detentori dei marchi che esercitano una attività per la quale compete il marchio di responsabilità possono utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione realizzata in conformità alla presente legge fino a quando, presso la camera di commercio competente, non siano disponibili le matrici peculiari dei marchi di responsabilità.

Art. 38.

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Art. 39.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, e 37 della presente legge, sono abrogati il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 40.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.