CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2009
123.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 1.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro aggiungere le seguenti: con delega.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 2, dopo le parole: il Ministro aggiungere le seguenti: con delega.
1. 2.Lanzillotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la convergenza con le seguenti: il coordinamento.
1. 3.Lanzillotta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine sono tenute a comunicare al predetto Dipartimento le attività in essere e a conformarle agli standard di classificazione ed informatici adottati ai sensi del presente decreto.
1. 4.Lanzillotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
1. 5.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: da realizzare entro il 31 dicembre 2012.
1. 6.Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Non è in alcun caso consentito il finanziamento a carico di bilanci pubblici di progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.
1. 7.Lanzillotta.
(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di

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conversione del presente decreto, sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato 1 che abbiano esaurito i loro effetti, come individuate in esito alla ricognizione di cui al presente comma. Il Ministro per la semplificazione normativa, con proprio decreto da adottare entro il medesimo termine, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, effettua la ricognizione per settori omogenei o per materie delle disposizioni comprese nell'allegato 1 che non hanno esaurito i loro effetti. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è corredato da una relazione illustrativa che dà conto dei criteri e delle modalità adottate per la ricognizione con riguardo alle diverse tipologie di atti. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione parlamentare per la semplificazione esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema.
2. 1.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1 sostituire le parole: sessantesimo giorno con le seguenti: centottantesimo giorno.
2. 2.Pisicchio.

Al comma 1, all'Allegato 1, sopprimere i numeri: 156; 686; 707; 1.157; 9.865; 17.420; 17.781; 23.340; 24.538; 24.771; 25.557; 25.687; 25.709; 25.716; 25.732; 25.750; 25.774; 25.813; 25.829; 27.949; 28.121; 28.599; 25.820.
2. 3.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 10.136 aggiungere la seguente: 10.136-bis - RD 29 marzo 1923, n. 800 recante: lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n 473.
2. 4.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 10.174 aggiungere la seguente: 10.174-bis - RD 6 maggio 1923, n. 1054 relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.
2. 5.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1 sopprimere le seguenti voci:

N. Tipo atto Data Numero Titolo
10423RDL31/10/19232604Regio Decreto-Legge 31 ottobre 1923, n. 2604 - Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1923)
23340L23/11/19391966Legge 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940)
25759DLGLT21/09/19440315Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 - Soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria

2. 6.Abrignani.

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Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la voce: n. 10513, legge 16/12/1923 n. 3195, «Approvazione della Convenzione Italia-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1924).
*2. 7.Rosso.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: n. 10513, legge 16/12/1923 n. 3195, «Approvazione della Convenzione Italia-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1924).
*2. 8. Dal Lago, Pastore, Luciano Dussin, Volpi, Vanalli.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 12067 aggiungere la seguente: 12067 bis. - RDL - 15/10/1925 n. 1796 recante: Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.
2. 9.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 13866.
2. 10.Pisicchio.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 17139 aggiungere la seguente: 17139 bis. - Regio decreto 27/8/1932 n. 1127 recante: Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina.
2. 11.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 17420 - Regio Decreto Legge 2 marzo 1933, n. 201 - Provvedimenti a favore del Comune di Campione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1933).
2. 12.Lanzillotta.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 23340 (Legge 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione).
2. 13.Berretta.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25749 - Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.
*2. 14.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25749 - Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.
*2. 15.Concia.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25829 - Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382: Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 dicembre 1944).
2. 16.Dal Lago, Pastore, Luciano Dussin, Volpi, Vanalli, Pini.

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Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la voce: 27274 - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 - Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi.
2. 17.Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo le parole: atto ricognitivo aggiungere le seguenti: di natura regolamentare.
2. 18.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali elencate nell'Allegato 1 che producono ancora effetti e delle quali si ritiene necessaria la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
b) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
c) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
d) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
e) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.».
2. 01.Pisicchio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata e dettagliata in merito all'impatto dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nell'ordinamento vigente. Entro il medesimo termine il Ministro per la semplificazione normativa è tenuto altresì a provvedere, con proprio decreto, ad una nuova ripartizione delle disposizioni di cui all'Allegato 1, attraverso la suddivisione per categorie omogenee, ovvero per settori ministeriali.».
2. 02.Pisicchio.

ART. 3.

Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 26, aggiungere il seguente:

Numerazione ex d.l. 112/08 Nuova numerazione Tipo atto N. Data Titolo
107626-bisLEGGE25323/05/1950Disposizioni per le locazioni
e sublocazioni di immobili urbani

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le leggi abrogate dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e inserite nell'allegato 2 di cui al comma 1 dalla legge di conversione del presente decreto, riacquistano vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 1.Distaso.

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Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 29, aggiungere il seguente:

Numerazione ex d.l. 112/08 Nuova numerazione Tipo atto N. Data Titolo
140629-bisDECRETO DEL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
151022/12/1954Modificazioni dell'art. 2
del regolamento per
l'ordinamento e l'esercizio
dei magazzini generali,
approvato con regio decreto
16 gennaio 1927, n. 126

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le leggi abrogate dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e inserite nell'allegato 2 di cui al comma 1 dalla legge di conversione del presente decreto, riacquistano vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 2.Abrignani.

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ALLEGATO 2

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 10.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Assicura con le seguenti: Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura.
1. 11.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
1. 12.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e degli enti aggiungere le seguenti: statali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere la seguente: statali.
1. 13.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'Allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri.
2. 20.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le seguenti disposizioni:
Legge 4 aprile 1935, n. 911;

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Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
Legge 23 maggio 1950, n. 253;
Legge 14 febbraio 1951, n. 144;
Legge 11 gennaio 1952, n. 33;
D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510;
Legge 28 luglio 1961, n. 830;
Legge 29 aprile 1976, n. 178;
Legge 18 dicembre 1976, n. 859.
3. 10.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (COM(2008)712 def. - 11249/08)

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminati il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2009 (COM(2008)712 def.) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (11249/08);
apprezzato l'impegno manifestato dalla Commissione europea per limitare entro dimensioni contenute le priorità che essa intende perseguire: impegno che discende, più ancora che dalla prossima conclusione della legislatura europea, dalla consapevolezza della difficile situazione che sta vivendo l'Unione europea, la quale è chiamata a fronteggiare le conseguenze della grave crisi finanziaria innescata negli Stati uniti senza tuttavia potersi avvalere dei progressi che, sul piano delle regole e delle procedure decisionali, avrebbe assicurato la tempestiva entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
valutato favorevolmente l'intento delle presidenze francese, ceca e svedese di dare piena attuazione al programma dell'Aja, provvedendo a che sia adottato un nuovo, ambizioso e lungimirante programma di lavoro 2010-2014 e prestando particolare attenzione alla realizzazione nel 2010 del sistema europeo comune di asilo e allo sviluppo di una politica migratoria globale europea, all'adozione di un patto europeo per la migrazione e l'asilo e delle misure per darvi seguito;
considerato che:
i più recenti allargamenti dell'Unione, con l'ingresso di numerosi nuovi paesi, rendono assolutamente indispensabili le modifiche degli assetti delle istituzioni europee e delle procedure che disciplinano il loro funzionamento prefigurate dal Trattato, in assenza delle quali si accentuerebbe il rischio di una paralisi decisionale e operativa, mentre l'affacciarsi di nuove sfide e minacce globali cui i singoli Stati non possono certo far fronte da soli impone il massimo coordinamento a livello continentale;
particolare urgenza assume l'aggiornamento e il potenziamento della capacità di azione delle istituzioni europee per quanto riguarda le materie della sicurezza, della libertà e della giustizia, sulle quali si sono registrate, negli anni più recenti, forti resistenze di alcuni Paesi membri e soprattutto di apparati amministrativi, a fronte della prospettiva di una politica europea che potrebbe indebolire le proprie prerogative;
tali resistenze possono essere attenuate a condizione che ad una coraggiosa iniziativa della Commissione europea, con il supporto degli Stati membri più interessati, si accompagni una forte capacità di tradurre concretamente, in termini di interventi puntuali, le decisioni che dovranno essere assunte per realizzare una politica comune in materia di immigrazione, di gestione integrata delle frontiere, di lotta al terrorismo e alla criminalità, con particolare riferimento ai delitti informatici e al rischio di attentati terroristici con armi chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche;

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in tal senso, un valido contributo potrà essere offerto dal pacchetto criminalità organizzata di cui si preannuncia la presentazione, diretto, tra le altre cose, a rafforzare il contrasto agli abusi sessuali, l'assistenza delle vittime di reati oltre che la lotta alla criminalità informatica;
l'adozione di iniziative utili in queste materie deve mirare, oltre che a realizzare un quadro normativo tendenzialmente uniforme, cui potrà concorrere anche il reciproco riconoscimento in materia penale e civile, a rafforzare le occasioni e le sedi di collaborazione di organi e strutture qualificate, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, a criminalità, terrorismo, immigrazione clandestina e controllo alle frontiere; a tal fine un importante contributo potrà essere fornito anche dal consolidamento di partenariati con i paesi terzi in materia di migrazione, oltre che la istituzione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di diritto d'asilo chiamato a fornire assistenza pratica agli Stati membri nelle decisioni relative alle richieste di asilo;
gli sviluppi che vengono prefigurati su queste materie assumono particolare importanza per l'Italia che, per la sua storia e per la sua collocazione geografica, potrebbe risultare più esposto ai rischi di nuove forme di criminalità o dell'azione di gruppi terroristici. Per questo motivo è auspicabile che il nostro Paese concorra con il massimo impegno alla stesura delle iniziative, specie di rango legislativo, che la Commissione intende proporre;
esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:
a) si incoraggino tutte le iniziative finalizzate a sbloccare lo stallo che si è determinato con riferimento al processo di ratifica del Trattato di Lisbona in modo da consentire la rapida entrata in vigore delle nuove regole in materia di governance dell'Unione, indispensabili per far fronte alle impegnative sfide e ai gravi problemi che l'Unione allargata è chiamata ad affrontare e che non possono prescindere dalla dimensione europea;
b) si assumano tutte le iniziative idonee a supportare concretamente, fornendo il pieno e coerente sostegno del nostro Paese, le iniziative che la Commissione europea e la Presidenza di turno intendono promuovere per realizzare effettivamente uno spazio comune in materia di sicurezza, libertà e giustizia, con particolare riguardo a:
1) le misure volte a facilitare il reciproco riconoscimento in materia penale e civile in ambiti concreti al fine di contrastare più efficacemente la criminalità;
2) le misure dirette a porre in essere un approccio comune e condiviso in materia di migrazione, favorendo al massimo le sinergie tra i diversi paesi e i diversi apparati competenti, attraverso la creazione di un Sistema europeo di controllo delle frontiere diretto a conciliare l'obiettivo di limitare i flussi di immigrati illegali che entrano clandestinamente nell'Unione europea con quello di ridurre il tasso di mortalità degli immigrati illegali. In proposito, si segnala l'importanza che possono assumere il perseguimento dell'obiettivo di una gestione integrata delle frontiere attraverso il rafforzamento della cooperazione operativa e l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione di Schengen; il rafforzamento della cooperazione di FRONTEX con EUROPOL, attraverso un costante scambio di informazioni; la verifica della fattibilità di un sistema europeo di guardie di frontiera; il potenziamento dei mezzi a disposizione del registro CRATE e la creazione di squadre di intervento rapido (RABIT);
3) le iniziative dirette a migliorare la qualità della legislazione, con specifico riguardo alla semplificazione della normativa esistente e alla riduzione degli oneri amministrativi, esigenza particolarmente avvertita nel nostro Paese.

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ALLEGATO 4

DL 209/2008: Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2047 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2047 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «previdenza sociale», che le lettere a), d), g), l) e o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE