CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2009
122.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00663 Vincenzo Antonio Fontana: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.

5-00810 Antonino Foti: Applicazione da parte dell'INPS dell'articolo 72, comma 11, della legge n. 133 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere congiuntamente le questioni sollecitate dagli onorevoli Foti e Fontana in quanto vertenti, sostanzialmente, su analogo argomento, ovvero le disposizioni recate dalla legge n. 133 del 2008, in particolare l'articolo 72, comma 11, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo.
La legge sopra ricordata, al menzionato articolo, ha conferito all'Amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, in occasione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva da parte del personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale (esclusi magistrati e professori universitari).
Gli atti ispettivi in argomento prendono specificamente in considerazione, come spunto di riflessione, l'operato dell'INPS che ha applicato gli istituti previsti dal citato articolo 72 con specifiche determinazioni commissariali.
In particolare sono chieste informazioni su alcuni contenuti di questi provvedimenti ritenuti in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e parità di trattamento:
1) ai fini del ricorso alla risoluzione del rapporto di lavoro per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, l'INPS ha ritenuto di applicare per il calcolo dell'anzianità massima contributiva di 40 anni anche gli eventuali contributi riscattati dei corsi di laurea svolti;
2) la predetta risoluzione del rapporto di lavoro è applicata esclusivamente ai soli dirigenti di livello generale.

A tale proposito si precisa per il punto 1) che il richiamato articolo 72, comma 11 fa riferimento al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, cioè del periodo massimo di contribuzione utile per il calcolo della pensione senza distinguere la natura o provenienza delle singole contribuzioni che possono essere state versate a vario titolo nel conto contributivo del singolo dipendente.
Anche la Circolare n. 10 del 2008 adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ribadisce il carattere generale del riferimento all'anzianità contributiva e, nel rispetto del dettato normativo, non inserisce interpretazioni distintive sulla natura dei contributi utili per il calcolo dei 40 anni.
Inoltre, si fa presente che nel caso di personale dell'INPS i dipendenti in questione sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e che, per effetto di tale iscrizione, è esclusa loro la possibilità di rinunciare al riscatto del periodo di studi universitari.
Infatti, la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea non è consentita una volta che questo sia stato perfezionato presso la

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gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere, cioè l'interessato non può più disporre del versamento contributivo pagato.
Questo assunto trova conferma nella giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la quale rileva come nessuna disposizione di legge preveda la possibilità di revoca o di rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato e ciò, coerentemente, con la funzione stessa del riscatto che è quella di incrementare l'anzianità contributiva mentre rappresenta soltanto una conseguenza eventuale l'utilizzabilità di tale beneficio.
Resta pertanto esclusa la facoltà di rinunciare alla contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere e i relativi periodi devono necessariamente essere considerati nel calcolo dell'anzianità contributiva.
La misura adottata dall'INPS, quindi, risulta essere coerente e legittima rispetto al quadro normativo evidenziato.
Con riferimento al punto 2) relativamente ad una lamentata disparità di trattamento tra soggetti con analoga anzianità contributiva si precisa che, come specificato dalla citata Circolare n. 10 del Dipartimento della Funzione pubblica, l'articolo 72, comma 11, citato non stabilisce criteri o limiti per la facoltà di risoluzione del rapporto, ponendo quali uniche condizioni il requisito del compimento dell'anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine di preavviso di sei mesi.
L'INPS, nel dare: attuazione alla disposizione normativa in argomento, ha assunto come propri alcuni criteri generali individuati dalla medesima Circolare n. 10 ed in particolare quelli collegati a «...rideterminazione dei fabbisogni di personale, la realizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di razionalizzazione anche in applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008», limitando quindi l'intervento alle sole qualifiche per le quali si era verificata la condizione di esubero.
Infatti, sempre per effetto dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l'INPS, come tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, ha dovuto ridimensionare le proprie dotazioni organiche e per effetto della prevista riduzione non inferiore al 20 per cento dei posti funzione di livello dirigenziale generale, ha dovuto affrontare esclusivamente per questa categoria di personale una reale situazione di esubero che ha risolto sia attraverso una significativa riorganizzazione delle funzioni centrali e degli incarichi di prima fascia sia attraverso il ricorso all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Anche sotto questo profilo, l'operato dell'INPS appare non discriminatorio e legittimo rispetto al quadro normativo in essere.

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ALLEGATO 2

5-00774 Bellanova: Sui termini della convenzione tra INAIL e ILVA Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla problematica evidenziata nell'atto ispettivo che passo a discutere, relativo all'operatività del presidio sanitario all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, l'INAIL, interessato ai riguardo, ha reso noto quanto segue.
Come illustrato nell'atto parlamentare, nel mese di novembre del 2006, è stato siglato un accordo per la istituzione di un distaccamento dell'area medico legale della Sede INAIL di Taranto, all'interno dello stabilimento Ilva, tra Inail e ILVA Spa, che prevedeva la presenza di medici INAIL (un chirurgo e un ortopedico) e di 2 infermieri, per 6 ore al giorno, dal lunedì ai venerdì.
La struttura ambulatoriale che, dalla sua apertura ad oggi, ha permesso l'effettuazione di circa 7.500 visite, da subito si è caratterizzata quale utile strumento per decongestionare gli accertamenti medico-legali presso la Sede di Taranto.
L'ambulatorio in argomento ha, infatti, garantito ad una popolazione complessiva di circa 18.000 lavoratori (fra Ilva e indotto), un'alternativa rispetto all'ambulatorio di primo soccorso di fabbrica con positivi effetti sotto il profilo della tutela della loro integrità fisica.
In merito alla attuale situazione di criticità in ordine al funzionamento dell'ambulatorio, l'istituto ha reso noto che presso la propria Sede di Taranto sono presenti 5 infermieri, a fronte dei 9 previsti in organico, di cui uno assente da lungo tempo per grave patologia. Alla luce di tale difficoltà operative, è stata temporaneamente sospesa l'attività del medesimo in concomitanza con il periodo festivo.
L'Istituto per far fronte alla situazione descritta, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma della legge n. 133 del 2008, che sancisce la possibilità, per il datore di lavoro pubblico di ricorrere a forme di lavoro flessibili per esigenze temporanee ed eccezionali, esigenze che sono evidentemente ravvisabili nella problematica in esame, attualmente sta predisponendo gli atti necessari a consentire alla propria Direzione regionale della Puglia, di attivare, in tempi rapidi, due nuovi contratti di lavoro a tempo determinato, eventualmente anche utilizzando la graduatoria della selezione pubblica a suo tempo svolta e tuttora in corso di validità.
Nelle more dell'attivazione dei suddetti contratti, sono state poste in essere soluzioni organizzative da parte della competente Direzione regionale dell'istituto che, attraverso la rotazione presso l'ambulatorio INAIL dell'ILVA di personale infermieristico della propria Sede di Taranto, hanno consentito, a decorrere da ieri, 14 gennaio, la ripresa dell'operatività dell'ambulatorio stesso.

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ALLEGATO 3

5-00787 Damiano: Questioni relative ai Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che, in attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi, il termine del mandato quadriennale del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA è prorogato fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Istituti, ossia fino al 28 luglio 2008.
La ricostituzione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei predetti enti, pertanto, in una prima fase, è stata procrastinata a seguito dell'applicazione della citata disposizione legislativa. Frattanto, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettere da a) a c), e comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusi gli enti pubblici non economici, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, in modo da assicurare la complessiva riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni, è stato disposto il commissariamento degli stessi enti con decreti interministeriali in data 11 settembre 2008.
La necessità di procedere ad un'istruttoria supplementare ai fini della corretta ponderazione dei parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la ricostituzione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Istituti, ha indotto l'Amministrazione a conferire, con successivi decreti interministeriali del 20 novembre 2008, ai commissari straordinari le competenze spettanti ai suddetti organismi, non oltre la data del 31 dicembre 2008.
Al riguardo, si rappresenta che con decreti adottati in data 2 gennaio 2009 attualmente al vaglio degli organi di controllo, sono stati ricostituiti i predetti Consigli di indirizzo e vigilanza.
Analogamente si provvederà alla ricostituzione dei Consigli di amministrazione degli enti pubblici previdenziali entro il 31 marzo 2009, termine di scadenza previsto per i commissari straordinari.