CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 gennaio 2009
120.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00607 Siragusa: Misure relative all'accoglimento di alcuni ordini del giorno in sede di conversione del DL 137/2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, faccio presente che gli ordini del giorno menzionati nell'atto di sindacato ispettivo si riferiscono ai corsi speciali abilitanti indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 e non anche ai corsi abilitanti attivati con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005.
Ricordo che il requisito di 360 giorni di servizio di insegnamento nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 è stato richiesto dall'anzidetto decreto n. 85 in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, che - come è noto - fa espresso riferimento ai docenti non abilitati che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
A tal proposito, vorrei anche ricordare che, nel recente passato, sempre in relazione a procedure abilitanti riservate, si è reso necessario l'intervento del legislatore per spostare in avanti il termine finale di maturazione del requisito di servizio, al fine di recuperare le situazioni dei docenti che non avevano potuto partecipare a tali procedure per la mancata maturazione del requisito stesso nel termine previsto dalla legge; trattasi precisamente della legge n. 306 del 2000, che spostò il termine finale dal 25 maggio 1999 - data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 - al 27 aprile 2000, nonché della legge n. 143 del 2004, che spostò il termine dal 27 aprile 2000, al 29 ottobre 2000.
Ciò considerato, il Ministero sta attentamente studiando la questione al fine di individuare una soluzione che, peraltro, non sembra possibile in via amministrativa.

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ALLEGATO 2

5-00648 Antonino Russo: Sull'inserimento nelle graduatorie della provincia di Trento di alcune categorie di docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere se in occasione della emanazione del provvedimento concernente termini e modalità per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli della provincia di Trento (delibera della giunta provinciale del 14 novembre 2008), sia stato rispettato il protocollo d'intesa tra il Ministero e la Provincia autonoma alla luce dell'articolo 5-bis della legge n. 169 del 2008. Ciò al fine di garantire l'inserimento nelle graduatorie della provincia di Trento ai docenti che si abiliteranno nella sessione primaverile o estiva del corrente anno accademico e il trasferimento nelle graduatorie della medesima provincia, senza alcuna penalizzazione, ai docenti già iscritti nella graduatorie ad esaurimento nazionali.
Al riguardo faccio presente preliminarmente che le graduatorie provinciali per titoli della provincia autonoma di Trento non hanno la denominazione né la natura di graduatorie ad esaurimento, consentendosi periodicamente nuove inclusioni a favore del personale in possesso di titoli abilitanti. Ciò comporta che il personale non in possesso del titolo abilitante alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria (24 dicembre 2008), potrà iscriversi in occasione del successivo aggiornamento.
Il protocollo d'intesa per la formazione delle graduatorie permanenti, sottoscritto nel marzo 2005 tra il Ministero e la Provincia di Trento, prevede la definizione da parte della provincia dei tempi relativi alla riapertura delle graduatorie permanenti nonché la validità temporale delle stesse.
Nel rispetto di detta intesa, la giunta provinciale, con delibera del 14 novembre 2008, ha stabilito i termini e le modalità per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il quadriennio 2009/2013.
Nel protocollo, anche precisato che la Provincia «individua le modalità per la valutazione dei titoli, fatti salvi i titoli e i requisiti d'accesso vigenti sul territorio nazionale alla data di apertura delle graduatorie permanenti» e approva l'apposita tabella.
L'oggetto dell'intesa riguarda, pertanto, l'impegno a tener conto della normativa statale in materia di titoli valutabili e titoli d'accesso alle graduatorie.
Il fatto, quindi, che il provvedimento della giunta provinciale del 14 novembre 2008 non abbia preso in considerazione le disposizioni dell'articolo 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che ha riaperto le graduatorie ad esaurimento ad alcune categorie (abilitati SSIS, COBASLID, in Educazione musicale e Strumento e laureati in scienze della formazione primaria), non configura, ad avviso del Ministero, una violazione del protocollo d'intesa in quanto l'intervenuta normativa statale non riguarda modifiche ai titoli valutabili e ai titoli d'accesso alle graduatorie.
Nell'articolo 1, comma 1, lettera c) del protocollo è precisato che la Provincia autonoma stabilisce le modalità per la richiesta di trasferimento da un'altra provincia.
Dette modalità sono disciplinate dal comma 2-bis dell'articolo 92 della legge provinciale n. 5 del 2006, introdotto dall'articolo 53 comma 4, lettera b) della legge provinciale n. 16 del 12 settembre 2008.

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ALLEGATO 3

5-00660 Contento: Carenza di tecnici di laboratorio nelle scuole professionali, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

È opportuno premettere che nel determinare la consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per l'anno scolastico 2008-2009, si è dovuto tener conto delle misure di contenimento prescritte dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.
Nella circolare con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per quanto riguarda in particolare gli assistenti tecnici, è stata richiamata l'attenzione degli uffici scolastici territoriali sulla esigenza di costituire l'organico stesso con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica allo scopo di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, limitando al massimo le situazioni nelle quali potesse concretizzarsi la compresenza del docente, dell'insegnante tecnico pratico e dell'assistente tecnico. È stata altresì richiamata l'attenzione sulla necessità della delibera istitutiva, di competenza della giunta esecutiva d'istituto, ed inoltre che i laboratori fossero relativi a discipline d'insegnamento espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici di laboratorio previsti per l'istituzione scolastica. È stato inoltre richiamato l'articolo 52 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola nella parte riguardante le modalità di prestazione dell'orario di servizio dell'assistente tecnico che prevede 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e 12 ore per l'approntamento del materiale necessario per le esercitazioni nonché per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio.
Con circolare del 20 giugno 2008, n. 58 recante indicazioni in merito all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è stata anche prevista la possibilità di contenute deroghe nei casi motivati adeguatamente in cui le risorse assegnate alle scuole non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro (ad esempio per garantire adeguata sicurezza nei laboratori).
Con riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla quale in particolare fa riferimento l'Onorevole interrogante, il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale al riguardo interessato ha fatto presente che in assenza di segnalazioni puntuali circa gli istituti con carenza di personale tecnico di laboratorio ha effettuato una indagine presso gli uffici scolastici provinciali di competenza.
Gli esiti di detti accertamenti hanno rilevato che effettivamente, in alcune situazioni, che si riferiscono anche ad istituti d'ordine classico, scientifico, magistrale, attesa la necessità di rimanere nel numero dei posti autorizzabili sia in organico di diritto che in organico di fatto, non sono state soddisfatte alcune richieste.
Non risulta, tuttavia, che vi sia necessità di «pesanti straordinari» per far fronte ai carichi di lavoro.

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Quanto alle nomine dei supplenti non sono state segnalate particolari difficoltà per gli aiutanti tecnici rispetto alle altre figure professionali - è stata invece rilevata qualche difficoltà derivante dalla complessità delle procedure previste per le nomine del personale.
Si desidera comunque assicurare l'Onorevole interrogante che le attività di laboratorio nelle scuole sono oggetto della massima attenzione tant'è che tra le principali novità introdotte dal provvedimento di riordino dei licei, di cui è stato avviato l'esame il 18 dicembre 2008, presso il Consiglio dei Ministri, è previsto che i laboratori saranno dei veri e propri centri di innovazione attraverso la costituzione di dipartimenti di ricerca.

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ALLEGATO 4

5-00681 Frassinetti: Sul percorso formativo del Liceo artistico ex legge n. 40 del 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione parlamentare in discussione l'Onorevole interrogante chiede che per i licei artistici venga previsto un orario settimanale di lezioni non inferiore a 36/38 ore e l'inserimento di una seconda lingua straniera, che per gli stessi si mantengano i quattro indirizzi di studio (figurativo, architettura e design, grafico visivo, conservazione dei beni culturali) adeguandone i percorsi formativi, ed infine, nel rispetto dell'autonomia e in risposta alle esigenze territoriali di questo settore dell'istruzione, che si incrementi al 25 per cento l'area della flessibilità interna nella organizzazione delle discipline.
Con riguardo al primo punto si ha motivo di ritenere che le 34/35 ore settimanali previste per il liceo artistico nello schema di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei predisposto ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri - superino il numero delle ore di lezione effettivamente erogate dalle scuole, tenute, in forza dei piani di studio ufficiali, a fornire 38/40 ore di lezione alla settimana.
Infatti, oltre un certo limite orario gran parte delle istituzioni scolastiche, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con delibera assunta dal consiglio di circolo o d'istituto, per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, decurtano la durata dell'ora di lezione a 50 minuti, (la materia è disciplinata dalle circolari ministeriali n. 243 del 2 settembre 1997 e n. 192 del 3 luglio 1980, confermate dalle ulteriori disposizioni). Conseguentemente, le ore effettivamente insegnate si riducono da trentasei a trenta alla settimana e tale prassi è molto diffusa. Con le modifiche apportate si pone fine a detta consuetudine per cui il totale delle ore realmente svolte in classe aumenta.
È anche opportuno ricordare che nel suddetto schema è stato previsto che in ogni liceo, e quindi anche nel liceo artistico, agli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti si aggiungono gli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche sulla base del piano dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Per quanto riguarda poi l'insegnamento della lingua straniera ricordo che il decreto legislativo n. 226 del 2005 aveva già previsto per il liceo artistico lo studio di una seconda lingua comunitaria oltre l'inglese; ciò in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia d'istruzione linguistica.
Anche il nuovo ordinamento dei licei artistici contenuto nel suddetto schema prevede oltre la lingua inglese lo studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria.
Quanto al secondo punto vorrei far presente che i quattro indirizzi di studio del liceo artistico, ai quali fa riferimento l'Onorevole interrogante, sono quelli previsti dalla sperimentazione assistita «Leonardo». Attualmente fanno riferimento al liceo artistico di ordinamento (2 sezioni Architettura e Accademia) 3 diversi indirizzi del progetto sperimentale Brocca, 4 indirizzi «liceali» del progetto sperimen

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tale Michelangelo e numerose sperimentazioni autonome. Negli istituti d'arte, inoltre, funzionano 27 indirizzi di ordinamento, gli indirizzi d'area e speciali del progetto sperimentale Michelangelo e le numerosissime sperimentazioni autonome. Il monte orario oscilla da 34 ore (primo biennio Brocca) a 44 ore settimanali (4° anno della sezione Accademia).
Razionalizzando l'esistente e facendo gran conto delle proposte delle scuole, il decreto legislativo n. 226 del 2005 ha previsto tre indirizzi (Arti figurative, Architettura Desing Ambiente, Audiovisivo Multimedia Scenografia); le finalità dell'indirizzo «Conservazione dei beni culturali» o di altri analoghi sono presenti in ognuno dei tre indirizzi del liceo artistico previsto dal decreto legislativo n. 226 del 2008.
Nello schema di riordino dei licei sono previsti per i licei artistici gli stessi indirizzi contenuti nel decreto legislativo suddetto.
Quanto infine al punto 3 dell'interrogazione in discussione, vorrei far presente che l'area della flessibilità interna nella organizzazione delle discipline è stata innalzata nel 2006 dal 15 per cento al 20 per cento del monte orario annuale di ciascuna disciplina; attualmente non è previsto ulteriore incremento; il monitoraggio dell'autonomia potrà fornire in ogni caso utili elementi di valutazione al riguardo.

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ALLEGATO 5

5-00704 Centemero: Revisione degli ordinamenti della scuola superiore di secondo grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già riferito dall'Onorevole interrogante il piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione del sistema scolastico, previsto dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, contempla, tra l'altro, la riorganizzazione degli ordinamenti scolastici e la razionalizzazione dei piani di studio e dei quadri orario per fornire agli studenti e alle famiglie un'offerta formativa in linea con le esigenze della società.
Per ciò che concerne in particolare il secondo ciclo di istruzione, faccio presente che nel corso di una riunione tra Governo e Sindacati, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, svoltasi a Palazzo Chigi in data 11 dicembre 2008, è stato convenuto, tra l'altro, di posticipare l'attuazione del relativo regolamento all'anno scolastico 2010-2011.
Pertanto con decreto legge n. 207 del 31 dicembre 2008, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, la decorrenza prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, e successive modificazioni, per l'avvio della riforma del secondo ciclo d'istruzione è stata fissata all'anno scolastico 2010-2011.
La proroga permetterà di svolgere, sin dal corrente mese di gennaio 2009 le iniziative ed attività di informazione necessarie a far conoscere, diffondere e approfondire i contenuti dei nuovi percorsi di studio, consentendo alle famiglie di orientarsi meglio nelle scelte ed ai docenti e alle scuole di prepararne l'adeguata applicazione.

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ALLEGATO 6

5-00707 Ghizzoni: Sugli investimenti relativi ai piani di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rammento preliminarmente che tutto ciò che attiene alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli oltre 42.000 edifici scolastici pubblici statali, compresi l'adeguamento e la messa a norma ed in sicurezza degli stessi, rientra nelle dirette ed esclusive competenze degli Enti locali (Comuni fino alla scuola secondaria di I° grado e Province per il resto).
Ciò nonostante lo Stato ha sempre provveduto, anche con notevoli impegni finanziari, a coadiuvare i competenti Enti locali in tali oneri, sovvenzionando l'attivazione di appositi piani d'intervento - formulati dalle Regioni territorialmente competenti sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi Enti locali.
In particolare, con riferimento alle più recenti iniziative, segnalo:
l'attuazione del piano triennale 2007/2009 formulato ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che - a fronte del Patto per la sicurezza con Regioni ed Enti locali - è interamente dedicato alla messa in sicurezza delle scuole e compartecipato con essi. A tutt'oggi sono stati attivati il piano 2007 di circa 184 milioni di euro e, con provvedimento del 18 luglio 2008, il piano per il 2008 con un volume di investimenti di 300 milioni di euro;
un analogo piano sarà predisposto per il 2009, con gli appositi finanziamenti previsti allo scopo;
l'avvio di apposite funzioni automatizzate di monitoraggio dei piani finanziati, rilasciate alle competenti Regioni ai fini dell'acquisizione, da parte loro, delle informazioni ad essi relative e successiva comunicazione delle stesse all'Amministrazione;
l'inserimento - ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 - nel Programma delle infrastrutture strategiche formulato dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, di un «Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole, con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico». Per assicurarne l'avvio, la legge n. 350 del 2003 ha riservato ad esso almeno il 10 per cento delle risorse destinate all'intero Programma citato disponibili al 1° gennaio 2004, ed, a seguito di ciò, è stato formulato un Piano generale di 4 miliardi di euro e concretamente avviati i primi due Piani stralcio, rispettivamente di 194 e 301 milioni circa;
la previsione, nell'articolo 7-bis della legge n. 169 del 2008 (di conversione del cosiddetto Decreto Gelmini) di un finanziamento strutturale, e quindi stabile negli anni, del Piano citato, con una somma non inferiore al 5 per cento delle risorse complessivamente stanziate per il Programma Generale delle Infrastrutture Strategiche, nel quale esso è inserito;
la previsione, nello stesso articolo, della revoca e riassegnazione di risorse già assegnate a vario titolo per l'attivazione di opere di edilizia scolastica e non completamente utilizzate, nonché di un intervento immediato sul almeno 100 scuole a rischio sismico, con procedure accelerate e di concerto con la Protezione Civile;
il recente reperimento presso il CIPE di 480 milioni di euro, tratti dai fondi

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FAS, per l'attivazione di opere infrastrutturali comprese quelle di edilizia scolastica;
l'intervenuta approvazione in Conferenza Unificata del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale è stata ripartita tra le Regioni la somma di 20 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica delle scuole, riveniente dai risparmi sulle cosiddette «spese della politica» e - a decorrere dal 2008 - destinata annualmente a tale finalità;
l'attivazione di ulteriori iniziative, attualmente in corso, per il tempestivo accertamento di eventuali rischi negli edifici scolastici, per il reperimento di possibili finanziamenti aggiuntivi, per lo snellimento delle procedure e per l'accelerazione dell'avvio e del completamento delle opere di edilizia scolastica;
la definizione con l'INAIL del Bando 2008/2009, d'imminente pubblicazione, per l'assegnazione agli Enti locali di una somma complessiva di 70 milioni di euro per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie.

Ciò, a fronte della considerazione che l'edilizia scolastica costituisce una delle priorità nazionali con conseguente impegno all'assunzione di ogni possibile iniziativa per favorirne il miglioramento ed in tale ottica si pone anche la più ampia collaborazione sinergica con il Dipartimento della Protezione Civile ed ogni altra Componente comunque interessata (Regioni, Enti locali, Ministero delle Infrastrutture, eccetera), per il raggiungimento del fine ultimo di pervenire con la massima tempestività alla soddisfazione delle primarie esigenze dell'intera utenza scolastica al migliore esercizio del diritto allo studio, in ambienti idonei e, soprattutto, sicuri.
Con l'occasione, evidenzio, infine, che l'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, ha previsto l'attivazione presso il Ministero di un'Anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica, articolata per Regioni e con il supporto degli Enti locali direttamente interessati, avente essenzialmente lo scopo primario di far conoscere a tutti i soggetti istituzionalmente competenti l'effettivo stato del patrimonio edilizio scolastico, anche ai fini della programmazione dei rispettivi interventi.
L'iniziativa è stata particolarmente complessa ed ha comportato, in particolare - oltre al necessario raccordo tra i vari soggetti istituzionali coinvolti - la definizione delle schede di rilevazione e relativo manuale con numerose domande anche di carattere tecnico, la formazione presso il MIUR di circa 150 formatori regionali che, a loro volta, hanno istruito circa 1.500 rilevatori (tratti prioritariamente dai competenti Enti locali), i quali hanno puntualmente visitato gli oltre 42.000 edifici scolastici acquisendo le informazioni richieste e transitandole, tramite le rispettive Regioni, al sistema informativo del Ministero.
Al momento, mentre sono state da tempo completate le attività facenti capo al Ministero medesimo, sono in fase conclusiva quelle di diretta competenza di Regioni ed Enti locali e, per il notevole interesse e la concreta utilità dell'iniziativa, a fronte del forte impulso per la definizione della stessa si è proceduto ad una notevole accelerazione delle attività, che consentirà l'elaborazione a breve di un primo prodotto di sintesi di tutte le informazioni rilevate.

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ALLEGATO 7

5-00688 Di Caterina: Iniziative a salvaguardia del centro storico di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Di Caterina riguardante le iniziative del Ministero finalizzate alla salvaguardia del Centro storico di Napoli, occorre innanzitutto rappresentare che a partire dal 1995, anno di iscrizione nel patrimonio UNESCO, fino ad oggi, è stato realizzato un esteso programma di riqualificazione dell'area in argomento.
L'azione sinergica delle diverse istituzioni competenti (Comune di Napoli, Provincia, Regione Campania, Ministero per i beni e le attività culturali) ed anche la disponibilità di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari, hanno consentito di rendere operativo un programma di riqualificazione sotto il profilo edilizio ed ambientale e delle attività economiche ed artigianali ivi allocate, attraverso misure specifiche di sostegno ed incentivi.
Di pari passo è stato attivato un processo di valorizzazione dei beni culturali della città, attraverso interventi di recupero conservativo di settori specifici e di singoli beni monumentali. A tal proposito giova evidenziare che:
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Campania ha stabilito che il 30 per cento delle risorse della programmazione ordinaria dei fondi da utilizzare per il restauro e recupero dei beni culturali sia speso proprio per quelli situati all'interno del Centro Storico;
è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la predetta Direzione Regionale, la Regione Campania, il Comune e l'Arcidiocesi di Napoli, con l'adesione dell'Unesco, per il recupero, il restauro e la valorizzazione del Centro storico; il relativo documento di orientamento strategico è in corso di approvazione;
la Soprintendenza per i beni architettonici di Napoli ha intensificati l'attività di salvaguardia e restauro del patrimonio monumentale d proprietà pubblica, in un programma strettamente coordinato ai piani comunali di riqualificazione;

In questo quadro di azioni si inserisce il «Grande Programma per il centro storico di Napoli Patrimonio UNESCO» (che prevede una spesa di 200 milioni di euro) che, nonostante il ritardo nel suo avvio, rimane una fondamentale iniziativa finalizzata a rafforzare la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dell'area, in armonia con le aspettative di sviluppo economico della popolazione. Tale Programma contiene anche tutti gli elementi del Piano di gestione del Sito UNESCO da adottare per il periodo 2009-2013.
Il Comune di Napoli, che si è impegnato ad assumere la responsabilità dell'attuazione del Grande Programma, redigerà il Piano di Gestione, ai sensi della legge n. 77 del 2006, («Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO»), raccordandosi con l'ufficio Patrimonio Mondiale dell'Unesco del Ministero.
Dal canto suo il Ministero, attraverso la citata Direzione Regionale della Campania, ha già proposto interventi puntuali relativi a lavori di completamento delle attività di valorizzazione di alcuni complessi di beni culturali permettendo, così, la fruizione

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degli stessi, nonché un programma di manutenzione integrata per il tessuto complessivo del Centro storico.
Deve, tuttavia, sottolinearsi che le persistenti effettive condizioni di degrado del centro storico di Napoli denunciate dall'onorevole interrogante, non sono connesse in buona misura ai temi strettamente conservativi del patrimonio. La persistenza di aree ancora degradate, infatti, è in buona parte determinata anche dalle dinamiche sociali ed economiche che coinvolgono la città; va rilevata, in particolare, la profonda trasformazione in atto nel tessuto sociale del centro storico, progressivamente abbandonato dai vecchi residenti. Tale situazione rende difficoltoso anche l'utilizzo dello strumento delle incentivazioni economiche, promosse dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania, dato il basso livello economico della maggior parte dei residenti in tali aree. Anche su questo tema, quindi, sempre nell'ambito del «Grande Programma per il centro storico Patrimonio UNESCO», sono previste una serie di azioni volte al sostegno e al coinvolgimento delle parti sociali più sfavorite.
Per quanto concerne, infine, la proposta, formulata dall'onorevole interrogante, di istituzione di un Comitato istituzionale di gestione (CIG) ai sensi della legge n. 662 del 1996, si osserva che la delibera CIPE 14/2006, che ha modificato le procedure della programmazione negoziata precedentemente regolate dalla delibera CIPE 29/1997, ha istituito, in sostituzione del CIG, il Tavolo dei Sottoscrittori composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'Accordo di programma quadro e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati. Pertanto, ferme restando le citate forme di impulso e di intervento già in atto, il presupposto formale per una iniziativa del Ministero nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata è da individuare nella sottoscrizione di un eventuale accordo di programma.