CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2008
111.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1972, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2008;
considerato che il provvedimento in esame è volto a fronteggiare - in un quadro di stabilità dei conti pubblici definita in una prospettiva triennale - l'eccezionale situazione di crisi internazionale adottando interventi per oltre 7 miliardi di euro finalizzati a: favorire un maggior potere di acquisto delle famiglie, garantire l'accollo da parte dello Stato degli eventuali importi di mutui bancari stipulati a tasso variabile ed eccedenti il saggio BCE, promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali;
rilevate talune discrepanze tra i criteri e i requisiti, attinenti al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, utili a conseguire la social card e il bonus per la famiglia;
rilevato, inoltre, che il riconoscimento di prestazioni economiche, agli articoli 1 e 19, configurate - in presenza dei requisiti richiesti - come veri e propri diritti soggettivi può entrare in contraddizione con i limiti delle risorse assegnate;
rilevata altresì l'opportunità di rafforzare tutte le possibili misure relative al sostegno del reddito, anche mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie e l'adozione - tenuto conto della specificità territoriale - di numerose delle proposte contenute nel cosiddetto «Piano Barroso», che costituisce il punto di riferimento strategico definito a livello europeo;
preso atto della necessità di consolidare e stabilizzare - in un contesto di forte crisi economica - ogni intervento relativo al contenimento degli impatti negativi che possono prodursi sul fronte occupazionale;
rilevata, in questo ambito, l'esigenza di implementare le risorse di cui all'articolo 19 del provvedimento, in modo da assicurare una più adeguata disciplina dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali;
osservato, altresì, che occorre intervenire su taluni punti del provvedimento, al fine di assicurare un più coerente percorso di attuazione delle misure destinate a fronteggiare la crisi in atto,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 4, si modifichi il comma 2, in materia di riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, evitando di mettere a carico degli interessati gli oneri della copertura previdenziale, anche al fine di mantenere un profilo di coerenza con la condivisibile esigenza di promuovere la scelta del servizio civile da parte dei giovani;

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b) sia modificato l'articolo 19, comma 1, nel senso di dedicare come priorità e con carattere di flessibilità, le risorse esistenti - che andrebbero opportunamente incrementate nel fondo per l'occupazione - agli istituti di tutela del reddito previsti dalle lettere a), b) e c), riservando le eventuali risorse residuali agli ammortizzatori «in deroga»;
c) siano rivisti i meccanismi procedurali al fine di ripartire i fondi destinati agli ammortizzatori sociali su base regionale ovvero, su delega, alle Province qualora le stesse ne facciano richiesta;
d) più in generale, siano riviste le condizioni di accesso agli ammortizzatori di cui al citato articolo 19, semplificando i passaggi e favorendo percorsi di riqualificazione professionale e di pronto reinserimento al lavoro, in particolare mediante apposite modifiche ai commi da 3 a 7 del citato articolo;
e) si ritiene necessario, anche alla luce dell'attuale situazione di crisi dei consumi, prevedere l'introduzione di una apposita disposizione diretta a ripristinare - quanto meno sino a tutto l'anno 2011 - l'accesso degli operatori del settore commerciale e turistico agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi, fissati dal decreto legislativo n. 207 del 1996, e successive modificazioni,

e con le seguenti osservazioni:
1) dato il forte impatto occupazionale del settore (con gli 83.000 dipendenti del solo «gruppo FIAT» e i circa 375.000 dipendenti dell'indotto), occorre valutare, in un quadro di interventi coordinati e coerenti almeno in ambito UE, l'ipotesi di introdurre appositi incentivi per le auto «ecologiche» e di piccola cilindrata, facilitando un percorso di sostegno ad un versante strategico del mercato del lavoro italiano;
2) all'articolo 4, comma 3, si osserva che la disposizione non prevede un termine per l'adozione del DPCM attuativo, che sarebbe invece opportuno fissare;
3) al medesimo articolo 4 - considerato che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge - si ritiene opportuno segnalare la problematicità di tale decorrenza, prevedendo che essa abbia luogo a partire dalla definitiva conversione in legge del decreto medesimo. Si ritiene altresì necessario chiarire che la predetta prerogativa non riguardi i soli dipendenti pubblici in regime di TFR, ma anche quelli in regime di trattamento di fine servizio;
4) si ritiene poi opportuno segnalare l'esigenza che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali impartisca adeguate istruzioni all'INPDAP, per un migliore utilizzo delle prestazioni creditizie istituzionalmente svolte a favore dei pubblici dipendenti;
5) all'articolo 11, anche al fine di fronteggiare adeguatamente i profili di crisi occupazionale, appare opportuno valorizzare gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumere a valere sulle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che tali interventi siano assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 848, della citata legge n. 296 del 2006 e per una durata complessiva di ventiquattro mesi, dalla garanzia dello Stato; occorre, al riguardo, stabilire anche che la garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti da garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia;
6) sia meglio formulato l'articolo 18, comma 2, nel senso di chiarire se esso faccia riferimento al complesso delle risorse da assegnare al nuovo Fondo sociale per occupazione e formazione ovvero alle risorse derivanti dall'assegnazione di cui all'alinea del comma 1, nonché nel senso

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di specificare esplicitamente che la finalità primaria delle risorse del nuovo Fondo è quella di sostegno al reddito e di reinserimento sociale e che il loro utilizzo deve essere diretto ad attività di «apprendimento» anziché di «apprendistato»;
7) ritenendo che si debba arrivare ad una scelta conclusiva in materia, si esprimono dubbi di opportunità nei confronti della nuova autorizzazione di spesa derivante dalla proroga prevista dall'articolo 34 del decreto-legge in esame;
8) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di introdurre un'apposita disposizione che consenta al Ministero competente di adottare, con procedura d'urgenza, un decreto che eviti la messa in liquidazione del «Fondo di solidarietà per il personale dipendente da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa», gestito dall'INPS ed istituito nel 2000 a seguito di un accordo sottoscritto dalle parti sociali, le quali - con un successivo accordo sindacale del giugno 2007 - hanno già convenuto di prorogarne l'esistenza sino al dicembre 2011;
9) valutino, inoltre, le Commissioni di merito la possibilità di applicazione delle misure di cui alla legge n. 243 del 2004 (cosiddetta «legge Maroni»), da usufruire da parte dei lavoratori dipendenti privati che posticipino, in via volontaria, l'accesso alla pensione di anzianità, una volta maturati i requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 (cosiddetta «legge Damiano»);
10) valutino infine le Commissione di merito l'opportunità di rivedere il comma 5 dell'articolo 20 (controlli sui circoli privati) in applicazione del quale gli adempimenti previsti nel citato comma (e giustamente finalizzati ad un più adeguato contrasto dell'evasione fiscale contributiva) vengono stabiliti anche per le associazioni e le altre organizzazioni del volontariato avendo le stesse caratteristiche specifiche proprie non sempre assimilabili a quelle degli altri soggetti regolati dalla presente normativa.