CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2008
111.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o evasioni fiscali (C. 1907 Governo)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Art. 12.
(Disposizioni in materia di canoni).

Con riferimento ai canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, la Convenzione in esame prevede la riduzione da tre a due delle aliquote, nel caso in cui - secondo quanto disposto dalla Convenzione stessa - gli stessi canoni possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono.
A tale riguardo, come rileva la RT, per effetto della entrata in vigore della menzionata Convenzione si potrebbe registrare una perdita di gettito originata dai seguenti elementi:
applicazione dell'aliquota del 5 per cento ai canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali commerciali e scientifiche, in luogo della vigente aliquota del 10 per cento;
esenzione da ritenuta per i canoni relativi all'uso o la concessione in uso su opere letterarie, artistiche o scientifiche, in luogo della ritenuta del 5 per cento;
riduzione dell'aliquota residuale dal 10 per cento all'8 per cento.

La stima è stata effettuata in maniera puntuale sui circa 4 mila soggetti percettori esteri con residenza negli Stati Uniti: è risultato che il complesso delle ritenute effettuate nei loro confronti era pari a circa 105 milioni di euro.
Successivamente sono stati esaminati i dati dei 145 principali contribuenti (per importo dei canoni percepiti, 90 per cento circa del totale, ripartendo gli stessi soggetti a seconda della attività esercitata dai sostituti di imposta nella ipotesi, non irrealistica, che la tipologia di gran parte dei canoni percepiti abbia attenenza con l'attività esercitata dal sostituto di imposta.
Applicando le nuove aliquote di ritenuta (5 ed 8 per cento, in luogo dei precedenti 5, 8 e 10 per cento) e ripartendo i canoni per tipologia, si è ottenuto un gettito da ritenute, secondo la nuova Convenzione, pari a circa 84 milioni di euro.
In particolare i settori più avvantaggiati risultano essere quelli delle opere artistiche, letterarie e scientifiche con un vantaggio per il contribuente di circa 6,5 milioni di euro, il settore del software con un vantaggio di circa 5,6 milioni di euro; quello delle attrezzature industriali, per un importo di circa 4 milioni di euro.
Proiettando su tutto l'universo (105 milioni di ritenute sui canoni) il dato puntuale calcolato in capo ai 145 maggiori contribuenti, si è ottenuto la stima di riduzione di gettito pari a circa 20,2 milioni di euro (data dalla rimodulazione delle aliquote con contestuale individuazione delle categorie).

Art. 14.
(Disposizioni in materia di tassazione dei compensi per prestazioni professionali).

La stima si basa su imposto dei redditi di lavoro autonomo di ammontare pari a

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circa 133 milioni di euro e sulle relative ritenute pari a 17 milioni di euro; i dati sono stati rilevati sulla base di quanto dichiarato nel quadro del Modello 770 Semplificato - Comunicazione dati Certificazioni Lavoro, Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi - presentato nell'anno 2005.
Circa le osservazioni in oggetto, si ribadisce l'impossibilità di valutare con esattezza il requisito oggettivo della disponibilità o meno di una base fissa nel nostro Paese per l'esercizio di un'attività professionale. Si conferma, quindi, il carattere di prudenzialità (il 20 per cento del dato complessivo) dell'indicata perdita di gettito di circa 3,4 milioni di euro.

Art. 22.
(Disposizioni in materia di tassazione dei redditi).

Circa l'articolo 22 della Convenzione proposta, modificato con riguardo alla introduzione di una clausola antiabuso, esso appare in grado di determinare effetti di gettito, ancorché non quantificabili, nella misura in cui, ad evitare comportamenti elusivi, permetterebbe la disapplicazione dello Stato di produzione del reddito della esenzione della ritenuta su redditi non trattati in altri articoli della Convenzione. Non appare opportuno indicare, oltre che per la oggettiva difficoltà di quantificazione, anche per motivi prudenziali, l'entità di un possibile recupero di gettito.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di tassazione degli utili derivanti dalla navigazione aerea e marittima).

Si fa presente che la nuova formulazione appare identica a quella della vigente Convenzione e, quindi, confermando la legislazione vigente, in RT non si è stimata alcuna variazione di gettito.

Art. 25.
(Disposizioni in materia di procedura amichevole).

La norma di per sé non istituisce la Commissione arbitrale ma prevede una fattispecie meramente eventuale. Nel caso in cui tale eventualità si concretizzasse saranno indicati i costi prevedibili e le necessarie coperture.

Art. 28.
(Applicazione del trattamento più favorevole).

Si osserva come l'intero impianto della nuova Convenzione abbia un connotato di maggior favore per il contribuente, così come rilevato nella stima dei nuovi articoli. Si ritiene che l'eventualità di una opzione per l'applicazione della vecchia Convenzione possa rappresentare solo singoli casi strettamente marginali e di convenienza relativa.

Art. 2, par. 4 del Protocollo.
(Procedura discrezionale).

Si rileva che l'eventualità della concessione di un beneficio fiscale nei confronti di soggetti non aventi diritto appare una eventualità meramente teorica e, perciò, non quantificabile nella sua entità. L'eventuale conferimento del beneficio non potrà non tener conto delle esigenze del bilancio al momento della concessione da parte delle autorità competenti.