CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1972, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
preso atto che esso, al fine di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale e in conformità con gli indirizzi emersi in sede comunitaria, introduce un insieme di misure volte a:
favorire l'incremento del potere di acquisto delle famiglie attraverso misure straordinarie rivolte in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti, nonché a garantire l'accollo da parte dello Stato delle eventuali differenze di tasso dei mutui bancari stipulati a tasso variabile rispetto al saggio BCE;
promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione di costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese;
riassegnare le risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, anche di messa in sicurezza delle scuole, provvedendo nel contempo alla introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;
valutato positivamente l'intervento del governo, all'articolo 3, volto a sospendere gli incrementi tariffari autostradali nonché l'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali fino al 30 aprile 2009;
valutata altresì positivamente, al medesimo articolo 3, la possibilità, per le concessionarie che ne facciano richiesta, di estendere la formula tariffaria semplificata prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l'Italia, anche in considerazione della necessità di porre fine ad una evidente disparità di trattamento nel settore, rilevata dalla Commissione europea con una recente procedura di infrazione;
valutate altresì favorevolmente le disposizioni contenute agli articoli 18, 20 e 21 in materia di finanziamento degli investimenti e velocizzazione delle relative procedure amministrative, con particolare riferimento agli investimenti infrastrutturali e all'edilizia scolastica;
rilevata, peraltro, l'opportunità di cogliere l'occasione del provvedimento in esame, come richiesto anche dal mondo delle imprese e nel pieno rispetto della normativa comunitaria, per introdurre alcune disposizioni volte a rilanciare i grandi investimenti in grado di rimettere in moto il ciclo economico, ispirandosi ai principi di trasparenza ed efficacia ma soprattutto di efficienza e tempestività del procedimento amministrativo;

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ritenuto che tale obiettivo vada perseguito, tra l'altro, semplificando ulteriormente - oltre a quanto già previsto dal provvedimento in esame - alcune procedure amministrative nonché imprimendo un'accelerazione straordinaria dei meccanismi di spesa e di realizzazione degli investimenti;
rilevata, inoltre, l'opportunità di introdurre strumenti e parametri oggettivi di premialità in capo alla stazione appaltante, in relazione all'esigenza dichiarata di accelerare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione delle opere - anche se non specificamente contenute tra le opere prioritarie definite dalla legge obiettivo - attraverso una articolazione premiale degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, ivi inclusi gli incentivi a favore dei pubblici dipendenti;
apprezzate le misure previste dall'articolo 23 in materia di detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale, che incentivano le piccole e medie imprese e costituiscono una valida attuazione del principio di sussidiarietà;
rilevata, peraltro, la necessità di intervenire sulla disciplina introdotta dai commi da 6 a 11 dell'articolo 29 in materia di detrazioni del 55 per cento dall'imposta lorda per la riqualificazione energetica degli edifici, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 20, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, nella procedura di adozione del decreto del Presidente del Consiglio che individua gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali;
b) al medesimo articolo 20, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il primo periodo con i seguenti: «3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, delle relative strutture nonché utilizzando le risorse assegnate alla progettazione ed esecuzione dell'investimento, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. La valutazione di impatto ambientale degli investimenti, ove necessaria e non ancora intervenuta, è emessa, trascorsi trenta giorni dall'avvio della procedura, in via sostitutiva dal commissario, che a tal fine si avvale delle figure professionali necessarie nell'ambito del quadro economico dell'investimento stesso. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta; essa costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.»;
c) al medesimo articolo 20, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una più incisiva articolazione premiale degli incentivi per la progettazione e dei fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, in particolare mediante l'introduzione di meccanismi che premino l'efficacia e la razionalizzazione della tempistica della procedura; in particolare, sia prevista l'applicazione di una penale dello 0,5 per cento al giorno sull'importo dei lavori in caso di ritardi, mentre in caso di anticipo, l'erogazione di un premio dello 0,5 per mille sul medesimo importo; in ogni caso, occorre reperire le risorse, anche all'interno del quadro economico degli interventi previsti,

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necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5, dell'articolo 92, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di incentivi per la progettazione, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008;
d) allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sottosoglia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante un invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
e) nell'ambito dell'articolo 23, siano adottate misure concrete volte a sostenere ulteriormente le piccole e medie imprese nel mercato dei lavori pubblici, nonché dei servizi e delle forniture;
f) per le motivazioni di cui in premessa, valuti inoltre la Commissione la possibilità di sopprimere i commi da 4 a 11 dell'articolo 29, individuando al contempo, come già annunciato dal governo, le risorse necessarie ad eliminare la retroattività della norma e prevedendo azioni finalizzate ad accogliere le domande presentate per l'anno 2008, nonché la possibilità di individuare le opportune risorse per evitare di porre limiti per gli anni successivi; si raccomanda in ogni caso di prevedere disposizioni utili al superamento del silenzio rifiuto da parte dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.