CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
Pag. 39

ALLEGATO

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

EMENDAMENTI ARTT. 1-34

(Gli emendamenti sotto riportati, sono presenti nello stampato dell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della seduta odierna)

ART. 1

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli incrementi di cui al comma 1.
      3. Gli incremento di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.
      4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
      5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
1.  41.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo per l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione dei prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.
      3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.
      4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.
      5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
1.  40.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo per l'incremento delle detrazioni per I redditi da lavoro dipendente e da pensione).

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 4,1 miliardi di euro per l'anno 2009 ed in 2,7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.
      3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.
      4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.
      5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una quota parte pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, e per una quota parte pari a 1,7 miliardi di euro mediante il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6.
      6. A decorrere dall'anno 2009 sono soppresse le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
1.  39.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

      1. Nei limiti della maggiore spesa di 2.400 milioni di euro per l'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.  34.    Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

      Al comma 1 sostituire le parole: ai soggetti residenti con le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari.
1.  17.    Comaroli, Bragantini, Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri, Dal Lago.

      Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni.
1.  14.    Zeller, Brugger.

      Al comma 1, dopo le parole: ai soggetti residenti aggiungere le seguenti: da almeno 5 anni.
1.  15.    Zeller, Brugger.

      Al comma 1, dopo le parole: nucleo familiare a basso aggiungere le seguenti: o senza.
1.  13.    Zeller, Brugger.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a1) lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, percepito dai soggetti che rientrano nella definizione di contribuenti minimi di cui al comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.

      Conseguentemente dopo il comma 23 è inserito il seguente:

      23-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
1.  22.    Fugatti, Forcolin, Bragantini, Comaroli, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a1) lavoro autonomo di cui all'articolo 53 comma 1;.

      Conseguentemente dopo il comma 23 è inserito il seguente:

      23-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni dello unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
1.  21.    Forcolin, Bragantini, Comaroli, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Per l'anno 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
1.  31.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

          b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55;

          b-ter) di lavoro autonomo di cui all'articolo 53.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.
1.  30.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55.

      Conseguentemente dopo il comma 23 è inserito il seguente:

      23-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
1.  29.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55.
1.  2.    Gava, Milanato, Zorzato.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni», con le seguenti: «La detrazione è aumentata a 1.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni».
      1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 200 milioni annui si provvede, a decorrere dall'anno 2009, per una somma corrispondente mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativamente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
1.  56.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-septies) è inserita la seguente:

          i-septies-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 2.100 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

      1-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis pari a 4 milioni di euro per l'anno 2009, 46 milioni di euro per l'anno 2010 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.  54.    Marsilio.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      «1-bis. Il bonus di cui al comma 1 è maggiorato di euro 200 per i soggetti residenti componenti di un nucleo familiare nel quale sia ricompreso, al termine del periodo d'imposta, un neonato con età compresa tra 1 e 3 mesi.
      1-ter. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti gli specifici beni per l'acquisto dei quali è possibile utilizzare il predetto bonus.
      1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinato dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
1.  4.    Mussolini, Leo.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole del predetto testo unico, aggiungere le seguenti: al netto del reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale,.

      Conseguentemente dopo il comma 23 è inserito il seguente:

      3-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.»
1.  20.    Forcolin, Bragantini, Comaroli, Fugatti, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 2, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «, anche se fiscalmente non a carico».
1.  12.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2, sostituire la lettera g) con le seguenti:

          «g) euro mille per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ad euro trentacinquemila;

          g-bis) euro mille per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a carico del richiedente diversi dai figli portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentamila.»

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.
1.  32.    Vannucci.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      «Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, ovvero in alternativa al periodo d'imposta 2008»:

          «euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro novemila;

          euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro dodicimila;

          euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

          euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro venticinquemila;

          euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila;

          euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro quarantacinquemila;

          euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila».
1.  1.    Toccafondi.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      Al comma 3, primo periodo, dopo le parole portatori di handicap inserire le seguenti: o affetti da malattia rara tra quelle individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

          al comma 3, alla lettera g) dopo le parole portatori di handicap inserire le seguenti: o affetti da malattia rara tra quelle individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

          al comma 22, sostituire le parole: due miliardi quattrocentomilioni di euro con le seguenti: 2.460 milioni di euro;

          dopo il comma 23, inserire il seguente: 1-bis. Alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 1, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.  6.    Ravetto.

      Al comma 3, sostituire le parole del reddito complessivo familiare con le seguenti: della situazione economica attestata mediante l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente.
1.  7.    Zeller, Brugger.

      Al comma 3 sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:

          «a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro novemila;

          b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro dodicimila;

          c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

          d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro venticinquemila;

          e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila;

          f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro quarantacinquemila;

          g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.»
1.  19.    Polledri, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          Alla lettera a) sostituire la parola «duecento» con la parola «duecentocinquanta», e dopo le parole «euro quindicimila;» aggiungere le seguenti: «e euro duecento qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimiladuecentocinquanta».

          Alla lettera b) sostituire la parola «trecento» con la parola «trecentocinquanta» e dopo le parole «diciassettemila;» aggiungere le seguenti: «euro duecentocinquanta qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore d euro diciassettemilatrecentocinquanta e euro duecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemilaseicento».

          Alla lettera c), dopo le parole «diciassettemila;» aggiungere le seguenti: «euro trecentocinquanta qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemilaquattrocentocinquanta e euro trecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemilaottocento».

          Alla lettera d), dopo le parole «ventimila;» aggiungere le seguenti: «euro quattrocento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimilaquattrocento e euro trecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimilasettecento».

          Alla lettera e), dopo le parole «ventimila;« aggiungere le seguenti: «euro cinquecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimilaseicento e euro quattrocento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventunomilacento».

          Alla lettera f), dopo le parole «ventiduemila;» aggiungere le seguenti: «euro settecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventitremila e euro cinquecento qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventitremilacinquecento».

      Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis: Al fine di velocizzare e agevolare la riscossione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti dei comuni e delle Province, e con l'obiettivo di contenere gli oneri connessi alla rappresentanza politica di detti enti, il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto nel modo seguente:

      Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          d) da 16 membri nelle altre province.

      Conseguentemente, all'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), comma 1 del Decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola «60» è sostituita con «50»;

          alla lettera b) la parola «50» è sostituita con «40»;

          alla lettera c) la parola «46» è sostituita con «36»;

          alla lettera d) la parola «40» è sostituita con «30»;

          alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «24»;

          alla lettera f) la parola «20» è sostituita con «16»;

          alla lettera g) la parola «16» è sostituita con «12»;

          alla lettera h) la parola «12» è sostituita con «10».

      Al comma 2 dell'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), del Decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola «45» è sostituita con «36»;

          alla lettera b) la parola «36» è sostituita con «24»;

          alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «20»;

          alla lettera d) la parola «24» è sostituita con «16»;

      All'articolo 47 («Composizione delle giunte»), comma 1, del Decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          sostituire le parole: «che non deve essere superiore a un terzo», con: «che non deve essere superiore a un quarto».

      3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, ovvero allo scopo di reperire ulteriori risorse per la velocizzazione dei pagamenti di cui al comma 3-bis, le seguenti leggi sono abrogate:

          legge 1l giugno 2004, n. 146 «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza»;

          legge 11 giugno 2004, n. 147 «Istituzione della provincia di Fermo»;

          legge 11 giugno 2004, n. 148 «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani».

      3-quater. «Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».
      3-quinquies. «Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».
      3-sexies. «Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007».
      3-septies. «Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario».
      3-octies. «Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008».
1.  35.    Ria.

      Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole da: titolari sino ad ed.

      Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Al fine di velocizzare e agevolare la riscossione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti dei comuni e delle Province, e con l'obiettivo di contenere gli oneri connessi alla rappresentanza politica di detti enti, il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto nel modo seguente:

      Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          d) da 16 membri nelle altre province.

      Conseguentemente, all'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola «60» è sostituita con «50»;

          alla lettera b) la parola «50» è sostituita con «40»;

          alla lettera c) la parola «46» è sostituita con « 36»;

          alla lettera d) la parola «40» è sostituita con «30»;

          alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «24»;

          alla lettera f) la parola «20» è sostituita con «16»;

          alla lettera g) la parola «16» è sostituita con «12»;

          alla lettera h) la parola «12» è sostituita con «10».

      Al comma 2 dell'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola «45» è sostituita con «36»;

          alla lettera b) la parola «36» è sostituita con «24»;

          alla lettera e) la parola «30» è sostituita con «20»;

          alla lettera d) la parola «24» è sostituita con «16»;

      All'articolo 47 («Composizione delle giunte»), comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          sostituire le parole: «che non deve essere superiore a un terzo», con: «che non deve essere superiore a un quarto».

      3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, ovvero allo scopo di reperire ulteriori risorse per la velocizzazione dei pagamenti di cui al comma 3-bis, le seguenti leggi sono abrogate:

          legge 1l giugno 2004, n. 146 «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza»;

          legge 11 giugno 2004, n. 147 «Istituzione della provincia di Fermo»;

          legge 11 giugno 2004, n. 148 «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani».

      3-quater. «Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».
      3-quinquies. «Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».
      3-sexies. «Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007».
      3-septies. «Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario».
      3-octies. «Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008».
1.  36.    Ria.

      Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          alla lettera a), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera b), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera c), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera d), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera e), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera f)»1, sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare»;

          alla lettera g), sostituire le parole «reddito complessivo» con le seguenti: «reddito imponibile familiare».
1.  8.    Zeller, Brugger.

      Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) sostituire le parole «euro quindicimila» con le seguenti: «euro novemila»,

          alla lettera b) sostituire le parole «euro diciassettemila» con le seguenti: «euro dodicimila»,

          alla lettera c) sostituire le parole «euro diciassettemila» con le seguenti: «euro ventimila»,

          alla lettera d) sostituire le parole «euro ventimila» con le seguenti: «euro venticinquemila»,

          alla lettera e) sostituire le parole «euro ventimila» con le seguenti: «euro trentacinquemila»,

           alla lettera f) sostituire le parole «euro ventiduemila» con le seguenti: «euro quarantacinquemila».
1.  33.    Capitanio Santolini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

      Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

      alla lettera c) sostituire le parole: «non sia superiore ad euro diciassettemila» con le seguenti: «non sia superiore ad euro ventimila».

          Alla lettera d) sostituire le parole: «non sia superiore ad euro ventimila» con le seguenti: «non sia superiore ad euro ventiduemila».

          Alla lettera e) sostituire le parole: «non sia superiore ad euro ventimila» con le seguenti: «non si superiore ad euro ventiduemila».

          Alla lettera f) sostituire le parole: «non sia superiore ad euro ventiduemila» con le seguenti: «non si superiore ad euro venticinquemila».

          Al comma 1 sostituire le parole: «ai soggetti residenti» con le seguenti: «ai cittadini italiani e comunitari».
1.  18.    Bragantini, Forcolin, Comaroli, Fugatti, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          alla lettera a) sostituire la parola «15.000» con la seguente: «9.000»;

          alla lettera b) sostituire la parola «17.000» con la seguente: «12.000»;

          alla lettera c) sostituire la parola «17.000» con la seguente «20.000»;

          alla lettera d) sostituire la parola «20.000» con la seguente: «25.000»;

          alla lettera e) sostituire la parola «20.000» con la seguente: «35.000»;

          alla lettera f) sostituire la parola «22.000» con la seguente: «45.000».
1.  5.    Pagano, Toccafondi, Vignali.

      Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) sostituire le parole: «euro quindicimila» con le seguenti: «euro novemila»;

          alla lettera b) sostituire le parole: «euro diciassettemila» con le seguenti: «euro dodicimila»;

          alla lettera e) sostituire le parole: «euro quattrocentocinquanta» con le seguenti: «euro seicentocinquanta» e le parole «euro diciassettemila» con le seguenti: «euro ventimila»;

          alla lettera d) sostituire le parole: «euro cinquecento» con le seguenti «euro settecento» e le parole: «euro ventimila» con le seguenti: «euro venticinquemila»;

          alla lettera e) sostituire le parole: «euro seicento» con le seguenti: «euro ottocento» e le parole: «euro ventimila» con le seguenti: «euro trentacinquemila»;

          alla lettera f) sostituire le parole: «euro mille» con le seguenti «euro milleduecento» e le parole: «euro ventiduemila» con le seguenti: «euro quarantacinquemila»;

          alla lettera g) sostituire le parole: «euro mille» con le seguenti «euro milleduecento».
1. 28.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Capitanio Santolini, Delfino.

      Al comma 3 lettera g) sostituire le parole: portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, con le seguenti parole: portatori di handicap, determinati ai sensi di cui alla lettera a) comma 2,.

      Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
1. 27.    Fugatti, Bitonci, Samperi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      «3-bis. Il beneficio di cui al comma i è attribuito, secondo le modalità stabilite dal comma 3, anche ai soggetti residenti dal almeno 10 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
1. 10.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      «3-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito, secondo le modalità stabilite dal comma 3, anche ai soggetti residenti dal almeno 5 anni, componenti di un nucleo familiare senza reddito. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere daI 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
1. 9.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

      3-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500,00».
      3-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 11.    Zeller, Brugger, Nicco.

      Sopprimere il comma 8.
1. 37.    D'Incecco, Bossa, Binetti, Burtone, Livia Turco, Argentin, Calgaro, Grassi, Lenzi, Motto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

      Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti commi:

      23-bis. I benefici economici della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come attualmente previsti sono convertiti in un aumento delle pensioni, per i soggetti di età non inferiore a 65 anni e con un modello Isee inferiore a 6.000 euro all'anno o per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni con un modello Isee di importo inferiore a 8.000 euro all'anno.
      23-ter. I benefici economici della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come attualmente previsti sono convertiti in integrazione degli assegni familiari di quei nuclei ove il reddito Isee sia inferiore ai 6000 euro annui e vi sia un minore di tre anni.
1. 38.    Miotto, Livia Turco.

      Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

      «23-bis. Per il periodo 2009-2011, al fine di incrementare il reddito disponibile delle famiglie e incentivare il posticipo del pensionamento, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che i! datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le suddette somme sono esenti da obblighi fiscali.
      23-ter. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al precedente comma è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo delta vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
      23-quater. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste, oltre alla decorrenza, le modalità operative e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui ai precedenti commi».
1. 16.    Cazzola, Della Vedova, Di Biagio, Lorenzin, Antonino Foti.

      Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

      All'articolo 41 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, aggiungere i seguenti commi:

      1-bis. Le residenze secondarie concesse in locazione per un periodo non inferiore a cinque a persone fisiche diverse dai familiari in linea diretta, ad un canone economico adeguato non inferiore al 50 per cento dei valori mediamente praticati dal mercato, sono considerate non produttive di reddito e pertanto non sottoposte all'aumento di cui al comma 1;
      2-bis. Su richiesta del proprietario o del locatario l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione del canone tenuto conto delle caratteristiche dell'unità immobiliare, la zona di appartenenza e i prezzi mediamente praticati sul mercato;
      3-bis. Il ricorrente procederà a versare un diritto di segreteria determinato dal direttore dell'agenzia del territorio competente, da destinare a finanziare progetti finalizzati a favore del personale coinvolto nelle procedure nuove attivate.
1. 42.    Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Lattieri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 23 inserire il seguente:

      23-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».
1. 3.    Di Biagio, Picchi, Angeli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      «24. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.».

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
1. 24.    Bitonci, Fugatti, Simonetti, Conaroli, Brigantini, D'Amico, Caparini, Fedriga, Munerato, Lussana.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      «24. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.».

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
1. 23.    Bitonci, Fugatti, Conaroli, Brigantini, D'Amico, Caparini, Simonetti, Fedriga, Munerato, Lussana.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      «24. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
      24-bis. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
      24-ter. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
1. 25.    Bitonci, Simonetti, Fugatti, Conaroli, Brigantini, D'Amico, Caparini, Fedriga, Munerato, Lussana.

      Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

      «24. Per il solo anno 2009 i comuni hanno facoltà di adottare delibere per riconoscere ai soggetti a basso reddito un ulteriore bonus rispetto a quello previsto al comma 1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro, le somme erogate a tale titolo non sono computate ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui al comma 5 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. Per il monitoraggio del tetto di spesa autorizzato gli enti locali che deliberano i bonus sono tenuti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le informazioni e gli oneri connessi alle delibere assunte entro il 31 marzo 2008.».

      Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 40 milioni.

      Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 25 milioni.
1. 26.    Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Brigantini, Comaroli.

      Dopo il comma 23 inserire il seguente:

      24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 465 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), è incrementata per l'anno 2009 di 100 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 43.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 23 inserire il seguente:

      24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 465 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), è incrementata per l'anno 2009 di 100 milioni di euro. A tal fine ,per l'esercizio 2009 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro.
1. 44.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009.».
1. 45.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a realizzare un nuovo strumento, denominato «Dote fiscale per i figli», finalizzato a realizzare un effettivo sostegno per i figli a carattere universalistico indipendentemente dalla condizione lavorativa, destinato a sostituire progressivamente gli attuali assegni al nucleo familiari e le detrazioni per i carichi familiari. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, ti. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'istituzione della suddetta Dote, da corrispondere nell'esercizio 2009. Per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.».
1. 46.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009.».
1. 47.    Causi, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento delle detrazioni per i redditi di pensione, di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall' articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell' esercizio 2009.».
1. 48.    D'Antoni, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento della quota di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della quota di deducibilità dei citati interessi passivi, da corrispondere nell'esercizio 2009.».
1. 50.    Colaninno, Lulli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'estensione delle misure di cui al presente articolo ai percettori di redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'estensione delle citate misure, da corrispondere nell'esercizio 2009.».
1. 49.    Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.».
1. 52.    Misiani, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 23, inserire il seguente:

      «23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007 agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti. A tale scopo, la minore spesa dì carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009.».
1. 51.    Fontanelli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, concorrono, ai fini dell'imponibile IRPEF, nella misura del 90 per cento.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2005 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 01.    Pelino, Ceroni.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.
      2. Al comma 16 dell'articolo 81 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, sostituire le parole: «5,5» con: «6,5».
1. 010.    Borghesi, Cambursano.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

      Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori autonomi e delle imprese, da realizzare mediante l'estensione della misura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
1. 02.    Leo.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assegni familiari).

      1. Al comma 10, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 le parole: «inferiore al 70 per cento del reddito» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore al 60 per cento del reddito».
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 03.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate).

      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi percepiti negli anni 2008 e 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

          1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

          2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

          3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

      In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

      2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
      4. Alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Mouse, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
      5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4, nei limiti di 800 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 04.    Mosca, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibii, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 05.    Fedi, Bucchino, Narducci, Porta, Gianni Farina, Garavini.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992 n. 395 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente vengono applicate anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
1. 06.    Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30, marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati nella misura del 20 per cento.

      Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
1. 07.    Fugatti, Bitonci, Polledri.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

      1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
      2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;
      3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
      4. Il contributo di cui al comma I è erogato dal Comune di residenza del bambino.
      7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
      8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
      9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui:il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 26 le parole: 65 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 61 milioni di euro.
1. 08.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

      1. Per l'anno 2009 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
      2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo annodi età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
      3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
      5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
      6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui:il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 26 le parole: 65 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 61 milioni di euro.
1. 09.    Fugatti, Bitonci.

ART. 2.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Rifinanziamento del fondo di solidarietà sui mutui e del fondo per gli affitti; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE).

      1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro.
      2. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 300 milioni di euro.
      3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
      4. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.
2. 38.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 700 milioni per l'anno 2009, finalizzato a ridurre l'importo, a carico del mutuatario, delle rate dei mutui per l'acquisto della casa di abitazione a tasso fisso e non fisso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri della predetta riduzione.
      2. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2009 con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.
2. 49.    Boccia.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Tasso d'interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa).

      1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui in essere per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di centocinquanta punti base.
      2. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
2. 50.    Boccia.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolato in modo da non superare il 4 per cento.

      Conseguentemente, sostituire la modifica con la seguente:

      Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 33.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1 sopprimere le parole: dei mutui tasso non fisso.

      Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.

      1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 11.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1 sostituire le parole: dei mutui a tasso non fisso con le seguenti: relative a mutui di importo non superiore a 300.000 euro.

      Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 10.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, comma 1, sopprimere le parole: a tasso non fisso.

      Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: fio al 31 ottobre 2008, aggiungere le seguenti: con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A una quota degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. 28.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere le parole: a tasso non fisso.

      Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: fino al 31 ottobre 2008, aggiungere le seguenti: con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non si applicano per l'anno fiscale 2009.
2. 29.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: a tasso non fisso.

      Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, non si applicano per l'anno fiscale 2009.
2. 14.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 1, sopprimere le parole: a tasso non fisso.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 sono ridotte di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 13.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere le parole: a tasso non fisso.
2. 15.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole: a tasso non fisso aggiungere le seguenti:, anche a rata costante o con opzione fisso/mobile,.
2. 26.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 2 dopo le parole: dell'abitazione principale inserire le seguenti:, inferiori ai 300.000 euro,.
2. 7.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2 sostituire le parole: 31 ottobre 2008 con le seguenti: 30 novembre 2008.

      Conseguentemente dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 dei 2007 (Finanziaria 2008) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009.
2. 12.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre 2008 con le seguenti: 15 dicembre 2008.
2. 25.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 2, dopo le parole: fino al 31 ottobre 2008 inserire le seguenti: con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro.
2. 16.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'abitazione principale è considerata tale ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito in legge del 24 luglio 2008 n. 126 e ai sensi della legge n. 75 del 1993 e successive modificazioni.
2. 6.    Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi.

      Al comma 2, dopo le parole: Il comma 1 si applica anche ai mutui inserire le seguenti: surrogati, entro il 31 ottobre 2008, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, e.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A una quota degli anni derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. 27.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché ai finanziamenti di medio e lungo periodo, di credito agrario al sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sottoscritti da imprenditori agricoli.
2. 3.    Pagano, Di Caterina.

      Al comma 3, dopo le parole: Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge,.
2. 8.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 3, secondo periodo, le parole: il pagamento della sono sostituite dalle seguenti: l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari alla.

      Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, le parole: articolo 16, comma 9 sono sostituite dalle seguenti: articolo 12, comma 9.
2. 51.    Del Tenno.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

      3-bis. I soggetti intestatari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelli di categoria A1, A8 e A9, possono chiedere alla banca, concessionaria del mutuo, entro il 31 gennaio 2009, di anticipare la detrazione fiscale di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturata nell'anno 2008, destinandola al pagamento della rata o delle rate successive del mutuo.
      3-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1o marzo 2009, sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 3-bis.

      Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3, 3-bis e 3-ter.
2. 45.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

      3-bis. La detrazione disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - potrà essere goduta anche richiedendo alla banca concessionaria del mutuo, entro il 31 gennaio 2009, di anticipare tale detrazione fiscale, maturata nell'anno 2008, destinandola al pagamento, anche parziale, della rata o delle rate successive del mutuo.
      3-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di presentazione della domanda alla banca per il godimento anticipato della detrazione di cui al precedente comma e le modalità attraverso le quali le banche recuperano le somme anticipate di cui al comma precedente, nonché la veridicità della documentazione presentata e delle avvenute compensazioni fra la banca e l'amministrazione finanziaria, tra la banca e il contribuente in qualità di mutuatario e tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

      Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: dal comma 3 con le altre: dai commi 3, 3-bis e 3-ter.
2. 40.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 5, dono le parole: al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea inserire le seguenti: qualora tale tasso sia inferiore al tasso Euribor a tre mesi.
2. 23.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il tasso complessivo applicato in tali contratti può essere al massimo pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea incrementato di uno spread di 100 punti base.
2. 24.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario fatto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
      34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

      5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2. 47.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;»
      34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.»

      5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L`Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2. 48.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

      5-bis. I lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, possono sottoscrivere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione principale. Gli alloggi di nuova costruzione od integralmente ristrutturati rispettano le caratteristiche minime rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005. Le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      5-ter. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi sono erogati dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni:

          i finanziamenti a tasso variabile sono indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea;

          i mutui a tasso fisso sono indicizzati all'Interest Rate Swap (IRS) in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

      5-quater. Il tasso contrattuale complessivo applicato ai mutui agevolati è definito nel decreto di cui al comma 6.
      5-quinquies. Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale dei finanziamento non può superare il 3,5 per cento annuo; per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4 per cento annuo. La differenza tra costo effettivo d finanziamento e importo sostenuto dall'acquirente è a carico dello Stato.
      5-sexies. Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.
      5-septies. Di conseguenza, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici - Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo 1.2.2 - Interventi - capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 - Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

          2009: 23.300;
          2010: 21.900;
          2011: 20.60.
2. 39.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, sottoposto al parere della Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. 41.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

      5-bis. I lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, possono sottoscrivere mutui con la garanzia dello Stato per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione principale. Gli alloggi di nuova costruzione od integralmente ristrutturati rispettano le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005. Le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui sono definite con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
      5-ter. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi sono erogati dagli istituti di credito che applicano le condizioni contenute nel decreto di cui al comma 6.
      5-quater. I soggetti acquirenti che sottoscrivono i mutui per l'acquisto degli immobili di cui al comma 6 possono avvalersi della garanzia dello Stato sul 50 per cento dell'importo finanziato.
      5-quinquies. Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.
2. 37.    Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      5-bis. Per l'acquisto di alloggi da adibire a prima abitazione, da parte di lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, è possibile sottoscrivere mutui a tasso agevolato.
      Gli alloggi dovranno essere di nuova costruzione od integralmente ristrutturati e rispettare le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005.
      I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi possono essere erogati esclusivamente dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni: per i finanziamenti a tasso variabile lo spread non può eccedere l'1 per cento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea; per i mutui a tasso fisso, lo spread non può superare l'1 per cento rispetto all'Interest Rate Swap (IRS) al momento della sottoscrizione del contratto.
      Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale del finanziamento non può superare il 3,5 per cento annuo, mentre per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4 per cento annuo.
      La differenza tra il costo effettivo dei finanziamento e l'importo sostenuto dall'acquirente è a carico dello Stato.
      Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.
2. 1.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo il 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Per l'acquisto di alloggi da adibire a prima abitazione, da parte di lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, è possibile sottoscrivere mutui con la garanzia dello Stato.
      Gli alloggi dovranno essere di nuova costruzione od integralmente ristrutturati e rispettare le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge 192/2005. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi possono essere erogati esclusivamente dagli istituti bancari che applicano le condizioni previste dal protocollo d'intenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a) del presente decreto legge.
      I soggetti acquirenti che sottoscrivono i mutui per l'acquisto degli immobili di cui sopra possono avvalersi della garanzia dello Stato sul 50 per cento dell'importo finanziato.
      Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009.
2. 2.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Nel caso in cui il cliente intenda chiudere o trasferire il proprio conto corrente, o altro contratto, da un istituto di credito all'altro, ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, salvi i rapporti di debito e credito. L'istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deva comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a. tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che lo richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l'indicazione del codice IBAN: Tale comunicazione sarà gratuita per il cliente e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.
      4-ter. L'istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 4-bis è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.
      4-quater. L'istituto che, con qualunque modalità, richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente o di altro contratto è punibile dall'Autorità, in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.».
2. 4.    Pagano, Di Caterina, Leo, Germanà, Fontana, Pugliese, Marinello.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          f-bis) «i premi per assicurazioni relative ai rischi di perdita involontaria del posto di lavoro, invalidità totale da infortunio o malattia, morte, malattia grave e ricovero ospedaliero, connesse alla protezione di mutui, prestiti ed altri contratti di finanziamento, per un importo complessivamente non superiore a 2.000 euro».
      Per gli esercizi 2009 e 2010 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 189 milioni per l'anno 2009 e a 1.190 milioni di euro per l'anno 2010.

      5-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo di 910 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
      5-quater. A decorrere dall'anno 2011, All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»,

          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880, 01 per ettolitro anidro».

      5-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sulla birra (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
2. 5.    Marsilio.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Le banche italiane che procedono alla sospensione per il biennio 2009-2020 del rimborso degli interessi in ragione del 4 per cento sui mutui contratti per un valore non superiore a euro 250.000,00 procedano a recuperare il minor introito in sede di attribuzione dei dividendi alle azioni privilegiate sottoscritte a valere sui fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
      5-ter. In attesa della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, gli enti locali interessati sono autorizzati a sospendere i pagamenti delle rate di scadenza 31 dicembre 2008 e 31 dicembre 2009 delle rate dei mutui semestrali in scadenza; l'importo tosi determinato sarà versato a decorrere dal 1o gennaio 2010 con il pagamento delle rate semestrali in scadenza salvo a richiedere un versamento rateizzato in un numero massimo di due annualità;
2. 9.    Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «in caso di mutuo», sono aggiunte le seguenti: «di qualsiasi tipologia»;

          b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «senza formalità», sono aggiunte le seguenti: «anche con scrittura privata non autenticata»;

          c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», sono aggiunte le seguenti: «La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.»;

          d) all'articolo 8, comma 4, in fine sono aggiunte le parole: «inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.»;

          e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50. 000 euro.»

          f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

      «2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge si applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza.»
2. 17.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il ministro dell'economia e della Finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 marzo di ogni anno il rapporto sul mercato dei mutui immobiliari in Italia con particolare riferimento a quelli stipulati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale nonché alla corretta applicazione della Legge 2 Aprile 2007, n. 40 in materia di portabilità gratuita, delle Legge 126 del 24 luglio 2008 numero 126, della presente legge e delle disposizioni della Legge Finanziaria 2008, articolo 1, comma 475».
2. 42.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. A partire dal primo gennaio 2009 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, nonché del comma 450 dell'articolo 2 della Legge 244 del 2007, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144 comma 4 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. A tal fine, al comma 3 bis dell'articolo 8 del decreto-legge n.7 del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni. Dopo la parola «surroga» aggiungere le seguenti «per scrittura privata autenticata, senza alcun onere, da un ufficiale della pubblica amministrazione che in deroga all'articolo 2703 del Codice Civile, procede al riconoscimento della persona sottoscrivente l'atto di surroga». Per l'inosservanza delle disposizione di cui la presente comma, i mutuatari rivolgono istanza agli osservatori di cui all'Articolo 12 comma 6 della presente legge.
      5-ter. Le sanzioni previste dal precedente comma vanno a incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).
      5-quater. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, sottoposto al parere della Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di Solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.»
2. 43.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008 numero 126, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

      7-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso di una azione esecutiva possono avvalersi delle condizioni di rinegoziazione previste nella convenzione stipulata fra Abi e Ministero dell'economia e delle Finanze, i mutuatari che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.

      5-quater. Gli istituti di credito che aderiscono ed aderiranno alla convenzione addebitano, in deroga alle norme sull'anatocismo, gli interessi pregressi sul conto di finanziamento accessorio di cui al comma 3 e cancellano in toto gli interessi di mora. Il capitale residuo così calcolato sarà oggetto di un piano di ammortamento con le condizioni previste nella Convenzione fra Abi e Ministero dell'economia e delle Finanze.
2. 44.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti che hanno in essere mutui a tasso fisso la possibilità di rescindere tali contratti e di stipulare nuovi contratti a tasso variabile indicizzato, senza aggravio di spese per la chiusura del contratto a tasso fisso e per l'apertura del contratto a tasso variabile. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
2. 32.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

      A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela privata mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale e alle imprese mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di immobili strumentali all'attività dell'impresa stessa, devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. II tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
2. 31.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2009 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
      5-ter. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 5-bis è pari a 100 milioni di euro annui.
      5-quater. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 5-bis.
      5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2009, mediante una corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
2. 21.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. 1. All'articolo 15, comma l, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
      5-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
      5-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 5-quinquies.
      5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6-bis, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono abrogate.
2. 18.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. 1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
      5-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera b) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».
      5-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis 5-ter. pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009».
2. 19.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. La Cassa depositi e prestiti acquisisce dagli istituti di credito, tramite operazioni di cartolarizzazione, i mutui prima casa, per i quali, alla data del 30 novembre 2008, non siano state pagate una o più rate, oppure per i quali, entro la medesima data, sia stata avanzata richiesta di rinegoziazione da parte del mutuatario ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per una loro rinegoziazione con un differimento dei termini e con riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea, qualora il mutuatario abbia un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro.
2. 30.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito in legge dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano anche ai mutui a tasso fisso stipulati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. 46.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che entro 30 novembre 2008 non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese per anno dalla data di approvazione della presente legge qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro.
2. 20.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. In considerazione della grave congiuntura economica, per l'anno 2009, è disposto il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari, che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
2. 22.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.
2. 36.    D'Amico.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa , nella misura pari a 50 euro, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e sui rinnovi dei medesimi. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo sono destinate alla attività di contrasto dell'immigrazione irregolare e clandestina e all'ammodernamento ed al potenziamento di mezzi e strutture. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente norma.
2. 34.    D'Amico.

      Dopo il comma aggiungere il seguente:

      35-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, nella misura pari a 500 euro per il rilascio della carta di soggiorno. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'interno . Le risorse del Fondo sono destinate alla attività di contrasto dell'immigrazione irregolare e clandestina e all'ammodernamento ed al potenziamento di mezzi e strutture. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente norma.
2. 35.    D'Amico.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Mutui prima casa a tasso fisso).

      1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 5 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
      2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. II comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
      3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
      4. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
2. 059.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accordi quadro e convenzioni stipulati da Consip S.p.A.).

      1. Consip S.p.A. conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
      3. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
      4. L'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previsti meccanismi progressivi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A., dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A.».
2. 058.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. In analogia con il contenuto dell'articolo 1, commi 513 e 519, della Legge finanziaria per il 2007 in materia di assunzioni da parte dei corpi di Polizia e per rafforzare la vigilanza dei confini marittimi italiani e contribuire al contrasto all'immigrazione clandestina, per l'anno 2009 il Corpo delle Capitanerie di Porto è autorizzato ad assumere in servizio permanente, nel ruolo dì ufficiali subalterni, cento unità da individuare, in base a criteri di selezione stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra gli ufficiali ausiliari che al 1o gennaio 2009 risultano in congedo.
      2. La disposizione di cui al comma 1 viene attuata in armonia con i principi contenuti nella Legge 6 febbraio 1991, n. 255, recante: «Potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto».
      3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 061.    Fucci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo».
2. 057.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      «9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. II compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forra in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi, documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».
*2. 053.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      «9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre ami con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».
*2. 047.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di disciplina dell'attività di intermediazione creditizia: modifiche all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108).

      Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori, sostenere le famiglie e le imprese nell'accesso al credito in questo momento di congiuntura economica negativa, di ottenere più efficaci controlli per l'accesso e per lo svolgimento delle attività connesse alla mediazione del credito e al prestito al consumo, all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      «9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».
*2. 049.    Fluvi, Ceccuzzi.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore 1 credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.».
2. 054.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2 , aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (Sanzioni). - L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.».
*2. 040.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (Sanzioni). - L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.».
*2. 055.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni.».
2. 056.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole «della situazione economica di coloro

che» sono sostituite con le seguenti: «della situazione economica dei cittadini italiani e comunitari che».
2. 060.    Bragantini, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta dì compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti di attività finanziaria o per che vi sia iscritto.».
*2. 039.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1% dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credi e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.».
*2. 022.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.».
*2. 019.    Graziano, Losacco.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista delta conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto dei finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongano nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.».
*2. 010.    Pagano, Marsili.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di dedito al consumo non possono ricevere compensi provvisionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sta iscritto».
*  2.  011.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      «Art. 123-ter. (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) - 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto».
2.  03.    Graziano.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 106 del testo unico delle leggi, in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è disciplinata l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari è dai mediatori del credito.
      5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Va Banca d'Italia, rileva trimestralmente:

          a) le percentuali medie di indicizzazione praticate dagli intermediari per il credito al consumo;

          b) le percentuali medie dei compensi riconosciuti ai mediatori creditizi che si interpongono dell'attività di eredito al consumo da patte dei finanziatori;

          c) l'ammontare medio complessivo delle spose di istruttoria e di incasso delle rate di rimborso per i prestiti concessi nell'ambito di attività di credito al consumo.

      5-quater. I valori medi derivanti dalla rilevazione prevista dal comma 5-ter sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
      5-quinquies. Le percentuali di indicizzazione e di compenso e gli importi delle spese di istruttoria e di incasso praticati nelle operazioni di credito al consumo, per i contratti stipulati in ciascun trimestre, non possono superare i valori medi rilevati nel trimestre precedente e pubblicati ai sensi del comma 5-quater, aumentati della metà. Le clausole contrastanti con la presente disposizione sono nulle.
      5-sexies. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto della disciplina di cui ai commi da 5-bis e 5-quinquies».
2.  036.    Vincenzo Antonio Fontana, Marinello, Leo, Pagano, Marsili, Di Caterina.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le, seguenti modificazioni:

      dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli, intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca, d'Italia prospetti, riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate, nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle, spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nega disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo;.
2.  07.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo»;.
2.  06.    Graziano, Lo Sacco.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori dei credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei, finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo»;.
2.  05.    Pagano, Marsili.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      Art. 123-ter. - (Sanzioni). - 1. L'utilizzo, da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito con la reclusione da otto mesi a sei anni e con la multa di importo non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento della somma concessa in prestito».

      3. Dopo il comma 3 dell'articolo 125 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo o, in ogni caso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni».
2.  034.    Pagano, Marsili, Di Caterina, Marinello, Germanà, Leo.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (Sanzioni). L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».
*  2.  023.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (Sanzioni) L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dai, 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».
*  2.  012.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (Sanzioni) L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con, una multa dal 30 per cento».
*  2.  013.    Pagano, Marsili.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      Nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      «Art. 123-quater. (sanzioni) L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito».
*  2.  01.    Graziano, Lo Sacco.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Dopo l'articolo 123 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 123-bis. - (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. L'esercizio dell'attività di mediazione nella concessione del credito al consumo di cui al presente capo è riservato ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
      2. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere alcun compenso dal consumatore, neanche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non può comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a eredito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agente in attività finanziarla, per chi vi sia iscritto.
2.  035.    Pagano, Marsili, Di Caterina, Vincenzo Antonio Fontana, Marinello, Germanà, Leo.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».
*  2.  02.    Graziano, Lo Sacco.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».
*  2.  042.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni: dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».
*  2.  024.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      dopo il comma 3-ter, 8 inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 313 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».
*  2.  015.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

      «3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni».
*  2.  014.    Pagano, Marsili.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

      3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
      4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
**  2.  017.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

      3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
      4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
**  2.  026.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

      A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
      Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
**  2.  044.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da un avvocato e da un dottore commercialista».

      2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

      «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato o di un dottore commercialista che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato o il dottore commercialista devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

      A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
      Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo».
**  2.  051.    Bitonci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i mirini tariffari di onorario, o».
*  2.  016.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato o da un dottore commercialista applicando i minimi tariffari di onorario,».
*  2.  052.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o».
*  2.  043.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o».
*  2.  025.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Utilizzo del trattamento di fine rapporto maturando per il pagamento della rata del mutua prima casa).

      1. Il pagamento, anche parziale, della rata di rimborso di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione può essere attuato mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando, secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
      2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta ai dipendenti:

          a) di prima assunzione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine di sei mesi, in alternativa al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

          b) di prima assunzione nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, ove non abbiano ancora esercitato una delle opzioni previste dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

          c) che non abbiano conferito il trattamento di fine rapporto maturando ad una forma di previdenza complementare.

      3. All'estinzione dei mutuo o in caso di revoca della scelta di cui al comma 1, il lavoratore esercita l'opzione circa il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando nei termini previsti all'articolo 8 dei Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
      4. Per i dipendenti che abbiano conferito il trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 7, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è consentito, in alternativa:

          a) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturato per la finalità di cui al comma 1 per una quota non superiore ad un rateo annuale e comunque al 50 per cento della somma accreditata;

          b) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando per la finalità di cui al comma 1 è consentito per una quota non superiore al 75 per cento e comunque per un massimo di 3 anni. All'estinzione dei mutuo o in caso di revoca della scelta di cui al comma 1, è ripristinato l'originale conferimento dell'intera quota dei trattamento di fine rapporto maturando ad una forma pensionistica complementare. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio della facoltà di cui al presente comma.

      5. In conseguenza dell'utilizzo dei trattamento di fine rapporto per le finalità di cui al comma 1, alle imprese sono riconosciute le compensazioni e i benefici di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
      6. All'articolo 12 dei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:« 1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli da 3 a 11 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della Legge 5 agosto 1978, n. 468».
      7. All'articolo 22 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:« 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente decreto legislativo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della Legge 5 agosto 1978, n. 468.
      8. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 8, comma 1, ultimo periodo, e 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 dei Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificati dal presente articolo.
*  2.  020.    Della Vedova, Cazzola.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modalità per le concessioni di mutui per l'acquisto o ristrutturazione delle prime cose anche di parenti in linea diretta fino al IVo grado o di credito al consumo nella forma della cessione del quinto).

      Al fine di evitare forme di penalizzazione o di aggravio di interessi e/o commissioni ai pensionati che richiedono mutui per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa anche di parenti in linea diretta fino al IVo grado o di richiesta di credito al consumo nelle forme di cessione del quinto, l'autorizzazione da parte di INPS ed INPDAP viene rilasciata esclusivamente ad intermediari creditizi o società finanziarie pubbliche o private che abbiano sottoscritto convenzioni specifiche con i suddetti enti.
2.  037.    Pagano, Marinello.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi).

      1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.
      2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, possono provvedere a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:

          il valore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

          l'insolvenza del mutuatario si sia verificata per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario, e senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore.

      3. Per le finalità di cui al presente articolo è definito canone sostenibile il canone non superiore al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.
      4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili pagati dal medesimo mutuatario sino alla data di riacquisto, mediante applicazione del tasso d'interesse stabilito dal decreto di cui al comma 5.
      5. Il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili, e alla definizione dei criteri per l'individuazione dei canoni sostenibili di cui al comma 3.
      6. Per le finalità di cui al presente articolo, e in sede di prima applicazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione del «Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi», di natura rotativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti e della Giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base del numero dei procedimenti iscritti, rilevati dai Tribunali Ordinari - sedi centrali - relativi alle esecuzioni immobiliari per distretto di Corte di Appello.
      7. Le anticipazioni di cui al comma 6 sono rimborsate dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 3; i relativi interessi sono determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 6.
      8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.  038.    Rubinato, Fogliardi.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estinzione anticipata mutui enti locali).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo l, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266:

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.»;

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      «345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento curo, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
2. 041.    De Micheli, Marchi.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estinzione anticipata mutui enti locati).

      1. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.»;

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      «345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento curo, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
2. 046.    De Micheli, Marchi.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(mutui enti locali).

      1. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Ai soli fini di determinazione del saldo finanziario, nelle entrate in conto capitale vanno incluse anche quelle derivante da mutuo contratti dagli enti locali le cui rate di ammortamento del prestito sono rimborsate da altre amministrazioni».
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

          a) al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni armo, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

          b) dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      «345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento curo, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
2. 050.    Graziano.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. II Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo».
* 2. 045.    Barbato.

      Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. II Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

              le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

              le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

              l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo».
* 2. 027.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di disciplina dell'attività di intermediazione creditizia: modifiche agli articoli 106, 123 e 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, Testo Unico Bancario).

      1. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori, sostenere le famiglie e le imprese nell'accesso al credito in questo momento di congiuntura economica negativa, di ottenere più efficaci controlli per l'accesso e per lo svolgimento delle attività connesse alla mediazione del credito e al prestito al consumo all'articolo 125 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: «dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: 3-quater. Il consumatore ha diritto di recedere, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. II recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro 60 giorni.
      2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1 nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente:

      Art. 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo). - 1. Ai fini dei presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

          a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

          b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

      I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.
      I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso al consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore dei credito e di agenti di attività finanziaria o per chi vi sia iscritto.
      3. Per il perseguimento medesime finalità di cui al comma 1 nel decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

      Art. 123-quater (sanzioni). L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento dei prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.

      4. Per il perseguimento medesime finalità di cui al comma 1 all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo il comma 5, è inserito il seguente:

      «5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero dei Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

          le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

          le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

          l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

      La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
      Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

          percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

          percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

          l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

          la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo;
2.  048.    Ceccuzzi, Fluvi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
*2.  04.    Graziano.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
*2.  08.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
*2.  09.    Pagano.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
*2.  018.    Graziano, Losacco.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

      9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
      9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.
      9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.
      9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.
      9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.
*2.  021.    Minardo, Grimaldi.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108).

      1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione creditizia è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale»;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari né da soggetti che siano iscritti in ordini professionali o albi diversi da quello dei mediatori del credito»;

          c) il comma 8 è abrogato;

          d) al comma 9, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a otto anni»;

          e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai soggetti che richiedono il credito quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla banca o dalla società erogatrice del finanziamento, in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla banca o dalla società finanziatrice non può comunque superare il 2 per cento dell'intero importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalla banca o dalla società finanziatrice per contratti di assicurazione connessi o riconducibili al credito erogato. La sollecitazione di compensi dai soggetti che richiedono il credito, sotto qualsiasi forma, in violazione delle norme del presente comma è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro e con la cancellazione dall'albo di enti al comma 1.
      9-ter. L'utilizzo, da parte di mediatori creditizi, personale bancario o agenti in attività finanziaria, di qualsiasi documentazione che risulti contraffata, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti, in qualsiasi forma, è punito con la reclusione da otto mesi a sei anni e con la multa di importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento della somma connessa al prestito».
2.  033.    Pagano, Di Caterina, Marinello, Germanà.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      5-bis. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'intera operazione è eseguita entro sessanta giorni dalla data della comunicazione della richiesta di surrogazione al creditore originario. Decorso tale termine, il mutuatario o su suo incarico, una delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, o un istituto di patronato o di assistenza sociale costituito ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, può segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'eventuale violazione del medesimo termine da parte del creditore originario».
2.  032.    Pagano, Di Caterina, Marinello, Germanà, Santana.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo contributi in conto interessi per i mutui sottoscritti da pensionati).

      1. Presso l'INPS e l'INPDAP sono istituiti, a decorrere dall'anno 2009, due Fondi, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, è pari rispettivamente a 30 milioni di euro e di 15 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei Fondi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. I Fondi hanno la funzione di corrispondere un contributo in conto interessi non superiore all'1,5 per cento dei tassi applicati in favore dei pensionati che abbiano sottoscritto contratti di mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, nella forma della cessione del quinto/delegazione di pagamento, erogati da istituti di credito o società di intermediazione finanziaria che abbiano sottoscritto convenzioni specifiche con i suddetti enti. I Fondi erogano altresì un contributo una tantum pari al 15 per cento dei costi assicurativi, direttamente o indirettamente a carico del pensionato, connessi con l'erogazione del prestito. Le convenzioni sono sottoscritte entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      3. Nei limiti previsti dall'articolo 433 del codice civile, l'agevolazione è estesa ai conviventi del pensionato iscritto all'INPS o all'INPDAP, dante causa.
      4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui la decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
2.  031.    Pagano.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Funzioni dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento).

      1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato.
      2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP.
      3. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: a) gli strumenti attraverso i quali viene erogato il eredito al constano; b) i pagamenti dilazionati o differiti.
      4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge di conversione, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.
      5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.
      6. All'onere per la realizzazione e gestione dell'archivio, pari ad euro 25.000 per l'anno 2008, euro 285.000 per l'anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

          b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.  030.    Pagano, Di Caterina, Leo, Germanà, Fontana, Marinello, Pugliese.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole).

      1. Le imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese, che a causa delle ricorrenti calamità naturali o degli svantaggi socio-strutturali, non sono in condizione di rientrare da esposizioni debitorie contratte con istituti di credito, possono accedere a finanziamenti di soccorso, ad ammortamento ventennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni creditizie, da esposizioni finanziarie o previdenziali, inerenti l'esercizio dell'impresa. Sono ammesse al consolidamento le passività finanziarie contratte entro il 30 giugno 2008 ed in essere alla data di entrata in vigore dalla presente legge di conversione.
      2. La domanda di finanziamento, redatta conformemente al modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è inoltrata all'istituto finanziario prescelto per l'operazione di consolidamento, che provvede a stipulare un contratto di mutuo ed a trasmettere copia conforme della documentazione acquisita al Ministero stesso.
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze concede il contributo dei pagamento degli interessi sui finanziamenti di soccorso, di cui al comma 1, nell'ammontare massimo pari ad euro 50.000 per le imprese singole e ad euro 100.000 per le imprese associate.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
2.  029.    Pagano, Di Caterina.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione).

      1. A decorrere dal 2009 il reddito imponibile annuo derivante dai contratti di locazione a canone agevolato stipulati sulla base di accordi territoriali fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2009, di 517 milioni di euro per l'anno 2010 e di 342 milioni euro a decorrere dall'anno 2011.
2.  028.    Marsilio, Ravetto.

ART. 3.

      Al comma 1, sostituire le parole: l'adeguamento di diritti con le seguenti: l'adeguamento al rialzo di diritti.
3.  39.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere le parole: fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico.
3.  40.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti aggiungere le seguenti:, per le tariffe relative al servizio elettrico e gas.
*3.  1.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti aggiungere le seguenti:, per le tariffe relative al servizio elettrico e gas.
*3.  28.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti aggiungere le seguenti:, per i settori le cui tariffe siano regolate da Autorità di settore.
3.  89.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Al comma 1, sopprimere le parole: e per le tariffe relative al servizio idrico.
*3.  41.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere le parole: e per le tariffe relative al servizio idrico.
*3.  58.    Simonetti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo le parole: «servizio idrico» aggiungere le seguenti: «e all'energia elettrica e gas»;

          b) al comma 8, dopo le parole: «sull'andamento dei prezzi» aggiungere le seguenti: «applicati separatamente, vista la diversità natura, ai clienti finali del comparto domestico e non domestico» e dopo le parole: «le famiglie» sono aggiunte le parole: «e le piccole e medie imprese»;

          c) al comma 9, dopo le parole: «componente tariffaria» aggiungere le seguenti: «applicata alla generalità dell'utenza» e dopo le parole: «l'attribuzione del beneficio» aggiungere le seguenti: «Tale componente aggiuntiva sarà esclusa dal calcolo della base, imponibile dell'IVA».
3.  11.    Milanato, Zorzato, Gava.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo le parole: «servizio idrico» aggiungere le seguenti: «e all'energia elettrica e gas»;

          b) al comma 8, dopo le parole: «sull'andamento dei prezzi» aggiungere le seguenti: «applicati separatamente, vista la diversità natura, ai clienti finali del comparto domestico e non domestico» e dopo le parole: «le famiglie» aggiungere le seguenti: «e le piccole e medie imprese»;

          c) al comma 9, dopo le parole: «a carico dei titolari di utenze non domestiche» con le seguenti: «applicata alla generalità dell'utenza» e dopo le parole: «l'attribuzione del beneficio» aggiungere le seguenti: «Tale componente aggiuntiva sarà esclusa dal calcolo della base, imponibile dell'IVA».
3.  60.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Formisano, Ruggeri.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, dopo le parole: «servizio idrico» aggiungere le seguenti: «e all'energia elettrica e gas»;

          b) al comma 8, dopo le parole: «sull'andamento dei prezzi» aggiungere le seguenti: «applicati separatamente, vista la diversità natura, ai clienti finali del comparto domestico e non domestico» e dopo le parole: «le famiglie» aggiungere le seguenti: «e le piccole e medie imprese».
3.  88.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
3.  59.    Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono fatte salve, per il settore autostradale, aggiungere le seguenti: previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
3.  65.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.
3.  48.    Del Tenno.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. È istituita l'autorità del trasporti i cui compiti a partire dalla situazione di emergenza e di stallo degli investimenti sulla mobilità sono:

          a) verificare il rapporto tra concedenti e concessionari, esaminando periodicamente le tariffe e vigilando sulla ripartizione dei benefici derivanti dai miglioramenti di efficienza tra utenti dell'infrastruttura e concessionario stesso. A tal fine l'Autorità procede, tra l'altro, ad una verifica comparativa degli investimenti e dei costi di gestione e manutenzione dello concessionarie volta a stimolare un confronto competitivo tra le medesime.

          b) indirizzare gli eventuali guadagni derivanti dai recuperi di produttività, e dall'incremento del traffico superiore al livello preventivato anche in benefici tariffari.

          c) proporre al Parlamento elementi di verifica ed una stabile sede istituzionale rispetto al sistema concessorio di costruzione e gestione delle autostrade nel rispetto della normativa comunitaria.
3.  87.    Mariani, Lovelli.

      Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2009 con le seguenti: 31 dicembre 2009 e: 1o maggio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.
3.  47.    Cambursano, Borghesi.

      Al comma 2, dopo le parole: 30 aprile 2009 aggiungere le seguenti: senza sospensione degli investimenti programmati.
3.  67.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 2, dopo le parole: 1o maggio 2009 aggiungere le seguenti: prevedendo per i mesi successivi il graduale rientro nell'applicazione tariffaria concordato con l'autorità di vigilanza.
3.  68.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. I futuri adeguamenti tariffari, devono essere individuati e determinati nel rispetto del meccanismo di tipo price cap, di cui alla delibera Cipe del 20 dicembre 1996, n. 319.
3.  43.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le commissioni parlamentari competenti.
3.  69.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 3, dopo le parole: vigenti convenzioni autostradali aggiungere le seguenti: nel rispetto delle direttive comunitarie.
3.  70.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
3.  86.    Mariani, Martella, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 5.
3.  71.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 5, capoverso, dopo le parole: le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente aggiungere le seguenti: previo parere del CIPE e del NARS.
3.  66.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 5, capoverso, dopo le parole: il parametro X della direttiva medesima aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati a favore delle misure di sicurezza del lavoro.
3.  72.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 6.
*3.  44.    Borghesi, Cambursano.

      Sopprimere il comma 6.
*3.  73.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3.  74.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, sopprimere la lettera b).
3.  77.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3.  78.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c), sopprimere il capoverso a).
3.  79.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c), capoverso a), dopo le parole: il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie aggiungere le seguenti: effettuata dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica e dal Nucleo consulenza Attuazione linee guida Regolazione Servizi di pubblica utilità.
3.  80.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c) capoverso a), dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti parole: sentito il parere delle Commissioni permanenti parlamentari competenti.
3. 46.    Cambursano, Borghesi.

      Al comma 6, lettera c) capoverso a), dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti parole: inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, aggiungere le seguenti parole: nonché il mancato avvio degli investimenti.
3. 81.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c) capoverso a), dopo le parole: aggiungere le seguenti parole: contestate al concessionario entro il 30 giugno precedente aggiungere le seguenti parole: e che riguardino la inadempienza verso meccanismi volti a garantire efficienza i termini di nuovi costi per i cittadini.
3. 82.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c) capoverso a), dopo le parole: aggiungere le seguenti parole: contestate al concessionario entro il 30 giugno precedente aggiungere le seguenti parole: e che riguardino la inadempienza verso meccanismi volti a garantire efficienza i termini di nuovi costi per i cittadini.
3. 83.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 6, lettera c), capoverso b).

3. 84.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 7.
3. 45.    Borghesi, Cambursano.

      Al comma 7, dopo le parole: come individuati nelle convenzioni aggiungere le seguenti parole: contestate al concessionario entro il 30 giugno precedente aggiungere le seguenti parole: con possibilità di verifica da parte del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito Cipe e Nars, ogni 5 anni.
3. 85.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

      7-bis. Le somme rimanenti all'ANAS di cui all'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate dall'ANAS medesimo ad interventi infrastrutturali da realizzare nei territori interessati dall'autostrada di riferimento.
3. 57.    Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Sopprimere il comma 8.

*  3. 2.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Sopprimere il comma 8.

*  3. 23.    Pagano.

      Sopprimere il comma 8.

*  3. 29.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dopo le parole: L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, aggiungere le seguenti: alla quale ai fini di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, si applica, anche per quanto previsto all'ultimo periodo, l'articolo 2, comma ,della legge n. 14 novembre 1995, n. 481.
3. 105.    Savino.

      Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: sull'andamento dei prezzi aggiungere le seguenti: applicati separatamente, vista la diversità natura, ai clienti finali del comparto domestico e noci domestico;

          b) dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: e le piccole e medie imprese.
3. 49.    Del Tenno.

      Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: avendo riguardo alla diminuzione del prezzo con le seguenti: avendo riguardo alle variazioni del prezzo;

          b) sopprimere le parole: adotta le misure e;

          c) sostituire le parole: derivanti dalla predetta diminuzione con le seguenti: derivanti da una eventuale diminuzione.

*  3. 3.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: avendo riguardo alla diminuzione del prezzo con le seguenti: avendo riguardo alle variazioni del prezzo;

          b) sopprimere le parole: adotta le misure e;

          c) sostituire le parole: derivanti dalla predetta diminuzione con le seguenti: «derivanti da una eventuale diminuzione».

*  3. 22.    Pagano.

      Al comma 8, sopprimere le parole da fino alla fine del comma: entro il 28 febbraio 2009.
3. 63.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

      Al comma 8, dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: e le imprese.

*  3. 37.    Romele.

      Al comma 8, dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: e le imprese.

*  3. 56.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

      Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) premettere il seguente periodo: «La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2007, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per la loro esistenza in vita»;

          b) sopprimere il secondo periodo;

          c) al terzo periodo, sostituire le parole: «La compensazione della spesa» con le seguenti: «La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali ed»;

      Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche alle famiglie nucleari con almeno quattro figli a carico con Isee non superiore a 20.000 euro.
3.  36.    Abrignani.

      Al comma 9, sostituire la parola: 20.000 euro con la seguente: 35.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
3.  101.    Miotto, Livia Turco, Bossa, Binetti, Burtone, Argentin, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

      Al comma 9, sostituire le parole: con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro con le seguenti: con almeno 3 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro e con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 25.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento.
3.  16.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, sostituire le parole: con almeno 4 figli a carico con Isee non superiore a 20.000 euro con le seguenti: con almeno 3 figli a carico con Isee non superiore a 20.000 euro e con almeno 4 figli a carico con Isee non superiore a 25.000 euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento.
3.  15.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: la compensazione della spesa è riconosciuta aggiungere le seguenti: ai cittadini italiani.
3.  55.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 9, sopperire le seguenti parole: in forma differenziata per zone elimatiche, nonché.
3.  103.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, sostituire le parole: indicativamente del con le seguenti: non inferiore al 15 per cento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentato del 4 per cento.
3.  17.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al quarto periodo, sostituire le parole: sono destinate le con le seguente: si provvede nei limiti delle;

          b) sopprimere l'ultimo periodo.
3.  90.    Benamati.

      Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentato del 10 per cento.
3.  18.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

          a) all'ultimo periodo, sostituire le parole: a carico dei titolari di utenze non domestiche con le seguenti: applicata alla generalità dell'utenza;

          b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale componente aggiuntiva è esclusa dal calcolo della base imponibile dell'IVA.
3.  50.    Del Tenno.

      Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: a carico dei titolari di utenze non domestiche con le seguenti: sulla generalità dell'utenza.
3.  38.    Romele.

      Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole: a carico dei titolari di utenze non domestiche con le seguenti: applicata alla generalità dell'utenza.

*  3.  61.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

      Al comma 9, sostituire le parole: a carico dei titolari di utenze non domestiche con le seguenti: applicata alla generalità dell'utenza.

*  3.  100.    Quartiani.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, le famiglie con quattro o più figli, a partire dall'anno 2009 beneficiano della tariffa elettrica D1. Tale beneficio è esteso alle famiglie con tre figli nel 2010, alle famiglie con figli nel 2011 ed a tutta la popolazione dal 2012 in poi.
      3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro nel 2009, 200 milioni di euro nel 2010, 300 milioni di euro nel 2011 e 400 milioni di euro a partire dal 2012.
3. 21.    Pagano, Toccafondi, Vignali.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi.

      9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis stimato in 110 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.
      9-quater. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
3. 102.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Sopprimere i commi 10 e 11.
3. 26.    Pagano.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      11. Il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza nei predetti mercati.
3. 25.    Pagano.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      10. Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonché del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20.
3. 62.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      10. Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro 180 giorni modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati.
3. 93.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      10. Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati.
* 3. 32.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      10. Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati.
* 3. 6.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

      10. Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dell'energia e del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati.
* 3. 92.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Sostituire il comma 10, con il seguente:

      10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese, il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, intraprende tutte le azioni volte ad assicurare il funzionamento dei mercati a medio e lungo termine dell'energia elettrica ed effettua un monitoraggio volto a verificare che su tale mercato e per i contratti bilaterali tra soggetti del mercato transiti almeno l'80 per cento dell'energia. In caso di verifica negativa, il Ministro per lo sviluppo economico modifica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la disciplina relativa al mercato elettrico nell'ottica di garantire una maggiore efficienza nei predetti mercati, anche attraverso l'introduzione del principio secondo il quale il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda.
3. 99.    Vico, Testa.

      Al comma 10, sopprimere la lettera a).
* 3. 4.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Al comma 10, sopprimere la lettera a).
* 3. 30.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 10, sopprimere la lettera a).
* 3. 97.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Al comma 10, lettera a) dopo le parole: ai prezzi più bassi inserire le seguenti: o derivanti da fonti rinnovabili.
3. 19.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 10, sopprimere le lettera b) e c).

      Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente:

      11. Agli stessi fini di cui al comma 10, il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dei servizi di dispacciamento al fine di garantire maggiore trasparenza ed efficienza di predetto mercato.
3. 24.    Pagano.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
* 3. 5.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
* 3. 31.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 10, sopprimere la lettera b).
* 3. 94.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Al comma 10, lettera c) dopo le parole: e nell'offerta di energia aggiungere le seguenti: in particolare di quella derivante da fonti rinnovabili.
3. 20.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 10, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          c-bis) il cinquanta per cento della componente addizionale della tariffa elettrica relativa agli enti locali è ripartito per il 20 per cento alle Regioni e per il 30 per cento agli enti locali, sui i cui territori ricadano gli impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica. All'attuazione della ripartizione provvede l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, secondo le indicazioni dei Gestore del Mercato Elettrico, sulla base di un monitoraggio effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, che tenga conto della concentrazione sul territorio dei predetti impianti, in modo da garantire la proporzionalità delle risorse economiche al numero degli impianti presenti sul territorio.
3. 54.    Volpi, Fugatti, Bitonci.

      Sopprimere il comma 11.
* 3. 7.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Sopprimere il comma 11.
* 3. 33.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Sopprimere il comma 11.
* 3. 95.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Sostituire il comma 11 con il seguente:

      11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire maggiore efficienza di predetto mercato.
** 3. 8.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Sostituire il comma 11 con il seguente:

      11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, modifica le regole del mercato dei servizi di dispacciamento nell'ottica di garantire maggiore efficienza nel mercato stesso.
** 3. 96.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) i servizi di dispacciamento assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali per il funzionamento del sistema, individuati mediante procedure trasparenti e non discriminatorie dal gestore della rete, che saranno remunerati con il prezzo offerto nel relativo mercato e comunque in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema, la copertura dei costi dei produttori ed un'equa remunerazione dei capitale investito.
* 3. 10.    Savino.

      Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) i servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali per il funzionamento del sistema, individuati mediante procedure trasparenti e non discriminatorie dal gestore della rete, che saranno remunerati con il prezzo offerto nel relativo mercato e comunque in modo tale da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema, la copertura dei costi dei produttori, la remunerazione del capitale investito.
* 3. 98.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Al comma 11 lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

          1) sopprimere la parola: «essenziali» e sostituire le parole: «il giorno prima» con: «nel relativo mercato»;

          2) sopprimere le parole: «casi in cui tale misura» fino alla fine del periodo;.
** 3. 9.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Al comma 11 lettera a):

      sopprimere la parola: essenziali e sostituire le parole: il giorno prima con: nel relativo mercato;

      sopprimere le parole: nei casi in cui tale misura fino alla fine del periodo;
**3. 34.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 11, lettera a), dopo le parole: un'equa copertura dei costi aggiungere le seguenti: remunerazione del capitale investito.
*3. 35.    Vignali, Pagano, Toccafondi, Stracquadanio.

      Al comma 11, lettera a), dopo le parole: un'equa copertura dei costi aggiungere le seguenti: remunerazione del capitale investito.
*3. 75.    Giudice, Fallica, Minardo, Grimaldi.

      Dopo il comma 11, aggiungerei il seguente:

      11-bis. I provvedimenti del Ministero per lo sviluppo economico e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono trasmessi per il parere presso le competenti Commissioni parlamentari.
*3. 42.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Sopprimere il comma 12.
3. 27.    Ravetto.

      Al comma 12, sostituire le parole: 24 mesi con 12 mesi.
3. 91.    Benamati.

      Al comma 13, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla decorrenza del termine non rispettato.
3. 13.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 13, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. 14.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Aggiungere in fine il seguente comma:

      13-bis. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il seguente comma:

      2-bis. decorrere dal 1o maggio 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono deducibili in ragione del 75 per cento del maggiore costo annuale sostenuto.
3. 12.    Milo, Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannacone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

      13-bis. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n 335 dell'8 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2008 con decreto del ministro dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con la Conferenza Stato e Regioni è prevista una forma di tassazione ambientale per l'utilizzo della capacità depurativa dei corpi idrici.

      13-ter. Il decreto previsto nel precedente comma è trasmesso alle Commissioni Parlamentari competenti che si esprimono in merito entro 30 giorni dalla trasmissione.
      13-quater. Per l'utenza allacciata alla rete fognaria e sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o temporaneamente inattivi la tassazione dovrà essere immediatamente restituita qualora gli impianti di depurazione non siano previsti nei relativi piani d'ambito, qualora essi siano previsti dai relativi piani d'ambito o non siano momentaneamente attivi tale tassazione è dovuta quando i gestori si impegnano a realizzare gli impianti entro il 1o gennaio 2011. A decorrere da tale data, nel caso gli impianti non fossero funzionanti, vengono restituite le cifre impropriamente riscosse.
3. 76.    Nannicini, Mariani.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

      13-bis. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.
      13-ter. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
      13-quater. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesime data.
3. 104.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

      13-bis. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria è istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro animi a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni.
      13-ter. All'onere derivante dal comma 13-bis si fa fronte mediante una riduzione lineare relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per un importo pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009.
3. 51.    Dozzo, Bigonci, Forcolin.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. Con un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli investimenti prioritari sul territorio nazionale che le società, partecipate direttamente e indirettamente dallo Stato, operanti nel settore di trasmissione dell'energia elettrica, sono tenute a realizzare per rendere più efficiente la rete elettrica e facilitare la trasmissione di energia transfrontatiera.
3. 53.    Volpi, Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 13, inserire il seguente:

      13-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.
3. 64.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marcioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione di oneri automobilistici).

      1. Per ridurre i costi a cittadini e imprese nell'acquisto di un veicolo, gli di un veicolo, gli emolumeti dovuti al PRA sono ridotti del cinquanta per cento per qualsiasi formalità svolta presso uno sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, attivato presso le imprese di consulenza automobilistica, che devono, per tale operatività, risultare in posizione di terzietà. Siffatte imprese assolvono inoltre alla consegna della documentazione, statuita dagli articoli 5, comma 2, e 7, comma 7, del menzionato decreto, attraverso, sotto la loro piena responsabilità, la copiatura in formato elettronico della documentazione stessa e il suo invio telematico, conservando a loro cura gli originali analogici per 5 anni e delle copie elettroniche per dieci.
3. 01.    Giudice.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13 relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche nei Comuni ove vige il sistema catastale tavolare.
3.  02.    Strizzolo.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto).

      1. È istituita, con sede bipolare nelle città di Torino e Genova, l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, con compiti di regolazione nel settore dei trasporti. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

          a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei vari comparti;

          b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

          c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

          d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

      2. Il settore dei trasporti nel quale si esplicano le funzioni dell'Autorità ai sensi della presente legge comprende:

          a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;

          b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

      3. Tenuto conto dei processi in corso di apertura alla concorrenza dei mercati dei servizi di trasporto di cui al comma 2, lettera b), e degli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e considerato l'interesse a che la regolamentazione non ecceda quanto strettamente necessario a promuovere condizioni concorrenziali e la tutela degli utenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentite l'Autorità di cui al presente articolo e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per quanto di competenza, la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con periodicità non superiore a cinque anni, vengono indicati all'Autorità i servizi di trasporto e gli usi infrastrutturali per i quali la regolazione economica non risulta più necessaria e quelli per i quali, all'opposto, risulta necessaria introdurla.
      4. Sono sottoposti a regolazione economica da parte dell'Autorità gli usi infrastrutturali di cui al comma 2, lettera a), e, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i seguenti servizi di trasporto:

          a) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza, nonché servizi di trasporto ferroviario con riguardo all'assegnazione della capacità ferroviaria e dei servizi accessori e complementari;

          b) servizi di trasporto aereo di linea operati in regime di oneri di servizio pubblico, o comunque sovvenzionati con risorse pubbliche;

          c) servizi di trasporto aereo di linea con destinazioni esterne all'Unione europea, disciplinati da accordi bilaterali di traffico;

          d) servizi di navigazione sovvenzionata di cabotaggio marittimo.

      5. L'Autorità vigila sull'allocazione degli slot aeroportuali negli aeroporti coordinati o pienamente coordinati ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni;
      6. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici, di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio delle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico, il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì ferme, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ai relativi enti e società strumentali, nonché nei casi di competenza concorrente al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero della difesa. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Anas S.p.A., dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui all'articolo 6, sono trasferite all'Autorità.
      7. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 200 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui cui l'Autorità eserciterà le proprie competenze di cui al comma 3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'applicazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al trenta per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nars, già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.
      8. Il Governo, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita altresì l'Autorità, è delegato ad adottare, entro un armo dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare, riordinare e coordinare le competenze degli organismi operanti nel settore in modo coerente con le funzioni attribuite all'Autorità, anche attraverso il riordino, la fusione o la privatizzazione di enti e strutture. I pareri di cui al presente comma sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      9. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 2, lettera a) e b), in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 5, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del Collegio ai sensi dell'articolo 3. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.
      10. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 8 ed alla effettiva riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 10, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

Art. 3-ter.
(Funzioni e poteri dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto).

      1. Nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, fatte le salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

          a) verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati per i soggetti esercenti i servizi rispettino i princìpi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

          b) formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

          c) emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

          d) garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa a tutela della concorrenza;

          e) verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

          f) verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

          g) assicura che tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi, un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per quanto di competenza con il Ministero dell'economia e delle finanze;

          h) promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte ed ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

      2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

          a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

          b) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

          c) valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

          d) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera g), del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

          e) determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico, e vigila sul loro rispetto;

          f) ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

          g) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che siano gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di eccesso alle infrastrutture di cui alla presente lettera siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

          h) stabilisce standard qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

          i) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti ed agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

          l) promuove la redazione di codici deontologici e norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

          m) richiede a chi ne sia in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

          n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

          o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

          p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

          q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

          r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

          s) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dall'Autorità e di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

          t) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti dell'Autorità diversi da quelli di cui alle lettere s) e u);

          u) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta dell'Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

          v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

      3. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti di cui all'articolo 18. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.
3.  04.    Lovelli, Mariani.

      Dopo l'articolo 3 aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

      1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.
      3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
      4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
      5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate ali 'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
      6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

          a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

          b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

          c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

          d) emissione di titoli del debito pubblico.

      7. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 6 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
      8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabi1ìsce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
      9. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
      10. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
      11. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
3.  05.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario)

      1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo».
      2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.
      3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.
      4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità, del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre2006, n. 296.
      5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
      6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
      7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive, e comunque entro un limite di spesa di 150 milioni di euro annuì.
      8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale dì ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.
      9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità, i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.
      10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanzianienti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 06.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per promuovere la riduzione dei prezzi di beni di largo consumo. Abolizione di limiti alle vendite sottocosto e alle vendite straordinarie).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248:

          a) al comma 2 sopprimere le parole: «le vendite sottocosto e».

          b) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: «ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto».

      2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere commi 7, 8 e 9.
3. 07.    Della Vedova.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per promuovere la riduzione dei prezzi di beni di largo consumo. Abolizione di limiti alle vendite sottocosto e alle vendite straordinarie).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248:

          a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: e) la fissazione di divieti o limiti, di qualsiasi tipo, ad effettuare vendite, comunque denominate, straordinarie, di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto;

          b) abrogare il comma 2.

      2. L'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato. Sono altresì soppressi tutti i provvedimenti normativi adottati in attuazione di tale disposizione.
3. 08.    Della Vedova.

ART. 4.

      Sopprimere il comma 1.
4. 17.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Pia, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 1.
4. 23.    Bossa, Binetti, Livia Turco, Argentin, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Burtone.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. In via sperimentale, per il 2009, al fine di assicurare un sostegno concreto a quei nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio sociale, è concesso un assegno pari a 500 euro per ogni bambino nato o adottato.
      1-bis. Per le modalità di riconoscimento dei requisiti e di erogazione dell'assegno di cui al comma 1 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia, emana entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge uno o decreti attuativi tenendo conto che:

          a) il modello Isee del nucleo familiare non deve superare i 15.000 euro se al suo interno vi è un solo bambino, 20.000 euro se al suo interno vi sono 2 bambini, 25 mila euro se al suo interno vi sono tre o più bambini;

          b) qualora vi sia un bambino con disabilità certificata l'assegno deve essere maggiorato di 500 euro indipendentemente dal modello Isce del nucleo familiare;

          c) le cittadine comunitarie, al momento del parto, devono essere residenti in Italia;

          d) le cittadine extracomunitarie, al momento del parto, devono essere in possesso del permesso di soggiorno.

      1-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
      1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
      1-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di pari a 100 milioni di curo annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 22.    Binetti, Livia Turco, Bossa, Argentin, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini, Burtone.

      Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a sostenere le famiglie, con reddito inferiore a 25.000 euro con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo dotato di personalità giuridica denominato «Fondo per i nuovi nati» con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato.

      Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: di rilascio e di operatività delle garanzie con le seguenti: nonché di erogazione del contributo.

      Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo con il seguente testo «articolo 4 (Fondo per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)».

      Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).
4. 16.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1, dopo le parole: delle famiglie, inserire le seguenti: italiane e comunitarie.
4. 34.    Comaroli, Forcolin, Brigantini, Fugatti, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Poliedri.

      Al comma 1, sostituire le parole: con un figlio nato o adottato con le seguenti: con un figlio concepito, nato od adottato e sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.
4. 5.    La Loggia, Giudice, Bergamo, Gioacchino Alfano, Marinello, Di Stato, Lo Presti.

      Al comma 1, dopo le parole: adottato nell'anno di riferimento inserire le seguenti: e con un reddito complessivo familiare, calcolato con i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della presente leggc, non superiore ai 60.000 euro.
4. 13.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, inserire il seguenti:

      1-bis. «Il fondo per il credito per i nuovi nati» di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 20 milioni di euro annui negli anni 2009, 2010 e 2011 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimi anni che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può edere il predetto limite di 20 milioni di euro annui.
      1-ter: Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 7.    Ravetto.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 1, comma 1287 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non sono, altresì, ripetibili le somme di cui al primo periodo erogate in favore di soggetti aventi un reddito familiare complessivo, riferito agli anni 2004 e 2005, superiore al limite di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1288 e 1289, della presente legge.».
4. 36.    Ceroni.

      Sopprimere il comma 2.
*4. 19.    Livia Turco, Miotto, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Mure, Pedoto, Sbrollini, Amici, Bordo, Villecco Calipari.

      Sopprimere il comma 2.
*4. 14.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sopprimere il comma 2.
*4. 10.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Pia, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 2.
*4. 1.    Cazzola, Di Biagio, Fontana, Vignali, Versace, Sanmarco, Lorenzin.

      Sopprimere il comma 2.
*4. 30.    Nannicini.

      Sopprimere il comma 2
*4. 29.    Bobba.

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

      4-bis. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei soggetti che svolgono il servizio civile per il periodo di prestazione dello stesso.

      2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
4. 28.    Bobba.

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:

      2. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 è incrementato di 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      2-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
4. 20.    Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbrollini, Amici, Bordo, Villecco Calipari.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riconosciuti come figurativi senza oneri a carico del fondo nazionale per il servizio civile o del volontario, nella misura del 20 per cento delle somme percepite durante la prestazione del servizio stesso e riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

      4-bis. Per equipararne il valore a quello di un anno contributiva compreso dieci anni contributivi successivi al servizio stesso, se più vantaggioso. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
      4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009.».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
4. 33.    Delfino, Poli, Pezzotta, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
4. 32.    Delfino, Poli, Pezzotta, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Ai progetti di servizio civile volontario, approvati annualmente dall'Ufficio nazionale ai sensi del comma 4, volti all'assistenza dei disabili gravi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuita precedenza nell'inserimento nei bandi di selezione, fino a concorrenza del 20 per cento del numero dei posti previsto nei bandi medesimi».
4. 21.    Argentin, Binetti, Miotto.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 60 con la seguente: 70.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: Nell'anno 2009, ai volontari in rafferma annuale e in ferma prefissata delle Forze armate, in aggiunta alla retribuzione spettante, è riconosciuto, in via sperimentale, un beneficio economico equivalente a quello attribuito agli aventi diritto ai sensi del precedente periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate con le seguenti: La misura della riduzione e del beneficio economico di cui al presente comma nonché le modalità applicative degli stessi saranno individuati.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: A quota parte degli oneri derivanti dal comma 3, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
4. 12.    Garofani, Villecco Calipari, Minniti, Amici, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 110 milioni e dopo le parole: soccorso pubblico inserire le seguenti: nonché del personale del servizio sanitario nazionale.

      Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 4.
4. 11.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Pia, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.
4. 31.    Delfino, Poli, Pezzotta, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
4. 8.    Stradella, Lo Presti.

      Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione dei presente decreto-legge.
4. 2.    Cazzola, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Vignali, Versace, Sammarco, Lorenzin.

      Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: da emanarsi entro il 28 febbraio 2009.
4. 35.    Fugatti.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:

      «4-bis. La norma di cui al precedente comma 4 si intende come applicabile anche ai dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine servizio. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, stabilisce le relative modalità applicative».
4. 3.    Cazzola, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Vignali, Versace, Sammarco, Lorenzin.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      «5. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono previste direttive all'I.N.P.D.A.P. per la gestione delle prestazioni creditizie erogate ai dipendenti pubblici allo scopo di agevolare gli aventi diritto nel pagamento dei ratei dei mutui immobiliari, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
4. 4.    Cazzola, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Vignali, Versace, Sammarco, Lorenzin.

      Dopo il comma 5, inserire il seguenti:

      «5-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
      5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
4. 18.    Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Vannucci.

      All'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente:

      «5-bis. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente è destinata ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. II presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare alla data di entrata in vigore della presente legge.».
4. 37.    Savino.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati».
      2. Alfonere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
4. 07.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzalo.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contributi a istituzioni scolastiche non statali).

      1. A decorrere dall'anno 2009, gli stanziamenti iscritti nel programma «Istituzioni scolastiche non statali», unità previsionale di base 1.9.2 Interventi, dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono incrementati di 134 milioni di euro.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1, pari a 134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, ad eccezione di quelli del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
4. 02.    Toccafondi, Lupi, Palmieri, De Girolamo, Faenzi, Mondello, Mazzoni, Speciale, Pagano, Vignali, Beccalossi, Renato Farina, Goisis, Polledri, Simonetti, Marinello, Gioacchino Alfano, Centemero.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 490 milioni di euro per l'anno 2010 e a 280 milioni di curo a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla Legge 244 del 2007.
4. 03.    Ravetto, Marsilio.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali in misura pari al 25 per cento.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 490 milioni di euro per l'anno 2010 e a 280 milioni di curo a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla Legge 244 del 2007.
4. 01.    Ravetto, Marsilio.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006 il numero: «3» è sostituito con il seguente: «5,5».
4. 04.    Polledri.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 de regio decreto del 18 luglio 1931 n. 773 è aggiunto il seguente:

      1-bis. Nella tabella di cui al comma precedente viene inserito il gioco denominato Poker Texas Hold'Em o Poker Texano. Conseguentemente il Ministero degli Interni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'aggiornamento della tabella.
4. 05.    Polledri.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

      «1-bis. Per i soggetti promotori di trasmissioni televisive che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento l'aliquota di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento.».
4. 06.    Poliedri, Bigonci, Fugatti, Brigantini, Comaroli, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

      Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

      1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.
      2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n.151/2001, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» aggiungere le seguenti: «,e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi»; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi».
      3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici.».

      Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 26 le parole: 65 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 61 milioni di euro.
4. 08.    Fugatti, Bitonci.

ART. 5.

      Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2009 con le seguenti: al 30 giugno 2009; al medesimo comma 1, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere a), b) e c).

      Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
      «1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti, in maniera lineare, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009.
5.  2.    Fugatti, Comaroli, Forcolin, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lettera c) e aggiungere infine il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  1.    Brugger, Zeller.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con esclusivo riferimento al settore privato con le seguenti: con riferimento al settore privato e pubblico.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009 e a 250 per l'anno 2010.
5.  5.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

      1-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, le parole: «lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti: «euro 7,00».
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
5.  6.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 10.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6, adeguato annualmente all'inflazione programmata».
      1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  3.    Berretta.

      Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

      2. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è aggiunto il seguente comma:

      3-bis. Gli enti locali che fanno ricorso ai lavori in amministrazione diretta quantificano il costo del proprio personale utilizzato, attribuendo i benefici maturati allo stesso personale in sede di contrattazione decentrata, attraverso l'integrazione del fondo salario accessorio, con applicazione delle misure di cui al comma primo, a carico del fondo integrato.
5.  4.    Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente alle risorse stanziate per alimentare il Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, la dotazione finanziaria per l'anno 2009, pari a 650 milioni di euro, viene parzialmente utilizzata, in via anticipata, per l'anno 2008 a totale copertura delle richieste di ammissione al beneficio medesimo presentate dalle aziende.
5.  01.    Saglia.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detassazione erogazioni liberali).

      1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

          b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a euro 258,00, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  02.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti».
5.  03.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Oneri di utilità sociale).

      1. Al comma 1, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «6 per mille».
      2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  04.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. Ai fini della riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati nonché sui redditi da pensione è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale confluiscono tutte le risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
5.  05.    Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi).

      1. All'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 815 milioni di euro per l'anno 2010 e 465 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  06.    Colaninno, Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

      1. Per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», nei limiti di uno stanziamento pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitarla pari ad euro 5.165,00 annui, nonché un credito di imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 30 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, e quantificati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  07.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

      1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato per l'anno 2008 di 230 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione» «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
5.  08.    Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 6.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo dei lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
6. 12.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.362 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.367 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.690 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto e quanto 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 17.    Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

      5. Per gli esercizi 2009, 2010, e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte fino a totale copertura dell'onere.
6. 11.    Polledri.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo dei lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

      5. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 700 milioni di euro.
6. 9.    Bitonci, Fugatti.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi e al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.
* 6. 5.    Del Tenno.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in misura lineare per un importo di 230 milioni di euro per l'anno 2009, e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
6. 4.    Leo.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi e, al comma 1, sopprimere le parole: 4-bis.
* 6. 1.    Zorzato, Gava, Milanato.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.
6. 6.    Fugatti, Brigantini, Comaroli, Forcolin, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. La deduzione prevista al comma 1 è aumentata al 20 per cento nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
      1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis nei limiti di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 15.    D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Per le aziende manifatturiere individuate attraverso i corrispettivi codici ATECOFIN, la percentuale di deduzione di cui al comma 1, è innalzata al 30 per cento.
      1-ter. All'onere relativo al comma 1-bis, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 18.    Ria.

      Dopo il comma 1 dell'articolo 6 aggiungere il seguente:

      1-bis. La deduzione di cui al comma 1 non è ammessa per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Canone RAI).

      1. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è abrogato.
      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1190 milioni di euro.

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26.
6. 24.    Bitonci, Fugatti, Caparini.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. La deduzione, di cui al comma 1, non è ammessa per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni.
6. 7.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. La deduzione di cui al comma 1 non si applica alle banche, agli altri enti e società finanziarie e alle imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. 14.    Ceccuzzi, Rubinato.

      Al comma 3, sopprimere le parole: qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

      Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
6. 8.    Comaroli, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: La presentazione dell'istanza di cui al presente comma non può in alcun caso comportare effetti preclusivi di presentazione, nei tempi e nei modi ordinari, con riferimento ai medesimi periodi di imposta, di istanze di rimborso per l'eventuale maggiore Irap di cui dovesse essere acclarata, in via interpretativa, la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

      3-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
6. 2.    Leo.

      Al comma 4, sostituire le parole: secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: soddisfacendo per prime le istanze dei contribuenti con una base imponibile IRAP fino a 600.000 euro, poi le istanze delle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e successivamente le istanze dei contribuenti che non posseggono tali requisiti.
6. 16.    Benamati.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      5. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo l, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 2008, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su richiesta regionale, l'erogazione, in proporzione all'effettiva manovra strutturale realizzata sul versante della spesa, sulla base dei dati del IV trimestre 2008, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singole regioni. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008.
      6. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 4-bis si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
      7. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
6. 19.    Germanà.

      Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:

      5. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la viabilità per le regioni dell'obiettivo Convergenza con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le disponibilità del Fondo sono ripartite fra le regioni di cui al comma 1, per il finanziamento di investimenti infrastrutturali per la viabilità secondaria che siano cantierabili entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso il riparto deve essere effettuato in proporzione alla popolazione residente nei territori di cui all'obiettivo Convergenza.
      6. Per l'attuazione del comma 4-bis, e autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 2400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
6. 23.    Giudice, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Minardo, Pagano, Garofalo, Franzoso, Di Cagno, Di Staso, Fucci, Lazzari, Barba, Vitali, Cicu, Antonio Vincenzo Fontana, Carlucci, Traversa, Versace, Angela Napoli, Antonio Pepe, Scapagnini, Savino, Marinello, Torrisi, Lisi, Patarino, Lopresti, Dima, Antonino Foti, D'Ippolito, Giammarco, Cristaldi, Lo Monte, Commercio, Annaccone, Milo, Iannaccone, Latteri, Sardelli, Lombardo, Paolo Russo.

      Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti:

      5. Per i territori compresi nell'obiettivo Convergenza l'importo che può essere ammesso in deduzione può essere incrementato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 50 per cento dell'imposta regionale delle attività produttive come determinata ai sensi dei comma 1, e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 4-ter.
      6. Per l'attuazione del comma 4-bis, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. 22.    Giudice, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Minardo, Pagano, Garofalo, Franzoso, Di Cagno, Di Staso, Fucci, Lazzari, Barba, Vitali, Cicu, Antonio Vincenzo Fontana, Carlucci, Traversa, Versace, Angela Napoli, Antonio Pepe, Scapagnini, Giacchino Alfano, Savino, Marinello, Torrisi, Lisi, Patarino, Lopresti, Santelli, Dima, Antonino Foti, D'Ippolito, Giammarco, Cristaldi, Lo Monte, Commercio, Annaccone, Milo, Iannaccone, Latteri, Sardelli, Lombardo, Paolo Russo.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      5. All'articolo 11, comma 1, numero 2) e 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 le parole: «e della raccolta e smaltimento rifiuti» sono soppresse.
      6. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. 3.    Leo.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      5. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010».
      6. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di euro 1.300.000,00 euro per l'anno 2010 e di euro 4.700.000,00 per l'anno 2011.
6. 20.    Di Biagio.

      Dopo il comma 4, aggiungere infine il seguente:

      5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la base imponibile IRAP alle Università statali è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 32, e all'articolo 26, comma 1, sostituire la parola: 65 con la seguente: 50.
6. 10.    Goisis, Molteni, Grimoldi, Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. Le corrispondenti disposizioni, recate dall'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, si applicano, altresì, per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
6. 21.    Franzoso.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Agevolazioni per la capitalizzazione delle imprese).

      1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è escluso dall'imposta sul reddito delle società per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 dicembre 2008. La predetta variazione in aumento del capitale rileva nel limite di importo massimo pari a 20 milioni di euro; l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società non può essere inferiore al 15 per cento.
      2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione.
      3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito escluso dall'imposta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.
      4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 dicembre 2008 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento, così come incrementata ai sensi del comma 1, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
      5. La presente norma si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al seguente comma.
      6. Le disposizioni di attuazione della presente norma sono emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2009. La norma ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
      7. Alla presente norma si applicano le previsioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
      8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti di 700 milioni di euro per l'anno 2010 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 010.    Colaninno.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Applicabilità dell'IRAP ai professionisti di ridotte dimensioni).

      1. In attesa della eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche, le società semplici e le associazioni ad esse equiparate, a norma dell'articolo 5, comma 3, del TUIR, esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Testo unico, non sono tenute al versamento del predetto tributo, nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, di costo complessivo non superiore a 25 mila euro e non si avvalgano di dipendenti o di altri collaboratori stabili. In caso di esercizio dell'attività in forma associata il predetto importo si riferisce a ciascuno artista o professionista associato.
      2. Le disposizioni di cui al comma 3 precedente si applicano a partire dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini IRAP scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. 05.    Leo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli immobili strumentali soggetti all'imposta sul valore aggiunto).

      1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi i commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater.
      2. Al relativo onere si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 10-ter, nonché mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui la decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. 09.    Pili.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi).

      1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»;

          b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

              alla lettera b), primo periodo, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; nella stessa lettera, secondo periodo, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»; nella stessa lettera, terzo periodo, le parole: «del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento»; nella stessa lettera, quarto periodo, le parole: «lire 35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000,00», le parole: «lire 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.000,00», le parole: «lire 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500,00», le parole: «lire 7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.500,00», le parole: «lire 1,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000,00», le parole: «lire ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500,00»; nella stessa lettera, ultimo periodo, le parole: «35 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25.000,00», le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00».

      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo di 100 milioni di euro.
6. 011.    Pini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.
(Detassazione del reddito incrementale per lavoratori autonomi e piccole imprese).

      1. Se il reddito di lavoro autonomo eccede lo stesso reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente per almeno il 5 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
      2. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccede il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente per almeno il 45 per cento, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento; il reddito dichiarato si assume al lordo degli ammortamenti dedotti. La disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi.
      3. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. 04.    Leo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sostegno al settore dell'auto e al rinnovo del parco veicoli da parte degli esercenti attività produttive).

      1. Per le autovetture nuove, acquistate nel corso del 2009, anche mediante leasing, il limite quantitativo al riconoscimento fiscale del costo sostenuto, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato sino a 50.000 euro.
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
6. 02.    Leo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Le imprese minori di cui al comma 1, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il cui reddito d'impresa in un anno supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente possono dedurre (nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio) maggiori quote di ammortamento, riferite a beni strumentali nuovi acquisiti e pagati interamente nell'esercizio, fino alla concorrenza di tale eccedenza.
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6. 03.    Leo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei confronti delle piccole e medie imprese, secondo la raccomandazione 1442 dei 6 maggio 2003 della Commissione europea, si applica l'aliquota dei 3,5 per cento».
      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
6. 012.    Fugatti, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Dopo il comma 2, dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
      2-ter. La norma di cui al comma 2-bis entra in vigore con l'esercizio in corso al 31 dicembre 2008».
6. 06.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Dichiarazione dei redditi per cittadini italiani residenti all'estero).

      1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni di cui ai comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo Unico sulle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
6. 01.    Di Biagio, Picchi, Angeli.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere infine il seguente:

Art. 6-bis.

      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto infine seguente lettera:

          c-bis) gli agenti e rappresentanti di commercio.

      2. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. 08.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto infine il seguente periodo:

      «Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono ridurre l'aliquota di compartecipazione fino all'esenzione totale, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce. Le conseguenti minori entrate sono a carico del bilancio delle medesime regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 07.    Zeller, Brugger, Nicco.

ART. 7.

    Al comma 1, sopprimere il secondo periodo:

      conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      « 2-bis. Agli oneri di cassa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2009, anche mediante una riduzione lineare pari a 31 milioni di euro delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.  14.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: regimi speciali di applicazione dell'imposta aggiungere le seguenti: escluso il regime di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,.

      Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.  7.    Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Trappolino.

      Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: regimi speciali applicazione dell'imposta aggiungere le seguenti: escluso il regime di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

      Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, aggiungere il seguente periodo:

      Alle eventuali minori entrate relative all'applicazione del comma 1, terzo periodo dell'articolo 7, si provvede mediante quota parte delle minori uscite connesse all'applicazione dell'articolo 2 a seguito della riduzione dei tassi di interesse adottata dalla Banca centrale europea con decisione 4 dicembre 2008.
7.  13.    Marinello.

      Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: regimi speciali di applicazione dell'imposta aggiungere le seguenti:, con esclusione del regime speciale previsto per l'agricoltura e la pesca.

      Conseguentemente dopo il comma aggiungere il seguente: 2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.  8.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38, è sostituito dal seguente:

      38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma l, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al comma 4 del citato articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data antecedente. In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce».
7.  5.    Abrignani.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione dei comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012.
7.  6.    Fugatti, Brigantini, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
7.  3.    Stradella, Lo Presti.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      2-bis. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il cessionario o committente si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dalla predetta data è applicabile la procedura di variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del medesimo decreto.
      2-ter. La norma di cui al comma 2-bis si applica alle procedure concorsuali che sì apriranno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      2-quater. Al minor gettito derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.  4.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

      2-bis. In ogni caso le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i fornitori e subfornitori del gruppo Alitalia indipendentemente dal volume di affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione di cui al comma 1.

      Conseguentemente:

      2-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7.  2.    Leo.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. Per le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1981, n. 381, che abbiano in essere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione per i quali vi sia un ritardo di pagamento superiore a tre mesi, gli oneri per contributi di previdenza ed assistenza sociale, come calcolati ai sensi del comma 787 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere regolati al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. In tali casi non si applicano le disposizioni sul documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Gli oneri contributivi divengono comunque esigibili decorso un anno dal momento della loro scadenza. Alle eventuali minori entrate si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori uscite connesse all'applicazione dell'articolo 2 a seguito della riduzione dei tassi di interesse adottata dalla Banca centrale europea con decisione 4 dicembre 2008. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
7.  9.    Marinello, Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. Per le piccole e medie imprese, che abbiano in essere contratti o convenzioni con la pubblica amministrazione per i quali vi sia un ritardo di pagamento superiore a tre mesi, gli oneri per contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono essere regolati, nel limite di quanto spettante, al momento della effettiva riscossione del corrispettivo. In tali casi non si applicano le disposizioni sul documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Gli oneri contributivi divengono comunque esigibili decorso un anno dal momento della loro scadenza. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 300 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui la decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
7.  10.    Marinello, Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.(IVA nella vendita a domicilio).

      1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività n maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfetariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 30.000 euro di volume d'affari.
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
7.  01.    Leo.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.(IVA in caso di costruzione di unità immobiliare agricola adibita ad uso abitativo).

      1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      127-undevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A parte II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche.
7.  02.    Brugger, Zeller, Nicco.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.(Abrogazione dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

      1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.
7.  03.    Aracu, Giudice.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

      1. All'articolo 10, primo comma, del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 8-bis), dopo le parole «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate» sono aggiunte le seguenti «da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate»;

          b) al numero 8-ter), lettera a), dopo le parole «quelle effettuate» sono aggiunte le seguenti «da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate».

      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 17,3 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7.  08.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga agevolazioni contributive).

      1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
      2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per un importo pari a 60 milioni di curo annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
7. 06.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. È abrogato l'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, per la parte in cui prevede la maggiorazione dell'1 per cento a titolo di interesse per i contribuenti che optino per il versamento trimestrale dell'IVA.
      2. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 04.    Ria.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli acquisti di macchinari medico-scientifici effettuati da ONLUS riconosciute ai sensi della legge 266 del 1991, oggetto di successiva donazione ad enti ospedalieri e strutture sanitarie convenzionate con il SSN sono esentati dal pagamento dell'IVA. Al relativo onere, quantificato in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato dal comma 10 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      2. «Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi o dei familiari cui essi sono fiscalmente a carico; quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2003 in SOGU 29/5/2003, recante il recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, anche prodotti in serie, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico, ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deamaulazione o affetti da pluriamputazioni, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

      3. All'articolo 1, comma 2-bis, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole «qualora l'invalido non abbia conseguito» aggiungere le seguenti: «il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ovvero».
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. 05.    Pagano.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 1, comma 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006» sono soppresse.
7. 07.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

      «1-bis. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le imprese utilizzatrici».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 010.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

      «1-bis. Le imprese fornitrici di lavoratori temporanei hanno la facoltà di determinare forfettariamente il margine di intermediazione per il servizio prestato, rientrante nella base imponibile dell'Iva di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in misura pari al 20 per cento del corrispettivo contrattualmente pattuito con le imprese utilizzatrici».
7.  09.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

ART. 8.

      Al comma 1, sostituire le parole: degli effetti della crisi economica e dei mercati con le seguenti: degli andamenti ciclici della congiuntura economica e dei mercati.
8. 10.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole: Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, aggiungere le seguenti: per gli anni fiscali 2008 e 2009.
8. 9.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole: e dei mercati, inserire le seguenti:, che ha causato, tra l'altro, una forte diminuzione del valore delle aree edificabili.
8. 33.    Montagnoli.

      Al comma 1, sostituire le parole: o aree territoriali con le seguenti: nonchè alle aree territoriali ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
8. 11.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1, dopo le parole: settori o aree aggiungere le seguenti:, tenendo conto delle diversità economiche presenti nelle attività produttive situate nelle città, rispetto a quelle situate in comuni minori o di montagna.
8. 24.    Fugatti, Bitonci, Comaroli, Bragantini, Simonetti.

      Al comma 1, dopo le parole: o aree territoriali aggiungere le seguenti:, comparti e distretti produttivi.
8. 23.    Bitonci, Simonetti, Fugatti, Biave, D'Amico, Polledri.

      Al comma 1, dopo le parole: o aree territoriali, inserire le seguenti: ponendo particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili.
8. 34.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

      Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
8. 31.    Fugatti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*  8. 20.    Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
*  8. 2.    Zorzato, Gava, Milanato, Stracquadanio.

      Al comma 1, dopo le parole: possono essere integrati inserire le seguenti:, entro il 31 gennaio.
8. 12.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Orlando Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Pia, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1, dopo le parole: essere integrati inserire le seguenti: modificati e sterilizzati.
8. 25.    Simonetti, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 1, dopo le parole: del Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: emanarsi entro il 28 febbraio 2009.
8. 32.    Fugatti.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere le seguenti: il suddetto decreto stabilisce che, per l'anno fiscale 2008 e per l'anno fiscale 2009, i ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2019, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/ 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
8. 16.    Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Rio, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere le seguenti: e delle competenti Commissioni parlamentari.
8. 8.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
8. 28.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Dopo il comma 22 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultino incoerenti rispetto agli indicatori di normalità economica, deve essere avviata in via prioritaria per coloro che hanno fatto registrare una discordanza per un periodo di due anni».
8. 1.    Zorzato, Gava, Milanato, Stracquadanio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in presenza di discordanze tra il reddito dichiarato e gli specifici indicatori di normalità economica applicati agli studi di settore, l'accertamento sul contribuente deve basarsi su riscontri oggettivamente verificati».
8. 3.    Zorzato, Gava, Milanato, Stracquadanio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, Convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, con il decreto di cui al primo comma, previo parere della commissione citata nel medesimo primo comma, sono individuati gli studi di settore per i quali non è possibile procedere all'integrazione degli stessi con elementi oggettivi che tengano conto della crisi economica. In assenza della predetta integrazione i ricavi, compensi o corrispettivi desumi bili dall'applicazione degli studi di Settore costituiscono presunzioni semplici ed in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
8. 5.    Leo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Comunque, l'applicazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sospesa per gli anni 2008 e 2009.
8. 6.    Zorzato, Gava, Milanato, Stracquadanio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti».
8. 7.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, le quali hanno tempo dieci giorni per la formulazione del parere stesso. Il decreto si intende approvato se decorso tale termine le Commissioni parlamentari competenti non inviano osservazioni.
8. 14.    Fluvi, Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il primo comma, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente Costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accerta toro motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*  8. 4.    Milanato, Zorzato, Gava.

      Dopo il comma aggiungere il seguente:

      1-bis. L'articolo 10-bis, comma 2 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*  8. 36.    Del Tenno.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

*  8. 15.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indica tori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».
*  8. 19.    Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica dl cui al comma precedente Costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di provo a sostegno degli scostamenti riscontrati».

      3-ter. L'applicazione degli studi di settore, così modificati ai sensi dei comma precedenti, potrà essere retroattiva nei casi in cui gli stessi siano più favorevoli ai contribuenti rispetto ai precedenti.

      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
8. 22.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

      «2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati
dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

      2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibii dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte fino a totale copertura dell'onere.
8. 21.    Polledri.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, per l'anno fiscale 2008 e per l'anno fiscale 2009, i ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore, motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

      1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e alle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
8. 17.    Ceccuzzi, Carella, Causi, D'Antoni, Da Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali in cui tali effetti vanno ad aggravare una situazione preesistente di crisi duratura e strutturale, gli studi di settore possono essere integrati con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10 comma 7 della legge 8 maggio 1998 n. 146, con particolare riferimento alle imprese ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge 323 del 24 ottobre 2000, con un rapporto posti letto/residenti pari o superiore ad 1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento.

      1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/ 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.
8. 13.    Ceccuzzi, Vannucci, Cenni, Scarpetti, Sani, Gatti, Fontanelli, Velo, Mariani, Sanga, Motta, Bellanova, Froner, Fluvi, Nannicini.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. L'integrazione degli studi di settore disposta dal decreto di cui al comma 1, stabilisce che i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dagli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, e forniscono elementi idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta nel territorio in cui ha sede l'attività medesima, tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore come integrati dalla presente legge. In ogni caso i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

      1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
8. 18.    Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunta la seguente: d) nei confronti dei contribuenti esercenti attività caratterizzate da situazioni di crisi economica, relative a specifiche aree geografiche o a specifici distretti produttivi, come individuate nelle relazioni annuali degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali, istituiti ai sensi del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate 8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base dì parte ente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
8. 26.    Forcolin, Fugatti, Bitonci, D'amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, le parole «che ha iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta», sono sostituite con le seguenti: «che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta in corso o che hanno cessato l'attività nel periodo d'imposta».
      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sorto ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».
8. 27.    Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: «3-quater. I contribuenti operanti in settori caratterizzati da situazioni di crisi economica che dichiarano ricavi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico qualora i ricavi dichiarati siano inferiori ai ricavi presunti per una quota inferiore al 20 per cento.
      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».
8. 29.    Fugatti, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente: «3-quater. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma i trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
      1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».
8. 30.    Forcolin, Fugatti, Comaroli, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'amministrazione finanziaria non potrà effettuare accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 993, n. 331 e successive modifiche, qualora le risultanze dello studio di settore in vigore per ciascun periodo di imposta evidenzino una delle seguenti fattispecie:

          a) l'ammontare dei ricavi dichiarato dal contribuente, anche per effetto dell'adeguamento, sia superiore ai ricavi minimi indicati dall'elaborazione dello studio di settore senza tener conto degli indicatori specifici di normalità economica di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

          b) gli indicatori specifici di normalità economica di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e di cui all'articolo comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non evidenzino alcuna anomalia, indipendentemente dai risultati di congruità dei ricavi derivanti dall'elaborazione dello studio di settore.

      1-ter. Per gli stessi periodi di imposta di cui al comma precedente, il limite di cui all'articolo 10 comma 4, lettera a), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fissato in misura pari a 5 milioni di euro.

      1-quater. Per i periodi di imposta di cui al comma 1-bis del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 35.    Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

      Articolo 8-bis. - (Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana). - 1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per le imprese individuali, per le attività commerciali, agricolo, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato ad IVA inferiore a 80.000 euro annui può avvenire, per il periodo di imposta successivo, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria; è prevista la deduzione dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, di un importo massimo di 3.000 euro. In tale caso le stesse imprese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e da ogni certificazione fiscale.
      2. Fatte salve le competenze legislative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del presente articolo è definito «comune ad alta specificità montana» il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di Sviluppo è individuato e riconosciuto come tale sulla base dei criteri definiti secondo le procedure di cui al comma 3.
      3. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
8. 01.    Caparini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

      Articolo 8-bis. 1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità, compreso l'articolo 15, commi 3 e 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzianatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del Comune competente o della Provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un Comune della stessa provincia; in tal caso la Provincia provvede al ristorno, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai Comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla Provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre di ogni anno. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la Provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto per il rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 30 settembre di ogni anno.
8. 02.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

      Articolo 8-bis. 1. L'articolo 1, commi 176 e 178 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 2, comma 7, numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
8. 03.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

      Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 15-ter dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «15-quater. All'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino straniero, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositata una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
8. 04.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

      Articolo 8-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «del 30 per cento» e le parole «a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
      2. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «  30 per cento del» sono soppresse.
      3. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
8. 05.    Forcolin, Fugatti, Bigonci, Comaroli.

      Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

      Articolo 8-bis. - (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). - 1. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
8. 06.    Strizzolo.

      Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

      Articolo 8-bis. - (Ammortamenti). - 1. Le lettere n), o) e q) del comma 33 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogate.
      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
8. 07.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

      Articolo 8-bis. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati dl cui ai commi precedenti non si applicano alle piccole e medie imprese, individuate secondo la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003 della Commissione europea».

      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
8. 08.    Fugatti, Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

      Articolo 8-bis. 1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, infine, il seguente comma:

      «12-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale».

      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
8. 09.    Fugatti, Bigonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

ART. 9.

      Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

      1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

          2) sostituire il comma 363 con il seguente:

      «363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto».

          3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso:

      «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione».

          4) al comma 365 sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti: «sono stabilite o integrate» e aggiungere in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».

          5) sostituire il comma 366 con il seguente:

      «366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di curo a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di curo a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di curo mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010».
9. 22.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      9-bis. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

          a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

          b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

          c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

      1-ter. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
      1-quater. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
      1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni attuative del presente articolo. Col medesimo decreto si procede alla riunificazione gestionale e finanziaria del Fondo per i debiti di fornitura, di cui ai commi 362 e successivi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 311 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrate ai sensi del comma 1 e 1-quinquies, nei limiti delle risorse disponibili.
9. 4.    Pagano, Di Caterina, Germanà, Vincenzo Antonio Fontana, Marinello.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
      1-ter. Qualora entro il termine di cui al comma 1-bis la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.
      1-quater. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'Agenzia delle entrate è tenuta a rispondere alle richieste delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1-bis esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.
      1-quinquies. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater.
9. 24.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come integrate ai sensi del comma 1, nei confronti delle imprese creditrici della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.a. e delle società dalla medesima controllate, ammessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procedura di amministrazione straordinaria, per le quali opera la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
      1-ter. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre 2009.

      Conseguentemente:

      1-quater. Il Fondo di cui al comma 1-bis, è integrato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. 3.    Leo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009.
      1-ter. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 è elevato a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.
      1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede in termini di sola cassa e per una somma pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
9. 23.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Sopprimere il comma 2.
9. 17.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      «2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 190-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
9. 26.    Vincenzo Antonio Fontana.

      Sopprimere il comma 3.
9. 20.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoni, Pizzetti Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 3, sostituire le parole: e servizi con le seguenti:, servizi e lavori.
9. 18.    Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Sarubbi, Bonavitacola, Giorgio Merlo, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 3, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche inserire: anche al fine di ridurre i possibili effetti distorsivi derivanti dall'applicazione da parte degli enti locali delle disposizioni previste in tema di Patto di stabilità interno.
9. 16.    Ria.

      Al comma 3, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: nazionali e locali.
9. 19.    Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché il pagamento degli aiuti e premi vantati dalle imprese agricole nei confronti degli Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi dei Regolamento (CE) 885/2006, della Commissione, del 21 giugno 2006.
9. 2.    Beccalossi.

      Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

      3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 9. 12.    Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 9. 5.    Del Tenno.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 9. 7.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
* 9. 1.    Gava, Milanato, Zorzato.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

      3-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
      3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, nei limiti di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. 15.    Colaninno, Lulli, Testa, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, Vico, Zumino.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente:

      Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte fino a totale copertura dell'onere.
9. 8.    Polledri.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      3-bis. Gli enti pubblici sottoposti al Patto di stabilità interno, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, l'elenco delle fatture non liquidate con il relativo ammontare dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei loro confronti negli anni 2006-2007-2008.
      3-ter. Gli importi regolarmente deliberati e previsti nei bilanci di previsione vengono liquidati dopo 30 giorni e non oltre i 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente e non vengono computati ai fini di cassa nel patto di stabilità 2009, mentre tutte le eventuali fatture non deliberate e non previste nei relativi bilanci di previsione non rientrano nei benefici del presente comma.
      3-quater. Qualora il ministro dell'economia ritiene che tale importo incida fortemente sulla dinamica della spesa pubblica, può con proprio decreto, sentita la conferenza Stato Regioni e le Commissioni parlamentari competenti graduare il pagamento di tali importi con modalità diverse.
9. 6.    Nannicini, Ceccuzzi.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. Al fine di recepire le indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:

          1. per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;

          2. definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;

          3. individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;

          4. introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
9. 9.    Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      3-bis. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.
      3-ter. 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

      21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.

      3-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
9. 10.    Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      4. Al fine di assicurare il pagamento dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle Università che presentano una comprovata situazione debitoria, le stesse quando abbiano presentato un piano di risanamento, approvato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, possono contrarre mutui anche in deroga al limite previsto all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per assicurare le medesime finalità la Cassa Depositi e Prestiti può concedere mutui alle stesse Università per una durata massima di 40 anni.
9. 11.    Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Al fine di velocizzare e agevolare la riscossione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti dei comuni e delle Province, e con l'obiettivo di contenere gli oneri connessi alla rappresentanza politica di detti enti, il numero dei consiglieri comunali e provinciali è ridotto nel modo seguente:

      Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

          a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

          b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

          d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

          e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

          f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

          g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

          h) da 10 membri negli altri comuni.

      2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

          a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

          b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

          c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

          d) da 16 membri nelle altre province.

      Conseguentemente, all'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola: «60» è sostituita con: «50»;

          alla lettera b) la parola: «50» è sostituita con: «40»;

          alla lettera c) la parola: «46» è sostituita con: «36»;

          alla lettera d) la parola: «40» è sostituita con: «30»;

          alla lettera e) la parola: «30» è sostituita con: «24»;

          alla lettera f) la parola: «20» è sostituita con: «16»;

          alla lettera g) la parola: «16» è sostituita con: «12»;

          alla lettera h) la parola: «12» è sostituita con: «10»;

      al comma 2 dell'articolo 37 («Composizione dei Consigli»), del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a) la parola: «45» è sostituita con: «36»;

          alla lettera b) la parola: «36» è sostituita con: «24»;

          alla lettera c) la parola: «30» è sostituita con: «20»;

          alla lettera d) la parola: «24» è sostituita con «16».

      All'articolo 47 («Composizione delle giunte»), comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

          sostituire le parole: «che non deve essere superiore a un terzo», con: «che non deve essere superiore a un quarto».

      3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, ovvero allo scopo di reperire ulteriori risorse per la velocizzazione dei pagamenti di cui al comma 3-bis, le seguenti leggi sono abrogate:

          legge 11 giugno 2004, n. 146 «Istituzione della provincia di Monza e della Brianza»;

          legge 11 giugno 2004 n. 147 «Istituzione della provincia di Fermo»;

          legge 11 giugno 2004, n. 148 «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani».

      3-quater. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
      3-quinquies. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
      3-sexies. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
      3-septies. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
      3-octies. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
9. 13.    Ria.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009, i crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, di cui le amministrazioni medesime abbiano riconosciuto l'esistenza e la validità, possono essere ceduti pro soluto ad istituti di credito e a società finanziarie, anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito. Il cessionario è tenuto alla notifica della cessione alla amministrazione debitrice, e al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
9. 14.    Vannucci.

      Aggiungere infine il seguente comma:

      3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

          2) sostituire il comma 363 con il seguente:

      «363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

          3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;

          4) al comma 365 sostituire le parole: «sono stabilite» con le seguenti: «sono stabilite o integrate» e aggiungere in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici;

          5) sostituire il comma 366 con il seguente:

      «366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010».
9. 21.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

      4. Al fine di razionalizzare e velocizzare le procedure di pagamento dei crediti di cui al comma 3, garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge o dal contratto, le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i loro rispettivi enti strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina di contabilità pubblica, su istanza dei propri creditori, corredata di regolare fattura, certificano entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della domanda che il credito è certo, liquido ed esigibile.
      5. In mancanza di provvedimento espresso entro il termine previsto dal comma precedente l'istanza di certificazione si intende accolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
      6. Le amministrazioni di cui al comma 4, contestualmente al rilascio della certificazione al creditore, provvedono ad inviarne copia ai propri tesorieri o cassieri i quali, tenuto conto della data di pagamento evidenziata nella certificazione e ferme restando le modalità di gestione previste dalla legge e dal contratto, eseguono il pagamento anche in assenza di mandato, utilizzando le risorse disponibili. Nei casi indicati nel comma 5 i tesorieri o cassieri eseguono il pagamento sulla base della fattura e del credito indicato nel certificato formatosi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 presentato dal creditore. All'atto del pagamento il tesoriere o il cassiere trattengono il certificato presentato dal creditore e lo trasmettono all'amministrazione per conto della quale il pagamento è stato eseguito.
      7. Con uno o più decreti dei Presidente dei Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri competenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure di certificazione, le modalità di rilascio dei certificato formatosi ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modalità di pagamento di cui ai commi precedenti. Per i procedimenti di competenza delle amministrazioni e degli enti del settore sanitario, le procedure di certificazione del credito, le modalità di rilascio del certificato formatosi ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modalità di pagamento vengono definite nell'ambito dell'intesa fra io stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.
      8. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, e 6 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      9. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 per il settore sanitario, le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di spesa di loro competenza, anche con riferimento a quelli di competenza dei loro enti strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina sulla contabilità pubblica, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai creditori dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
      10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni dei commi 4, 5 e 6, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
      11. Nei procedimenti di certificazione disciplinati dal presente articolo la verifica prevista all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 deve essere effettuata prima del rilascio del certificato.
      12. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'importo delle somme iscritte a ruolo si calcola solo per l'ammontare eccedente quello dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e verso gli enti ad esse strumentali i cui pagamenti sono soggetti alla disciplina sulla contabilità pubblica, certificati ai sensi dei commi precedenti.
      13. All'articolo 79, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente lettera: «d) le procedure di certificazione dei crediti per forniture di beni e servizi prestati a favore delle amministrazioni pubbliche e degli enti ad esse strumentali del settore sanitario, nonché le relative modalità di pagamento».
9. 25.    Ravetto.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per i dispositivi medici).

      1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si dispone che:

          per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medica-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;

          ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1o luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

          entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1o dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1o gennaio 2010.
9. 01.    Pugliese.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Riserva in favore delle PMI sugli acquisti della PA).

      1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma 450 bis: «450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle Finanze».
9. 03.    Marchignoli.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Velocizzazione pagamenti per investimenti degli enti locali).

      1. Al fine di agevolare la riscossione dei crediti degli appaltatori che abbiano eseguito opere per enti locali, per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
9. 04.    De Micheli, Marchi.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Velocizzazione pagamenti per investimenti degli enti locali).

      1. Al fine di agevolare la riscossione dei crediti degli appaltatori che abbiano eseguito opere per enti locali, per l'anno 2009 agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
9. 05.    De Micheli, Marchi.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo il comma 450 è inserito il seguente:

      450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 06.    Polledri.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica non applicano la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativa ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, qualora detti pagamenti costituiscano il corrispettivo di contratti di appalto di lavori pubblici.
      2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nell'ipotesi di cessione dei crediti verso le stazioni appaltanti, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la verifica spettante alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, viene effettuata con riferimento esclusivo al momento di emissione dei certificati di pagamento da parte della pubblica amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, fino alla scadenza del termine per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
9. 07.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente:

      450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze.
* 9. 08.    Del Tenno.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma:

      450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno dei 30 per cento del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip spa monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze.
* 9. 09.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

ART. 10.

      Al comma 1, dopo le parole: reddito delle società aggiungere le seguenti:, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
10.  7.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      1. All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno» sono sostituite dalla seguente: «avessero»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:« 3-bis. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20 per cento.
*  10.  4.    Bitonci, Fugatti.

      1. All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno» sono sostituite dalla seguente: «avessero»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:« 3-bis. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20 per cento.
*  10.  8.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole «alla data di entrata i vigore del presente decreto hanno» sono sostituite dalla seguente: «avessero»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:« 3-bis. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97, non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20 per cento.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.
*  10.  5.    Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      All'articolo 10, sopprimere il comma 3.
*  10.  9.    Del Tenno.

      Sopprimere il comma 3.
*  10.  6.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 3, sopprimere le parole: da effettuare entro il corrente anno.
10.  1.    Zeller, Brugger.

      Al comma 3, le parole: da effettuare entro il corrente anno sono sostituite con le seguenti: da effettuare entro il 30 giugno 2009. L'articolo 26 è abrogato.
10.  3.    Comaroli, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 3, sostituire le parole: da effettuare entro il corrente anno con le seguenti: da effettuare entro il 30 giugno 2009.
10.  2.    Zeller, Brugger.

      1. All'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 1 milione di euro per ciascun anno solare.
      2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10.  01.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Le agevolazioni fiscali e tributarie, nonché i benefici di ogni specie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2009 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, sono estese alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione delle disposizioni del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
      3. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 170 milioni di curo per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10.  02.    Misiani.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(indicatori di normalità economica).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente:

      14-quater. Gli indicatori di coerenza e gli indicatori di normalità economica indicati nel comma 14 non si applicano nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto i modelli di dichiarazione Unico 2009, da approvare con provvedimento del Direttore dett'Agenzia delle entrate, non dovranno prevedere i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il predetto periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 225 milioni di euro per l'anno 2009.
10.  05.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi all'industria del mobile italiano).

      1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      5-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta anche per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo di cui al comma 5.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
*  10.  03.    Bernini Bovicelli.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi all'industria del mobile italiano).

      1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      5-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta anche per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da ristrutturare, nel limite del 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione, e comunque nel rispetto dell'ammontare complessivo di cui al comma 5.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali" Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
*  10.  06.    Vannucci.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi all'industria del mobile italiano).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

      b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di curo 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, e di 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia, e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
**  10.  07.    Vannucci.

       Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Incentivi all'industria del mobile italiano).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

      b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, e di 5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/ 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
10.  04.    Bernini Bovicelli.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di IRAP).

      1. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di più di un dipendente e/o assimilati.

      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10.  010.    Mantini.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Indicatori di normalità economica).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente: 14-quater. Gli indicatori di coerenza e gli indicatori di normalità economica indicati nel comma 14 non si applicano nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto i modelli di dichiarazione Unico 2009, da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non dovranno prevedere i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il predetto periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 225 milioni di euro per l'anno 2009.
10.  011.    Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi alla locazione).

      1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso dì nuova costruzione, o che siano state oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i cui interventi siano ultimati entro il 31 dicembre 2010 e destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di curo a decorrere l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
10.  08.    Vannucci.

      Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi alla locazione).

      1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso dì nuova costruzione, o che siano state oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i cui interventi siano ultimati entro il 31 dicembre 2010 e destinate alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2009, 5,4 milioni di euro per l'anno 2010, e 3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/ 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
10.  09.    Vannucci.

ART. 11.

      Premettere i seguenti commi:

      01. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumere a valere sulle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 848, della citata legge n. 296 del 2006 e per una durata complessiva di ventiquattro mesi, dalla garanzia dello Stato. Gli interventi del Fondo di cui al presente comma si intendono riferibili anche alle imprese artigiane.
      02. La garanzia dello Stato, di cui al comma 01, opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti da garanzia diretta, cogaranzia o controgaranzia, in caso di accertata insolvenza in relazione agli interventi di cui al citato comma 01. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 01 si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468.

      Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole da: le risorse derivanti sino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili accertate, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2008, n. 153, la somma pari a 450 milioni di euro è destinata al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1977, n. 266.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 70 per cento.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: ovvero con l'intervento della SACE Spa.
11. 32.    Saglia.

      Apportare le seguenti modificazioni:

Art. 11.
(Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato).

      Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

          a) Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma
separata.

          b) Al comma 2, dopo le parole: è integrato con, inserire la parola: due e dopo la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente e dopo la parola: artigiane, aggiungere le seguenti: e sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza.

          c) Al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento.

          d) Al comma 4, in fine, sopprimere le parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La garanzia dello Stato sarà elencala nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

      5-bis. aggiungere, in fine, seguente comma: Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
11. 13.    Fugatti, Bitonci.

      Apportare le seguenti modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:

          a) 1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro.

          b) Al comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: conferite le risorse, eliminare le parole: del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,; conseguentemente le parole: che vengono soppressi sono sostituite con le parole: che viene soppresso.

          c) Al comma 3, permettere la parola: Almeno.

          d) Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistite per una durata massima di 24 mesi, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          e) Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte fino a totale copertura dell'onere.
11. 12.    Polledri.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

          b) Al comma 2, dopo le parole: è integrato con, inserire la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente al comma 2, dopo la parola: artigiane aggiungere le seguenti: sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza;

          c) Al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento al comma 4, sopprimere le parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.

          d) Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

          e) Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Ai relativi eventuali ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1,7.
11. 23.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per dare continuità agli interventi a favore elle piccole e medie imprese centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

          b) al comma 2, dopo le parole: è integrato con, inserire la parola: due e dopo la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente;

          e) al comma 2, dopo la parola: artigiane, aggiungere le seguenti: e sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza;

          d) al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento;

          e) sostituire il comma 4 con il seguente 4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
11. 20.    Marchignoli.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma con seguente:

      1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2;

          b) al comma 3, premettere la parola: almeno;

          c) al comma 4, dopo le parole: assistiti dalla garanzia dello Stato, inserire le parole: per una durata massima di 24 mesi;

          d) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono soppresse e le parole: vengono soppressi sono sostituite dalle seguenti: viene soppresso.
11. 19.    Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

          b) Al comma 2, dopo le parole: e integrato con, inserire la parola: due e dopo la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente; dopo la parola: artigiane, aggiungere le seguenti: e sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza;

          c) Al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento al comma 4, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato;

          d) Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La garanzia dello Stato sarà elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
11. 22.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro.

          b) Al comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: conferite le risorse, eliminare le parole: del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, conseguentemente le parole: che vengono soppressi sono sostituite con le parole: che viene soppresso.

      Al comma 3, premettere la parola: Almeno.

          c) Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistito per una durata massima di 24 mesi, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*  11. 1.    Milanato, Zorzato, Gava.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro.

          b) Al comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: conferite le risorse, eliminare le parole: del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,; conseguentemente le parole: che vengono soppressi sono sostituite con le parole: che viene soppresso.

          c) Al comma 3, premettere la parola:

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistite per una durata massima di 24 mesi, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*  11. 11.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

          b) al comma 2 dopo le parole: è integrato con aggiungere le seguenti: due dopo la parola: organizzazioni aggiungere la seguente: maggiormente;

          c) al comma 3 sostituire le parole: trenta per cento con le seguenti: cinquanta per cento;

          d) al comma 4 sopprimere le seguenti parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato; aggiungere, in fine, il seguente periodo: La garanzia dello Stato; viene elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
11. 5.    Del Tenno.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e di quelle disponibili come accertate ai sensi dell'articolo 2 comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

          b) Al comma 2, sostituire le parole: i rappresentanti delle con le seguenti: due rappresentanti scelti tra le;

          c) Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 70 per cento.

      Al comma 4, sopprimere le parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
11. 17.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente:

      Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quelle disponibili come accertate ai sensi dell'articolo 2 comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n.244, con decreto del Ministro delle sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008,fino al limite massimo di 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7agosto 1997, n. 266.

          b) Al comma 2, sostituire le parole: i rappresentanti delle sono sostituite dalle seguenti: due rappresentanti scelti tra le;

          c) Al comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 70 per cento.
11. 24.    Ravetto.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro.

      Conseguentemente all'articolo 35 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. 8.    Del Tenno.

      Al comma 1, dopo le parole: le risorse aggiungere: accertate; sostituire le parole: fino al limite massimo di 450 milioni di euro, con le seguenti: per un importo pari a 450 milioni di euro e sopprimere le parole da: subordinatamente alla verifica fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

      5-bis. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7 del 1981 e Legge 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa.»;

          nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;.
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
11.  16.    Ceccuzzi, Rubinato.

      Al comma 1 sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      5-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.
11.  10.    Fugatti, Bitonci, Torazzi.

      Al comma 1, sostituire le parole: fino al limite massimo di 450 milioni di euro con le seguenti: fino al limite massimo di 600 milioni di euro;

      Conseguentemente all'articolo 35 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.  4.    Del Tenno.

      Al comma 1, in fine aggiungere il seguente periodo:

      Per dare agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 confluito nel Fondo per la finanza d'impresa viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata.
11.  25.    Romele

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono soppresse;

          b) le parole «che vengono soppressi» sono sostituite con le seguenti «che viene soppresso».
11.  7.    Del Tenno.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Tali risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle piccole e medie imprese e per il riutilizzo di aree industriali site nel Mezzogiorno.
11.  26.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, dopo le parole: è integrato con inserire la parola: due; dopo la parola: organizzazioni inserire la parola: maggiormente; dopo la parola: artigiane aggiungere le seguenti: sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza.
11.  28.    Romele.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Il 20 per cento dei fondi residui ex Gescal, non utilizzati dalle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Campania e confluiti nella Cassa Depositi e Prestiti, sono assegnati al fondo di cui al comma 1, per interventi, in via esclusiva, di garanzia alle imprese artigiane operanti nelle medesime regioni. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie, sulle risorse in oggetto, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1977, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative, per le quattro regioni interessate, delle imprese artigiane.
11.  27.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 3, premettere la seguente parola: Almeno.
11.  6.    Del Tenno.

      Al comma 3, sostituire le parole: Il 30 per cento con le parole: L'85 per cento.
11.  14.    Ceccuzzi, Rubinato.

      Al comma 3, sostituire le parole: trenta per cento con le parole: cinquanta per cento.
11.  29.    Romele.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque ricorra, dopo la parola: «impresa» è aggiunta la seguente: «e dai Professionisti».
11.  18.    Mantini.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, ai confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, operanti nel Mezzogiorno.
11.  30.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:

      4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti, per una durata massima di 24 mesi, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.  9.    Del Tenno.

      Al comma 4, sopprimere le parole da:, comunque nei limiti fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

      5-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
11.  15.    Ceccuzzi, Rubinato.

      Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
      Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

      La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
11.  31.    Romele.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 13, in tutti i commi, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «e dai Professionisti».
11.  2.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 è attribuito un ulteriore contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 11 comma 5-bis pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.  3.    Del Tenno.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. In base a quanto stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, al fine di garantire l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, all'articolo 15, comma 2, lettera a), della citata legge n. 108 del 1996, sono soppresse le seguenti parole: «a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine».
11.  21.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Concessione della garanzia dello Stato per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del Mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni che la Federazione italiana rugby dovrà assumere nei confronti dell'International Rugby Board per la candidatura dell'Italia all'organizzazione della Coppa del Mondo di rugby per gli anni 2015 e 2019, nei limiti, rispettivamente, di 80 milioni di lire sterline e di 100 milioni di lire sterline.
      2. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.
11.  01.    Fava, De Angelis.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

      1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2008 della somma di euro 130 milioni.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 130 milioni di euro per il 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.  02.    Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

      1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni e per l'anno 2009, nella somma di euro 230 milioni.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma i pari a 130 milioni di euro per il 2008 e 230 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.  03.    Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare la crisi del settore bufalino).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, e fino al 31 ottobre 2009, a favore degli allevatori del settore bufalino sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese, quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
      2. Per l'attuazione del comma i è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, quanto a 3 milioni di euro per il 2009 e i milione per il 2010, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000 (AGFA) come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11.  04.    Graziano.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di un termine relativo a misure per favorire la ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari).

      1. All'articolo 2, comma 126 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2009».
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2009.
11.  05.    Paolo Russo, Cicu, Pili, Marrocu.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi alla crescita della partecipazione e della dimensione dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

      1. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nei territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2010.
      2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2010.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n.7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
11. 06.    Calvisi, Capodicasa, Cesario, Marini.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

      1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati che non hanno pagato le rate relative agli anni 2007 e 2008 potranno richiedere la posticipazione delle stesse nonché di quelle in scadenza nel corso dell'anno 2009, alle amministrazioni, agli enti ed alle società mutuanti. Tali rate posticipate, cui saranno applicati gli interessi di mercato, dovranno essere corrisposte entro la scadenza originaria del mutuo.
11. 07.    Rosso.

ART. 12.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
      1-bis. La sottoscrizione avviene su specifica richiesta delle banche interessate, accompagnata da una contestuale relazione della Banca d'Italia in cui è contenuta una valutazione delle condizioni economiche dell'operazione e della commutabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. In tale relazione la Banca d'Italia effettua un'analisi dei coefficienti di patrimonializzazione dell'istituto bancario, tenendo anche conto della più recente attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili e di definire obiettivi di patrimonializzazione coerenti con l'obiettivo di assorbire tali anomalie, se presenti.
      1-ter. Per ciò che concerne i diritti di cui all'articolo 2351 del codice civile, la natura di quelli connessi agli strumenti finanziari di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze li eserciterà, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei, nei decreti di cui al successivo comma 12, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.
      1-quater. Il valore complessivo degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sottoscritti dallo Stato è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
12. 5.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Apportare le seguenti variazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile» con le seguenti: «obbligazioni a condizioni di mercato»;

          b) ai commi da 2 a 12 sostituire le parole: «gli strumenti finanziari, ovunque ricorrano», con le seugenti: «le obbligazioni».
12. 24.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole: strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile aggiungere le parole: non cedibili sul mercato.
12. 25.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 2, dopo le parole: su richiesta dell'emittente, inserire le seguenti: Nel caso di conversione in azioni vale quanto stabilito nell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 4, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
12. 5.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 2, dopo le parole: su richiesta dell'emittente, aggiungere le seguenti: che deve avvenire entro 3 mesi dalla sottoscrizione.
12. 11.    Fugatti, Bitonci.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge. Entro quella data la Banca d'Italia effettua una verifica delle condizioni finanziarie delle banche o dei gruppi bancari coinvolti e propone al Ministero dell'economia e delle finanze la prosecuzione dell'intervento per ulteriori cinque anni a vantaggio di quelle banche o gruppi bancari per i quali dovesse ravvisarne la necessità.
12. 7.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

      Gli strumenti finanziari 1 cui al comma 1 possono essere convertiti in azioni ordinarie su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze trascorsi 10 anni dalla sottoscrizione.
12. 12.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonelli, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, ma in ogni caso non può essere inferiore al tasso dei titoli di debito pubblico eventualmente emessi per il finanziamento della sottoscrizione degli strumenti finanziari o, qualora siano state utilizzate altre forme di finanziamento, al tasso base di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento e valido al momento della sottoscrizione, aumentato di un premio di rischio i cui criteri di determinazione sono definiti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
12. 13.    Benamati.

      Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alle famiglie e alla realizzazione di opere pubbliche.
12. 39.    Ravetto.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) sono trasmessi al Parlamento.

      Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
12. 16.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila, insieme alla Banca d'Italia, sul rispetto dei protocolli di cui al punto, Q e dei codici di cui alla lettera e riferisce in merito alle Camere nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
12. 15.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, il protocollo di cui alla lettera a«) contiene l'adesione della banca o del gruppo bancario all'obiettivo di facilitare la capacitai ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso di rifinanziamento della BCE, nonché all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie a rischio di insolvenza di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari.
12. 14.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al mantenimento ed incremento del volume del credito da assicurare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione.
12. 8.    Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Forcolin, D'Amico.

      Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) all'impegno da parte dell'emittente da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione.
12. 23.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

      a-bis) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutiví, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle stock option.
12. 27.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

          a-bis) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

          a-ter) alla sostituzione degli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile.
12. 26.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) a non procedere per l'anno 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie sia per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà.
12. 10.    Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Forcolin, D'Amico.

      Al comma 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) l'adozione di politiche restrittive di remunerazione e concessione di bonus agli amministratori esecutivi e ai dirigenti almeno per il periodo di due anni;.
12. 9.    Fugatti, Bitonci; Comaroli, Simonetti, Forcolin, D'Amico.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 6, sostituire la parola: «prefetture» con la parola: «province»;

          b) al comma 9, dopo le parole: «trasferimenti a favore degli enti territoriali» sopprimere le parole: «aventi natura obbligatoria».
12. 40.    Strizzolo.

      Al comma 6, sostituire le parole da: a tale fine presso le Prefetture fino a: a legislazione vigente, per le Prefetture, con le seguenti: a tale fine presso le sedi decentrate della Banca d'Italia e' istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
12. 28.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 6, sostituire le parole da: a tale fine presso le Prefetture fino a: soggetti interessati con le seguenti: a tale fine presso le filiali regionali della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione delle istituzioni locali, delle province, delle associazioni imprenditoriali, di quelle sindacali e delle associazioni dei consumatori.
12. 17.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, sostituire la parola: «prefetture» con la parola «province»;

          b) al comma 9, dopo le parole: «trasferimenti a favore degli enti territoriali» sopprimere: «le parole» aventi natura obbligatoria.
12. 2.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 9, dopo le parole: trasferimenti a favore degli enti territoriali sopprimere le parole: aventi natura obbligatoria.
12. 21.    Fontanelli, Ria, Causi, Misiani.

      Al comma 9, lettera a) dopo le parole: del fondo ordinario delle università aggiungere le seguenti: delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
12. 41.    Commercio, Lo Monte, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: del fondo per le politiche sociali.
12. 30.    Mura, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: del fondo per l'occupazione.
12. 31.    Paladini, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: del fondo per i non autosufficienti.
12. 32.    Palagiano, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: delle risorse per la scuola pubblica.
12. 33.    Zazzera, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.
12. 34.    Evangelisti, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: delle risorse per il risparmio energetico e per le fonti energetiche rinnovabili.
12. 35.    Piffari, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca inserire le seguenti: del fondo unico per la giustizia.
12. 36.    Palomba, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, dopo le parole: delle risorse destinate alla ricerca, inserire le seguenti: delle risorse per la difesa del suolo.
12. 37.    Monai, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 9, lettera a), dopo le parole: delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche, aggiungere le seguenti: delle risorse destinate quale contributo alle istituzioni scolastiche non statali.
12. 1.    Toccafondi.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
12. 3.    Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di azione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
12. 29.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 10 con il seguente:

      10. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. 1 pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 11 Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati e comunicati alla Corte dei Conti.
12. 18.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 10, sostituire le parole: al Parlamento con le seguenti: alle competenti commissioni parlamentari per il parere.
12. 42.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Sostituire il comma 12 con il seguente:

      12. Fino al 31 dicembre 200 e limitatamente alle società che esercitano attività bancaria le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. l termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà, con approssimazione per difetto in caso di numero dispari di giorni.
12. 22.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 12, sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia con le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Banca d'Italia.
12. 38.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

      12-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. 1 pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
12. 4.    Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

      12-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. 1 pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. II Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
12. 19.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

      12-bis. Il Ministro dell'economia e finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
12. 20.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

      12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le imprese operanti in singoli aeroporti o sistemi aeroportuali che sviluppano un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri sono tenute al pagamento di contributi in materia di cassa integrazione, guadagni straordinari e di mobilità, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 7 c. 1,2,3 della legge 223 del 23 luglio 1991. Alle stesse aziende si estendono le previsioni dell'ari.. 2 c.1 della legge 166 del 27 ottobre 2008.
      Sempre a decorrere dal 1o gennaio 2009, nell'ambito delle risorse finanziarie indicate al comma 9 e nel limite complessivo di spesa di 40.000.00,00 - a carico del fondo per l'occupazione, che a tal fine è integrata di un importo pari a 20.000.000 - a decorrere dell'anno 2009, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può inoltre concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, che recepiscono intese stipulate in sede territoriale, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale dipendente da società operanti nell'ambito di aeroporti o di sistemi aeroportuali con priorità per quelli che superano i limiti sopra indicati, nello stesso limite massimo previsto dall'ari. 2 c.1 nella Legge 166 del 2008.

      All'onere aggiuntivo di 20.000.000 E a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ari. 10, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2004, n 282, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12. 05.    Pugliese, Berardi.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis
(L'Editoria).

      1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 sopprimere le parole: «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa».
12. 01.    Levi, De Biasi, Ginefra, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis
(L'Editoria).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente periodo: se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, anche con pezzo indistinto ed in unica confezione, l'imposta si applica can l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
12. 02.    Levi, Debiasi, Ginefra, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis
(L'Editoria).

      A decorrere dal 1o gennaio 2009, il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente periodo: se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, anche con pezzo indistinto ed in unica confezione, l'imposta si applica can l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, alla lettera 2009, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: pari a l'1 per cento del fatturato sono sostituite con le seguenti: pari al 2 per cento del fatturato.
12. 03.    Levi, De Biasi, Ginefra, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art 12-bis

      1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sopprimere le parole: «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74 dei Decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni sostituire le seguenti parole: a disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento dei prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti, con le seguenti: «Se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, anche con prezzo indistinto ed in unica confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
12. 04.    Nannicini.

ART. 13.

      Sopprimerlo.
13. 2.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui a11 articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca dì altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
      2. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio dei periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
      3. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.
      4. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 2».

      Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1 e 2, e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.
      2. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione ditale istanza.
      3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma i deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo».
13. 3.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      3-bis. L'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso».

      3-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 2, dopo le parole: «commi 2» è aggiunta la seguente: «, 2-bis».
13. 4.    Pagano.

      Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

      4. L'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

          a) dopo il comma 4, aggiungere:

      «4-bis. Nel caso di partecipazioni azionarie detenute dallo Stato, enti pubblici o da soggetti da questi controllati, l'acquisto di azioni proprie da parte dell'emittente non determina l'obbligo di offerta di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 24 mesi, entro il quale le azioni devono essere cedute o annullate. La Consob può con proprio provvedimento prorogare tale termine di ulteriori 12 mesi».
13. 5.    Ravetto.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Qualora fondi di investimento costituiti, gestiti o controllati da Stati non appartenenti all'Unione europea effettuino investimenti che determinano il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., di imprese italiane, tali da minacciare interessi vitali dello Stato, e in particolare qualora ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, il Presidente del Consiglio dei ministri può adottare le misure di cui al comma 3-quater, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela dei suddetti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, tra cui i principi di proporzionalità e non discriminazione.
      3-ter. Le misure di cui al successivo comma 3-quater sono esercitate al verificarsi delle seguenti circostanze:

          a) grave ed effettivo pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, nonché di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in generale, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonché di un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;

          b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuità di svolgimento degli obblighi verso la collettività nell'ambito dell'esercizio di un servizio pubblico, nonché al perseguimento della missione affidata alla società nel campo delle finalità di interesse pubblico;

          c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi pubblici essenziali;

          d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;

          e) emergenze sanitarie;

      3-quater. Per la tutela delle finalità di cui al comma 3-bis, al verificarsi delle circostanze di cui al comma 3-ter, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri competenti per settore e previo parere conforme dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità indipendenti competenti per settore, entro dieci giorni dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza degli atti, può con proprio decreto sospendere i diritti di voto esercitabili direttamente o indirettamente dai fondi di cui al comma i che non adottino le migliori pratiche correnti accertate sul piano internazionale, così come stabiliti dai «Principi di Santiago» o vietare l'acquisizione di quote o azioni da parte di tali fondi. Le parti interessate possono proporre ricorso avverso tali provvedimenti entro il termine di sessanta giorni innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
13. 1.    Causi.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo e fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto, nei confronti di società controllate direttamente o indirettamente da uno Stato o da enti pubblici, anche territoriali od economici, titolari per il proprio mercato nazionale di una posizione dominante, l'assunzione diretta o indiretta, da parte di persone fisiche non residenti o di altri soggetti non aventi la sede nel territorio dello Stato, di partecipazioni complessivamente superiori al 2 per cento del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria di società operanti nei settori predetti è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, sono stabiliti i termini e le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 3-bis.
      3-quater. L'autorizzazione non è concessa qualora il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga che l'operazione rechi pregiudizio alla pubblica sicurezza, all'ordine pubblico e agli interessi della difesa nazionale. In caso di diniego di autorizzazione il Ministro medesimo adotta un provvedimento debitamente motivato in relazione al pregiudizio derivante dall'operazione agli interessi vitali dello Stato. Il provvedimento di diniego di autorizzazione è impugnabile entro sessanta giorni innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
      3-quinquies. Qualora il Ministro dell'economia e delle finanze constati che l'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3-bis sia avvenuta in assenza di autorizzazione, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione acquisita e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno.
      3-sexies. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita della partecipazione acquisita, secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
      3-septies. È nullo qualunque negozio, contratto o clausola contrattuale che abbia quale effetto l'assunzione di una partecipazione, di cui al comma 3-bis, direttamente, indirettamente o per interposta persona, in mancanza della prescritta autorizzazione ministeriale.
13. 6.    Fava, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica al libro quinto del codice civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».
13. 01.    Pagano.

ART. 14.

      Sopprimerlo.
14. 17.    Boccia.

      Sopprimere il comma 1.
*  14. 11.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 1.
*  14. 12.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Sopprimere il comma 1.
*  14. 23.    Fugatti, Bitonci.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

      6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 5 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Tali soggetti devono cedere le partecipazioni che determinano una quota superiore al 5 per cento dei diritti di voto entro il 31 dicembre 2010. In via transitoria, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, tali soggetti non potranno esercitare i diritti di voto eccedenti la quota citata per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca.
14. 6.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

      Tali soggetti non possono comunque esercitare il diritto di voto per l'elezione degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca.
14. 5.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti:

      All'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, è aggiunto il seguente comma:

      8-bis. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dai commi precedenti e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
14. 3.    Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Al comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267» sono aggiunte le seguenti: «Il compenso dell'amministratore delegato non può essere superiore al doppio del compenso del Presidente».
14. 21.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:

      4-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 è modificato come segue:

          a) al comma 2, le parole: «da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici membri»;

          b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «un dirigente in servizio presso l Agenzia delle entrate».
14. 24.    Germanà.

      Sopprimere il comma 5.
*  14. 7.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sopprimere il comma 5.
*  14. 9.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 5.
*  14. 14.    Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Con riferimento al completamento delle procedure di cessione della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., le operazioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 56, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, effettuate in attuazione dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
14. 13.    Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Sopprimere i commi da 6 a 9.
*  14. 8.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sopprimere i commi da 6 a 9.
*  14. 16.    Boccia.

      Al comma 7 sopprimere le parole: e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
14. 1.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 7, dopo le parole: e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate, aggiungere le seguenti: dopo la data del 29 novembre 2008.
14. 2.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 7, sostituire le parole: già presentate con le seguenti: presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
14. 15.    Boccia.

      Al comma 7, sostituire le parole: anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate con le seguenti: alle domande di rimborso presentate successivamente all'approvazione stessa.
14. 22.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento al periodo da adottare per il calcolo del valore complessivo delle richieste di rimborso, alla definizione di attività illiquide, al pregiudizio dell'interesse dei partecipanti, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.
14. 10.    Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

      9-bis. All'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1.998, n.58, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Salvo fatto più grave, costituisce violazione delle disposizioni dei commi 1 ed 1-bis la collocazione presso la clientela, ed in particolare presso le imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, di strumenti finanziari derivati o di swap o di qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente dei prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione.
14. 4.    Pagano.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Al comma 3, dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole: «gli articoli 2» è inserita la seguente: «, 4».
14. 18.    Baretta, De Micheli.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      10. Stante il vigente quadro convenzionale, continuano a non applicarsi fino al 31 dicembre 2009 gli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 28 giugno 1990, convertito nella legge n. 227 del 4 agosto 1990, modificato dal decreto legislativo n. 127 del 30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto ministeriale del 15 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007 emesso anche con riferimento al regolamento CE n. 1889/2005 e dal decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione al regolamento CE n. 1889/2005), per i trasferimenti di denaro, titoli o valori assimilati così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione al regolamento CE n. 1889/2005), eseguiti da persone fisiche, istituzioni ed intermediari bancari e finanziari residenti in Italia verso soggetti residenti in San Marino e da persone fisiche, istituzioni ed intermediari bancari e finanziari residenti in San Marino verso soggetti residenti in Italia.
14. 19.    Pini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      10. Stante il vigente quadro convenzionale, continuano a non applicarsi gli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 28 giugno 1990, convertito nella legge n. 227 del 4 agosto 1990, modificato dal decreto legislativo n. 127 del 30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto ministeriale del 15 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007 emesso anche con riferimento al regolamento CE n. 1889/2005 e dal decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione al regolamento CE n. 1889/2005), per i trasferimenti di denaro, titoli o valori assimilati così come definiti all'articolo 1 del citato decreto legislativo del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008 (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione al regolamento CE n. 1889/2005), eseguiti da persone fisiche, istituzioni ed intermediari bancari e finanziari residenti in Italia verso soggetti residenti in San Marino e da persone fisiche, istituzioni ed intermediari bancari e finanziari residenti in San Marino verso soggetti residenti in Italia.
14. 20.    Pini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi per garantire liquidità alle PMI).

      1. Per il solo anno 2009, al fine di concedere alle micro, piccole e medie imprese in difficoltà, la sospensione dei pagamenti di rate di prestiti, anche relativi a contratti di leasing, concessi da istituti bancari e finanziari, è istituito apposito Fondo, con dotazione di 100 milioni di euro, presso la Cassa Depositi e prestiti, le cui risorse sono destinate momentaneamente agli istituti di credito eroganti per il periodo di sospensione.
      2. II debitore può chiedere la sospensione massima di tre mesi delle rate scadenti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per non più di 4 rate. La richiesta deve essere effettuata all'istituto di credito erogante, che la inoltra alla Cassa Depositi e prestiti. La sospensione non comporta le segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia o a centrali rischi private.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissate le modalità di attuazione della presente norma.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

      Conseguentemente, all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 15 milioni.
14. 01.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Forcolin, D'Amico.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Rinegoziazione mutui e finanziamenti inerenti all'esercizio di attività professionali o d'impresa).

      1. Con le medesime modalità e procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione modalità e criteri di rinegoziazione per mutui e finanziamenti, anche nella forma di leasing finanziario, stipulati da persone fisiche o piccole e medie imprese nell'esercizio della professione o dell'attività di impresa.
14. 02.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

      1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
      2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
      3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
14. 03.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Polledri.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di usura).

      1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo».
14. 04.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni a tutela del consumatore nel settore creditizio).

      1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire il comma 4 con i seguenti:

      4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.
      4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

          a) aperture di credito in conto corrente;

          b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;

          c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;

          d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

          e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving.
14. 05.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio).

      1. All'articolo 114-bis «Emissione di moneta elettronica», del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Le banche e gli istituti di credito sono obbligate a rilasciare gratuitamente ai propri clienti correntisti le carte elettroniche adibite al solo servizio bancomat. In caso di adozione di un'unica carta elettronica con servizio sia bancomat che carta di credito, il rilascio deve essere effettuato comunque a titolo gratuito.
14. 06.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio).

      1. All'articolo 126 «Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente», del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario esercitano il recesso dal contratto, sono obbligate a concedere al consumatore o all'impresa un periodo non inferiore a 90 giorni utile per la restituzione dell'anticipazione di credito revocata.
14. 07.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni a tutela del consumatore nel settore bancario e creditizio).

      1. All'articolo 117, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Nel caso il cui per la stipula di un contratto la banca o l'istituto di credito richiedano una perizia giurata sul valore di beni immobili, la medesima perizia deve essere rilasciata in copia al cliente. Alla perizia è riconosciuta validità di dodici mesi ai fini del riutilizzo per medesime finalità presso altri istituti di credito. I costi delle perizie giurate e delle spese di istruttoria, se addebitati al cliente, devono essere espressamente documentati. Il cliente può presentare propria perizia sui beni, se giurata da professionista abilitato.
14. 08.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

      1. Al fine di riabilitare persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
      2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
      3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
14. 09.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Polledri.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

      1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

Art. 18-ter.
(Società di consulenza finanziaria).

      1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.
      3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.
14. 010.    Pagano.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Divieto di stipula e risoluzione anticipata dei contratti finanziari in derivati).

      1. Dopo l'articolo 249 del decreto legislativo n. 267/2000, è inserito il seguente: «Art. 249-bis - Divieto di stipula e risoluzione anticipata dei contratti finanziari in derivati - 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto della gestione, di cui all'articolo 256, comma 11, agli enti locali è fatto divieto di stipulare contratti finanziari in derivati.
      2. Per gli enti locali di cui al comma 1, i contratti finanziari in derivati si risolvono automaticamente alla data della deliberazione di dissesto adottata dal Consiglio Comunale dell'ente locale, così come disciplinato dall'articolo 246.
      3. Il valore di chiusura del contratto si rileva alla data della dichiarazione del dissesto e rientra nelle competenze dell'Organo Straordinario di Liquidazione.
      4. In caso di valore di chiusura negativo, le somme costituiscono massa passiva, così come definita dall'articolo 254, comma 3, lettera d).
      5. In caso di valore di chiusura positivo, le somme costituiscono massa attiva, così come definita dall'articolo 255, comma 1.

      2. All'articolo 254, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis. I debiti relativi ai valori di chiusura negativi (mark to market) dei contratti finanziari in derivati, risolti automaticamente ai sensi dell'articolo 249-bis.
      3. All'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, dopo le parole: «da altre entrate» sono aggiunte le seguenti: «compresi i valori di chiusura positivi (mark to market) derivanti dalla risoluzione automatica dei contratti finanziari in derivati, ai sensi dell'articolo 249-bis.
14. 011.    Boccia.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

      All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al terzo periodo le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
14. 012.    Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti ani, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
      2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni a regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1953, n. 567.
14. 013.    Pini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Soppressione commissione di massimo scoperto).

      1. A decorrere dal primo gennaio 2009 è nullo qualsiasi addebito derivante da clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, o comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma o che attribuiscano una remunerazione alla banca indipendentemente dalla effettiva durata dei prelievo della somma da parte del correntista.
14. 014.    Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Soppressione commissione di massimo scoperto).

      1. Sono nulle te clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, o comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma o che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelievo delta somma da parte del correntista.
14. 015.    Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

ART. 15

      Sopprimere i commi da 13 a 15.
15.  15.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 13, dopo le parole: i soggetti aggiungere le seguenti: con l'esclusione delle imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 14 e 15.
15.  18.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 13 sostituire le parole: o, ove disponibile, dell'ultima relazione semestrale regolarmente approvati con le seguenti: regolarmente approvato.
15.  10.    Cassinelli.

      Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
15.  16.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
15.  17.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

      «15-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2009, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2009 e il 16 marzo 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
      15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
15.  8.    Del Tenno.

      Al comma 16, dopo le parole: ed equiparate aggiungere le seguenti: e le imprese individuali.
15.  9.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 16, sopprimere le parole: delle aree edificabili e.
15.  1.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Al comma 20, sostituire le parole: terzo esercizio con le seguenti: quinto esercizio.
15.  3.    De Angelis.

      Al comma 20, al primo periodo sostituire le parole: terzo esercizio con le seguenti: secondo esercizio.

      Conseguentemente, al comma 21 sostituire le parole: quarto esercizio successivo con le seguenti: terzo esercizio successivo.
15.  11.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Al comma 20, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

      Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

      23-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009, a 40,25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 45 milioni di euro per il 2011.
15.  5.    De Angelis.

      Al comma 20, sostituire le parole: del 7 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

      Conseguentemente, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

      23-bis. Le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 45 milioni di euro per l'anno 2009, a 16 milioni di euro per l'anno 2010 e a 22 milioni di euro per il 2011.
15.  4.    De Angelis.

      Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

      «20-bis. La misura dell'imposta sostitutiva di cui al comma 20, è ridotta del 50 per cento per la rivalutazione degli alberghi e degli stabilimenti termali ammortizzabili, ubicati nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la svalutazione dei terreni non ammortizzabili sui quali gravano concessioni minerarie relative ad acque minerali e termali, ubicati negli stessi territori.
      20-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro».
15.  13.    Bitonci, Goisis.

      Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

      «20-bis. La misura dell'imposta sostitutiva di cui al comma precedente, è ridotta del 50 per cento per la rivalutazione degli alberghi e degli stabilimenti termali ammortizzabili, ubicati nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la rivalutazione dei terreni non ammortizzabili sui quali gravano concessioni minerarie relative ad acque minerali e termali, ubicati negli stessi territori.
      20-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 20-bis pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spese come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
15.  20.    Vannucci, Albonetti, Luciano Agostini, Baretta, Bocci, Boffa, Brandolini, Ceccuzzi, Cenni, Codurelli, De Biasi, Ferranti, Froner, Gaglione, Gozi, Lovelli, Lucà, Merloni, Miotto, Motta, Orlando, Peluffo, Pepe, Rampi, Ria, Rosato, Rossa, Samperi, Sanga, Sbrollini, Schirru, Sposetti, Tidei.

      Al comma 21, dopo le parole: Nel caso di cessione a titolo oneroso aggiungere le seguenti:, fatta esclusione per il caso in cui i proventi della gestione vengano interamente reinvestiti nell'impresa.
15.  14.    Causi, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 21, sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.
15.  2.    De Angelis.

      Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui ai commi dal 16 al 23 sono escluse le persone fisiche esercenti attività d'impresa.
15.  19.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

      23-bis. La rivalutazione dei beni di impresa, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, può essere eseguita con esclusivo riferimento ai beni immobili, ammortizzabili e strumentali per l'esercizio dell'attività degli «Stabilimenti idropinici ed idrotermali» di cui al codice 93.04.2 facente parte della «Tabella dei codici delle attività economiche ATECOFIN 2004».
      23-ter. La rivalutazione di cui al comma 23-bis può essere eseguita, con esclusivo riferimento ai predetti beni immobili strumentali risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2008, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      23-quater. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
      23-quinquies. L'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 3 per cento, è versata entro il termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
      23-sexies. Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 23-bis può essere assoggettato, in tutto o in parte, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo le seguenti quote: 10 per cento nel 2009; 45 per cento nel 2010; 45 per cento nel 2011. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
15.  12.    Pini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;

          b) al secondo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009;

          c) al terzo periodo, le parole: 31 ottobre 2008 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2009.
15.  04.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, le parole: «1o ottobre 2008» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2009»;

          b) al terzo periodo, le parole: «1o ottobre 2008» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2009».

      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro».
15.  010.    Bitonci, Bragantini, Forcolin, Lanzarin, Fugatti.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Reinvestimento delle plusvalenze realizzate in nuove imprese).

      1. All'articolo 68, comma 6-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «che svolgono la medesima attività» sono soppresse.
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per l'anno 2009, a 73,3 milioni di euro per l'anno 2010 e a 60,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
15.  01.    Leo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi a favore della liberalizzazione delle quote di ammortamento per i beni strumentali innovativi).

      1. Per i beni strumentali che costituiscono investimenti innovativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ordinati nei sei mesi successivi alla promulgazione del presente dispositivo di legge e consegnati nei 24 mesi successivi all'ordine, è applicata la liberalizzazione delle quote di ammortamento a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
15.  014.    Vignali.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni in materia di imposta di registro).

      1. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
      2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.
15.  09.    Simonetti.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2009 e 2010 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
15.  017.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Valenza delle interpretazioni dell'Organismo italiano di contabilità ai fini I.Re.S. e I.R.A.P.).

      1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e della corretta interpretazione dei principi contabili nazionali assumono rilievo, oltre alle pronunce dei competenti organi internazionali (IFRIC/SIC), anche le soluzioni applicative e i documenti interpretativi adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità».
      2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente comma: «6. Ai fini della corretta applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e della corretta interpretazione dei principi contabili nazionali assumono rilievo, oltre alle pronunce dei competenti organi internazionali (IFRIC/SIC), anche le soluzioni applicative e i documenti interpretativi adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità».
15.  03.    Leo.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni anti-elusione).

      1. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito seguente: «Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, salvo che il comportamento del contribuente sia posto in essere in base a valide ragione economiche».

          b) il comma 2 è sostituto dal seguente: «L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte di qualsiasi natura dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione».

          c) il comma 3 è soppresso.

      2. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano con riferimento a tutte le imposte dirette ed indirette.
      3. Le disposizioni del comma 1 lettera a) hanno carattere interpretativo. Le disposizioni del comma 1, lettere b) e c) e quelle del comma 2 si applicano ai comportamenti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2009».
15.  02.    Leo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000.000 di lire» sono sostituite con le seguenti: «5.000 euro».
15.  06.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «e l'attribuzione della rendita catastale», aggiungere le seguenti: «e anche per i tributi e sanzioni derivanti da accertamento di valore degli immobili, da accertamenti ICI, da accertamenti per decadenza dei benefici fiscali sulla prima casa, TARSU».
15.  08.    Simonetti, Fugatti.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007).

      All'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole: «1o dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2008».

          b) al secondo periodo, le parole: «1o novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o novembre 2008».
15.  05.    Strizzolo.

      Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 2 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Tale presentazione dovrà poi essere rinnovata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione ogni 12 mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione».

      2. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunta la seguente lettera:

          «d) nel caso di mancata presentazione del DURC, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 28».
15.  011.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al secondo periodo le parole: «ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore ai dodici mesi,» sono soppresse;

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

              «I contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore ai dodici mesi avranno la sola facoltà, esercitabile anche in corso di esercizio non appena la percentuale di esportazioni operate nell'anno superi la percentuale del 10 per cento del volume d'affari, di operare acquisti in sospensione fino al concorso dell'ammontare delle esportazioni operate dall'inizio attività fino alla fine del primo periodo di imposta; la facoltà di opzione definitiva spetterà loro, al verificarsi dei requisiti previsti anche per gli altri contribuenti, a partire dall'inizio del secondo periodo di imposta, con plafond pari al residuo di quanto già utilizzato per acquisti in sospensione nel primo periodo».
15.  016.    Vignali.

      Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, aggiungere il seguente comma:

      «1-bis. Decorso il periodo di cui al comma 1, il revisore può essere nominato presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».
15.  013.    Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche al periodo di imposta 2007. Con decreto del Ministero dell'economia sono determinati i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15.  018.    Giudice.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

      1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1978, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e del fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengano corrisposti contestualmente alla prima rata».
15.  07.    Simonetti, Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri.

ART. 16.

      Sopprimere i commi da 1 a 5.
16. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire i commi da la 5 con i seguenti:

      1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».
      2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro, Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
      3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai tini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

              1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

              2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

      4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

          b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

      5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
16. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire i commi da 1 a 5, con il seguente:

      1. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
16. 31. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sopprimere il comma 2.
16. 25. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Coloro che adempiono alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 37, commi da 33 a 37-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale.
16. 19. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, de Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente norma non si applica alle imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli esercenti arti e professioni».
      2-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. 35. Brugger, Zeller, Nicco.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Al comma 10 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, la lettera b) è soppressa.
      2-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. 36. Brugger, Zeller, Nicco.

      Sopprimere il comma 3.
16. 26. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. L'efficacia dell'articolo 1, commi da 30 a 32, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa fino al 30 giugno 2009. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, modalità operative finalizzate a migliorare l'efficacia della comunicazione preventiva di cui alle predette norme.
16. 20. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, de Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 121 a 123 sono abrogati.
16. 39. Brugger, Zeller.

      Sopprimere il comma 4.
* 16. 21. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, de Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 4.
* 16. 27. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      4-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) l'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;

          b) il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

          c) i commi 382, 384 e 395 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      4-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
16. 3. Leo.

      Sopprimere il comma 5.
* 16. 22. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, de Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 5.
* 16. 28. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un nono»;

          b) al comma 1, lettera b), le parole: «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un sesto»;

          c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un nono».
16. 23. Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, de Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore.
16. 11. Bitonci, Fugatti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le disposizioni di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non trovano applicazione per le imprese fino a quindici dipendenti».
16. 12. Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Brigantini, D'Amico.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, all'articolo 3, comma 1, il punto 4 della lettera m) è sostituito dal seguente:

          «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3)».
16. 43. Toccafondi.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
16. 7. Fugatti, Bitonci, D'Amico Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi presso le piccole e medie imprese delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse devono coordinare la propria azione sul territorio. La ripetizione degli accessi presso un'attività economica entro sei mesi deve essere motivata.
16. 8. Fugatti, Bitonci, D'Amico Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 100 intrattenimenti nel corso dell'anno solare.
16. 9. Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: «per la conclusione degli affari» sono aggiunte le seguenti: «e obbligatoriamente ricevute dalle parti»;

          b) all'articolo 57, comma 1-bis, dopo le parole: «per la conclusione degli affari» sono aggiunte le seguenti: «e obbligatoriamente ricevute dalle parti»;

          c) all'articolo 57, comma 2 dopo le parole: «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «e degli agenti immobiliari».
16. 15. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. All'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:

          b-quater) laboratori privati di prova sui materiali, qualora certificati UNI EN 9001.
16. 13. Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:

      5-bis. L'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate al comma 4, lettera h), relative a beni consegnati al depositano, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva.
16. 1. Ventucci.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante».
16. 10. Bitonci, Fugatti.

      Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabiità con analoghi sistemi internazionali.

      Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, dopo le parole: proprio indirizzo di posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

          b) al comma 8, dopo le parole: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata, aggiungere le seguenti: o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

          c) al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6;

          d) al comma 10, dopo le parole: singoli indirizzi di posta elettronica certificata aggiungere le seguenti: o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6.
16. 37. Girlanda.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente decreto;

          b) al comma 7, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente decreto.
16. 32. Stradella, Lo Presti.

      Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

      Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica, esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
16. 34. Contento.

      Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

      8. All'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono aggiunti i seguenti commi:

      «3-bis. Qualora non abbiano provveduto ai sensi del comma 3, lettera a), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
      3-ter. Salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 3-bis, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».
16. 33. Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

      10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono obbligati al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, n. 3) della tariffa parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
      10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis del presente articolo.
16. 42. Laboccetta.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. Ai fini della diffusione presso le pubbliche amministrazioni di comportamenti, prassi, procedure, tecniche e mezzi di gestione che riducano i consumi di carta, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre ad effettuare e organizzare iniziative di monitoraggio e verifica, realizza progetti e campagne di comunicazione anche con riferimento alla riduzione dei formati di stampa, ed uso del fronte/retro, all'utilizzo di carta con spessore ridotto o di carte generate da macero, all'utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea, al riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.
16. 41. Fallica, Giudice.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.
      12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi, alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
16. 4. Leo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 32.
16. 18. Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartini, Sanga, Scarpetti, testa, Vico, Zunino.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.
* 16. 2. Zorzato, Gava, Milanato.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.
* 16. 5. Del Tenno.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.
* 16. 14. Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca.
* 16. 17. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      12-bis. Il nono comma, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, introdotto dal comma 14, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.
16. 40. Mazzocchi.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi).

      1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.
      2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.
* 16. 01. Del Tenno.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di consorzi).

      1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.
      2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.
* 16. 08. Baretta, De Micheli.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1o agosto 2005.
16. 02. Caparini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno allo start-up).

      1. Al fine di favorire l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di nuove piccole e medie imprese, anche a carattere innovativo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2009, destinato al sostegno dell'attività svolta dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del commercio e dell'artigianato, con riferimento a:

          a) formazione professionale all'ingresso e continua;

          b) studi ed analisi di mercato;

          c) utilizzazione della garanzia dei Confidi per favorire l'accesso al credito;

          d) servizi di monitoraggio e tutoraggio dello sviluppo imprenditoriale;

          e) certificazione di qualità;

          f) revisione dei bilanci;

          g) predisposizione di piani di informatizzazione gestionale;

          h) attività di consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

      Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.
16. 07. Marchignoli.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno allo start-up).

      1. Al fine di favorire l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di nuove piccole e medie imprese, anche a carattere innovativo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo, con dotazione di .... per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, destinato al sostegno dell'attività svolta dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, del commercio e dell'artigianato, con riferimento a:

          a) formazione professionale all'ingresso e continua;

          b) studi ed analisi di mercato;

          c) utilizzazione della garanzia dei Confidi per favorire l'accesso al credito;

          d) servizi di monitoraggio e tutoraggio dello sviluppo imprenditoriale;

          e) certificazione di qualità;

          f) revisione dei bilanci;

          g) predisposizione di piani di informatizzazione gestionale;

          h) attività di consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
16. 03. Fugatti, Bitonci.

ART. 17.

      Sostituire la rubrica con la seguente:

      Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito di imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero.

      Conseguentemente al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'incentivo di cui al presente comma si applica aggiungere le seguenti:, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e al comma 2, sopprimere le parole: di commissione e dopo le parole: imprese residenti o localizzate aggiungere le seguenti: negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo ovvero.
17.  2.    Pagano.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri e le modalità con cui documentare l'attività di ricerca o docenza di cui al comma 1.
17.  1.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Incentivi per lo sviluppo

del settore agroalimentare).

      1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi di imposta successivi alla data del 31 dicembre 2008 effettuano investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, finiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
      2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
      3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2009, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
S. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di curo per ciascun anno del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
17.  06.    Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

      Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Adozione di ricercatori universitari del mezzogiorno).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, residenti nelle citate regioni meridionali.
      2. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con l Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziate da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.
      4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del D.Lgs. 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» D.Lgs 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
17.  01.    Calvisi, Capodicasa, Cesario, Marini.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Mutui piccoli imprenditori agricoli).

      1. L'importo delle rate, a carico delle cooperative agricole, delle organizzazioni di produttori e dei singoli imprenditori agricoli, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato tra il 2 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
      2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui contratti per investimenti, per l'introduzione di procedimenti innovativi, per l'accorpamento fondiario strumentali all'attività dei soggetti di cui al comma 1 ad eccezione di quelli che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2008 hanno dichiarato un fatturato superiore ai 15.000 euro.
      3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto.
      4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
17.  07.    Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40% nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 600 milioni di curo per l'anno 2010 e 300 milioni di curo a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
17.  02    Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borsa di studio a supporto della mobilità individuale per studio, per tirocinio o per formazione professionale bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2009, nell'ambito del programma LLP, istituito con decisione n. 1720/06/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e nell'ambito del programma Erasmus Mundus II, nonché gli altri contributi comunitari e di altri organismi internazionali e le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 12 mila euro.
      2. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008, le parole: «0, 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0, 20 per cento».
17.  03.    Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.350, concernente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), sono aggiunte le seguenti parole: «Per gli enti di cui al comma 16, non costituiscono altresì indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le cartolarizzazioni o le cessioni pro-soluto dei crediti anche futuri derivanti da convenzioni stipulate tra detto ente e il Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 188/05 e n. 40/06 o ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e della delibera dell'Autorità per l'energia elettrice e il gas n. 90/2007, purché il ricorso nei confronti del cedente sia limitato alla ipotesi di inesistenza del credito dovuta alla mancata produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico di cui alla convenzione oggetto della cessione a causa di una produzione inferiore alle stime preventivamente ottenute dal cedente da un soggetto professionale».
17.  09.    Polledri.

      Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a vantaggio delle imprese).

      1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati che non hanno pagato le rate relative agli anni 2007 e 2008 potranno richiedere la posticipazione delle stesse nonché di quelle in scadenza nel corso dell'anno 2009, alle amministrazioni, agli enti ed alle società mutuanti. Tali rate posticipate, cui saranno applicati gli interessi di mercato, dovranno essere corrisposte entro la scadenza originaria del mutuo.
17.  05.    Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      4. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
17.  010.    Marinello.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente: (Interventi per il settore zootecnico).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009 per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche che a seguito della crisi degli allevamenti di suini hanno dichiarato lo stato di crisi del settore.
17.  08.    Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazione al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di incentivi all'autoimprenditorialità).

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          n) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore dell'energia.
17.  04.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Gli ospedali classificati, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera», di proprietà ed a gestione di istituti ed Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono equiparati, a tutti gli effetti, alle strutture sanitarie pubbliche ed i relativi oneri sono a carico dei servizi sanitari regionali.
17.  011.    Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 18.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate con le seguenti: assegna per una quota pari 7 per cento dei trasferimenti correnti alle imprese per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché una quota pari al 10 per cento dei contributi agli investimenti delle imprese per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, con le seguenti: del 7 per cento nell'anno 2009, e del 3 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dei contributi agli investimenti delle imprese.

      Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno 2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011 con le seguenti: dell'1 per cento nell'anno 2009, e dello 0,5 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 dei contributi agli investimenti delle imprese.
18. 17.    Marinello, Pagano, Vincenzo Antonio Fontana.

      Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: in maniera non delegabile; dopo le parole: assunti in sede europea aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata e dopo aver trasmesso lo schema di delibera al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari; sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.

      Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: L'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate.
18. 13.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: in maniera non delegabile.
18. 12.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: e del Ministro per gli affari regionali.
18. 19.    Ria.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro per le infrastrutture e trasporti per quanto attiene alla lettera b) inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.
18. 31.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, alinea, dopo le parole: assunti in sede europea aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata e dopo aver trasmesso lo schema di delibera al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 45 giorni.
18. 11.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole: e dei Fondi Europei, secondo i profili di compatibilità con la normativa comunitaria.
18. 35.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera a), e al comma 2, dopo le parole: Fondo sociale per occupazione e formazione aggiungere le seguenti: e di sostegno all'occupazione femminile.
18. 23.    Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: risanamento ambientale inserire le seguenti: difesa del suolo, bonifica da inquinamento ambientale ed opere idrauliche.
18. 30.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: edilizia carceraria inserire le seguenti:, per l'edilizia sociale.
18. 29.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per la mobilità aggiungere le seguenti: nonché per assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina, fermo restando che le risorse destinate a questi ultimi sono determinate, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in misura non inferiore a 14 milioni di euro.
* 18. 32.    Villecco Calipari, Vico, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Bellanova, Boccia, Bordo, Capano, Concia, Ginefra, Grassi, Losacco, Mastromauro, Ria, Servodio, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Enzo Carra, Causi, D'Antoni, Genovese, Levi, Martino, Antonino Russo, Samperi, Siragusa.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per la mobilità aggiungere le seguenti: nonché per assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina, fermo restando che le risorse destinate a questi ultimi sono determinate, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in misura non inferiore a 14 milioni di euro.
* 18. 6.    Rossi Luciano, Fallica, Moles, Petrenga.

      Al comma 1, lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
** 18. 7.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
** 18. 15.    Fontanelli, Ria, Causi, Misiani.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinarie per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
** 18. 9.    Strizzolo.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.
* 18. 16.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.
* 18. 8.    Graziano.

      Al comma l, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determina i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.
* 18. 28.    De Micheli, Marchi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.
* 18. 26.    Misiani, Causi, Marchi, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno.
* 18. 36.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati dette aree urbane, istituito netto Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche ai fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi ai Patto di Stabilità Interno.
* 18. 25.    Barbato.

      Al comma l, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi ai Patto di Stabilità Interno.
* 18. 3.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          c) al Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'ammortamento di mutui contratti per finanziare progetti di opere pubbliche immediatamente cantierabili entro la data di entrata in vigore della presente legge.
18. 34.    Rubinato, Benamati.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico della Sicilia centro-meridionale, le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono tra l'altro destinate al completamento dell'itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19 previsto dal Programma di infrastrutture strategiche di cui all'Allegato 1 del DPEF 2009-2013.
18. 1.    Vincenzo Antonio Fontana, Pagano, Marinello.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate prioritariamente per il sostegno al reddito e per attività formativa da svolgersi anche attraverso l'apprendistato svolto, in conformità alla rispettiva disciplina regionale, in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche.
18. 24.    Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. All'articolo 2, comma 539 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 539, primo periodo, le parole: «tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;

          b) al comma 540, primo periodo le parole: «tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008».

      2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 21.    Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 72, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;

          b) al comma 73 le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2009».

      2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 150 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 22.    Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare l'85 per cento delle risorse ai territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
18. 5.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 3, aggiungere infine le parole: l'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate.
18. 10.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

      3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 200 milioni di euro.
      3-ter. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
      3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3-bis pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).
18. 4.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Per Regioni del Mezzogiorno si intendono le seguenti: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.
18. 18.    Ria.

      Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:

      5. Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo.
      6. Le delibere adottate dal CIPE per il riparto di fondi e di risorse sono trasmesse alle Camere, prima dell'adozione definitiva, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
18. 33.    Capodicasa, D'Antoni, Boccia, Vico, Calvisi, Marini, Bellanova.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

      5. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
      6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18. 14.    Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Vannucci.

      Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti:

      5. Al fine di consentire ai comuni in stato di dissesto di beneficiare dei finanziamenti previsti in attuazione dei programmi operativi regionali e nazionali del quadro strategico nazionale 2007-2013, le quote di cofinanziamento a carico degli enti locali per interventi infrastrutturali, eventualmente previste dai programmi operativi, non sono richieste ai predetti comuni.
      6. L'attuazione del comma 5 è subordinata all'adozione di una delibera da parte del CIPE avente ad oggetto la rimodulazione del tasso di cofinanziamento riferito ad interventi diversi da quelli di cui al comma 5 compresi nei programmi operativi di cui al medesimo comma 5 al fine di assicurare il rispetto del tasso di cofinanziamento per ciascun asse come fissato dalla relativa decisione di approvazione da parte della Commissione europea e l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
18. 2.    Franzoso.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 possono essere realizzate anche utilizzando, come aggiuntive rispetto a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del Fondo aree sottoutilizzate. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          d) al comma 1, sostituire le parole «d'intesa con» con le seguenti «sentita»;

          e) al comma 12, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal successivo comma 12-bis,»;

          f) dopo il comma 12, inserire il seguente:

      «12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che recepisce l'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
18. 39.    Zorzato, Angelucci, Berardi, Bernardo, Conte, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Jannone, Laboccetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. Per la corresponsione dei contributi per la realizzazione e il ripristino di sale cinematografiche, nonché l'adeguamento delle relative strutture ed apparecchiature, di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è autorizzato uno stanziamento di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
18. 38.    Del Tenno.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. Al fine di consentire il rinnovo della Convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Aero Club d'Italia per il finanziamento del piano di rinnovo della flotta aerea, nell'interesse della sicurezza del volo e della continuità aerodidattica e sportiva della Nazione, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. All'onere di cui al presente comma pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009/2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 37.    Fugatti.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
18. 27.    Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      5. Per favorire la realizzazione di investimenti di carattere infrastrutturale nel settore della ricerca avanzata in materia sanitaria, ed in particolar modo per incrementare la ricerca per la medicina molecolare, il diabete e le malattie metaboliche, le biotecnologie e le bioimmagini, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18. 41.    Vincenzo Antonio Fontana.

      Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

      4-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo.
18. 40.    Franzoso.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici).

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il «Fondo nazionale per il risanamento dall'amianto degli edifici scolastici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici scolastici, con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma triennale per il risanamento degli edifici scolastici di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli ulteriori interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni medesime.
      3. Al fine di compensare l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 60 milioni di euro.
18. 04.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego).

      1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per gli anni 2009, 2010 e 2011, pari a 200 milioni di euro.
      2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
      3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 2 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008).
18. 07.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego).

      1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per l'anno 2009 pari a 200 milioni di euro.
      2. Il CIPE con propria delibera provvederà , in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.
      3. Al fine di compensare l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.
18. 05.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Finanziamento di infrastrutture urgenti).

      1. Per il finanziamento di infrastrutture, individuate, con priorità, dalle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui all'Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2013, è autorizzata la spesa quindicennale di 310 milioni di euro nel triennio, di cui 50 milioni di euro nel 2009, di 100 milioni di euro nel 2010 e di 160 milioni di euro nel 2011. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni aggiudicatrici competenti.
      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro nel 2009, 150 milioni nel 2010, e 310 milioni a decorrere dal 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
18. 09.    Calvisi, Capodicasa, Cesario, Marini.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero dalle tasse universitarie).

      1. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 i soggetti in possesso di almeno I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
      2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
* 18. 03.    Pugliese, Berardi.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Esonero dalle tasse universitarie).

      1. A decorrere dall'anno accademico 200912010 i soggetti in possesso di almeno I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
      2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
* 18. 06.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale del credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

      1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «si applica» sono aggiunte le parole «a tutto il territorio nazionale».
      2.Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
18. 02.    Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Sani.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Allo scopo di favorire il completamento delle iniziative beneficiarie di contributi

pubblici previsti da leggi nazionali e/o europee, si stabilisce che i programmi di investimento agevolati possono essere chiusi al 31 dicembre 2009 purché:

          abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario;

          il programma realizzato rappresenti, comunque, uno più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento della occupazione prevista: in questo caso, l'impegno occupazionale originario potrà essere diminuito della stessa misura percentuale di riduzione dell'investimento previsto;

          il saldo del contributo potrà essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso, il rispetto dei parametri occupazionali (così come rideterminati ai sensi del punto precedente), la rideterminazione del contributo pubblico spettante;

          la rendicontazione della spesa dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi;

          le normative legislative e regolamentari successive, più favorevoli agli attuatori, devono intendersi comunque applicabili alle iniziative avviate prima dell'entrata in vigore della specifica normativa medesima;

          per le iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, l'efficacia dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni, purché ancora non definitivi, viene automaticamente sospesa fino al termine previsto dall'articolo 43 comma 7-bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di chiusura anticipata del l'investimento qualora ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.
18. 01.    Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Investimenti degli enti locali).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
18. 08.    Misiani, Boccia, Causi, Marchi, Rubinato, Vannucci, De Micheli, Baretta, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marini, Nannicini, Orlando, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, Fluvi, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 19.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
      2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

          a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

          b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

          c) gli apprendisti;

          d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

      3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

          a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

          d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

          e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

          f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

      4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
      5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
      7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
      8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
      9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
      10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
      11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

          a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

          b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

          c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

          d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
      13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

          a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

          b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

          c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

      14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

          a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

          b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

          c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

          d) emissione di titoli del debito pubblico.

      15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
      16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
19. 59.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, alinea sostituire le parole: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, e, al medesimo comma inserire, in fine, la seguente lettera:

          c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 66.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: pari al 10 per cento del reddito, con le seguenti: pari al 20 per cento e reddito.

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 665 milioni di euro per l'anno 2009, di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al medesimo comma inserire, in fine mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 411 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 71.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: del reddito percepito l'anno precedente inserire le seguenti: ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed al comma 6, sostituire le parole: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al medesimo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

          c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 70.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sostituire le parole: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 700 milioni dì euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 665 milioni di euro per l'anno 2009, di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, e, al medesimo comma, inserire, in fine, la seguente lettera:

          c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 411 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 dei 2007.
19. 68.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con le seguenti: Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

          d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività nelle regioni Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e nelle zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;

      Al comma 6, sostituire le parole: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, e, al medesimo comma inserire, in fine, la seguente lettera:

          c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
19. 65.     Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Ai commi 1, 6, 15, 16 e 18, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Fondo per l'occupazione, con le seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).
19. 77.    Stradella, Lo Presti.

      Al comma 1, alinea, sostituire la parola: preordinate con le seguenti: ordinate prioritariamente.
19. 20.    Caparini, Stucchi, Pirovano, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 1, alinea, dopo la parola: preordinate aggiungere le seguenti: non in via esclusiva.
19. 19.    Caparini, Stucchi, Pirovano, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 639 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 408 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

      2-bis. In via straordinaria per l'anno 2009 e 2010, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 i quali abbiano conseguito nell'anno 2008 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.
      2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: e del comma 2 inserire e 2-bis.
19. 48.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 589 milioni di euro per l'anno 2009, di 604 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 354 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

      2. In via sperimentale per gli anni 2009-2010, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

          a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

          b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;

          c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

          d) nei primi sei mesi dell'anno 2009 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro;

      2-bis. I soggetti di cui al comma 2, presentano domanda per l'accesso al beneficio di cui al medesimo comma entro il 31 giugno di ciascuno degli anni 2009 e 2010
      2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 49.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 574 milioni di euro per l'anno 2009, di 589 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 339 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

      Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono tenuti a versare il contributo alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma a) dell'articolo 9 della Legge 1115 del 1968. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è estesa ai lavoratori di cui al presente comma i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

          a) abbiano conseguito l'anno precedente un fatturato non superiore a 22.000 euro lordi;

          b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

          c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

      2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis viene erogata per i mesi risultanti effettivamente non lavorati e non potrà superare le 3 mensilità. L'importo è pari al 35 per cento della retribuzione media mensile nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro.
      2-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 50.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi aziendali o occupazionali inserire le seguenti: anche cicliche.
*19. 5.    Gava, Milanato, Zorzato.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi aziendali o occupazionali aggiungere le seguenti: anche cicliche.
*19. 13.    Del Tenno.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi aziendali o occupazionali inserire le seguenti: anche cicliche.
*19. 28.    Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crisi aziendali o occupazionali inserire le seguenti: anche cicliche.
*19. 45.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere le parole: e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed alla lettera c) sopprimere le parole: e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

      Al comma 7, sostituire le parole: Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale con le seguenti: Il sistema degli enti bilaterali può erogare quote integrative delle indennità e degli interventi di cui al comma 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale.
19. 67.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento, con le seguenti: cui può sommarsi un intervento integrativo.
19. 51.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di indennità nell'anno solare con le seguenti: annue di indennità.
19. 33.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non si applica, inserire le seguenti: ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non abbino contribuito correttamente agli enti bilaterali.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non si applica, inserire le seguenti: ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non abbiano contribuito correttamente agli enti bilaterali.

      Al comma 7, dopo il primo periodo, inserire al seguente: In caso di omissione, anche parziale, dei contributi da versare, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso agli enti bilaterali. Le sanzioni, ove non stabilite per legge, saranno determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. 30.    Fugatti, Bitonci.

      Al comma 1, lettera a), e alla lettera b), sopprimere le parole: di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e.
19. 34.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori immigrati, nei casi di disoccupazione godono, oltre agli ammortizzatori sociali, di un prolungamento del permesso di soggiorno pari alla metà della durata del permesso di soggiorno già goduto.
19. 38.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ai dipendenti da imprese del settore artigiano ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano.
19. 36.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: crisi aziendali o occupazionali inserire le seguenti: anche cicliche.
19. 24.    Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento, con le seguenti: cui può sommarsi un intervento integrativo.
19. 52.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento, con le seguenti: cui può sommarsi un intervento integrativo.
19. 53.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: a un percorso formativo finalizzato con le seguenti: a un percorso di reimpiego anche con azioni formative finalizzate.

      Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

      Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

      9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati.

      Al comma 10, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dai presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1.
*19. 10.    Strizzolo.

      Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: a un percorso formativo finalizzato con le seguenti: a un percorso di reimpiego anche con azioni formative finalizzate.

      Al comma 3, dopo le parole: e delle finanze inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata.

      Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

      9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati.

      Al comma 10, dopo le parole: politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dai presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1.
*19. 82.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-ter.
      1-ter. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

          a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

          b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

          c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

          d) emissione 45 titoli del debito pubblico.

      1-quater. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
      1-quinquies. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
19. 72.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Per l'anno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente l'anno 2009, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in attività socialmente utili , nella disponibilità degli stessi enti per almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1007, n. 468 e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è rifinanziato con 70 milioni di euro per l'anno 2009.
      1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nei limiti di 70 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 62.    Schirru, Calvisi, Marroccu, Fadda, Melis, Parisi, Pes.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:

      1-bis. Il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

      «Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.
19. 47.    Bobba.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:

      1-bis. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721, e 722 del codice penale è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina il cui 30 per cento dei proventi è destinato all'incremento, in via esclusiva per la Regione Sicilia, delle somme preordinate di cui al comma 1.
19. 76.    Commercio, Merlo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, dopo le parole: è riconosciuta una somma liquidata inserire le seguenti: anche in via provvisoria nell'anno di riferimento.
19. 73.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
19. 35.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 2, lettera a), dopo la parola: operino inserire le seguenti: nell'anno di riferimento.
19. 69.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*19. 37.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*19. 54.    Damiano, Baretta, Fluvi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzo, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. All'articolo 1, comma 1156, lettera d), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010».
      2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 90.    Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 3, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
19. 78.    Nicco.

      Al comma 3, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
19. 55.    Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 3, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
* 19. 56.    Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 3, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: previo parere e competenti Commissioni parlamentari.
* 19. 74.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 3, dopo le parole: da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
19. 60.    Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le risorse destinate agli enti bilaterali possono essere gestite sui tavoli provinciali in accordo con le province, adeguatamente integrate con le risorse destinate ad azioni di politica attiva del lavoro.
19. 21.    Caparini, Stucchi, Pirovano, Fugatti, Bitonci.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:

      5. Con effetto dalla stipula dei contratti e accordi si cui al comma 7, sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

      Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
19. 85.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 5 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o marzo 2 2009.

      Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dal 1   marzo 2009 e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          c-bis) mediante riduzione lineare, per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
19. 27.    Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 5, sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o luglio 2009.
19. 44.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 5, sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o marzo 2009.
* 19. 6.    Milanato, Zorzato, Gava.

      Al comma 5 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o marzo 2009.
*  19. 12.    Del Tenno.

      Al comma 5 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o marzo 2009.
*  19. 25.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 5 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o marzo 2009.
*  19. 43.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:

      «6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 1009 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009. Sempre per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 1263 milioni di euro per l'anno 2010, per 1294 milioni di euro per l'anno 2011 e con 1017 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a carico delle disponibilità dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dei decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al relativo onere si provvede:

          a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di curo per l'anno 2009 e a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

          b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, primo periodo, pari a 54 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009;

          c) mediante utilizzo per 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

          d) mediante l'elevazione graduale a 62 anni dell'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome appartenenti a tutti i regimi obbligatori, in ragione di un anno ogni due a decorrere dal 1o gennaio 2009.
19. 4.    Cazzola, Versace, Sammarco, Zamparutti, Lorenzin.

      Dopo il comma 6, inserire il seguente:

      «6-bis. Nell'ambito delle finalità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono individuate le somme di cui alle successive lettere a) e b) da destinare a misure di sostegno dell'occupazione con particolare riguardo alle aree territoriali più svantaggiate:

          a) sostegno all'occupazione femminile: per l'anno 2009, la somma di 500 milioni di euro; per l'anno 2010, la somma di 459 milioni di euro; per l'anno 2011, la somma di 490 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2012, la somma di 463 milioni di euro;

          b) sostegno all'occupazione giovanile: per l'anno 2009, la somma di 474 milioni di euro; a decorrere dall'anno 2010, la somma di 500 milioni di euro».
19. 3.    Cazzola, Versace, Sammarco, Della Vedova, Zamparutti, Lorenzin.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: contratti inserire le seguenti: e accordi.
*  19. 55.    Zorzato, Gava, Milanato.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: contratti inserire le seguenti: e accordi.
*  19. 14.    Del Tenno.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: contratti inserire le seguenti: e accordi.
*  19. 26.    Bitonci, Fugatti, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: contratti inserire le seguenti: e accordi.
*  19. 29.    Poli, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: contratti inserire le seguenti: e accordi.
*  19. 42.    Colaninno, Lulli, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 7, secondo periodo, le parole: contratti collettivi inserire le parole: e gli accordi interconfederali, e dopo le parole: sul territorio nazionale inserire le seguenti: nonché i criteri di gestione e rendicontazione.
19. 23.    Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: nonché per i lavoratori intermittenti ovvero con contratto di inserimento.
19. 18.    Torazzi, Bitonci, Fugatti.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      «8-bis. Fino al 31 dicembre 2009, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al venti per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. A tale scopo non sono computati i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria fruiti nel 2007 e nel 2009».

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26; all'articolo 19, sopprimere il comma 16.

      Conseguentemente: Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 700 milioni di euro.
19. 16.    Simonetti.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      «8-bis. Fino al 31 dicembre 2009, alle imprese industriali del settore meccano-tessilemanifatturiero, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n.164, può essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio».

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 26, all'articolo 19, sopprimere il comma 16.

      Conseguentemente: Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro.
19. 17.    Simonetti.

      Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: ad aree regionali con le seguenti: ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi.
19. 22.    Caparini, Stucchi, Pirovano, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali inserire le seguenti: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza.
19. 58.    Lenzi, Damiano, Baretta, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.
19. 2.    Cazzola, Di Biagio, Fontana, Vignali, Versace, Sammarco, Lorenzin.

      Al comma 11, dopo le parole: con più di cinquanta dipendenti inserire le seguenti: o anche in numero inferiore limitatamente alle zone montane; e le parole: 45 milioni di euro sono sostituite da le seguenti: 50 milioni di euro.
19. 80.    Nicco.

      Al comma 11, dopo le parole: delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, inserire le seguenti: le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 20 dicembre 1999, le imprese cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991».
19. 31.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 11, dopo le parole: imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, inserire le seguenti: delle imprese che operano per l'allestimento dei camper con più di quindici dipendenti.
19. 39.    Cenni, Ceccuzzi.

      Al comma 11, dopo le parole: imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, inserire le seguenti: delle aziende artigiane di subfornitura, con più di 15 dipendenti, inserite nella filiera della camperistica,».
19. 40.    Ceccuzzi, Cenni.

      Al comma 11 sostituire le parole: nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: nel limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2009;

      Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 19, comma 11, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19. 11.    Del Tenno.

      Al comma 12 sostituire le parole da: ai lavoratori portuali fino alla fine del periodo con le seguenti: per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità, ai lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17 commi 2 e 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.
19. 61.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Dopo il comma 15 inserire il seguente:

      15-bis. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo sono soppresse le parole: a progetto e categorie assimilate.

      Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 32 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 46 milioni.
19. 81.    Cazzola, Di Biagio, Lorenzin, Antonino Foti.

      Sopprimere il comma 16.
19. 75.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

      16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il potenziamento di servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavoro irregolare, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali locali, da svolgersi presso i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
19. 57.    Lenzi, Damiano, Baretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

      Al comma 18 dopo le parole: dell'attività ispettiva inserire le seguenti: in materia di lavoro e legislazione sociale.
19. 32.    Delfino, Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

      18-bis. L'articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato. Conseguentemente cessano di avere efficacia i provvedimenti nel frattempo emanati dagli istituti previdenziali in relazione alla suddetta disposizione.
      18-ter. Per tutti i soggetti pubblici o privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, sono ridotti al 40 per cento, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le riscossioni, sospese dall'anno 2002, decorrono dal 1o gennaio 2010 e l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale è corrisposto al netto dei versamenti già eseguiti a titolo dì capitale ed interessi, con la riduzione di cui al presente comma, ferme restando le modalità di rateizzazione stabilite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3253 del 29 novembre 2002. Gli adempimenti tributari e contributivi sospesi seguono le scansioni temporali dei versamenti.
      18-quater. Entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni e gli Enti creditori, tributari o previdenziali, provvederanno a comunicare gli importi dei rispettivi crediti, dell'intero periodo di sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, ai soggetti di cui al comma 18-ter che si siano avvalsi della sospensione medesima. La restituzione verrà effettuata a cura degli stessi soggetti o, se presenti e fino a quando saranno presenti, a cura dei rispettivi sostituti di imposta. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al comma 18-ter si applica l'istituto dei ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali. Gli eventuali versamenti tributari e contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Per i soggetti di cui al comma 18-ter, i contributi sospesi ai sensi delle disposizioni previste nel medesimo comma e non ancora versati non rilevano ai fini dei rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC da parte delle Amministrazioni competenti.
      18-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 18-bis e 18-ter, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

      Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 19, inserendo in fine le seguenti parole: e per le modalità di recupero di contributi sospesi.
19. 8.    De Camillis, Luciano Rossi, Ceroni, Stradella, Speciale.

      Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

      18-bis. AI fine di sostenere progetti destinati al mantenimento dei livelli occupazionali e alla riconversione industriale delle aree di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2008, n. 100, denominate siti di interesse nazionale ai sensi della legge 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 11-quaterdecies, comma 15, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di curo per quindici anni, a decorrere dall'anno 2009.
      18-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo, con proprio decreto, provvede alla definizione di criteri, modalità e limiti per l'erogazione delle risorse ai progetti di riconversione industriale di cui al comma 18-bis.
      18-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 18-bis, pari a 10 milioni di curo a decorrer2-Tanno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/ 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione postuniversitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
19. 63.    Carella.

      Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

      18-bis. Allo scopo di garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa e il mantenimento dei livelli occupazionali nei territori della Valle dell'Aniene colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni 12, 13, 14 e 15 dicembre 2008, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, ai soggetti competenti, anche a titolo di cofinanziamento di fondi regionali, un contributo di 30 milioni di curo per gli interventi e le opere necessarie negli stabilimenti delle piccole e medie imprese dell'area industriale tiburtina situati nei territori per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di curo per l'anno 2009.
      18-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 18-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno-2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione postuniversitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
19. 64.    Carella.

      Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

      18-bis. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori, titolari di rapporto di lavoro atipico, con priorità per i lavoratori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, è riconosciuto, in via sperimentale per l'anno 2009, l'erogazione di una prestazione sotto forma di voucher a copertura, anche parziale, dei costi di partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione professionale. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
      18-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari, nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 18-bis, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è integrato, per l'anno 2009 di 40 milioni di euro.
      18-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 18-bis e 18-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2009
19. 83.    Saglia.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

      18-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2009, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e, successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.
19. 2.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

      18-bis. All'articolo 166, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Resta ferma l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini dell'individuazione del limite di applicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 33, il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte per più sedi all'estero oggetto di provvedimenti di chiusura o soppressione nell'arco di un anno».
19. 9.    Di Biagio, Picchi, Angeli.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

      18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, aggiungere, in fine le parole: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti Regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali».
19. 41.    Duilio.

      Dopo il comma 18 inserire il seguente:

      18-bis. Le somme periodicamente riversate dalla Svizzera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, nella speciale contabilità separata dell'Inps per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani e ivi giacenti continueranno ad essere erogate ai lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati in Svizzera dopo il 1o giugno 2009, secondo i criteri e le procedure di cui alla legge 147 del 1997, anche oltre il periodo di validità dell'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e fino ad esaurimento dei fondi giacenti presso la suddetta contabilità separata.
19. 46.    Narducci, Braga, Garavini, Molteni, Marantelli.

      Dopo il comma 18, inserire il seguente:

      18-bis. Anche allo scopo di favorire l'assunzione o il trasferimento dei lavoratori coinvolti, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure di competenza volte alla promozione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché alla modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali, ovvero ad ampliare il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino ad assumere i predetti lavoratori. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAL, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia, ai vettori che ne fanno richiesta, autorizzazioni temporanee la cui validità non può essere inferiore a tre stagioni LATA.
19. 15.    D'Amico, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Comaroli.

      Dopo il comma 18, inserirei il seguente:

      18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali».
19. 84.    Saglia.

      Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

      18-bis. 1. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: «di cui al secondo comma dell'articolo 27», inserire le parole «nonché ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticatiti dipendenti da imprese editrici di giornali erodici»;

          b) all'articolo 37, comma 1, eliminare le parole «con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici»;

          c) all'articolo 37, comma 1, lettera b), dopo le parole «giornali quotidiani», aggiungere una virgola e inserire le parole «di giornali periodici»;

          d) all'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, le parole «Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico di un apposito fondo, nel quale possono confluire anche risorse di cui alla missione «Comunicazioni - sostegno all'editoria» del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché altri finanziamenti pubblici diretti e indiretti».

      2. L'onere annuale sostenuto dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) per i trattamenti di pensione anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, e successive integrazioni e modificazioni, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere in questione è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che continua a gravare sul bilancio dello Stato. Conseguentemente, gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, pari a 10 milioni di giuro a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).
19. 86.    Girlanda.

      Dopo il comma 18, inserire il seguente:

      «18-bis. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dalia data di entrata in vigore della data di conversione in legge del presente decreto-legge, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze sono definiti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 06 agosto 2008, n. 133, i criteri e le modalità applicative relativamente ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, con esclusivo riferimento ai titolari di incarichi di direzione di struttura complessa in corso di svolgimento al momento del compimento dell'anzianità contributiva, in relazione alla sussistenza di puntuali e documentate esigenze di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale che richiedano la continuità nell'impiego di specifiche competenze e qualificazioni professionali.».
19. 87.    Moroni.

      Dopo il comma 18 inserire il seguente:

      «18-bis. I provvedimenti di comando del personale appartenente a Fintecna Spa, già dipendente dell'IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da almeno cinque anni senza soluzione di continuità, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.».
19. 88.    Franzoso.

      Dopo il comma 18, inserire il seguente:

      «18-bis. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, agli enti locali che hanno attuato nel triennio 2006-2008 misure di politiche attive del lavoro finalizzate all'esaurimento del bacino del personale precario, è assegnato un importo non inferiore a 15 milioni di curo, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto e nel rispetto del criterio di cui al comma 3 del citato articolo 18. Con la stessa delibera è disposta la corrispondente attenuazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento delle pubbliche amministrazioni, in considerazione della non inclusione delle spese così sostenute dagli enti locali ai fini del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.».
19. 89.    Pagano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

      1. L'indennizzo di cui all'articolo i del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
      2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
      3. Le domande di cui all'articolo 7 dei decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.».
      4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.»

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
19. 09.    Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Riduzione premi INAIL).

      1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.
      2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30% dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.»

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
19. 012.    Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis

      1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisito anagrafico dei sessanta anni per i lavoratori dipendenti e dei sessantuno anni per i lavoratori autonomi. È confermato in ogni caso il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
      2. Per il medesimo periodo, ai lavoratori interessati dalla deroga di cui al comma precedente è concessa la rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte dei datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le suddette somme sono esenti da obblighi fiscali.
      3. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore dei lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al precedente comma 24 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
      4. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto sono previste, oltre alla decorrenza, le modalità operative e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui ai precedenti commi.
      5. I risparmi di spesa derivanti dal presente articolo sono destinati al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e concorrono alle finalità di cui all'articolo 19.
19. 07.    Della Vedova, Cazzola.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito con i seguenti:

      «2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubblici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro contestualmente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

      2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei rapporto di lavoro.»
19. 026.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

      1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.
      2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
      3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.».
      4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.»
19. 027.    Del Tenno.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

      «Il limite dei ventidue mesi di cui al comma precedente non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità.»
19. 01.    Misiani.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 18, lettera r) e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano decorrere dal 1o luglio 2009».
19. 02.    Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).

      1. Dopo il comma 242 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 296, è aggiunto il seguente:

      242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di giuro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione.»
19. 03.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Proroga agevolazioni previdenziali).

      1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006».
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato nel limite massimo di spesa pari a 160 milioni di euro per il 2009 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
19. 04.    Agostini, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Graziano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Proroga agevolazioni previdenziali).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 valutato nel limite massimo di spesa pari a 160 milioni di curo per il 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
19. 05.    Fiorio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Graziano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti.»

          b) aggiungere in fine le seguenti: «La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori del settore dell'edilizia.»
19. 06.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno successivo a quello di instaurazione dei relativi rapporti.»
19. 08.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Contribuzione figurativa).

      1. Nell'ambito dei processi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 9 dei decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione dei reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, verificatisi nel corso dei rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. li predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.»
19. 010.    Poli, Galletti, Ciccanti, Pezzotta, Delfino, Occhiuto.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e Comunicazione dei dati reddituali dei pensionati).

      1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1o luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.
      2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
      3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
      4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
      5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni da ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
      6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si da luogo alla corresponsione di alcun arretrato.»
19. 011.    Poli, Delfino, Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento del requisito anagrafico dei sessanta anni per i lavoratori dipendenti e dei sessantuno anni per i lavoratori autonomi. È confermato in ogni caso il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
      2. I risparmi di spesa derivanti dal presente articolo, pari a 557 milioni di euro, sono destinati al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e concorrono alle finalità di cui all'articolo 19.
19. 013.    Della Vedova, Cazzola.

      Dopo l'articolo inserire il seguente.

Art. 19-bis.(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 247).

      1. L'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

          a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

      «72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditorialità giovanile.»;

          b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle parole: «del Fondo»;

          c) il comma 74 è sostituito del seguente:

      «74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro delegato alla gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.»
19. 014.    Marsilio.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.(Dispositiva medici).

      Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

          a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;

          b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1o luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

          d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1o dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1o gennaio 2010.
19. 017.    Moroni.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Liquidazione per dismissione fonderie acciaio e ghisa).

      1. All'articolo 51-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2068, n. 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      1-bis. Le iniziative per assicurare la corretta definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, così come indicato dal decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, e l'erogazione del contributo, qualora spettante, devono essere definite entro il 31 marzo 2009.
19. 015.    Froner.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Per il periodo 2009-2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni.
19. 016.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

      Art. 19-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2009, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono altresì definiti i predetti criteri e modalità applicative relativamente ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, con esclusivo riferimento ai titolari di incarichi di direzione di struttura complessa in corso di svolgimento al momento del compimento dell'anzianità contributiva di cui al presente comma, in relazione alla sussistenza di puntuali e documentate esigenze di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale che richiedano la continuità nell'impiego di specifiche competenze e qualificazioni professionali».
19. 018.    Moroni.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali).

      1. A decorrere dall'anno 2008 è concesso all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto per la riabilitazione e la formazione (I.R.F.A.), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. L'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita all'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, emanato in applicazione dell'articolo 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.»
19. 020.    Stucchi, Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti.»
19. 021.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. Il comma 1182 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 è sostituito dal seguente:

      «1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo».
19. 025.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le parole: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4» sono sostituite con: «entro il 31 gennaio dell'anno successivo.»
19. 022.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. L'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è abrogato.»
19. 023.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.

      1. I commi 3 e 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sono abrogati.»
19. 024.    Fugatti, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

      1. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali.» sono aggiunte le seguenti: «Le risorse finanziarie attribuite alla giustizia amministrativa sono destinate a decorrere dall'anno 2008 e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia dei servizi istituzionali nonché il fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale».
19. 028.    Pugliese.

ART. 20

      Al comma 1, primo periodo, dopo. le parole: in sicurezza delle scuole, inserire le seguenti: esclusivamente per il biennio 2009-2010.
20.  23.    Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.;

          b) al comma 2, sostituire le parole da: vigilano a provvedimenti con le seguenti: vigila l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

          c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario nominato ai sensi dei comma 2, con le seguenti: l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Foniture di seguito Autorità;

          d) al comma 3 primo periodo, dopo le parole: utilizzando le risorse, inserire la seguente: aggiuntive;

          e)al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: il commissario, con la seguente: l'Autorità;

          f) al comma 3, quinto periodo sostituire le parole: il commissario straordinario delegato, con le seguenti: l'Autorità;

          g) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il commissario ha, fino a: dell'investimento e, con le seguenti: al Presidente dell'Autorità sono riconosciuti con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione;

          h) al comma 5 sostituire le parole: il commissario, con le seguenti: l'Autorità;

          i) al comma 6 sostituire le parole: il commissario, con la seguente: l'Autorità;

          l) sopprimere ol comma 7;

          m) al comma 9 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti; sostituire le parole: dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2, con le seguenti: delle risorse aggiuntive di cui al comma 3, e sopprimere l'ultimo periodo.
20.  24.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.
KjAl comma 2 aggiungere in fine, le seguenti parole: I commissari straordinari delegati sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato.
20.  25.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
20.  33.    Pili.

      Al comma 1, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
20.  19.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Enzo Carra, Boffa, Martino.

      Al comma 1 dopo le parole: del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, aggiungere le seguenti: relativi alle regioni del Mezzogiorno.
20.  28.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1 sopprimere le parole da: Il decreto di cui al presente comma, fino alla fine del periodo.
20.  1.    Fallica, Giudice.

      Al comma 1 dopo le parole: Il decreto di cui al presente comma, inserire le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge,
20.  29.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1 dopo le parole: Il decreto di cui al presente comma è emanato, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
20.  30.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale;

          b) al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: ovvero al Presidente della regione;

          d) al comma 7, sopprimere le parole: Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale;

          e) al comma 9, sopprimere le parole: Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
20.  7.    Nicco.

      Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: si provvede, con le seguenti: si può provvedere.
20.  2.    Nicco.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
20.  3.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

          Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano i rappresentanti legali degli enti competenti alla realizzazione degli investimenti, che sono nominati commissari straordinari con i medesimi provvedimenti.

      Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

          In caso di ritardi ingiustificati e di sopravvenuta impossibilità nella realizzazione totale o parziale dell'investimento da parte dell'ente competente, il Ministro ovvero il Presidente della regione esercitano poteri sostitutivi nominando appositi commissari ad acta, che si avvalgono degli stessi poteri dei commissari straordinari.

      Al comma 9, primo periodo sostituire le parole: commissari straordinari delegati di cui al comma 2, con le seguenti: alle gestioni commissariali di cui ai commi 2 e 5.
*20.  4.    Osvaldo Napoli.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano i rappresentanti legali degli enti competenti alla realizzazione degli investimenti, che sono nominati commissari straordinari con i medesimi provvedimenti.;

          b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di ritardi ingiustificati e di sopravvenuta impossibilità nella realizzazione totale o parziale dell'investimento da parte dell'ente competente, il Ministro ovvero il Presidente della regione esercitano poteri sostitutivi nominando appositi commissari ad acta, che si avvalgono degli stessi poteri dei commissari straordinari.

          c) al comma 9, primo periodo sostituire le parole: commissari straordinari delegati di cui al comma 2, con le seguenti: alle gestioni commissariali di cui ai commi 2 e 5.
*20.  21.    Fontanelli, Ria, Causi, Misiani.

      Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente:

          Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano i rappresentanti legali degli enti competenti alla realizzazione degli investimenti, che sono nominati commissari straordinari con i medesimi provvedimenti.

      hAl comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

          In caso di ritardi ingiustificati e di sopravvenuta impossibilità nella realizzazione totale o parziale dell'investimento da parte dell'ente competente, il Ministro ovvero il Presidente della regione esercitano poteri sostitutivi nominando appositi commissari ad acta, che si avvalgono degli stessi poteri dei commissari straordinari.

      Al comma 9, primo periodo sostituire le parole: commissari straordinari delegati di cui al comma 2, con le seguenti: alle gestioni commissariali di cui ai commi 2 e 5.
*20.  27.    Strizzolo

       Al comma 2 aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le opere di interesse regionale o subregionale è nominato commissario straordinario il presidente della Regione di competenza, a cui non viene corrisposto il compenso di cui al comma 9.
20.  17.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 2 aggiungere le parole: il cui mandato ha termine entro il 31 dicembre 2009.
20.  18.    Mariani, Martella, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per le opere per le quali è stato promosso un accordo di Programma, il commissario straordinario è individuato nel Presidente del Collegio di Vigilanza.
20.  5.    Ravetto.

      Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

          3. Il commissario nominato ai sensi dei comma 2, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, delle relative strutture nonché utilizzando le risorse assegnate alla progettazione ed esecuzione dell'investimento, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, che dovrà comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua apertura. La valutazione di impatto ambientale degli investimenti, ove necessaria e non ancora intervenuta, è emessa, entro 30 giorni dall'avvio della procedura, dal commissario, che a tal fine si avvale delle figure professionali necessarie nell'ambito del quadro economico dell'investimento stesso. L'approvazione dei progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti e nulla-osta; essa costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione dell'investimento e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
20.  31.    Pili.

      Al comma 3, dopo le parole: Presidente della regione, inserire le seguenti: al Presidente dell province autonome di Trento e di Bolzano
20.  6.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:

      3-bis. Nel caso di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 il Ministro competente e il Presidente della Regione nel cui territorio l'investimento è stato revocato, individuano entro sessanta giorni un ulteriore intervento da realizzare ai sensi dei presente articolo
20.  32.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Jannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 7 dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

      Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente dei Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi di un Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale, preposto alla realizzazione delle opere pubbliche finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità dei suo esercizio.

      Al comma 8, dopo il nono periodo, inserire il seguente:

      Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 codice di procedura civile.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      8-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi infrastrutturali non previsti nel Quadro strategico nazionale, nel caso in cui la loro realizzazione sia motivata da ragioni di urgenza connesse ad esigenze di carattere sociale, economico o ambientale.
20.  26.    Ravetto.

      Sopprimere il comma 8.
20.  22.    Borghesi, Cambursano.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: provvedimenti adottati inserire le seguenti: dal commissario.
20.  8.    Stradella, Lo Presti.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: posta elettronica aggiungere la parola: certificata.
20.  16.    Ferranti, Mariani.

      Al comma 8 sopprimere le parole da: L'accesso agli atti fino alla fine del comma.
20.  14.    Ferranti, Mariani.

      Al comma 8, terzo periodo sopprimere le parole da: Il termine per la notificazione fino alle seguenti: Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
20.  9.    Zeller, Brugger.

      All'articolo 20, al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le parole: "o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita.;

          b) all'ottavo periodo, sostituire le parole: non comportano con le seguenti: non possono comportare e sostituire le parole: il Giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni con le seguenti:, a seguito dell'annullamento degli atti della procedura, il Giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati,;

          e) al nono periodo, sostituire le parole: di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta con le seguenti: del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta.

      Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

      8-bis. Per la stipula dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
20.  34.    Ventucci.

      Al comma 8 sopprimere l'ottavo periodo.
20.  15.    Ferranti, Mariani.

      Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: al comma 3, secondo e terzo periodo con le seguenti: al comma 3, quarto e quinto periodo.
20.  10.    Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

      10-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: E al netto degli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e dei pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.
      10-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzíone universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambíto dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
20.  12.    Rubinato.

      Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

      10-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 20, lettera b), dopo le parole: ricorrere all'indebitamento per gli investimenti sono aggiunte le altre: , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.
      10-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Econornia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» dectreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
20.  13.    Rubinato.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

      10-bis. Al fine di consentire ai comuni di contribuire al sostegno della spesa per investimenti fino ad un tetto massimo di spesa complessiva pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio, per il triennio 2009-2011 i comuni virtuosi, di cui alle lettere b) e c), comma 3, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono procedere a maggiori spese per investimenti in conto capitale, utilizzando l'avanzo primario, ovvero le risorse conseguenti ad alienazione di beni, e fino ad un importo per ciascun ente non superiore al 30 per cento del totale della spesa in conto capitale sostenuta nell'anno 2007, in deroga ai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 77-bis. I comuni interessati inoltrano i progetti di investimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'autorizzazione nei limiti della spesa predeterminata. Al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di spesa di ciascun ministero, che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
20.  11.    Montagnoli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Comaroli.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

      10-bis. Il Governo presenta alle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo.
20.  20.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Carra, ....... Martino.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.(Ulteriori modifiche al Codice dei Contratti Pubblici)

      1. All'articolo 53, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
      «Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. I contratti di appalto di cui al comma 2o, riguardanti nuove costruzioni, sono stipulati a corpo».
      2. All'articolo 122, il comma 9, del codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è sostituito dal seguente:
      «9. Per i lavori di importo inferiori o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara dell'offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa individuata ai sensi dell'articolo 86».
      3. All'articolo 122, dopo il comma 9, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono aggiunti i seguenti commi:
      0. Per lavori d'importo superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può indicare nel bando il numero di offerte al di sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del progetto.
      1. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 non si applica l'articolo 86, comma 5. La presentazione delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, relativo alle voci di prezzo che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta sarà richiesto dalla stazione appaltante dopo l'apertura dell'offerta economica. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.»
      4. All'articolo 124, il comma 8, del codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è sostituito dal seguente:
      «8. Per servizi e forniture di importo inferiori o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara dell'offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa individuata ai sensi dell'articolo 86.»
      5.All'articolo 124 dopo il comma 8, del codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono aggiunti i seguenti commi:
      «9. Per servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro e sino alla soglia comunitaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltanie può indicare nel bando il numero di offerte al di sopra del quale si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalìa individuata ai sensi dell'articolo 86. La stazione appaltante procede all'individuazione di tale soglia numerica con riguardo alla sua capacità amministrativa, ovvero in relazione ai rischi di ritardo che tale verifica potrebbe comportare, con compromissione della realizzazione del servizio o della fornitura.»
      0. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 non si applica l'articolo 86, comma 5. La presentazione delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, relativo alle voci di prezzo che concorrono a firmare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta sarà richiesto dalla stazione appaltante dopo l'apertura dell'offerta economica. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.»
20.  01.    Lupi.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.(Norme straordinarie ai fini dell'accelerazione delle procedure esecutive di progetti del quadro strategico nazionale e per la finanza di progetto)

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito il seguente:
      « 2-bis. L'Unità, quale «organo consultivo permanente per la finanza di progetto» formula proposte per il tempestivo aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari in materia, allo scopo di ampliare l'ambito di applicazione della finanza di progetto; svolge funzioni di indirizzo, di raccordo con la programmazione di spesa per opere pubbliche, di monitoraggio per sostenere l'azione dei poteri pubblici in materia; elabora pareri e raccomandazioni in tema di riforma degli incentivi e di benefici pubblici nei settori di interesse, in modo da incidere sia sulla riduzione della spesa in conto capitale nella realizzazione delle opere che sul contenimento della spesa corrente nella gestione dei pubblici servizi».
      2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dai seguenti:
      « 3. Per favorire la raccolta di risorse private anche mediante il tempestivo avvio del progetto, la migliore ripartizione dei rischi e un più efficiente utilizzo del capitale, l'Unità svolge altresí le seguenti funzioni:

          a) assiste le pubbliche amministrazioni nell'impostazione della struttura finanziaria dei progetti da realizzare con il concorso del capitale privato;

          b) fornisce assistenza nelle varie fasi di negoziazione, selezione e prequalifica nelle gare relative a progetti non ancora assegnati, allo scopo di favorire l'individuazione di società che curino la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle opere;

          c) per garantire un controllo continuo degli investimenti che le pubbliche amministrazioni realizzano con il contributo del capitale privato, sostiene le amministrazioni nella messa a punto, sin dall'avvio dell'iniziativa, di un monitoraggio costante sia degli aspetti amministrativi del finanziamento, sia degli aspetti tecnici rilevanti per lo sviluppo del progetto.

      3-bis. L'Unità sostiene, altresì, le pubbliche amministrazioni nella messa a punto di studi di fattibilità in grado di determinare:

          a) la percorribilità economico-finanziaria dell'iniziativa di investimento da realizzare con il contributo del capitale privato;

          b) le caratteristiche tecnologiche del progetto;

          c) la struttura commerciale dei mercato di riferimento;

          d) la possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente;

          e) i meccanismi di variazione dei prezzi e delle tariffe;

          f) il livello e le modalità del contributo pubblico;

          g) i termini della concessione per la gestione dell'opera o del servizio a privati.

      « 3-ter. Per superare gli ostacoli procedurali nell'iter amministrativo e autorizzativo, l'Unità assiste l'amministrazione nella messa a punto di strumenti di concertazione e di programmazione negoziata, quali accordi e intese di programma. Definisce altresí tutti gli adempimenti necessari alla copertura finanziaria dei programmi di opere delle pubbliche amministrazioni, mediante attivazione delle risorse pubbliche e private disponibili».
20.  03.    Calvisi, Capodicasa, Cesario, Cesare Marini.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25-9-2002, n. 210, convertito dalla legge n. 266/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: entro 30 giorni dal pagamento da parte della stazione appaltante delle fatture emesse dalle stesse.
      2. La lettera b-ter) del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è sostituita dalla seguente:

          b-ter) trasmette all'amministrazione concedente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). La mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, sospende l'efficacia del titolo abilitativo se non effettuata entro quindici giorni successivi all'inizio dei lavori
20.  02.    Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti

ART. 21

      Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: nonché le opere di ampliamento e potenziamento delle infrastrutture per la realizzazione del progetto di Roma Capitale.
21.  4.    Lorenzin.

      Al comma 1 sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 200 milioni.

      Conseguentemente, al comma 2, inserire in fine le parole nonché alla riduzione lineare delle voci di parte corrente tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21.  3.    Martella, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Maratelli, Margotta, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      4. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

      1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia , non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota pari a i miliardo di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate.
      1152-bisCon decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le regioni di cui al comma precedente in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.
      1152-terAgli oneri di cui al comma 1152 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate dal CIPE secondo tempi e modalità che garantiscano l'invarianza degli effetti finanziari sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.
21.  6.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole 5 per cento» sono sostituite con le seguenti: 0 per cento»

e dopo la lettera b) è inserita la seguente:

      b-bis) interventi di potenziamento delle opere strategiche di collegamento del Corridoio V ed in particolare di completamento della SS 434, della SS 12 e del passante nord della città di Verona, nella misura del 5 per cento delle risorse disponibili.
21.  2.    Montagnoli, Brigantini, Negro, Simonetti, Bigatti, Bitoncini.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:

      3-bis Per la realizzazione degli interventi previsti dalle leggi 798/84 e 139/92 è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      3-ter All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascun o degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinato dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21.  5.    Baretta, Martella, Murer, Viola

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.(Disposizioni in materia di interventi di protezione civile)

      1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un'efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni euro all'anno.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis del decreto-legge il ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
      3. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta la seguente lettera:

      c) spese effettuate in materia di protezione civile.

      4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia. e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitivitá e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ticerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge n. 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Tondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria", programma «Sistema Universitario e formazione post-universitarie»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
21.  03.    Vannucci.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

      1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'econornia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia« e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ìstruzione, dell'universitá e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
21.  02.    Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Ripristino di autorizzazioni di spesa per opere infrastrutturali nelle regioni Calabria e Sicilia).

      1. L'autorizzazione di spesa per il programma di opere infrastrutturali nelle regioni Sicilia e Calabria di cui ai commi 92 e 93 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dal comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrata con 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto-legge.
      2. Nell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 538, il capoverso 1152-bis è sostituito dal seguente: «Vautorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.». Restano validi gli atti applicativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      3. All'onere del presente articolo, pari a 1.150 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.150 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 3.450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.».
21.  06.    Marinello, Misuraca, Pagano, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-{f1}bis.

      1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, le seguenti parole: «e, nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2009, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale».
      2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 78 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21.  01.    Giudice.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Recepimento dell'articolo 2 della Direttiva 2008/98/CE)

      1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, inserire, al comma 1 la letera d): «Il suolo non contaminato e l'altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'ecuzione di attività di costruzione di qualsiasi genere, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nella stessa opera che lo ha prodotto».
21.  05.    Stradella, Giudice, Lupi.

ART. 22.

      Al comma 1, dopo le parole CDP S.p.A. inserire le seguenti: con priorità nelle regioni del Mezzogiorno;.
22.  11.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, lombardo, Sardelli.

      Al comma 1, dopo le parole tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione inserire le seguenti: e tenuto che alle regioni del Mezzogiorno deve essere destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei suddetti fondi.
22.  15.    Capodicasa.

      Al comma 1, dopo le parole: lettera, aggiungere le seguenti:

      La CDP S.p.A. può altresì finanziare l'esecuzione di piani di messa in sicurezza e di manutenzione programmata della rete stradale di competenza di Regioni, province e comuni, così come previsto ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in conformità ai criteri standard per la buona tenuta dei beni demaniali.
22.  6.    Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. All'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei fondi di cui alla presento lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b),».
      2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».
      2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.
      2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
      2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
      2-quinquies. Le imprese di cui al comma 2-ter possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.
      2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 2-quinquiesè stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera a) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
      2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
      2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 dei libro 1 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n,  453, sono sostituiti dal seguente: 3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati, Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
22.  14.    Causi, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Sopprimere il comma 2.
22.  12.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative del fondo.
22.  16.    Baretta, Fluvi, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Rubinato, Nannicini, Orlando, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Lo Sacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzalo.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. I fondi di cui al comma 1 provenienti dalla raccolta del risparmio postale dalle assegnazioni non utilizzate dalle regioni del Centro-Sud, costituiscono il patrimonio della Banca del Mezzogiorno di cui all'articolo 6-ter della legge n. 133 del 2008.
22.  2.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata dei termine dei mutui stessi.
      2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.
      2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento dì investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione.
*  22.  3.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.
      2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti qui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.
      2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione.
*  22.  10.    Strizzolo.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

      2-bis. Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.
      2-ter La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.
      2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione.
*  22.  8.    Fontanelli, Ria, Causi, Misiani.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

      2-bis. Con decreto di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n,  326, il Ministro dell'economia e delle finanze individua i criteri generali per la costituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti di un Fondo rotativo di 10 miliardi di euro per la messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici.
      2-ter. I soggetti di cui al comma 7, lettera a) del decreto legge di cui al comma 2-bis, possono, ai fini di cui al comma 2-bis ottenere, prestiti i cui interessi, fino a un limite complessivo di 500 milioni di euro annui, sono a carico dello Stato. Le richieste per le finalità di cui al comma 2-bis e relative ad edifici scolastici ubicati in aree sismiche di grado primo e secondo, sono accolte in via prioritaria.
      2-quater. Gli investimenti per le finalità di cui al comma 2-bis non vengono conteggiati ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 77, 77-bis e 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      2-quinquies. Agli oneri derivanti dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relative alla autorizzazioni della spesa come determinante della Tabella C legge n. 244 del 2007.
22.  9.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3, con il seguente:

      3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dei decreto legge 26 giugno n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'ano 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società Fintecria S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente articolo.
22.  18.     Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:

      3-bis. I fondi residui ex Gescal, non utilizzati dalle Regioni Puglia, Sicilia, Calabria, Campania e Lazio e incamerati dalla Cassa Depositi e Prestiti, possono essere utilizzati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in favore delle predette Regioni per finanziare i contratti di quartiere di cui all'ultimo bando.
22.  19.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Il Governo presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione al Parlamento sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione di cui al comma 3 e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per il raggiungimento di Expo 2015.
      3-ter. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono in merito entro 30 giorni dalla trasmissione della relazione di cui al comma precedente.
22.  13.    Peluffo, Fiano, Marantelli, Misiani, Pizzetti.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del settembre 1997 di cui al decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di curo a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
      3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 10 milioni di euro per l'anno 2010 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
22.  17.    Sereni, Vannucci, Agostani, Bocci, Cavallaio, De Torre, Giovanelli, Gozi, Merloni, Pistelli, Trappolino, Verini.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce l'ente di controllo degli appalti di expo 2015 denominato «Comitato di vigilanza e controllo degli appalti expo 2015» senza oneri per lo stato.
      3-ter. Il comitato di cui al precedente comma ha il compito di verificare le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per il raggiungimento di expo 2015, anche quelle in deroga alla legislazione vigente dovute a interventi in emergenza previste dalla normativa sui «grandi eventi», con la collaborazione della Direzione Investigativa Antimafia.
22.  4.    Peluffo, Fiano, Marantelli, Misiani, Pizzetti.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Per l'avvio delle opere necessarie per l'expo 2015 è concesso un contributo straordinario di euro 100 milioni per l'anno 2009.
      3-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole «0.30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0.20 per cento».
22.  5.    Peluffo, Fiano, Marantelli, Misiani, Pizzetti.

      Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

      3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1998, n. 444, è autorizzato un limite di impegno decennale pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
      3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
22.  7.    Duilio.

      Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

      22-bis. - (Prime misure per far fronte agli eventi atmosferici nella città di Roma) - 1. Al fine di consentire le prime misure di sostegno dell'economia della città di Roma, colpita dagli straordinari eventi meteorologici del dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono destinate prioritariamente a favore delle aree colpite dall'esondazione del fiume Aniene, per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, sono individuate le misure prioritarie e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
22.  01.     Morassut, Meta, Gentiloni, Pompili, Coscia, Carella, Madia.

      Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

      22-bis. 1. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 26 settembre 2007, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2009 a favore del comune di Venezia.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 2444
22.  02.    Baretta, Martella, Murer, Viola.

      Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art.   22-bis
(Fondo di garanzia per il microcredito).

      1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
      4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle Regioni, Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
      5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
      6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
      7. 1 servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.
      8. Le Regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
      9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      10. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 a sto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a (110 milioni di euro).
22.  03.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art.   22-bis
(Difesa Servizi Spa).

      1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all' attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata "Difesa Servizi S.p.a.
      2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1, alla quale non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. La società ha sede in Roma,11 capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
      3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali,
      4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo qualità della convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n 488, come limiti massimi per l'acquisto dì beni e servizi comparabili.
      5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società, Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del Codice civile.
      6. Gli utili netti della società sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società. La società non può sciogliersi se non per legge.
      7. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
      8. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
      9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
      10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, Si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      11. Il Ministero della difesa, attraverso la società di cui al comma 1, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.
      12. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 11 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
      13. Ai fini di cui al comma 11, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
      14. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
      15. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.
      16. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 15 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
      17. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
      18. Il Ministero della difesa può, avvalendosi della società di cui al comma 1, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 17 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
      19. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
      20. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trame profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
      21. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 17, e le modalità attuative del presente articolo.
      22. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
22.  04.    Pagano.

ART. 23.

      Sostituire con il seguente:

      Art. 23.(Disposizioni fiscali per il sostegno delle iniziative in favore del territorio e del patrimonio artistico, promosse dai consorzi volontari di tutela delle denominazioni dì origine e delle indicazioni geografiche tipiche, per la valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari.)

      1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento della realizzazione di opere o iniziative dì qualificazione, riqualificazione e riassetto del territorio nonché di mantenimento o recupero del suo patrimonio storico e artistico, volte alla valorizzazione dei luoghi di provenienza dei prodotti agroalimentari, dalle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, in favore dei consorzi volontari di tutela di cui al capo VII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e all'articolo 53, commi da 15 a 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che hanno sottoscritto apposte convenzioni con gli enti locali territoriali finalizzate alla realizzazione di programmi e di progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.
      2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e da imposte indirette, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti dovuti a qualunque titolo.
      3. Gli onorari dei notai relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi dei comma 1 sono ridotti del 90 per cento rispetto all'importo stabilito dalla tariffa notarile.
      4. I consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 1, entro il 30 giugno di ciascun anno, presentano al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e agli enti locali territoriali competenti una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti degli interventi oggetto delle convenzioni previste dal medesimo articolo 1, nonché sulla loro efficacia e sugli obiettivi conseguiti.
      5. Qualora, entro due anni dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 1, i consorzi volontari di tutela non abbiano mantenuto l'impegno contabile previsto dalla medesima convenzione, gli stessi consorzi provvedono alla ridestinazione dei fondi agli enti locali territoriali competenti.
      6. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.
      7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60o giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
23.  3.    Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1 sostituire le parole: Per la realizzazione di opere di interesse locale, con le seguenti: Per la realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale.
23.  12.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 1, dopo le parole: gruppi di cittadini organizzati, inserire le seguenti: o soggetti privati.
23.  1.    Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bigonci.

      Al comma 1, dopo le parole: di pronta realizzabilità, inserire le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.
23.  4.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1 sostituire le parole: sulla proposta, con le seguenti: ad approvare o respingere la proposta;.
23.  8.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1 dopo le parole: prescrizioni ed assistenza, aggiungere le seguenti: procedure definite da regolamento dell'Ente;.

      Conseguentemente sopprimere le parole: gli Enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività e i processi di cui al presente comma.
23.  7.    Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche disciplinando l'eventuale possibilità di finanziamento delle opere da parte di soggetti privati attraverso brevi messaggi di testo di comunicazione telefonica.
23.  2.    Vanalli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Montagnoli, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. La proposta di cui al comma 1 produce gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza alcun provvedimento dell'ente locale
23.  16.    Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2 sostituire le parole: Decorsi 2 mesi, con le seguenti: Decorsi 6 mesi.
23.  11.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire le parole da: senza che l'ente locale, fino a: dall'inizio dei lavori con le seguenti: la proposta si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

          2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

          5-bis. 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, criteri e limiti per il riconoscimento di un credito d'imposta, entro un limite di spesa di 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009 e 2010, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuino operazioni di sponsorizzazione in favore dei comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni medesimi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive, ricreative e sociali.
      5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
23.  10.    Vannucci.

      Al comma 2, sostituire le parole da: senza che l'ente locale, fino a: dall'inizio dei lavori con le seguenti: la proposta si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.
23.  9.    Vannucci.

      Al comma 2 dopo le parole: 24 mesi dall'inizio dei lavori, aggiungere le seguenti: la realizzazione delle opere deve essere conforme alla normativa vigente in materia di progettazione ed esecuzione delle opere contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006 anche con riferimento alla relativa normativa comunitaria;.
23.  6.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 2 dopo le parole: storico-artistica o paesaggistico-ambientale, aggiungere le seguenti:, o anche soltanto ambientale.
23.  13.    Fallica, Giudice.

      Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applicano in particolare le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
23.  14.    Stradella, Lo Presti.

      Al comma 2 sostituire le parole: del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con le seguenti: del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
23.  5.    Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

      «5-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la localizzazione di aree demaniali, preferibilmente dismesse, le cui superfici verticali possono essere, nei limiti e con le modalità stabilite dal suddetto decreto, concesse da amministrazioni pubbliche, in uso gratuito, ad associazioni senza scopo di lucro, costituite da non meno di cinquanta iscritti, aventi per oggetto esclusivo la decorazione di tali superfici con segni realizzati mediante il ricorso a vernici anche in bomboletta, manifesti, adesivi e decalcomanie, maschere per la riproduzione di forme, simboli o lettere in serie, installazioni, o in modi analoghi. Resta fermo quanto previsto dal codice della strada e dai regolamenti comunali.
      5-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri in cui possono iscriversi le associazioni di cui al comma 1, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Le leggi regionali e provinciali di cui al presente comma devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
      5-quater. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di concessione in uso gratuito e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 5-ter.
23.  15.    Fallica Giudice.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art.  23-bis.
(Progetti regionali per la prevenzione di eventi alluvionali).

      1. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, della legge 16 febbraio 1995 n. 35, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento alle reti wireless; magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 sono riservati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione, a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.
23.  01.    Fiorio.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.(Progetti regionali per la prevenzione di eventi alluvionali).

      1. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, della legge 16 febbraio 1995 n. 35, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento alle reti wireless; magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.
      2. Per il finanziamento delle opere e dei progetti di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.
23.  02.    Fiorio.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art.  23-bis
(Stati di calamità naturale).

      1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita per le popolazioni della Sardegna colpite dagli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, del 4 e 5 novembre 2008 e del 27 e 28 novembre 2008, e sostenere la ripresa delle attività commerciali, produttive, agricolo, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali professionali di servizi e turistiche nei territori interessati, sono assegnate risorse nei limiti di cui al comma 2, in favore della regione Sardegna per il finanziamento degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, con particolare riguardo al riconoscimento di contributi:

          a) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione e per il ripristino delle unità immobiliari;

          b) in favore delle imprese, in rapporto ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature e per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

          c) in favore delle attività agricole, in relazione ai danni subiti dalle produzioni, impianti strutture e macchinari con particolare riguardo all'agricoltura di qualità.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
23.  04.    Calvisi, Fadda, Schirru, Melis, Parisi, Pes.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art.  23-bis
(Stati di calamità naturale).

      1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e sostenere la ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche nei territori interessati da eventi atmosferici eccezionali per i quali sia stato disposto lo stato di calamità dalle regioni o dal Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009-2011. Il Fondo è destinato al riconoscimento di contributi, al risarcimento danni per le popolazioni interessate ed al riconoscimento della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti a qualunque titolo dai contribuenti residenti nelle aree interessate.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2009 sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.
      3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascun anno 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23.  03.    Calvisi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.(Patto di stabilità).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
23.  05.    Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
23.  06.    Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
23.  07.    Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009 i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
23.  08.    Cambursano, Borghesi, Barbaro, Messina.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio dei verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
23.  09.    Messina, Cambursano, Borghesi, Barbaro.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Finanziamento del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 378, le risorse assegnate annualmente al «Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» sono incrementate per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 di 50 milioni di euro.
      2. Al fine di compensare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente , le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
23.  010.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Jannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Finanziamento opere di edilizia scolastica).

      1. I comuni, le province e le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui si svolgono attività scolastiche sono autorizzate a contrarre mutui ventennali presso la cassa depositi e prestiti per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.
      2. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 1 è finalizzato:

          a) per non meno di due terzi del suo ammontare alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi;

          b) per la parte residua al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse;

      3. La ripartizione per tipologia e aree geografiche è attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro trenta giorni sentita la conferenza unificata.
      4. Gli enti locali provvedono all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
      5. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua».
23.  011.    Sposetti.

      Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. A decorre dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo di 30 milioni di euro per l'avvio di un programma di interventi conservativi e divulgativi degli archivi storici dei movimenti e dei partiti politici.
      2. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente articolo.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Fondo.
      4. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua».
23.  012.    Sposetti.

ART. 24

      Sopprimerlo.
24.  2.    Volpi, Bitonci, Fugatti.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è effettuato, sono aggiunte le seguenti: nella misura ed entro i limiti della loro effettiva fruizione.
24.  3.    Berretta.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. Il recupero degli aiuti di stato ritenuti in contrasto con l'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE ai sensi della procedura di infrazione n. 2006/2456 può avvenire in forma rateale, entro e non oltre ....... 2018, secondo un piano di recupero da negoziarsi per ogni singola azienda interessata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24.  1.    Volpi, Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art.  24-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale degli aiuti di Stato relativi al sostegno degli investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari).

      1. Ai sensi della lettera d), del comma 42 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato, sono estesi alle imprese con massimo 750 addetti o con massimo 200 milioni di euro di fatturato operanti in tutto il territorio nazionale non compreso nella mappa degli aiuti regionali, i benefici degli aiuti nazionali approvati dall'Unione Europea relativi al sostegno degli investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari.
24.  01.    Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 25.

      Al comma 1 le parole: 960 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1060 milioni.

      Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1440 milioni con le seguenti: 1540 milioni.
25. 7.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, le parole: 960 milioni sono sostituite dalle seguenti: 1.440 milioni.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      «1-bis. Al finanziamento delle somme di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».
25. 25.    Nizzi.

      Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo la parola: 009» inserire le seguenti: «vincolato all'acquisto di materiale rotabile da destinare al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano»;

      Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per consentire la stipula dei nuovi contratti di servizio delle regioni a statuto ordinario con Trenitalia spa., per assicurare l'adeguamento delle risorse necessarie alla copertura dei costi dei servizi ferroviari regionali in essere e per incrementare l'offerta di trasporto ferroviario regionale conseguente al completamento delle nuove infrastrutture programmate e finanziate dallo Stato , è autorizzata la spesa di 480 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011»;

          b) al secondo periodo, dopo la parole: «L'erogazione delle risorse,» inserire le seguenti: «da corrispondere direttamente alle regioni»;

          c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene individuata, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, la ripartizione delle risorse tra le regioni, in funzione dell'ammontare del corrispettivo contrattuale riferito ai contratti di servizio per l'anno 2007»;

      Al comma 4, sostituire le parole: del presente articolo, con le seguenti: delle disposizioni di cui al comma 1.
25. 21.    Ravetto.

      Al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate direttamente al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
25. 8.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo le parole: delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
25. 16.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 1, dopo le parole: si provvede alla ripartizione del fondo, aggiungere le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 20.    Commercio, Mito, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      «1-bis. Una quota dei 960 milioni, di cui al comma 1, è destinata alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di stazioni in linea, in prossimità della linea di alta velocità ed in corrispondenza della più vantaggiosa intersezione tra la stessa ed il territorio di ciascuna provincia che ne viene attraversata, per garantire, ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, pari opportunità di accesso a tutti i cittadini italiani ai vantaggi dei trasporto ferroviario di alta velocità».
25. 10.    Ceccuzzi, Trappolino, Cenni, Mattesini, Nannicini, Vannucci.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      «1-bis. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, favorendo il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore dei trasporto ferroviario, è riconosciuto un contributo quindicennale al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., dell'importo di 50 milioni annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari.
      1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis provvede mediante l'aumento di 0,01 euro delle aliquote di accisa di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai seguenti prodotti:

          benzina e benzina senza piombo;

          olio da gas o gasolio usato come carburante;

          gas di petroli liquefatti usati come carburante».
25. 17.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 2, le parole: e delle Regioni a statuto ordinario, sono sostituite dalle seguenti: e, stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale.
25. 22.    Commercio, Mito, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, le parole: 480 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 720 milioni di euro.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      «2-bis. Al finanziamento delle somme di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».
25. 29.    Nizzi.

      Al comma 2, sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 730 milioni.

      Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

      «3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.690 milioni di euro per l'anno 2009 e 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,e, quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 4 2011, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
25. 18.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavita, Cola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 2, sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 580 milioni.

      Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

      «3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.540 milioni di curo per l'anno 2009 e 5 80 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e, quanto a 100 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
25. 13.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavita, Cola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Al comma 2 le parole: 480 milioni sono sostituite dalle seguenti: 580 milioni.

      Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1440 milioni con: 1540 milioni e le parole: 480 milioni con le parole: 580 milioni.
25. 5.    Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 2, dopo le parole: 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 inserire le seguenti: Tali risorse sono destinate esclusivamente ai contratti di servizio in essere o da stipulare tra le Regioni a statuto ordinario e Trenitalia spa.
25. 6.    Marchignoli, Mariani.

      Al comma 2, le parole: nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sono soppresse.
25. 26.    Nizzi.

      Al comma 2, le parole: per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sono sostituite dalle seguenti: i servizi essenziali per li trasporto pendolare siano adeguati alla reale richiesta dell'utenza.
25. 27.    Nizzi.

      Al comma 2, secondo periodo, le parole: nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sono sostituite dalle seguenti: per i servizi di trasporto pendolare locale.
25. 28.    Nizzi.

      Al comma 2, dopo le parole: di trasporto pubblico regionale e locale inserire il seguente periodo: Quota Parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario, all'ultimo periodo, dopo le parole: viene individuata inserire le seguenti: la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile.
25. 11.    Baretta.

      Al comma 2, dopo le parole: viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti, aggiungere le seguenti: rispettando la ripartizione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 23.    Commercio, Mito, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: per i diversi contratti, sono aggiunte le seguenti:, avendo riguardo alla Regioni che abbiano impegnato proprie risorse aggiuntive.
25. 30.    Nizzi.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      «2-bis. I nuovi contratti di servizio, di cui al comma 2 disciplinano le modalità di svolgimento del servizio Intercity, da considerarsi a tutti gli effetti nel trasporto pubblico locale di competenza dello Stato, trattandosi di treni a lunga percorrenza che attraversano più regioni e che vengono utilizzati da cittadini pendolari per ragioni di lavoro e di studio. 1 nuovi contratti di servizio disciplinano le modalità di uso delle tracce orarie sulle linee di alta velocità, che lo Stato si riserva di destinare al trasporto Intercity e che pertanto vengono sottratte dal rapporto tra Rfi, e Trenitalia, e successivamente tra Rfi ed ogni vettore che sarà attivo sulle linee di alta velocità. Sino alla sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio, di cui alla presente legge, lo Stato garantisce, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, i servizi Intercity contenuti nell'orario in vigore dal 15 dicembre 2008.
25. 9.    Ceccuzzi, Trappolino, Cenni, Mattesini, Nannicini, Vannucci.

      Al comma 4, le parole da: dando evidenza sino alla fine dei comma sono sostituite dalle seguenti: che devono rigorosamente rispettare il criterio di ripartizione delle quote di investimento, dell'85 per cento per i territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).
25. 24.    Commercio, Mito, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      «4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, sulla base della documentazione di cui al comma 4, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle disposizioni del presente articolo».
25. 19.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavita, Cola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4, per regioni del sud si intendono le seguenti: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia».
25. 12.    Ria.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      «5-bis. Le società di capitali preposte alla gestione dei servizi pubblici locali, nonché quelle di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono avere un capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro. In mancanza di adempimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto detti soggetti non possono partecipare a gare».
25. 15.    Pagano.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      «5-bis. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE avvia, con procedure di evidenza pubblica, l'assegnazione delle relazioni ferroviarie su cui è raggiungibile l'equilibrio economico e di quelle relative a servizi resisi disponibili.
25. 14.    Lovelli, Meta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Enzo Carra, Fiano, Laratta, Martino, Giorgio Merlo, Sarubbi, Tullo, Velo.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 2), le parole da: «diversa» a: «didattici» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusi i voli per la didattica, e per l'aviazione privata da diporto».
      5-ter. Alle minori entrate di cui al comma 5-bis, pari a 28 milioni di euro su base annua, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
25. 1.    Bragantini.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      «5-bis. Al fine di consentire il rinnovo della convenzione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Aero club d'Italia per il finanziamento del piano di rinnovo della flotta aerea è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 4 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
25. 2.    Bragantini.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      «5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto il seguente comma:

      4. I soggetti affidatari della gestione di servizi di trasporto pubblico locale possono adottare piani industriali che abbiano, ad interessare altri soggetti anche operanti in regioni confinanti. I piani industriali devono rispondere a requisiti di economicità, di efficienza e di efficacia delle refi, dei collegamenti e del loro esercizio. I soggetti affidatari possono, per dare esecuzione ai piani industriali, compiere, ,operazioni straordinarie comprese fusioni, scissioni, scorpori e conferimenti. Ai soggetti affidatari che adottino i piani industriali che precedono non si applica il divieto di cui al comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al 31 dicembre 2010. I contratti di servizio in essere con i soggetti interessati dai predetti piani industriali rimangono in vigore non oltre il 31 dicembre 2010.
25. 3.    Maccanti.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      5-bis. Il periodo transitorio, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), e comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ha scadenza il 31 dicembre 2010.
25. 4.    Maccanti.

      Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Servizi sociali in convenzione).

      1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. È consentito alle organizzazioni di volontariato, o ai loro raggruppamenti federativi, di stipulare con le pubbliche amministrazioni le convenzioni, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, mediante affidamento diretto, per la fornitura di servizi sociali, assistenziali e sanitari d'urgenza, che assicurino capillare e rilevante presenza sul territorio.».
*25. 0. 2.    Marinello, Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Servizi sociali in convenzione).

      1. All'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. È consentito alle organizzazioni di volontariato, o ai loro raggruppamenti federativi, di stipulare con le pubbliche amministrazioni le convenzioni, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, mediante affidamento diretto, per la fornitura di servizi sociali, assistenziali e sanitari d'urgenza, che assicurino capillare e rilevante presenza sul territorio.».
*25. 0. 1.    Toccafondi, Lupi.

ART. 26.

      Al comma 1 dopo le parole: delle procedure inserire le seguenti: di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo e; e al comma 3, la lettera a) sostituire con la seguente: a) al comma 3 sostituire le parole centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro il 31 dicembre 2009.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente b) al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole: o a seguito di procedure di evidenza pubblica a Società private o miste.
26.  3.    Bonavitacola, Calvisi, Giorgio Merlo, Tullo, Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Sarubbi, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con l'obiettivo di liberalizzazione dei servizi di cabotaggio marittimo di cui al comma 1, previa intesa tra Regione e il Governo per definire i collegamenti essenziali e l'individuazione delle necessarie risorse da assegnare, si procede all'affidamento delle linee di cabotaggio da e per la Sardegna e con le isole minori della Sardegna, mediante procedura di evidenza pubblica a livello comunitario.
26.  2.    Calvisi.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

          a) quanto a 36 milioni di euro, relativamente al 2009, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno;

          b) per 29 milioni di euro relativamente all'anno 2009, e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
26.  7.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Sopprimere il comma 3.
26.  6.    Bonavitacola, Calvisi, Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Tullo, Sarubbi, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Sostituire il comma 3, con il seguente:

      3. Al fine di dare completa attuazione a quanto disposto dal comma 1, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni della legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, sono estesi per gli anni 2009, 2010, 2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano i servizi di cabotaggio marittimo con le isole minori e fra le isole.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 72 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26.  4.    Bonavitacola, Calvisi, Velo, Meta, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Tullo, Sarubbi, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

      4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario per la società Tirrenia spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento. Il consiglio di amministrazione della società Tirrenia Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
26.  1.    Montagnoli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      4. L'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rifinanziato di euro 600.000,00 per l'anno 2008. A tale onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: e misure per l'operatività del Porto di Gioia Tauro).
26.  5.    Bonavitacola, Meta, Boffa.

      Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

      1. Dopo l'articolo 1 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

      1. È istituito presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana il Ruolo Speciale Unico ad Esaurimento, la cui consistenza organica è di 1252 unità. Transita d'ufficio nel predetto ruolo, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e con stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale iscritto nei ruoli normale, mobile e speciale che, alla predetta data, abbia prestato almeno 2 anni di servizio con assegni, allorché da richiamato.
      2. È istituito il Ruolo Normale Unico del corpo militare della Croce Rossa Italiana, la cui consistenza organica è di 430 unità, che avranno il vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente, secondo la pianta organica allegata. L'accesso al Ruolo Normale Unico è riservato, a domanda e per titoli, al personale di cui al comma 1, con modalità da definirsi con regolamento del Ministero della Difesa, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge. Per il personale iscritto nel ruolo speciale cessano, contestualmente, tutti gli obblighi di servizio militare quale appartenente ai ruoli in congedo delle forze armate.
      3. Presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana è istituito il Ruolo del Personale Militare in Congedo, nel quale transitano d'ufficio tutti gli iscritti nel ruolo normale (mobile e di riserva) e speciale non transitati nel Ruolo Speciale Unico ad Esaurimento ovvero che vengano a cessare dai costituiti Ruolo Speciale ad Esaurimento e Ruolo Normale Unico per motivi previsti dalla legge, nonché coloro che, in possesso dei requisiti previsti, chiedano di esservi iscritti. Può inoltre essere iscritto nel Ruolo del Personale Militare in Congedo il personale in congedo delle forze armate dello Stato. Al personale del Ruolo del Personale Militare in Congedo sono applicati i limiti di età del ruolo di riserva.
      4. I ruoli normale, mobile speciale e riserva sono soppressi.
26.  01.    Giudice, Scelli, Delfino.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

      1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'at tività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del ministro della Difesa, è costituita la società per Azioni denominata Difesa Servizi S.p.a.
      2. Il ministro della Difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1, la società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari ad 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
      3. La società, che è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa e d opera secondo gli indirizzi strategici e d i programmi stabiliti dal ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
      4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
      5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del ministro della difesa, di concerto col ministro dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organico amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberati a norma del codice civile.
      6. Ai fini di cui al comma 3 lo statuto prevede:

          a) la proprietà esclusiva del ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

          b) la nomina da parte del ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

          c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

          d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

          e) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

      7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organi amministrativo della società previa autorizzazione del ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
      8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella gazzetta ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
      9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
      10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo a e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
26.  03.    Pagano.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

      1. All'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), dopo le parole: «stato di previsione del Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «e a essi non si applica l'articolo 2, comma 615»;

          b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

      d-bis. può costituire fondi immobiliari, da finanziare anche secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero promuovere strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale;.

          c) alla rubrica, dopo le parole: «diritto pubblico,» inserire le seguenti: «alloggi di servizio delle Forze armate,».
26.  02.    Pagano.

      Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

      1. Per la valorizzazione dei servizi di trasporto pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como e per il mantenimento dei collegamenti di frontiera derivanti da accordi intergovernativi è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2009, a 28 milioni per l'anno 2010 e a 14 milioni per l'anno 2011.
26.  04.    Fugatti, Bitonci, D'amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure per potenziamento della sicurezza stradale).

      1. Al fine di favorire il potenziamento dell'azione di vigilanza e prevenzione delle forze di polizia in materia di sicurezza della circolazione stradale, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione annua di 70 milioni dì euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26.  05.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

      26-bis. - (Misure per favorire la stabilità delle imprese dei servizi del trasporto aereo e per tutela degli interessi dei piccoli azionisti Alitalia). 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione annua di 25 milioni di curo per l'anno 2009, finalizzato a far fronte alle situazioni debitorie della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nei confronti di imprese di fornitura di servizi.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di esercizio del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di priorità degli interventi, tenendo conto dell'entità dei crediti vantati, della successione in ordine temporale e del numero degli occupati nelle singole aziende creditrici.
      3. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 3, comma 2, dei decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, il fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementato per l'anno 2009 di euro 25 milioni.
      4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26.  06.    Meta, Fiano, Velo, Lovelli, Cardinale, Laratta, Giorgio Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Enzo Carra, Martino.

ART. 27.

      Sopprimere i commi da 1 a 4.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzati ve indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 7.314 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.319 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 3.642 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed 2.670 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto e quanto 972 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
27.  8.    Fluvi, Beretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti Strizzolo.

      Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

      1. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del
2007 sono ridotte in maniera lineare di 977 milioni di euro a decorrere dall' anno 2009.
27.  9.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ridotta alla metà con le seguenti: ridotta del 10 per cento;

      Al comma 10, sostituire le parole: trecento milioni con le seguenti: cento milioni.
27.  7.    Fluvi, Beretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti Strizzolo.

      Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il periodo: In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.
27.  10.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      «1-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

      1) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

          c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2;

          d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera
c).

      2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, nonché la misura degli interessi e le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-Quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1, la misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà.

      3) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis »;

      4). dopo il comma 3, è inserito il seguente: «d-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

      5) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis, Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n, 218, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) dopo le parole: «in forma societaria» sono inserite le seguenti: «e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico,»;

          2) il comma 3 è abrogato;

      6) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

          4-ter, Al comma 1, dell'articolo 15, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è aggiunto il seguente: «4-ter fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso d'accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica, nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

      7) al comma 9, dopo la parola: «sostanziale» è aggiunta la seguente: «, di norma,»;

      8) al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla lettera d), le parole: «non spettanti o» e la parola; «anche» sono soppresse e le parole da disciplinata fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero.»;

          b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) di rimborso in materia di imposte dirette ed IVA, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi».
27.  4.    Pugliese.

      Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
27.  5.    Fugatti, Bitonci.

      Al comma 5, dopo le parole: in base se ai processi verbali di constatazione aggiungere le seguenti: dai quali emergono violazioni penalmente rilevanti di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 da comunicare all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

      5-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
27.  1.    Leo.

      Al comma 6, dopo le parole: le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» aggiungere le seguenti: limitatamente ai casi in cui nel corso del procedimento siano emerse violazioni penalmente rilevanti, di cui al decreto legislativo n, 74 del 2000, dalle quali sia derivata la comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo, 331 del codice di procedura penale.

      Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

      6-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
27.  2.    Leo.

      Dopo il comma 8, inserire il seguente:

      8-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».
27.  6.    Galleti, Occhiuto, Ciccanti.

      Il comma 18 è soppresso e così sostituito:

      18. L'utilizzo in compensazione di crediti insistenti per il pagamento delle somme dovute, operato dalle imprese di più rilevante dimensione, è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
27.  11.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 21, aggiungere infine il seguente:

      21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio della finanza pubblica, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
27.  3.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 7-bis, comma 1 del decreto legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 429).

      1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si interpreta nel senso che sono validi, a tutti gli effetti, i negozi giuridici ivi considerati e stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del sopra richiamato decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n, 429.
27.  01.    Ivano Strizzolo.

      Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica in materia di ICI).

      1. Il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali operato dall'articoli 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
      Alle minori entrate relative all'applicazione del comma 1 si provvede mediante quota parte delle minori uscite connesse all'applicazione dell'articolo 2 a seguito della riduzione dei tassi di interesse adottata dalla Banca centrale europea con decisione 4 dicembre 2008.
27.  02.    Marinello.

      Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

      Art. 27-bis - 1. I commi da 2 a 2-quinquiss dell'articolo 12 del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati.
      2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: all'importo non documentato, sono aggiunte le seguenti: Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n, 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
27.  03.    Fugatti, Simonetti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione dei carichi di ruolo pregressi).

      1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici dell' Agenzia delle entrate od affidati agli agenti della riscossione tributi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

          a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

          b) delle somme dovute agli agenti della riscossione tributi a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dagli stessi.

      2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente a tutti i ruoli di cui al comma precedente, gli agenti della riscossione tributi informano i debitori che entro il 30 aprile 2009 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita al citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, Il residuo è versato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 agosto 2009 ed il 31 dicembre 2009, Sulle somme riscosse, agli agenti della riscossione tributi spetta un aggio pari al 4 per cento.
      3. Il provvedimento di concessione della rateizzazione di una cartella di pagamento non impedisce al debitore di avvalersi della definizione di cui ai commi precedenti, ma non da luogo a diritto a rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso, Tuttavia quanto pagato in eccesso può esclusivamente essere scomputato da quanto dovuto dal medesimo contribuente per la definizione di cui ai commi precedenti riferita ad altri debiti tributari.
      4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
      5. Con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione tributi, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
27.  04.    Bitonci, Fugatti.

ART. 28.

      Al comma 1, dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: nonché le società a partecipazione pubblica maggioritaria,.
28. 3.    Fallica, Giudice.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

      In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, primo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. 1.    Leo.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

      In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, primo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
*28. 5.    Polledri.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

      In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, primo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
*28. 4.    Giudice, La Loggia.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

      In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, primo comma, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
*28. 2.    Marsilio.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      3. L'applicazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni rimane sospesa per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
      4. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 40/08 dopo le parole: «apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.P.A.» sono inserite le seguenti: «e dando contestuale comunicazione di avvio del procedimento di verifica al soggetto beneficiario».
      5. All'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 40/08 dopo le parole: «Equitalia Servizi s.p.a. controlla e ne dà comunicazione al soggetto pubblico» sono inserite le seguenti: «ed al soggetto beneficiario».
28. 6.    Berretta.

ART. 29.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente all'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29.  37.    Zeller, Brugger.

      Sopprimerlo.
*29.  67.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano, Compagnon.

      Sopprimerlo.
*29.  38.    Strizzolo.

      Sopprimerlo.
*29.  47.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Sostituirlo con il seguente.

Art. 29.
(Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali).

      1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatti salvi il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.
      2. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 192 milioni di euro per l'anno 2008, 308 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni di euro per l'anno 2010 e 190 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
29. 48.    Baretta, Fluvi, Lulli, Marini, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

      Sopprimere i commi da 1 a 6.
29. 53.    Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere i commi da 1 a 5.
29. 12.    Romele.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      a) sostituire il comma i con il seguente: «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. È comunque fatto salvo il credito dì imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
      b) sopprimere i commi da 2 a 5.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 188 milioni di euro per l'anno 2008, 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
29. 58.    Baretta, Fluvi, Ghizzoni, Lulli, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Marini, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      a) sostituire il comma i con il seguente: «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;

      b) sopprimere i commi da 6 a 11.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 29 del presente decreto, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2008, 42 milioni di euro per l'anno 2009, 93 milioni di euro per l'anno 2010 e 158 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
29. 34.    Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      a) sostituire il comma i con il seguente: «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro Panno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
      b) sopprimere i commi da 6 a 11.
29. 35.    Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colanino, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      a) sostituire il comma i con il seguente: «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatte salve le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro Panno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
      b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. All'articolo 1, commi 344- 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «55 per cento» sono sostituite da «36 per cento» ovunque ricorrano.»;
      c) sopprimere i commi da 7 a 11.
29. 55.    Froner.

      Al comma 1, sopprimere dalle parole al credito di imposta fino alle parole 2006, n. 296, e, e sostituire le parole di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti di cui al comma 6.
29. 46.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere dalle parole al credito di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
29. 61.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Conseguentemente:

          a) Al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

          b) sopprimere i commi da 6 a 11;

          c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

              11-bis. Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008 a 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro dl relativo onere,
per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2008 a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.
29. 5.    Contento, Gioacchino Alfano.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Conseguentemente:

          a) Al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole «e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;

          b) sopprimere i commi da 6 a 11;

          c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

              11-bis. Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008 a 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro dl relativo onere,
per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2008 a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.
29. 14.    Saglia.

      Al comma 1, sopprimere le parole: al credito d'imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

      Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

          11-bis. Al relativo onere, pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2001, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo - al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto - pari a 1.125,6 milioni per l'anno 2008, a 1.600,8 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.962 milioni di euro per l'anno 2010 e a 196,2 milioni di euro per l'anno 2011.
29. 26.    Ravetto.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da e alle detrazioni a di cui ai commi 2 e 3.
29. 57.    Libè, Compagnon, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296
sopprimere le parole e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

      Conseguentemente sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
29. 7.    Zorzato, Milanato, Gava.

      Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

      Conseguentemente, sopprimere.
29. 4.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

      Conseguentemente:

          a) sopprimere i commi da 6 a 11;

          b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

              11-bis Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2008, 41,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 92,9 milioni di euro per l'anno 2010 e a 157,4 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2001, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo - al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto - pari a 27 milioni per l'anno 2008, a 124,05 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 278,5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 472,2 milioni di euro per l'anno 2011.
29. 20.    Ravetto.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

      Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.
*29. 45.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

      Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.
*29. 81.    Del Tenno.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

      Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

          6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.

          7. Per gli interventi di cui al comma 6, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19Jebbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

          8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.».
*29. 56.    Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

      Al comma 1, dopo le parole della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sopprimere le seguenti parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

      Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 11.

          6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.

          7. Per gli interventi di cui al comma 6, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19Jebbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.

          8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi da 20 a 24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.».
*29. 3.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Conseguentemente sopprimere i commi da 6 a 10.

      Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 11.    Zeller, Brugger.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole:, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

          b) al comma 6, sopprimere le parole:, secondo le disposizioni del presente articolo;

          c) sopprimere i commi da 7 a 11.
29. 1.    Fallica, Giudice.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

      Conseguentemente, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»; al secondo periodo, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».
      7. Alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
29. 54.    Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Gozi, Giachetti, Garavini.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

          b) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. Per gli interventi avviati dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti devono inviare preventivamente all'inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita comunicazione, secondo il modello approvato con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, contenente tutti i dati relativi all'importo delle spese da sostenere.
      7. Per gli interventi di cui al comma precedente, la detrazione si applica, con riferimento a qualsiasi intervento realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, ancorché locati a terzi, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.
      8. A decorre dal periodo d'imposta 2009, i contribuenti persone fisiche che effettuano interventi di cui all'articolo 1, commi 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato ed integrato dall'articolo 1, commi 20-24 e 286, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, senza conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo. Il medesimo beneficio è riconosciuto per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi 20, 22 e 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, secondo le relative modalità attuative indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche.
      9. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

          2009: - 82,7 milioni di euro;
          2010: - 185,9 milioni di euro;
          2011: - 314,8 milioni di euro.
29. 39.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

          b) sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate soltanto fino al periodo d'imposta 2008, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
      7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, avviati dal periodo d'imposta 2009 e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 17, lettera a) e 19, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 70.000 euro per unità immobiliare, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.
      8. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi, si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

          2009: - 82,7 milioni di euro;
          2010: - 185,9 milioni di euro;
          2011: - 314,8 milioni di euro.
29. 40.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate soltanto fino al periodo d'imposta 2008, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
      7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 344, 345 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogato dall'articolo 1, commi da 20 a 24, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, avviati dal periodo d'imposta 2009 e realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, i benefici di cui all'articolo 1, commi 17, lettera a) e 19, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 70.000 euro per unità immobiliare, a condizione che si consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato A del Decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. Restano ferme le modalità attuative e gli adempimenti indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e successive modifiche, ove compatibili.
      8. Alle disposizioni sopraindicate si fa fronte mediante lo stanziamento di risorse pari a:

          2009: - 82,7 milioni di euro (*);
          2010: - 185,9 milioni di euro (*);
          2011: - 314,8 milioni di euro (*).
29. 2.    Stradella, Giudice, Lupi.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;
29. 85.    Scarpetti, Froner, Fadda.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi 344 e 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

      Conseguentemente, al comma 6, le parole: commi da 344 a 347, con le seguenti: commi 344 e 346,.
29. 78.    Scarpetti, Froner, Fadda.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2 e 3 con la seguente: seguenti;

          b) al comma 2 le parole: 375,2 sono sostituite da: 575,2;

          c) al comma 7:

              1) nel primo periodo, sostituire le parole: nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, sopprimere le parole: a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009,;

              2) nel secondo periodo, sopprimere le parole:, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza;

              3) nel quarto periodo, sopprimere la parola: non e, sostituire la parola: 30 con: 60;

          d) al comma 8 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'indicazione del numero delle rate non è richiesta per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali.;

          e) sopprimere il comma 10;

          f) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.100 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 700 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
29. 87.    Marinello.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 2 e 3 con la seguente: seguenti;

          b) al comma 7:

              1) nel primo periodo, sostituire le parole: nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008;

              2) nel secondo periodo, sopprimere le parole:, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza;

              3) nel quarto periodo, sopprimere la parola: non;

          d) al comma 8 sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'indicazione del numero delle rate non è richiesta per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali.;

          e) sopprimere il comma 10;

          f) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti d'imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, nonché altre risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 950 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
29. 86.    Zorzato, Angelucci, Berardi, Bernardo, Conte, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Jannone, Laboccetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Antonio Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo:

      «Il tetto previsto dal presente comma non si applica altresì al credito d'imposta vantato dai venditori di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, a partire dal periodo d'imposta 2008».

      1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione della presente disposizione, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244,.
29. 36.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera a);

          b) alla lettera b), sopprimere le parole: successiva a quello di cui alla lettera a);

          c) al comma 3, sopprimere la lettera a).
29. 41.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: avviate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

      Conseguentemente:

          a) sopprimere la lettera b) del comma 1;

          b) sopprimere la lettera a) e b) del comma 3;

          c) al comma 4 sostituire le parole: di cui al comma 2, lettera b) con le seguenti: di cui al comma 2, lettera a).

          d) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 24.    Zeller, Brugger.

      Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.
29. 59.    De Micheli.

      Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

          b-bis) una percentuale pari al 10 per cento dello stanziamento annuo è dedicata in via preferenziale alle imprese con numero addetti dedicato a R&S superiore al 50 per cento del totale e costi di R&S superiori al 30 per cento del totale dei costi aziendali.

      Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'ordine cronologico di arrivo, aggiungere le seguenti: e quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis) del presente articolo.
29. 25.    Della Vedova.

      Sopprimere i commi da 6 a 11.
*29. 71.    Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Sopprimere i commi da 6 a 11.
*29. 84.    Scarpetti, Froner, Fadda.

      Sopprimere i commi da 6 a 10.
29. 13.    Romele.

      Sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. A decorrere dall'anno 2009, le detrazioni di cui all'articolo 1 commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1 comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte al 45 per cento.
      6-bis. Al comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite con le parole: «cinque quote annuali».
      6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 6-bis, valutati, per gli anni 2009-2011, in 350 milioni di euro in ragione d'anno si provvede quanto a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, 185,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo delle maggiori entrate del presente decreto-legge. Quanto a 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 163,3 milioni di euro per il 2010 e 35,2 milioni di euro mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo.
      6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
29. 6.    Zorzato.

      Sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

      6. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, le detrazioni di cui all'articolo 1 commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1 comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte al 45 per cento.
      6-bis. Al comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite con le parole: «cinque quote annuali».
29. 27.    Pagano, Di Caterina, Leo, Marinello, Germanà.

      Al comma 6, dopo le parole: sono confermate aggiungere le seguenti: ed estese anche alle spese sostenute per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione,.
29. 66.    Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

      Al comma 6, dopo le parole: dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 aggiungere le seguenti:, fatta eccezione per la percentuale dell'agevolazione che dal 1o gennaio 2009 è ridotta al 44 per cento.
29. 74.    Bragantini, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 6, sostituire le parole: secondo le disposizioni del presente articolo con le parole: per gli anni 2009 e 2010.
29. 15.    Lupi, Vignali, Toccafondi, Pagano.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 1, comma 24 lettera c) della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
29. 49.    Marinello.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Il comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

      «344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

      Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
29. 62.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Il comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

      «345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge».

      Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
29. 63.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Il comma 346 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

      «346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura dei fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

      Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
29. 64.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Il comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

      «347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico dei contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

      Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
29. 65.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Sostituire i commi da 7 a 11 con il seguente:

      7. Alla copertura degli eventuali oneri di cui al comma 6, in misura superiore allo stanziamento relativo all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge 296/2006, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
29. 50.    Vannucci.

      Sostituire i commi da 7 a 11 con i seguenti:

      7. Nel caso in cui le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, siano superiori alle previsioni di bilancio per l'anno 2008 ed ai limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011, il relativo onere è ripartito tra le utenze elettriche per uso domestico, nell'ambito della componente tariffaria A3, utilizzando il meccanismo stabilito con la Delibera del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n.6 (CIP6).
      7-bis. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro il 31 luglio di ciascun anno alla valutazione, degli eventuali maggiori oneri, comunicando all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas l'entità degli oneri da trasferire, per la successiva traslazione sulle utenze elettriche per uso domestico.
29. 19.    Marinello.

      Al comma 7, sostituire le parole da: per le spese sostenute sino a per l'anno 2011 con le seguenti: Per le spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti inviano alla agenzie delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, dei decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 185, 9 milioni di euro per l'anno 2010 e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011.

      Conseguentemente:

          a) al comma 8, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sei mesi.

          b) sostituire il comma 9, con il seguente:

      9. Per le spese sostenute nei due periodi di imposta, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

          c) al comma 10, sostituire la parola: 2008 con la seguente: 2009.
29. 16.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannoccone, Lombardo, Sardelli.

      Al comma 7, sostituire le parole: Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 con le seguenti: Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 3 1, dicembre 2008.
29. 17.    Pagano, Di Caterina, Leo, Marinello, Germanà.

      Al comma 7, primo periodo e al comma 9 sostituire le parole: spese sostenute con le seguenti: spese preventivate.

      Conseguentemente:

          a) al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: L'inoltro del modello di cui al comma 8 vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione della detrazione;

          b) aggiungere infine il seguente comma:

      11-bis. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 28.    Zeller, Brugger.

      Al comma 7, sostituire le parole: sostenute con le seguenti: da sostenere.
29. 29.    Zeller, Brugger.

      Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e sopprimere le parole: a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009.

      Conseguentemente sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. Per le spese sostenute nel periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
29. 68.    Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Ai commi 7 e 11, sostituire ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2008.

      Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Alla copertura degli oneri dì cui ai commi da 6 a 11, pali a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Coopera7ione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
29. 52.    Vannucci.

      Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008.

      Conseguentemente:

          a) sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal 1o giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

          b) sopprimere il comma 10.
29. 42.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, sostituire parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti parole: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per 314,8 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «185,9 milioni di euro per l'anno 2010, a 314,8 milioni di euro per l'anno 2011, e 442 milioni di euro per l'anno 2012»; inoltre nell'ultimo periodo le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle parole: «60 giorni»;

          b) al comma 9, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «nei due periodi» con le seguenti: «nei tre periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008»;
29. 60.    Libè, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Ruggeri, Formisano.

      Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2008 e sostituire le parole: 82,7, 85,9, 314,8 con le seguenti: 142,7, 226, 344,8.

      Conseguentemente:

          a) sostituire il comma 9 con il seguente:

      9. Per le spese sostenute nei periodi di imposta di cui al comma 7, l'istanza è presentata a decorrere dal V giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

          b) sopprimere il comma 10.

          c) all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      «1-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 7, articolo 29, del presente decreto, il comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
29. 43.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

      Al comma 7, sostituire le parole: 2007 con le seguenti: 2008.

          a) al comma 9, primo periodo e secondo periodo, sostituire le parole: nei due periodi d'imposta successivi con le seguenti: nei tre periodi d'imposta successivi;

          b) aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 30.    Zeller, Brugger.

      Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: complessivi.
29. 32.    Zeller, Brugger.

      Al comma 7 sostituire le parole: 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010 , e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 112,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 215,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 344,8 milioni di euro per l'anno 2011.

      Conseguentemente all'articolo 35 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

      1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 29, comma 7 si provvede ai sensi dei comma 1-ter.

      1-ter. All'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 , la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.
29. 18.    Sposetti.

      Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: esamina aggiungere le seguenti: e accoglie.
29. 31.    Zeller, Brugger.

      Al comma 7, sostituire il terzo è il quarto periodo: La mancata fruizione della detrazione e subordinata alla ricezione del diniego da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia stessa.
29. 69.    Simonetti, Fugatti, Bitonci, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 7, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: L'assenso dell'Agenzia delle entrate alla fruizione della detrazione si intende fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia stessa.
29. 70.    Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci.

      Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il terzo periodo;

          b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «non fornito» con la seguente: «fornito».
29. 33.    Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.

      Al comma 7, sostituire le parole: subordinata alla ricezione dell'assenso con le seguenti: subordinata all'assenso, e le parole: si intende non fornito, con le seguenti: si intende fornito.
29. 44.    Barbato Borghesi, Messina, Cambursano.

      Al comma 10, sostituire le parole: per le spese sostenute nell'anno 2008 con le seguenti: per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e 2011.

      Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono redatti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
29. 9.    Zeller, Brugger.

      Al comma 9, primo e secondo periodo sostituire le parole: sostenute con le seguenti: da sostenere.
29. 22.    Zeller, Brugger.

      Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: dal 1o giugno e fino al 31 dicembre con le seguenti: dal 1o gennaio al 30 giugno.
29. 21.    Zeller, Brugger.

      Sopprimere il comma 10.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo le parole: pari complessivamente a aggiungere le seguenti: 4,5 milioni di euro, per l'anno 2008,.
29. 23.    Baretta, Fluvi, Lulli, Mariani, Lanzillotta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Testa, Benamati, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchino, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti, Lenzi, Gozi, Giachetti, Garavini.

      Al comma 10 dopo la parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: o persone giuridiche.
29. 72.    Simonetti, Bragantin.

      Al comma 10, sopprimere le parole: sino a un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile.

      Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente: stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono redatti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
29. 10.    Zeller, Brugger.

      Al comma 10, sostituire le parole: da ripartire in 10 rate annuali di pari importo con le seguenti: da ripartire, a scelta del contribuente, in 3 o 10 rate annuali di pari importo.

      Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 8.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano per gli importi relativi a fatture emesse entro la data del 31 dicembre 2008.
29. 73.    Bragantini, Simonetti.

      Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

      11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori autorizzati con permesso di costruire o dichiarati con dichiarazione di inizio attività entro la data del 31 dicembre 2008.
29. 75.    Bragantini, Simonetti, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Fugatti, Bitonci.

      Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

      11-bis. Le disposizioni previste ai commi da 6 a 11 non si applicano alle spese sostenute per interventi eseguiti sulla base di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività (DIA) rilasciate entro il 31 dicembre 2008.
      11-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 11-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n.7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
29. 51.    Vannucci.

      Aggiungere in fine, il seguente comma:

      11-bis. Il Governo promuove con atti non regolamentari la semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivatone dei risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le regioni, le province e i comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in pane remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle province o dai comuni.
29. 77.    Scarpetti, Froner, Fadda.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007».
29. 76.    Gidoni, Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Semplificazione procedure).

      All'articolo 1, comma 24, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
29. 01.    Scarpetti, Froner, Fadda.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Ulteriori incentivi fiscali).

      1. Nell'ambito di un programma sperimentale della durata di un anno e nel limite massimo di spesa annua pari a 20 milioni di euro, la detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spetta anche per le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati, realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 2.600 euro nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2009 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
29. 02.    Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

      Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Ulteriori incentivi fiscali).

      1. La detrazione fiscale relativa agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, spetta anche per le spese sostenute da coppie legalmente coniugate alla data di presentazione della domanda o che contraggono matrimonio entro 18 mesi da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili, destinati all'arredo di unità immobiliari da ristrutturare e adibire ad abitazione principale. La predetta detrazione compete per le spese sostenute sino ad un importo massimo pari al 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la ristrutturazione.
      2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»
29. 03.    Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Volpi, Caparini, Vanalli, Nicola Molteni, Rivolta, Bragantini.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

      1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di coro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
      3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.
      4. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
29. 019.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Formisano, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Accesso al credito per investimenti per interventi di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili).

      1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
      3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.
      4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
29. 05.    Lulli, Colaninno, Benamati, Calearo, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche al credito di imposta per aggregazioni professionali).

      1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 70 la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «due» e le parole 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento»;

          b) al comma 71, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, secondo il criterio di competenza»;

          c) al comma 72 la parola «spettante» è sostituita dalla seguente: «spetta» e le parole «non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale», sono sostituite dalle seguenti: «L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite IVA individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale.

          d) al comma 73 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti;

          e) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo cause come decesso del professionista, raggiungimento dell'età pensionabile, malattie e/o infortuni di invalidità temporanea o permanente.

      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 06.    Mantini.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito di imposta per acquisto PC da parte di professionisti).

      1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, ai professionisti che per lo svolgimento della loro attività, acquistano personal computer, sistemi hardware e software nuovi, dotati di apposita licenza, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, superare l'importo di 5 mila euro annui.

      Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.
29. 07.    Mantini.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

      1. Per l'effettuazione di investimenti in nuove tecnologie per l'applicazione di moderni sistemi e dispositivi di sicurezza, compresi quelli individuali di tutela e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori (DPI), ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, è concessa una detrazione di imposta pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle imprese negli anni 2009 e 2010.
      2. Per l'attuazione del comma 1 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, fermi restando i limiti di spesa complessivi stabiliti nel medesimo fondo.
      3. All'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera e) del punto 2.1.2, aggiungere la seguente lettera:

          e-bis) l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

      4. All'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera b) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente:

          b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC.

      5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 021.    Stradella, Lupi.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fiscalità di sviluppo).

      1. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3l dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».
      2. Le misure delle agevolazioni fiscali attraverso il meccanismo del credito d'imposta sono previsti per il triennio 2009-2011 in ragione rispettivamente di 347 milioni euro, 550 milioni euro, 402 milioni di euro.
      3. Le misure agevolative sono riconosciute in forma di fiscalità di sviluppo a favore di quelle aree caratterizzate dal decollo di un avanzato programma industriale-commerciale.
      4. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni, e le province autonome di Trento o Bolzano, sono definite le modalità, per l'individuazione, all'interno delle Regioni di cui al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, delle aree alle quali attribuire con priorità i benefici fiscali, allo scopo di sostenere il livello ammodernamento dei beni strumentali.
29. 010.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

      1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate) - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'armo 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

          a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

          b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

          c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

          d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

          e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali dì altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

          f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

      2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate.
29. 04.    D'Antoni, Boccia, Capodicasa, Cesare Marini, Ria, Bellanova, Vico, Oliverio.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1).

      1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n, 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivo modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
      2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 por cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.
      5. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di sposa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 011.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1).

      1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo corrispettivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo I che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente dei collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, dei decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile dei centro di assistenza fiscale.
      2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle carriere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento dei bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.
      5. Al fine di compensare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti , le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 08.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per investimenti).

      1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura dei periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.
      2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
      3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.
      4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota dei costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
      5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
      6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

          a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

          b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

      7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione dei reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
      8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
      9. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto

di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
      10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
      11. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per Ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 017.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Credito d'imposta per nuove imprese).

      1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura dei periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 2011, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei presente articolo. 2.
      2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
      3. Ai fini dei comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con li Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.
      4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota dei costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
      5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento dei bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

          a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta dei beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

          b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dei formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro li sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.
      6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione dei reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
      7. Se i beni oggetto del l'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. H credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione dei presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
      8. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
      9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
      10. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.
29. 018.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Detrazioni a sostegno della famiglia).

      1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico».
      2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, sì provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
29. 09.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

      1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende un numero pari o superiore a quattro figli , l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: cure 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 015.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

      1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende un numero pari o superiore a quattro figli , l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: cure 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 016.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

      1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: cure 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 014.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

      1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio minore, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: cure 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 013.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa).

      1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15 del testo unico dello imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare con componenti non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente: allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»; b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: cure 75,36 per ettolitro»; c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
29. 012.    Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannocone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 30.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'abrogazione dell'articolo 30 pari a 150 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e 300 milioni per l'anno 2010 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del D.Lgs. 502/1992;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» D.Lgs 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
30.  15.    Nannicini.

      Sopprimerlo.
*30.  3.    Lupi, Toccafondi.

      Sopprimerlo.
*30.  24.    Bobba.

      Sopprimerlo.
*30.  26.    Brugger, Zeller.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria. A tal scopo gli enti associativi trasmettono alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, al fine di consentire la verifica del requisito soggettivo nonché la verifica della conformità degli stessi atti e statuti alle clausole di cui all'articolo 148, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La trasmissione deve avvenire in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o, in alternativa, per consegna diretta. In luogo dell'invio dell'atto costitutivo o dello statuto, le associazioni trasmettono per via telematica all'Agenzia delle entrate una autocertificazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali di cui alle norme sopra richiamate, redatta su apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
      2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ferme le previsioni in materia di scritture contabili delle attività commerciali, gli enti associativi conservano la documentazione giustificativa delle entrate e delle spese riferite alle attività oggetto di agevolazioni ai fini delle disposizioni di cui al comma 1. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, legge 7 dicembre 2000 n. 383, la disposizione si applica limitatamente alle previsioni recate dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge 7 dicembre 2000 n. 383.
30.  14.    Nannicini.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
30.  20.    Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi.
*30.  7.    Del Tenno.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i corrispettivi.
*30.  25.    Marinello.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi.
*30.  17.    Polledri.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi.
*30.  4.    Milanato, Gava, Zorzato.

      Al comma 1, sostituire le parole: I corrispettivi con le seguenti: Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, i corrispettivi.
30.  18.    Della Vedova.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 148 aggiungere le seguenti:, commi 3, 5, 6 e 7, e dopo le parole: e all'articolo 4 aggiungere le seguenti:, commi 4, secondo periodo, e sesto,.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni dì parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
30.  19.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, dopo le parole: a, condizione che gli enti associativi inserire le seguenti:, ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,.

      Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge inserire le seguenti:, ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266,.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*30.  22.    Duilio.

      Al comma 1, dopo le parole: a condizione che gli enti associativi inserire le seguenti: ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

      Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le parole: ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*30.  16.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

      Al comma 1, dopo le parole: a condizione che gli enti associativi aggiungere le seguenti: ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
30.  28.    Burtone.

      Al comma 1, dopo le parole: all'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti:, al fine di consentire gli opportuni controlli,.

      Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa con le seguenti: della completezza dei dati e delle notizie trasmessi.
30.  6.    Savino.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 ed agli enti associativi aventi natura non commerciale di cui all'articolo 148 dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove presentino un numero di soci pari o inferiore a 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
30.  8.    Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nei vari livelli di organizzazione territoriale in cui sono strutturate comprensivi dei circoli affiliati alle associazioni medesime.
30.  23.    Bobba.

      Al comma 2, dopo le parole: anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: ad esclusione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
30.  29.    Burtone.

      Sopprimere i commi 3 e 4.
30.  13.    Lolli.

      Sostituire il comma 3, con il seguente:

      3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 non deve essere assolto dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle pro loco.
30.  9.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di curo a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Giovani e sport», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
30.  21.    Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Sopprimere il comma 4.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

      5-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 50 milioni di euro.
30.  10.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Sostituire il comma 4, con il seguente:

      4. Le Fondazioni di comunità, iscritte all'albo delle Onlus alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che erogano gratuitamente somme di denaro a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione di progetti di utilità sociale, operano nell'esercizio di attività di beneficenza ai sensi del comma 1, numero 3, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
30.  30.    Savino.

      Sopprimere il comma 5.
30.  27.    Burtone.

      Sopprimere il comma 5.
*30.  11.    Fugatti, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

      Sopprimere il comma 5.
*30.  2.    Lupi, Toccafondi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      6. All'articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo».
      7. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990. n. 34. le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
      8. Le disposizioni dei commi 5-bis e 5-ter si applicano anche ai rapporti non esauriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
30.  1.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      6. A decorrere dal 1o gennaio 2009, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      7. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
30.  12.    Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti, Bragantini, D'Amico, Caparini, Fedriga.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      6. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili utilizzati per le attività indicate nella medesima lettera che non abbiano natura commerciale. Per la definizione della natura commerciale dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e all'articolo 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.
30.  5.    Leo.

      Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Modiche in materia di tassa automobilistica).

      1. All'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono aggiunte le seguenti: «usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

          b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono aggiunte le seguenti: «gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

      2. Le modifiche di cui al comma 1 hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.
      3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione a1 luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
      4. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad emanare disposizioni intese a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
      5. L'addebito agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'importo delle tasse versate in loro vece dalle imprese concedenti non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.
30.  01.    Abrignani.

      Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Gestioni dei centri di accoglienza).

      1. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di Permanenza temporanea ed assistenza, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio.
30.  02.    Mazzocchi.

ART. 31.

      Sopprimere i commi 1 e 2.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.556 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.617 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.940 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto e quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2009 e a 270 milioni di euro a decorrere dall'2010 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31. 10.    Meta, Velo, Lovelli, Fiano, Cardinale, Laratta, Gentiloni, Meandri, Merlo, Bonavitacola, Sarubbi, Tullo, Boffa, Carra, Martino.

      Sopprimere il comma 1, e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

      2-bis. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 sono ridotte in maniera lineare di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
31. 11.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 123-ter dopo le parole: «via satellite» sono aggiunte le seguenti: «o via antenna».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 124 milioni di euro per l'anno 2009 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 7.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 123-ter dopo le parole: «via satellite» sono aggiunte le seguenti: «o via antenna».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 224 milioni di euro per l'anno 2009 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 8.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2011.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 114 milioni di euro per l'anno 2009 e a 170 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 3.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 114 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 5.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2011.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2009 e a 270 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 4.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1 sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2010.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
31. 6.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono riferite alla vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o ai documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.».
31. 1.    Del Tenno.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. Ai pagamenti effettuati tramite telefonia mobile con servizio di messaggistica in favore del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale e delle Pubbliche Amministrazioni, viene applicato da parte di tutti gli operatori di telefonia mobile che gestiscono la richiesta il medesimo addebito sul credito telefonico dell'utente per la fornitura del servizio. L'importo ditale addebito viene fissato con regolamento dall'Autorità Garante per le Comunicazioni entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
31. 2.    Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini.

      Sopprimere il comma 3.

      Agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 3, pari a 254 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
31. 17.    Beltrandi.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 sono ridotte in maniera lineare di 254 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
31. 12.    Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

      Al comma 3, dopo le parole: per materiale pornografico inserire le seguenti: e di incitamento alla violenza.
31. 13.    Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

      Al comma 3, sopprimere le parole: teatrale, letteraria.
31. 14.    Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

      Al comma 3, dopo le parole: da emanare inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.
31. 15.    Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

      Al comma 3, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della presente disposizione.
31. 16.    Stradella, Lo Presti.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:

      3-bis. All'allegato A, dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e n. 3309.
      Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n. 2990 e n. 3309, citate al comma precedente.
31. 9.    Capodicasa.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

      3-bis. Rientrano tra le operazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che evitano la indetraibilità dell'imposta di cui al comma 2 del medesimo articolo 19, anche i servizi prestati dallo stesso soggetto per le esigenze della propria impresa esercitata in altro Stato membro. La disposizione del precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica.»
31. 18.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito d'imposta alle imprese del settore musicale).

      1. Al fine di agevolare il rilancio delle imprese del settore musicale, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali è attribuito un credito imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, digitalizzazione e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
      2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde dì artisti emergenti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e per i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fui del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabiliti i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 31.
      5. I commi 287 e 288 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
31. 01.    Ceccacci Rubino.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Credito di imposta imprese musicali).

      1. Al fine di agevolare il rilancio delle imprese del settore musicale, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite di spesa di 4 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali è attribuito un credito imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca, produzione, digitalizzazione e promozione di una registrazione musicale, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
      2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di artisti emergenti. L'agevolazione che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai tini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo e sono stabiliti i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute. Il decreto di cui al periodo precedente deve anche prevedere. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, una preventiva autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta.
      4. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, con esclusione di quelle relative al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
31. 03.    Ravetto.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche in materia di ICI).

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:

      2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

      2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
31. 02.    Abrignani.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art 31-bis.
(Interpretazione autentica in materia di ICI sui fabbricati rurali).

      1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.
31. 04.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime IVA della vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi parcheggi veicolari).

      1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          e) per la vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico».
31. 07.    Ventucci.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.(Aliquote di accisa per carburanti agricoli).

      1. Al fine di sostenere il comparto agricolo, per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e fino ad esaurimento delle risorse allo scopo individuate nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante.

      Conseguentemente all'articolo 32 sopprimere il comma 4.
31. 06.    Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Norma di interpretazione autentica del comma 506 della legge 24 dicembre 2007 n. 244).

      1. Il termine «contenziosi», contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.
31. 05.    Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 32.

      Sopprimere i commi 1 e 2.

      Agli oneri derivanti dalla soppressione dei commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.

      Dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
32.  26.    De Micheli, Marchi.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  22.    Fluvi, Causi, Beretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vanucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  57.    Graziano.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  46.    Borghesi, Comburano, Messina, Barbato.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  39.    Barbato, Messina, Borghesi, Comburano.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  30.    Barbato.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  19.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Sopprimere i commi 1 e 2.
*32.  8.    Osvaldo Napoli.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.

          2) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Ag1i oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo i della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

      al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, ai Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.

      dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo i, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
32.  24.    De Micheli, Marchi.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento, e sopprimere la lettera b).
32.  18.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.
*32.  59.    Graziano

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.
*32.  37.     Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.
*32.  23.    Fluvi, Causi, Beretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vanucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.
*32.  28.    Barbato.

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dieci per cento, con le seguenti: otto per cento.
*32.  6.    Osvaldo Napoli.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1, sopprimere la lettera b).

      Agli oneri derivanti dalla soppressione della lettera b) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento.

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. l16, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
32.  25.    De Micheli, Marchi.

      Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*32.  58.    Graziano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32.  38.    Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32.  36.    Fluvi, Causi, Beretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Ruminato, Vanucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliari, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32.  29.    Barbato.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*32.  7.    Osvaldo Napoli.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Nell'articolo 83, comma 23, del decreto 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 nella lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «qualora si tratti di garanzie già escusse».
      1-ter Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 10 milioni annui o partire dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
32.  50.    Ravetto.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto il seguente periodo: «La ripartizione di cui al precedente periodo è sempre concessa in caso di rilascio di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo del debito e di durata superiore al periodo della stessa superiore ad un anno.

      Conseguentemente: Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
32.  1.    Leo.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

      2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente de1la Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,al comma I sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Gli aggi di riscossione, gli interessi di mora i diritti di notifica e le eventuali spese per la riscossione coattiva sono ripartiti in egual misura su ciascuna rata. Si applicano le disposizioni per la rateizzazione agevolata previste dal comma 2-ter dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31».
      2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, valutato 150 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui la decreto 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'etilico al fine di assicurare un corrispondente maggior gettito complessivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
32.  61.    Marinello.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Le ONLUS che svolgono servizi socio-sanitari, in deroga all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, hanno diritto ad incassare i crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni anche in presenza di una o più cartelle esattoriali, a condizione che si impegnino formalmente ad utilizzare dette somme per il pagamento delle cartelle esattoriali stesse. Il mancato rispetto dell'impegno di cui sopra comporta l'applicazione dell'articolo n. 640, secondo comma del codice penale.
32.  62.    Marinello, Gioacchino Alfano.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      1) Sopprimere il comma 3.

      Conseguentemente agli oneri derivanti dalla soppressione del comma 3, pari a 31 milioni di euro a decorrere dall'arino 2009, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

          al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

       «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

          dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

      345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X.
32.  27.    De Micheli, Marchi.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  56.    Graziano.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  34.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Masiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  31.    Barbato.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  40.    Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  20.    Galletti, Occhiuti, Ciccanti.

      Sopprimere il comma 3.
*32.  9.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente «la lettera c) è sostituita dalla seguente».
32.  42.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Masiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 3, lettera b), punto c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.

      Conseguentemente al punto d) dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
*32.  55.    Graziano.

      Al comma 3, lettera b), punto c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.

      Conseguentemente al punto d) dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
*32.  41.    Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

      Al comma 3, lettera b), punto c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.

      Conseguentemente al punto d) dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
*32.  32.    Barbato.

      Al comma 3, lettera b), punto c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.

      Conseguentemente al punto d) dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
*32.  21.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 3, lettera b), punto c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.

      Conseguentemente al punto d) dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
*32.  10.    Osvaldo Napoli.

      Al comma 3, lettera b), paragrafo c), dopo le parole: sono restituite aggiungere le seguenti: da parte dello Stato.
32.  43.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Masiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Sopprimere il comma 4.
32.  47.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: ad eccezione dei tributi costituienti risorse proprie dell'Unione Europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
32.  52.    Contento.

      Al comma 5, lettera a) sostituire le parole da: con riguardo all'imposta sul valore aggiunto fino a: dilazione del pagamento con il seguente: con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere la dilazione del pagamento ovvero una riduzione dell'importo dell'I.V.A. dovuta, nei casi in cui vi sia una manifesta convenienza per l'Erario ad accogliere la soluzione concordataria risultante migliorativa, sulla base di perizia asseverata, rispetto alle ipotesi di fallimento e/o di messa in liquidazione.
32.  51.    Strizzolo.

      Al comma 5, capoverso, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
32.  54.    Contento.

      Al comma 5, capoverso, lettera a), dopo la parola: chirografari, aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori per i quali è previsto un trattamento di maggior soddisfazione.
32.  53.    Contento.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      «5-bis. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 apportare le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 67, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano finalizzato al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), designato dal debitore, abbia attestato, con dichiarazione munita di data certa, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

          b) all'articolo 111, al comina 2 è aggiunto il seguente periodo «Gli atti legalmente compiuti in pendenza di una procedura di concordato preventivo sono in ogni caso efficaci rispetto ai creditori concorrenti;

          c) all'articolo 161 sono aggiunti i seguenti commi:

      «Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Se richiesto dal debitore con il ricorso, il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ad acquisire le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa».
32.  60.    Fluvi.

      Al comma 7, capoverso 16-bis dopo le parole: 9, comma 12, aggiungere la seguente: 9-bis.
32.  44.    Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Masiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

      Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: ridotto a cinquemila euro, con le parole: ridotto a 500 euro.
32.  48.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

      7-bis. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.a., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
      7-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
      7-quater. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.
      7-quinquies. Agli oneri di cui al comma 7-quater si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007.
32.  49.    Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 7 aggiungere i1 seguente:

      7-bis. L'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, della legge 22 novembre 2002 n. 265, e l'articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpretano nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per:

          a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;

          b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;

          c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

          d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

          e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.
32.  45.    Causi.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      8. Alla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'articolo 3, comma 25-ter è sostituito dal seguente:

      «25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, ivi compresi gli enti pubblici, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
32.  33.    Ria.

      Al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.».
32.  13.    Gioacchino Alfano.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Nella Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 2) le parole da: «diversa» a «didattici» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i voli per la didattica, e per l'aviazione privata da diporto». Alle minori entrate di cui al presente comma pari a 28 milioni di euro su base annua si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
32.  14.    Fugatti.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «14 novembre 2003, n. 326», aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli conclusi in via definitiva, ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,».
32.  15.    Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma le parole: «per la metà» sono sostituite dalle parole: «per un terzo».
32.  17.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Aggiungere in fine, il seguente comma:

      7. Il pagamento delle quote associative ai sindaci, da parte dei lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento. La legge 5 giugno 1973, n. 311 è abrogata.
32.  63.    Bitonci, Maurizio Fugatti, Somonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico, Caparini, Montagnoli, Fedriga.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione In corso di validità della tassa automobilistica versata, può richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalità di seguito descritte:

          a) è riconosciuto, attraverso apposito procedimento da instaurare presso i riscossori all'uopo abilitati, il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purché sia i almeno pari ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo;

          b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso Il possesso per furto o demolizione, e' riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo dì tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione e' pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si e' goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione e' concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente;

          c) nel caso in cui il contribuente non intenda o non possa avvalersi della riduzione di cui alla lettera b) che precede, o nel caso in cui il veicolo di cui si e' perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo dl mancato godimento purché almeno pari ad un quadrimestre.

      9. Con la stessa decorrenza indicata al comma 8 in caso di cessione di un veicolo ai soggetti che ne fanno commercio in proprio, regolarmente abilitati ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite vendita per atto pubblico o con scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, formati nel periodo durante il quale è consentito il rinnovo della tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni, l'interruzione dei pagamento della tassa stessa spettante a tali soggetti, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli ad essi consegnati per la rivendita, si applica con efficacia e decorrenza dall'inizio di detto periodo.
32.  35.    Velo, Lovelli, Carra, Sarubbi, Laratta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Martino, Giorgio Merlo, Meta Tullo.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 161, comma 1, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trantaseimila».

          2. l'articolo 162 è così modificato: a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»; b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»; c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          « 2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione dalle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila curo a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta, 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui rispettivamente all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.»

          3) all'articolo 162-bis, comma 1, le parole: «, che può essere aumentata» sino alla fine del comma sono soppresse.

          4) all'artico1o 163, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti:
«da ventimila euro a centoventimila euro» e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» sino alla fine del comma sono soppresse.

          5) all'articolo 164, le parole: «da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»

          6) dopo l'articolo 164, è inserito il seguente:

Art. 164-ter.
(Ipotesi aggravate).

      1. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila curo a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
      2. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio.
      3. Le sanzioni di cui al presente capo possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
      7) All'articolo 165 le parole: 61, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore»;
      8) Nell'articolo 166, comma 1, le parole da: «, nella misura dei cinquanta per cento del totale annuo,» fino a: «comma 10,» sono sostituite da: «sono acquisti al bilancio del Garante secondo modalità fissate con regolamento ai sensi dell'articolo 156».
      9. L'articolo 169 è così modificato:

          a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

          b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

      10) All'articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

      11). Alla copertura finanziaria delle minori entrate per il bilancio dello Stato, valutate in euro 300.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in tabella c) della Legge finanziaria in favore dell'Autorità a decorrere dall'esercizio 2009.
32.  11.    Laboccetta.

      Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

      7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali a soggetti che non abbiano il requisito finanziario suddetto. I soggetti i scritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. In mancanza, i soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.
32.  12.    Germanà.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      9. All'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 dopo le parole: Le altre agenzie fiscali sono aggiunte le seguenti: gli enti locali.
32.  3.    Leo.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      8. All'articolo 1, comma 163, della legge n. 296 del 2006, aggiungere il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in materia di riscossione frazionata dei tributi in pendenza del giudizio.
32.  2.    Leo.

      All'articolo 32 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, aggiungere il seguente comma:

      7-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso può essere pagata in modo virtuale l'imposta dovuta per gli atti rogati o la cui sottoscrizione sia autentica fa da un pubblico ufficiale o da altro soggetto assimilato in quanto a ciò autorizzato;

          b) all'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenficata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.
32.  4.    Giudice.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      8. Nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, le parole: somme iscritte a ruolo sono sostituite dalle seguenti: somme iscritte a ruolo, degli aggi dovuti agli agenti della riscossione e degli interessi di mora, Per i contribuenti che prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si sono avvalsi della disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'omissione, il ritardato o insufficiente versamento della prima rata non costituisce decadenza dal beneficio della rateazione a condizione che i contribuenti richiedano all'agente della riscossione, non oltre, trenta giorni dal termine sopra indicato, che le rate siano rideterminate sulla base delle modifiche introdotte, in detta disposizione, nella prima parte del presente comma; non si fa comunque luogo a rimborso o compensazione di somme già versate.
32.  5.    Germanà, Torrisi, Pagano, Garofalo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      7. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.

      L'articolo 26 è abrogato.
32.  64.    Bitonci, Fugatti, simonetti, Commaroli, Bragantini, D'Amico, Caparini, Fedriga.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Centro nazionale sangue).

      1. Al fine di consentire al Centro Nazionale Sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. 03.    Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Centro nazionale sangue).

      1. Al fine di consentire al Centro Nazionale Sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. 01.    Ravetto.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

Art. 32-bis.
(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).

      1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.
      2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Art. 32-ter.
(Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali ed ai premi assicurativi).

      1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 2007, che per il versamento dell'Irap e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2007 s.o., utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi.
      2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma precedente sono definite:

          a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

          b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con gli altri ministri competenti, per i contributi ed i premi.

      3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 novembre 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2007 s.o., dagli enti ed organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.
32. 02.    Franzoso.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Deducibilità dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria).

      1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili».
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
32. 04.    Mantini.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Deducibilità dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria).

      1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.» sono sostituite dalle seguenti: «, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili; le spese accessorie sostenute dai professionisti per la partecipazione agli stessi, quali spese di viaggio e soggiorno sono deducibili al cinquanta per cento».
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
32. 05.    Mantini.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n, 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni. elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall' articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
      3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
32. 06.    Brugger, Zeller, Nicco.

      Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.
(Dilazione del pagamento).

      1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, senza interessi di mora ovvero con un abbattimento degli stessi pari al 50 per cento, fino ad lui massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dal Confidi o da altro intermediario finanziario.
      2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

          b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

          c) il carico non può più essere rateizzato.

      3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
32. 08.    Marchignoli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Dilazione del pagamento).

      1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, senza interessi di mora ovvero con un abbattimento degli stessi pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dal Confidi o da altro intermediario finanziario.
      2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

          b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

          c) il carico non può più essere rateizzato.

      4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
32. 07.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Dilazione del pagamento).

      1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, con una riduzione degli interessi di mora pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dal Confidi o da altro intermediario finanziario.
      2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

          b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

          c) il carico non può più essere rateizzato.

      4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
32. 09.    Bitonci, Fugatti.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dilazione di pagamento).

      L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. 1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi dì temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in linea capitale iscritte a ruolo, senza interessi di mora ovvero con un abbattimento degli stessi pari al 50 per cento, fino ad un massimo di settantadue rate mensili ovvero fino al doppio, se garantito dai Confidi o da altro intermediario finanziario.
      2. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate;

          a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

          b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

          c) il carico non può più essere rateizzato.

      3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

      Conseguentemente all'articolo 35, dopo il comma l, aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dall'articolo 32-bis, si provvede nei limiti delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
32. 010.    Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

ART. 34.

      Sopprimerlo.
34. 14.    Vignali.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(LSU Scuola).

      1. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni di euro per l'anno 2010 e 450 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 16.    Baretta, De Micheli.

      Al comma 1, sostituire le parole: 110 milioni di euro, con le seguenti: 400 milioni di euro.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.612 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente, decreto e quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 15.    Baretta, De Micheli.

      Al comma 1, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Per l'anno 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione degli stanziamenti di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e di seguenti stanziamenti di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativi alle missioni «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
34. 17.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Al comma 1, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 370 milioni di euro.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 260 milioni di euro per l'anno 2009, ad esclusione degli stanziamenti di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e dei seguenti stanziamenti di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza» «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativi alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
34. 18.    Poli, Pezzotta, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Entro il 30 giugno 2009 gli enti locali possono completare le operazioni di stabilizzazioni degli LSU tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 76 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga ai limiti di cui al successivo articolo 77-bis per il solo triennio 2009-2011.
34. 19.    Milo, Commercio, Lo Monte, Delcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, fin qui prorogate, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale.
      1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 7.    Siragusa, Russo, D'Antoni.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ancorché utilizzati attraverso convenzioni già stipulate con l'ufficio scolastico provinciale di Palermo in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 11 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonati per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi dei decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA, a valere sul fondo previsto dal comma 245 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, nel limite annuo di spesa di 11 milioni di euro, fatta salva, per il restante personale, la proroga dei rapporti convenzionali in atto nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al presente comma.
      1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 1.    Giudice.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Al fine di conseguire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ancorché utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, con il profilo professionale di collaboratore scolastico, e prorogate, nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale, nella disponibilità dell'Amministrazione, e relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 11 del 1999, gli stessi vengono inquadrati, a domanda, in ambito provinciale, nelle disponibilità dei posti inerenti il 25 per cento della dotazione organica, accantonata per il personale esterno all'Amministrazione ai sensi del decreto interministeriale concernente la dotazione organica del personale ATA.
      1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 2.    Giudice.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. L'importo dovuto dalla società IPSE 2000 S.p.A. all'esito della licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) per il quale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f) del Disciplinare di Gara approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, è stato richiesto il versamento in successive annualità, ridotto dei singoli pagamenti effettuati ed aumentato degli interessi di mora maturati nonché di tre annualità di interessi, è ulteriormente ridotto in misura pari al 50 per cento.
      1-ter. Detto importo è escusso dalla fideiussione presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f) del Disciplinare di Gara dalla società IPSE 2000 S.p.A.
      1-quater. Successivamente all'escussione di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone lo svincolo della fideiussione prestata, ponendo in essere le formalità necessarie dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. A seguito di tale comunicazione, la citata garanzia è automaticamente privata di ogni efficacia e deve essere restituita in originale alla banca.
      1-quinquies. Successivamente all'escussione di cui al comma 4, un importo pari al 50 per cento dell'importo originariamente corrisposto per le frequenze aggiuntive assegnate nella procedura di Licitazione di cui al comma 2-bis, tratto dall'importo escusso alla società IPSE, è corrisposto all'altro nuovo entrante assegnatario di banda aggiuntiva; la parte restante dell'importo escusso alla società IPSE 2000 S.p.A. è attribuita al Fondo di cui all'articolo 1, comma 22, del presente decreto-legge.
      1-sexies. Con l'escussione dell'importo in misura ridotta di cui al comma 2-bis e con il pagamento di cui al comma 2-quinquies, i due nuovi entranti che hanno partecipato alla procedura di licitazione di cui al comma 2-bis rinunciano ad ogni azione in relazione all'intervenuta diminuzione di valore delle bande di frequenza aggiuntive rispettivamente assegnate.
      1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 953 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 3.    Giudice.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici.
      1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis nei limiti di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 4.    Siragusa, Russo, D'Antoni.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:

      1-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa, stimata in 45 milioni di euro annui si provvede con una corrispondente riduzione dei finanziamenti previsti per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
34. 5.    Siragusa, Russo, D'Antoni.

      Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

      1-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata la spesa di euro 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
      1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34. 6.    Siragusa, Russo, D'Antoni.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2009, il comma 31 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è abrogato.
      1-ter. A decorrere dal 1o luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, gli istituti scolastici non possono in alcun caso proseguire nell'utilizzo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
34. 8.    Montagnoli, Bitonci, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

      1-bis. Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono abrogati.
      1-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296 del 2006, i lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, possono continuare ad essere impiegati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
34. 9.    Bitonci, Montagnoli, Fugatti, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Interpretazione autentica in materia di ICI sui fabbricati rurali).

      1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.
34. 01.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI.
      2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera h), inserire la seguente:

          «h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».
34. 042.    Brugger, Zeller, Nicco.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Finanziamento delle attività del «Telefono azzurro»).

      1. Per sostenere le attività delle linee di ascolto e di remittenza gestite dall'ente morale «SOS - il telefono azzurro» a tutela dei minori vittime di situazioni di disagio, emergenza, abuso o maltrattamento è autorizzata per il 2009 la spesa di 1,5 milioni di euro.
34. 02.    Pagano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
34. 03.    Caparini, Fugatti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di contenzioso e personale degli enti Parco).

      1. In considerazione dei processi di razionalizzazione e riduzione degli organici di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1121 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il personale in servizio degli Enti parco partecipati da regioni ed enti locali, impiegato per far fronte ai fabbisogni di tali enti, viene inquadrato esclusivamente nelle categorie previste nella dotazione organica. A tal fine il trattamento economico assegnato personalmente viene assorbito con i successivi miglioramenti contrattuali ed è fatto salvo esclusivamente in caso di mobilità presso gli enti partecipanti.
      2. Le dotazioni organiche degli enti parco di cui al comma 1, fermo restando l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere rideterminate in funzione delle necessità degli enti e degli organismi costituenti e partecipanti esclusivamente nei limiti delle risorse da questi previste a tal fine nei bilanci di previsione.
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano agli enti di cui al presente articolo relativamente al numero dei componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori prevedendo un risparmio non inferiore al 30 per cento della spesa sostenuta a tale fine nell'anno 2007. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 68 la designazione dei nuovi componenti dovrà rispettare l'obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
34. 04.    Giudice.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
*34. 05.    Osvaldo Napoli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
*34. 015.    Barbato.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.
*34. 014.    Graziano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
**34. 06.    Osvaldo Napoli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
**34. 013.    Graziano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per l'anno 2009, i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rientrano nei saldi utili del patto di stabilità interno per un importo pari al 5 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario.
**34. 016.    Barbato.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
*34. 012.    Graziano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
*34. 07.    Osvaldo Napoli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Agli enti locali che utilizzano l'avanzo di amministrazione disponibile per estinguere anticipatamente mutui e prestiti, è consentito di peggiorare il saldo programmatico per l'anno 2009 del 3 per cento rispetto alle spese finali registrate nell'anno 2007.
*34. 017.    Barbato.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
**34. 08.    Osvaldo Napoli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
**34. 018.    Barbato.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
*34. 09.    Osvaldo Napoli.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
*34. 019.    Barbato.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.
*34. 010.    Graziano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Patto di stabilità).

      1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
34. 011.    Graziano.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
34. 021.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione).

      1. Le vinacce vergini e esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo cielo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
34. 022.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Proroga di agevolazioni previdenziali).

      1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

          nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».
34. 023.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Fondo di solidarietà).

      1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
34.  024.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(IVA Agevolata pesca).

      1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2009, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
      2. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

          a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;

          b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento». La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
34.  025.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

      1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10 2004) e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi e all'incentivazione di interventi mirati all'accesso a credito e alla disponibilità i capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
34.  026.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzione dell'imposta di bollo).

      1. Al numero 21-bis, dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
34.  027.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per l'articolo 27-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
34.  028.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

      1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
34.  029.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa sui natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.
      2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.
      3. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono soppresse le parole «, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione».
      4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413, la lettera d) è soppressa.
34.  030.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

      5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.
      5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, nel caso in cui siano più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo».
34.  031.    Ruvolo, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      All'articolo 6-ter, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

          d-bis) il termine entro il quale la Banca deve essere operativa e che comunque non può essere superiore a novanta giorni.
34.  032.    Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Garante per il credito cui è affidato, d'intesa con la Banca d'Italia, il controllo dei flussi di finanziamento alle imprese e alle famiglie da parte degli istituti bancari e creditizi che hanno usufruito di interventi di ricapitalizzazione da parte dello Stato.
      2. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti del Garante di cui al comma 1.
34.  033.    Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, dopo il comma 8, è inserito il seguente: 8-bis. Il contenuto del presente articolo si applica anche alle università pubbliche di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
34.  034.    Ceccuzzi, Cenni, Sani, Mattesini, Nannicini.

      Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Adozione della normativa comunitaria per la ristrutturazione delle imprese agroalimentari in difficoltà).

      1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente dalle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
      2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo garanzia di cui all'articolo della legge.

      Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 4.
34.  035.    Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni sulla tracciabilità dei principi attivi dei farmaci).

      1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato il nome e la nazionalità della società che ha prodotto il relativo principio attivo.
      2. Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, con decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.
      3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009.
      4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2010.
34.  036.    Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Miglioramento e razionalizzazione ristorazione scolastica).

      1. Ai fini del controllo e miglioramento della qualità offerta dalle mense scolastiche, in termini di alimenti somministrati agli alunni, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, predispone la distribuzione nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado di modelli prestampati recanti la lista menu di alimenti diversificati a seconda delle fasce di età, dell'apporto nutrizionale e della presenza di etnie omogenee, scelti in base alle tabelle del LARN (Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana) proposte dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana).
      2. Per le finalità di cui al comma 1, i genitori degli alunni sottoscrivono annualmente il relativo «modulo prestampato», contenente le opzioni relative alle singole pietanze del pasto quotidiano.
      3. Ogni istituzione scolastica predispone un Accordo con il Municipio competente per territorio, onde garantire l'erogazione di menu corrispondenti alle opzioni indicate dai genitori degli alunni.
34.  037.    Caparini, Fugatti, Bitonci.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, nella misura di 500 euro, per il rilascio della carta di soggiorno. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'interno e devolute ai Comuni di residenza dello straniero richiedente la carta di soggiorno. Le suddette risorse devono essere utilizzate in via prioritaria per l'attuazione di politiche sociali di sostegno alle famiglie e per la vigilanza e il controllo del territorio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative del presente articolo.
34.  038.    D'Amico.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2009, è istituita una tassa di concessione governativa, nella misura di 50 euro, per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri e sui rinnovi dei medesimi. Le relative risorse sono assegnate ad apposito Fondo istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'interno e devolute ai Comuni di residenza dello straniero richiedente il permesso. Le suddette risorse devono essere utilizzate in via prioritaria dai comuni per l'attuazione di politiche sociali di sostegno alle famiglie e per la vigilanza e il controllo del territorio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative del presente articolo.
34.  039.    D'Amico.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di personale Lsu).

      1. Al personale di cui al comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei limiti di spesa ivi previsti, si applicano entro il 30 giugno 2009 le disposizioni previste al comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le deroghe di cui al comma 551 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
34.  040.    Giudice.

      Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Finanziamento della carta acquisti ed esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI).

      1. Al comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2009, le maggiori entrate rispetto alle entrate relative all'anno precedente del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'integrazione delle fonti di finanziamento della carta acquista istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, rispettivamente, all'UNIRE, nella misura di 130 milioni di euro, da destinarsi all'incremento del montepremi, ed al CONI, nella misura di 112,5 milioni di euro, ai fini della copertura del 25 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 novembre 2004, n. 311. A garanzia della copertura delle predette esigenze finanziarie, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009 e per gli anni successivi è inoltre istituito un fondo, alimentato con una quota pari allo 1,4 per cento delle somme giocate con apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, obbligatoriamente versata dai concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, a valere sulla percentuale delle medesime somme destinata alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali dì gioco. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino superiori ad un importo di 242,5 milioni di euro, gli importi appostati nel predetto fondo sono destinati al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; la restante quota del fondo è svincolata a favore dei citati concessionari. Qualora le maggiori entrate del prelievo erariale unico per ciascun anno, rispetto a quelle dell'anno precedente, risultino inferiori al predetto importo di 242,5 milioni di euro, la copertura delle esigenze finanziarie istituzionali dell'UNIRE e del CONI è assicurata attraverso il prelevamento degli importi necessari dal fondo suddetto. L'eventuale quota residuale del fondo è destinata prioritariamente al finanziamento della carta acquisti istituita dall'articolo 81, comma 32, del già citato decreto-legge n. 112 dei 2008, nella misura stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando lo svincolo a favore dei concessionari degli ulteriori importi residui dello stesso fondo. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2010 può essere ridotta annualmente, in proporzione all'eventuale incremento del prelievo erariale unico per ciascun anno rilevato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riferimento all'anno precedente, la quota da versare al fondo».
34.  041.    Ventucci.

      Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è abrogato.
34.  043.    Fugatti.