CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 dicembre 2008
110.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2,
considerato che gli articoli aggiuntivi 4-sexies.020 Agostini, 4-sexies.030 Sardelli, 4-sexies.09 Ruvolo, 4-terdecies.02 Beccalossi, 4-terdecies.016 Marco Carra e 4-terdecies.031 Rota recano disposizioni che sono prevalentemente riconducibili alla materia «produzione agroalimentare», attribuita ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni,
rilevato che le disposizioni recate da tali articoli aggiuntivi, per altri versi, sono riconducibili a materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni senza prevedere forme di coinvolgimento delle regioni stesse, in omaggio al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4-sexies.020 Agostini, 4-sexies.030 Sardelli, 4-sexies.09 Ruvolo, 4-terdecies.02 Beccalossi, 4-terdecies.016 Marco Carra e 4-terdecies.031 Rota,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.

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ALLEGATO 2

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1972 Governo («Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»);

considerato che:
il decreto-legge in esame reca misure volte nel complesso al sostegno dell'economia;
secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di «tutela della concorrenza» [articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione], pur non attribuendo totalmente alla competenza dello Stato gli interventi in materia di sviluppo economico, tende tuttavia ad unificare in capo allo Stato stesso gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
con riguardo alle singole disposizioni del provvedimento rilevano sia materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (rapporti dello Stato con l'Unione europea; tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali), sia materie attribuite alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (grandi reti di trasporto; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali);
l'intervento di cui all'articolo 1 - che attribuisce, per il 2009, un beneficio economico straordinario (cosiddetto bonus) alle famiglie a basso reddito - potrebbe ricondursi prima facie alla materia dell'assistenza sociale, la quale rientra tra le materie di competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
peraltro la Corte costituzionale, in pronunce riferite a norme recanti misure analoghe a quella dell'articolo 1, ha ritenuto di poter riportare queste ultime alla materia della previdenza sociale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

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l'articolo 12, al fine di ampliare lo spettro di opzioni a disposizione delle banche in caso di esigenze di patrimonializzazione e di agevolare, quindi, indirettamente, il credito alle imprese, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2009, a sottoscrivere, a determinate condizioni, strumenti finanziari emessi dalle banche italiane, senza peraltro indicare un limite massimo per le risorse utilizzabili a tal fine;
in particolare, il comma 9 dell'articolo 12 prevede che le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari siano individuate, in relazione a ciascuna operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze;
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, può a tal fine intervenire sul bilancio dello Stato con ampli poteri mediante provvedimenti di rango non legislativo: attraverso la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con alcune esclusioni [articolo 12, comma 9, lettera a)]; attraverso la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa [lettera b)]; mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con alcune esclusioni [lettera c)]; oppure, infine, mediante emissione di titoli del debito pubblico [lettera d)];
le modalità di individuazione delle risorse di cui alla citata lettera c), in particolare, potrebbero incidere sulle disponibilità finanziarie di enti pubblici nazionali, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione;
a differenza che nel testo originario del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 («Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali»), poi modificato in sede di conversione anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni, è stato opportunamente previsto all'articolo 12 un limite temporale all'esercizio dei poteri ivi attribuiti al Governo;
l'emissione di titoli del debito pubblico, nulla disponendo il decreto-legge al riguardo, deve intendersi autorizzata soltanto nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
a fronte di tali poteri di intervento sul bilancio dello Stato con atto non legislativo il comma 10 dell'articolo 12 si limita a prevedere che i predetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio siano trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti;
le disposizioni in questione devono essere valutate alla luce dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale i bilanci sono approvati dalle Camere e ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte;
è necessario almeno assicurare un coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle banche e le relative modalità di copertura, soprattutto al fine di valutarne l'entità;
l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse che risultino disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale attuale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale;
le predette risorse sono assegnate, tra l'altro, al Fondo sociale per occupazione e formazione, contestualmente istituito [articolo 18, comma 1, lettera a)];

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non viene indicato attraverso quali strumenti normativi debbano essere disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo in questione;
occorre tenere conto del fatto che il Fondo in questione, essendo destinato, tra l'altro, al finanziamento di attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche (articolo 18, comma 2), interviene nelle materie dell'istruzione e della formazione, che sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla potestà legislativa residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
l'articolo 19, comma 7, terzo periodo, prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua - previsti dall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 - possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni, destinare interventi a misure temporanee ed eccezionali di tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE 2204/2002;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 51 del 2005, ha stabilito che, in materia di fondi interprofessionali per la formazione, il legislatore statale è tenuto ad articolare la normativa in modo da rispettare la competenza legislativa delle regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale, dovendosi conseguentemente ritenere illegittima una norma in materia che non preveda strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra lo Stato e le regioni;
l'articolo 20 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale (QSN) programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, e detta un'articolata disciplina per velocizzare le procedure per la realizzazione degli investimenti stessi, prevedendo anche la nomina di commissari straordinari;
il medesimo articolo, ai commi 1 e 9, dispone che, per quanto riguarda gli (omologhi) interventi di competenza regionale e la definizione dei compensi spettanti ai relativi commissari straordinari delegati, si provvede con decreto del presidente della Giunta regionale;
l'individuazione dell'organo regionale competente a individuare gli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari e la dettatura di una disciplina procedurale di dettaglio per la celere realizzazione degli interventi stessi costituiscono una ingerenza nell'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita alle regioni;
l'articolo 23, nell'intento condivisibile di incentivare, mediante la detassazione, la realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà, reca norme dettagliate - la cui formulazione peraltro non appare sempre perspicua - per la promozione e la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, incidendo in un ambito che, nell'ipotesi più favorevole allo Stato, potrebbe ricondursi alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni e delle attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
l'articolo 25, al comma 2, reca un'autorizzazione di spesa per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e regioni con Trenitalia s.p.a., prevedendo che la destinazione delle risorse in relazione

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ai diversi contratti sia definita con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti; e, al comma 5, istituisce un fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale non ferroviario, prevedendo che le sue risorse siano ripartite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata;
le disposizioni dei due citati commi investono la materia del trasporto pubblico regionale e locale, che è attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2005, ha chiarito che, sebbene non sia di norma consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali, è comunque legittima - nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale - l'erogazione di risorse, a condizione però che sia previsto il pieno coinvolgimento (nella forma, dunque, dell'intesa) delle regioni nei processi decisionali concernenti il loro riparto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) l'ultimo periodo del comma 1 e l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 20 siano riformulati in modo da rendere la previsione in essi contenuta compatibile con l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita delle regioni, in ogni caso salvaguardando la finalità cui l'articolo tende (vale a dire sostenere e assistere la spesa per investimenti pubblici prioritari, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole) e la conseguente disciplina del contenzioso amministrativo di cui al comma 8;
2) l'articolo 23 sia riformulato in forma di disciplina di principio e siano inoltre univocamente definiti la natura dei soggetti privati proponenti i microprogetti e degli interventi proponibili, l'ambito e i limiti degli interventi stessi;
3) all'articolo 25, i commi 2 e 5 siano riformulati in modo da prevedere l'intesa delle regioni sui decreti di riparto dei finanziamenti ivi previsti in materia di trasporto pubblico locale;

e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
a) all'articolo 12, comma 9, sopprimere la lettera b);
b) all'articolo 12, comma 10, prevedere adeguate forme di coinvolgimento del Parlamento nella fase di formazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 del medesimo articolo;
c) all'articolo 18, indicare gli strumenti normativi per la disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, i quali dovranno tenere conto dell'esigenza di coinvolgere le regioni con riguardo agli interventi che incidono su materie di competenza regionale;
d) all'articolo 19, comma 7, terzo periodo, garantire rapporti di leale collaborazione con le regioni, come richiesto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51 del 2005.

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ALLEGATO 3

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (C. 1966 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2,
considerato che gli emendamenti 1.11, primo periodo, e 1.7 Borghesi contengono una disposizione volta ad impedire la partecipazione ai concorsi universitari a coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare,
ritenuto che tali disposizioni appaiono contrastare con il principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, oltre che con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, che stabilisce che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza,

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PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.11 Borghesi, limitatamente al primo periodo, nonché sull'emendamento 1.7 Borghesi

NULLA OSTA

sugli ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 2.