CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2008
109.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

7-00079 Alessandri: nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
il 1o gennaio 2009 entra in vigore la nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione del territorio comunale in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori su beni paesaggistici (aree vincolate);
attualmente, la normativa vigente prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale, entro 60 giorni, e il controllo successivo, nel termine di ulteriori 60 giorni, da parte della soprintendenza, che può annullare l'autorizzazione rilasciata;
secondo la nuova disciplina, in luogo dell'annullamento ministeriale successivo, è previsto il parere preventivo del soprintendente; questo parere è anche vincolante, ma solo fino all'approvazione, con l'accordo tra lo Stato e le Regioni, dei piani paesaggistici adeguati al codice del 2004;
inoltre, entro il 31 dicembre 2008, le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati (comuni, province, forme associative e di cooperazione fra enti locali) dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione differenziata tra attività di tutela paesaggistica e di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del codice;
il nuovo regime autorizzatorio comporta una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate;
la situazione si presenta critica non solo per i piccolissimi comuni, ma anche per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, nonché per un numero consistente di province che si trovano sprovviste di idonee strutture amministrative e organizzative; tali criticità spingono gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica;
qualora gli enti locali non fossero in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del codice, scatterebbe, al 1o gennaio 2009, il riaccentramento in capo alle regioni della competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; anche questa evenienza creerebbe non pochi problemi di funzionalità degli uffici regionali, con un serio rischio di rallentamento o di paralisi nello svolgimento dei procedimenti autorizzatori;
nondimeno la tutela del paesaggio costituisce una missione strategica che non contrasta ma, anzi, si coniuga efficacemente con le esigenze di sviluppo e di

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crescita del Paese, perché ne costituisce il sigillo di qualità e perciò la garanzia di durevolezza e sostenibilità;
questo delicato compito della tutela del paesaggio, come valore «primario» ed «assoluto» (come ribadito dalla Corte costituzionale), è affidato dalla Costituzione (articolo 9) alla Repubblica (tutta), e cioè allo Stato, alle Regioni e alle altre autonomie territoriali, che ne condividono la responsabilità; pertanto, tutti i livelli territoriali di governo devono cooperare tra loro, secondo un criterio di leale cooperazione, per il conseguimento e il mantenimento di adeguati livelli di tutela e di valorizzazione dei beni paesaggistici;
la conservazione e il recupero della bellezza e della qualità diffusa dei nostri paesaggi non risponde, infatti, a criteri meramente estetici, ma assume un ruolo di recupero sociale fondamentale, poiché costituisce la precondizione per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e, quindi, la capacità della società di esprimere e di generare forze e valori positivi, costruttivi e, perciò, di crescere, di svilupparsi, di competere, anche mediante la costruzione e la promozione di un brand di eccellenza territoriale, che può funzionare da volano di crescita e di diffusione dei prodotti locali in Italia e nel mondo;
in questo contesto la nuova procedura prevista dall'articolo 146 propone un modello procedurale che, legato alla nuova pianificazione paesaggistica, costituisce una risposta efficace alle esigenze sopra dette, poiché realizza una pratica più trasparente e chiara di leale cooperazione tra Stato e Regioni nella gestione del paesaggio; in tal senso la nuova procedura coglie un punto di equilibrio importante - tra tutela del paesaggio ed esigenze dello sviluppo, tra ruolo dello Stato e ruolo delle autonomie - che merita una conferma;
la validità di questo nuovo sistema si lascia apprezzare soprattutto nel combinato disposto con le nuove previsioni relative ai piani paesaggistici adeguati e alla definizione condivisa di regole d'uso delle aree vincolate, che dovranno definire in modo dettagliato e puntuale i criteri per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, così eliminando anche quell'eccesso di discrezionalità che oggi caratterizza negativamente il regime transitorio attuale, così comportando una grande semplificazione dell'intero quadro giuridico di riferimento;
il rinnovato impegno che questa nuova procedura richiederà a tutte le amministrazioni coinvolte impone tuttavia di fare in modo che si possa disporre di un ulteriore, breve lasso di tempo per consentire a tutti, alle autonomie territoriali come alla struttura periferica del Ministero, di attrezzarsi e prepararsi al meglio per avviare efficacemente il nuovo sistema;
allo stesso modo, è del tutto condivisibile l'esigenza, rappresentata anche dal coordinamento delle Regioni, di evitare la decadenza delle deleghe regionali in favore dei Comuni, che scatterebbe alla data del 1o gennaio 2009;
tutto ciò premesso e considerato, la Commissione:

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle Regioni e agli Enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga.
(8-00021)
«Alessandri, Gidoni, Lanzarin, Bonino, Torazzi, Chiappori, Nicola Molteni, Volpi, Forcolin, Grimoldi, Montagnoli, Maccanti, Callegari, Goisis, Pini, Pirovano, Consiglio, Salvini, Guido Dussin, Dozzo, Fedriga, Follegot, Buonanno,

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Pastore, Rainieri, Dal Lago, Luciano Dussin, Munerato, Lussana, Rivolta, Negro, Crosio, Vanalli, Comaroli, Simonetti, Aracri, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cera, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannarilli, Iannuzzi, Libè, Lisi, Lupi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Mondello, Morassut, Motta, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalera, Scalia, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola e Zamparutti».