CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valoriz- zazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.
1. 60.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente. La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni e certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le università di cui al comma 1 sono ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il medesimo limite di cui a1 comma 1 del presente articolo, certificato con le medesime modalità».
1. 29.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2009.
1. 30.Mazzarella, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: hanno superato aggiungere le seguenti: nell'ultimo triennio.
1. 1.Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fermo restando a: n. 31.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2008 dall'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 31 dicembre 2007,

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n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2009».
1. 31.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole da: non possono procedere fino alla fine del comma con le seguenti: possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa ovvero all'assunzione di personale esclusivamente per posti di ricercatore universitario e comunque entro il limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente.
La sussistenza di tale limite per l'intero piano annuale di bandi e di assunzioni certificata, su richiesta dell'università interessata, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 32.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire le parole: dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi con le seguenti: dei vincitori di concorsi.
1. 62.Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
1. 23.Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle università di Trento, di Bolzano e della Valle d'Aosta, in aggiunta e lasciando impregiudicata la facoltà prevista per queste università di effettuare chiamate dirette dall'estero, nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di professori e ricercatori che abbiano conseguito una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneità conseguibile in Italia valutata dagli organi competenti dell'università».
1. 19.Brugger, Zeller, Nicco.

Sopprimere il comma 2.
1. 59.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le università di cui al comma 1 sono ammesse alla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 e 2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente entro il limite di un contingente di ricercatori complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 20 per cento di quella relativa al personale a tempo determinato e indeterminato cessato nell'anno precedente».
1. 33.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

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Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La ripartizione di fondi relativi agli anni 2008-2009 di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è attribuita prioritariamente alle università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, non abbiano superato il limite annuale di cui al comma 1».
1. 2.Borghesi, Zazzera.

Al comma 2, sostituire le parole: agli anni 2008-2009 con le parole: all'anno 2009.
1. 63.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le medesime limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì alle università statali nei cui bilanci figurino spese per rimborsi di mutui, anticipazioni e prestiti in misura superiore al 15 per cento della somma tra il Fondo di finanziamento ordinario e l'ammontare complessivo di tasse e contributi pagati dagli studenti, detratti gli oneri totali per le spese fisse di personale».
1. 34.Mazzarella, Ghizzoni, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 9 non trovano applicazione nei confronti delle università statali per le quali continua a valere il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 5,5 punti, sono sostituite dalle seguenti: 6,5 punti.
1. 35.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con le seguenti: fermo restando il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 36.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad una spesa pari al cinquanta per cento con le seguenti: ad una spesa pari al settanta per cento.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.

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Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 5,5 punti, sono sostituite dalle seguenti: 6,5 punti.
1. 53.Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: settanta per cento.

Conseguentemente sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università è integrata di curo di 34 milioni per l'anno 2009, di curo 81 milioni per l'anno 2010, di eurol28 milioni per l'anno 2011 ed curo 151 milioni a decorrere dall'anno 2012».
1. 6.Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 70 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.
1. 3.Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 80 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, per un quota non superiore al 15 per cento all'assunzione di professori associati e per una quota non superiore al 5 per cento all'assunzione di professori ordinari.
1. 4.Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 con la seguente: universitari.
1. 37.Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: indeterminato aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto della Direttiva 2005/71/CE,.
1. 5.Borghesi, Zazzera.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio, ai verbali del concorso e da sottoporre alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della

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lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari appartenenti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive con le seguenti: di formazione delle liste.
1. 54.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori sorteggiati in un'apposita lista formata, anche per via telematica, dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio. Ciascun commissario può far parte, per ogni fascia e settore, di un'unica commissione per ciascuna sessione. Ove il numero dei componenti della lista non sia sufficiente per formare tutte le commissioni, alla lista possono iscriversi con le medesime modalità i professori ordinari appartenenti a settori affini. In tal caso il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore oggetto del bando».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive con le seguenti: di formazione delle liste.
1. 38.Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
1. 9.Borghesi, Zazzera.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando, con un numero di idonei pari al doppio del numero dei posti, con termine di tre anni per

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le università virtuose e con la possibilità per le università di ricorrere agli elenchi degli idonei per la copertura di posti già banditi o di quelli che dovessero essere banditi successivamente. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero quintuplo del numero dei commissari complessivamente necessari alla sessione. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
1. 10.Borghesi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari, provenienti anche da paesi dell'Unione Europea, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
1. 11.Borghesi.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista, diversa per ogni singola valutazione comparativa, di otto commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. I professori eletti in più di una lista devono optare prima del sorteggio. Dopo le opzioni, le liste sono integrate facendo ricorso agli eletti immediatamente seguenti e, ove necessario, mediante elezioni suppletive, anche di appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione».
1. 13. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, sostituire le parole: Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari

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di I e II fascia della prima e seconda sessione 2008 con le seguenti: Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, limitatamente alla prima e seconda sessione 2008 e in attesa del riordino della materia,.
1. 50. De Pasquale, Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in una lista di commissari eletti e le parole:, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.

Conseguentemente, al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: mediante elezione con le seguenti: mediante sorteggio.
1. 28. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lista di commissari eletti, inserire le seguenti: con voto limitato.
1. 26. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: eletti tra i professori ordinari aggiungere le seguenti:, anche comunitari,

Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il medesimo decreto disciplina altresì le modalità di partecipazione alle commissioni di professori ordinari appartenenti ad università di paesi dell'Unione Europea.
1. 8. Zazzera, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo,sostituire le parole: in numero triplo rispetto al numero con le seguenti: in numero pari a quello.
1. 14. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti i professori ordinari gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da professori ordinari appartenenti a settori affini.
1. 61. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: Sono altresì esclusi dal sorteggio i professori che hanno ottenuto nella votazione un numero di voti inferiore al 5 per cento del numero complessivo dei votanti.
1. 18. Nunzio Francesco Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.
1. 7. Borghesi, Zazzera.

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Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In attesa che sia costituita l'Anagrafe nazionale nominativa di cui al successivo articolo 3-bis e sia applicato il disposto del successivo articolo 3-ter, comma 4, sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici, i professori che nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso non abbiano partecipato ad alcun Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) e che non risultino autori di alcuna pubblicazione scientifica tra quelle registrate all'interno della anagrafe tenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della presentazione e della valutazione dei citati Programmi.
1. 57. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Bachelet.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: All'atto della accettazione della nomina, i commissari di concorso presentano l'elenco delle principali pubblicazioni scientifiche da essi prodotte nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso. Detti elenchi vengono allegati ai verbali del concorso e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicità previste dalla legge per i verbali.
1. 58. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Bachelet.

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: pari o.
1. 15. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 5, dopo le parole: di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, aggiungere le seguenti: e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,.
1. 39. Bachelet, Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: in una lista di commissari eletti e le parole:, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
1. 24. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di commissari eletti sino alla fine del secondo periodo con le seguenti: formata dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando che vi si siano iscritti depositando il proprio curriculum scientifico e l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive con le seguenti: di formazione delle liste.
1. 40. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: triplo con la seguente: doppio.
1. 16. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

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Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: in numero triplo rispetto al numero con le seguenti: in numero pari a quello.
1. 17. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 6, sostituire le parole: con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare con le seguenti: dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
1. 55. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«Con il decreto di cui al precedente periodo sono, in particolare, definiti i criteri e le procedure atte a garantire l'anonimato dei commissari eletti e sorteggiati fino alla data di svolgimento della procedura di valutazione comparativa».
1. 27. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 6-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'incarico di componente della commissione ha la durata di tre anni e non è rinnovabile.
1. 56. Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo la parola: sulla base aggiungere le seguenti: dalla simulazione di una lezione, nonché.
1. 21.Goisis.

Al comma 7, dopo le parole: è effettuata sulla base inserire le seguenti: de curricula e,.
1. 41. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo le parole: sulla base dei titoli sopprimere le parole: illustrati e discussi davanti alla commissione,.

Conseguentemente dopo le parole: tesi di dottorato, aggiungere: illustrati e discussi in un seminario pubblico davanti alla commissione.
1. 42. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, dopo la parola: titoli aggiungere il seguente periodo: individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005.
1. 22. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

Al comma 7 dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: per ciascuna della quattordici aree disciplinari.
1. 43. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sulla base di un seminario pubblico sulla propria attività di ricerca tenuto da ciascun candidato.
1. 44. Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

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Sopprimere il comma 8-bis.
1. 12.Zazzera.

Al comma 8-ter, sostituire le parole: le università possono fissare con le seguenti: le università fissano.
1. 52. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «fondazioni universitarie» sono inserite le seguenti: «e delle università».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue: (Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).
1. 47. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 16, commi 1 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse, rispettivamente, le parole: «di diritto privato» e le parole: «e con la natura privatistica delle fondazioni medesime».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue: (Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).
1. 46. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue: (Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).
1. 45. Mazzarella, Nicolais, Ghizzoni, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n. 382, sono aggiunti infine, i seguenti commi:
«1. La data di presa di servizio dei professori-associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo.
2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 8 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
1. 20. Goisis, Maccanti, Grimoldi, Rivolta.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al Fondo di finanziamento

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ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 5,5 punti, sono sostituite dalle seguenti: 6,5 punti.

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue: (Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca).
1. 48. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 1 come segue: Disposizioni per le università e per gli enti di ricerca.
1. 49. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. l'ultimo periodo dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è cosi sostituito: «Le disposizioni del presente comma no si applicano a magistrati professori e ricercatori universitari».
1. 51. Rossa, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti e agli organismi strumentali, né alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano a loro volta osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti e organismi strumentali e alle università non statali predetti ogni altra disposizione contenente specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime I.V.A. del 4 per cento.
2. Al minor gettito derivante dall'applicazione del coma 1, nei limiti di 300 mila euro per l'anno 2008 e 300 mila euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante

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riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 02. Goisis, Maccanti, Grimoldi, Rivolta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
All'articolo 103, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, 11 luglio 1980, sopprimere il seguente periodo: limite massimo di otto anni.
1. 03. Goisis, Maccanti, Rivolta, Grimoldi.

ART. 1-bis.

Al comma 1, dopo le parole: chiamata diretta di studiosi inserire le parole: di età non superiore ai 40 anni.
1-bis. 1. Levi, Bachelet, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 1, dopo le parole: posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie sostituire la parola: estere con le parole: o centri di ricerca esteri.
1-bis. 2. Levi, Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere sostituire le parole: del Consiglio Universitario Nazionale con le parole: di una commissione nominata dal Consiglio Universitario Nazionale composta da tre professori ordinari di università estere appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata.
1-bis. 3. Levi, Ghizzoni, Mazzarella, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
9-ter. Ai posti di cui al presente articolo non si applicano le limitazioni dell'articolo 1 comma 3.
1-bis. 4. Levi, Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
9-ter. Per le finalità di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2001, n. 13 e successive modificazioni, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, è incrementato di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: 0,30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, le parole: 5,5 punti, sono sostituite dalle seguenti: 6,5 punti.
1-bis. 5. Mazzarella, Bachelet, Ghizzoni, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

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ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Misure per la qualità del sistema universitario). - 1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ripartita in base ai risultati della valutazione effettuata, ai sensi del comma 139 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le percentuali saranno progressivamente incrementate negli anni successivi.
2. 5. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore al 7 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.
2. 4. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dell'offerta formativa.
2. 7. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prendendo in considerazione anche quelli svolti presso sedi didattiche decentrate delle università.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del medesimo comma.
2. 9. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche decentrate delle università.
2. 8. Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) la qualità e la quantità delle applicazioni scientifiche e industriali.
2. 3. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la fruibilità pubblica dei beni appartenenti al patrimonio delle Università, particolarmente rilevanti per la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, i criteri e le misure finalizzati alla salvaguardia e alla tutela dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Università o ad esse affidati, con particolare riferimento all'alienabilità di determinate categorie di beni. Restano comunque fermi i vincoli, le tutele e le

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procedure di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.
2. 1. Zazzera.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I commi 138, 139, 140, 141 e 142 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati. Sono ripristinati il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
2. 2. Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere la mobilità del personale docente, una quota non inferiore allo 0,1 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata ad incentivare la mobilità di professori e ricercatori tra le istituzioni universitarie italiane.
2. 6.Testa, Drago, De Poli, Oppi, Pisacane, Zinzi, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

ART. 3.

Al comma 2 sostituire le parole: di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 con le seguenti: cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. 5. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2009 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'onere derivante dal comma 1 a decorrere dal 2010 si fa fronte mediante le maggior entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «65».
3. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: L'intero ammontare della borsa di studio viene erogato agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico.
3. 1.Zazzera.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante le maggiori entrate conseguenti all'attuazione della seguente disposizione: all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25-giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6

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agosto 208, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
3. 4.Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, sostituire le parole: Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: Agli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli interventi di cui al comma 2 si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 2.Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-sexies.
(Esonero dalle tasse universitarie).

1. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 i soggetti in possesso di almeno I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicate, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fai dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. 01.Granata.

ART. 3-bis.

Al comma 1, dopo le parole: delle pubblicazioni scientifiche prodotte sono inserite le seguenti: e delle attività di ricerca industriale svolte.
3-bis. 1.Cirielli.

ART. 3-ter.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1o gennaio 2010, sono disposti previo accertamento, da parte di una commissione di pari (peer review) nominata e regolata dall'autorità accademica locale, dell'effettuazione nel biennio precedente di una soddisfacente attività scientifica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire: pubblicazioni scientifiche con soddisfacente attività scientifica.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire: pubblicazioni scientifiche con soddisfacente attività scientifica.
3-ter. 6.Bachelet, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche inserire le seguenti: e di rilevanti attività di ricerca industriale.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I criteri di valutazione della rilevanza delle attività di ricerca industriale

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sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole «La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche» inserire le seguenti: «e di rilevanti attività di ricerca industriale».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sostituire le parole da «scientifiche» fino a «comma 2» con le seguenti: «scientifiche e rilevanti attività di ricerca industriale individuate secondo i criteri di cui al comma 2 e 2-bis».
3-ter. 2.Cirielli.

Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: Detto decreto identifica inoltre, per ciascun settore scientifico-disciplinare, gli indicatori bibliometrici e le fonti per determinare il fattore di impatto dei diversi tipi e delle più accreditate sedi editoriali delle pubblicazioni scientifiche.
3-ter. 5.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Al termine del comma 3, inserire il seguente periodo:
Per i soggetti che nel quadriennio precedente abbiano effettuato un numero di pubblicazioni scientifiche, ponderate in base al rispettivo fattore di impatto, tale da collocarli, in relazione a tale parametro, nel decile inferiore tra i soggetti inquadrati nel medesimo ruolo e nel medesimo settore scientifico-disciplinare, lo scatto biennale è ridotto del trenta per cento. Per i soggetti che nel quadriennio precedente abbiano effettuato un numero di pubblicazioni scientifiche, ponderate in base al rispettivo fattore di impatto, tale da collocarli, in relazione a tale parametro, nel decile superiore tra i soggetti inquadrati nel medesimo ruolo e nel medesimo settore scientifico-disciplinare, lo scatto biennale è aumentato del trenta per cento.
3-ter. 3.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Un ulteriore decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna delle quattordici aree disciplinari, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.
3-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto biennale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel biennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal Decreto di cui al precedente comma 3-bis, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna Università relativi agli incrementi degli scatti biennali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.
3-ter. 4.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

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Dopo il comma 4, dopo le parole: secondo i criteri di cui al comma 2, inserire le parole: ovvero che, nel medesimo arco temporale, per il numero di pubblicazioni effettuate, ponderate in base al rispettivo fattore di impatto, risultino collocati nel decile inferiore tra i soggetti inquadrati nel medesimo ruolo e nel medesimo settore scientifico-disciplinare,.
3-ter. 1.Vassallo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, De Biasi, Ginefra, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli.

ART. 3-quinquies.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Abrogazioni).

1. All'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 sopprimere le seguenti parole: non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
3-quinquies. 01.Zazzera, Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Modifiche all'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. All'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. dopo le parole «decreto ministeriale 3 ottobre 2006,» aggiungere le seguenti «che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo».
3-quinquies. 02.Messina, Zazzera.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Abrogazioni).

1. L'articolo 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
3-quinquies. 03.Zazzera.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Scuole di specialità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:
3-bis. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro del Lavoro, Salute e politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. 04.Borghesi.

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Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Scuole di specialità).

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Nelle Scuola di specialità in aziende ospedaliere miste, in assenza di una figura accademica, può assumere pro tempore la direzione della scuola di specialità il direttore dell'unità operativa della disciplina attinente.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 182 del 1982, dopo le parole: i commi 2 e 3 aggiungere le seguenti: e 4.
3-quinquies. 05.Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.

Al comma 11 dell'articolo 72 della legge 133, dopo la parola: professori, aggiungere la seguente: e ricercatori.
3-quinquies. 06.Zazzera, Borghesi.

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Piano di riduzione delle università statali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri di valutazione stabiliti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVCR), adotta, con regolamento governativo, un piano di riduzione delle università statali, anche attraverso accorpamento.
2. La riduzione del numero delle università, ai sensi del comma 1, non deve essere inferiore al 30 per cento. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un ateneo per ogni regione.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e le eventuali economie di spesa da esso derivanti devono essere utilizzate esclusivamente per interventi a tutela del diritto allo studio.
3-quinquies. 07.Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 3-quinquies, inserire il seguente:

Art. 3-sexies.
(Esonero dalle tasse universitarie).

1. A decorrere dall'anno accademico 2008-2009, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o di un diploma conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, oppure di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3-quinquies. 08.Drago, Capitanio Santolini, Ciocchetti.

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Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Collaborazione tra le Università e le Cooperative Sociali per l'assunzione di persone con handicap e categorie protette).

Al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 18 novembre 2000, n. 270, apportare le seguenti modifiche: all'articolo10 dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Il contenuto del presente articolo si applica anche alle università pubbliche di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni».
3-quinquies. 09.Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario).

1. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di euro al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'Inpdap;
2. Le università di cui ai comma 1 al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.
3-quinquies. 010.Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario).

1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti;
2. Le università di cui al comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.
3-quinquies. 011.Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario).

1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui All'articolo 7 della legge 9

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maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 30 per cento dei finanziamenti.
2. A favore delle università degli studi di Siena è previsto un contributo straordinario per l'anno 2008 di 100 milioni di curo al fine di colmare lo stato debitorio nei confronti dell'Inpdap;
3. Le università di cui ai commi 1 e 2, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
4. Il piano di risanamento, di cui al comma 3, si intende approvato se entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: 0,30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.
3-quinquies. 012.Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Piano di risanamento per le università in dissesto finanziario).

1. Le università che si trovano in stato di dissesto finanziario, con un saldo di, bilancio negativo, possono contrarre mutui, di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, comma 5, nel limite del 25 per cento dei finanziamenti.
2. Le università di cui ai comma 1, al fine di ottenere i benefici previsti dal presente articolo, presentano al Ministero dell'università e della ricerca un piano di risanamento.
3. Il piano di risanamento, di cui al comma 2, si intende approvato se entro 15 giorni dalla data di presentazione, il ministro non invia osservazioni.
3-quinquies. 013.Ceccuzzi, Cenni, Mattesini, Nannicini, Sani.

Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.

Dopo l'articolo 3-quinquies, inserire il seguente:

Art. 3-sexies.
(Esonero dalle tasse universitarie).

1. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010 i soggetti in possesso di almeno I) un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; II) un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge n. 112 del 2008 le parole: 0, 30 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 0,20 per cento.
3-quinquies. 014.Picierno, De Pasquale, Antonino Russo, Siragusa, Rossa.