CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 133

ALLEGATO 1

5-00632 Galletti: Interpretazione della qualificazione giuridica e fiscale delle pensioni di guerra.

TESTO DELLA RISPOSTA

La problematica prospettata dagli onorevoli interroganti con il documento di sindacato ispettivo in esame riguarda la difformità di comportamento da parte di alcuni Comuni nel considerare le pensioni di guerra nel calcolo del reddito ai fini della determinazione delle rette dovute dai titolari ospiti di case protette, gestite dai medesimi Comuni.
Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno fornire ai Comuni una direttiva univoca in materia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, individua criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
Per quanto concerne, in particolare, le pensioni di guerra, l'articolo 1 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), stabilisce che la pensione, assegno o indennità di guerra costituiscono atto risarcitorio nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.
Il successivo articolo 77 del citato Testo unico prevede, inoltre, che le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Dette somme sono, pertanto, irrilevanti, tra l'altro, ai fini fiscali e non possono essere computate, in nessun caso, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di benefici anche assistenziali.
Ciò premesso, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che l'irrilevanza reddituale delle pensioni di guerra ai fini dell'attribuzione di benefici assistenziali è già esplicitamente stabilita a livello normativo.
L'Agenzia delle entrate ha fatto, inoltre, presente che il cittadino, al fine di poter richiedere la fruizione delle prestazioni sociali agevolate, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, poi sostituito dal comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori - l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie.
La predetta Agenzia ha rappresentato, infine, che il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ha affidato all'INPS la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e che il suddetto Ente ha fornito, con la circolare n. 153 del 31 luglio 2001, le prime istruzioni applicative in merito alla citata disciplina.

Pag. 134

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, reperibili sul sito www.inps.it, chiariscono che nel quadro F4 devono essere indicati i dati reddituali, ovvero il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito nell'ultimo anno fiscale dai componenti il nucleo familiare e specificano che «non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali e risarcitorie)».

Pag. 135

ALLEGATO 2

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162 del 2008, recante «Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997» (C. 1936 Governo, approvato dal Senato);
considerato che il testo del decreto-legge è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove sono stati introdotti, in particolare, nuovi commi aggiuntivi agli articoli 1 e 2 e otto nuovi articoli, taluni dei quali intervengono in materia di interesse della XI Commissione;
osservato, in particolare, che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo di 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa di euro 100.000 per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009;
considerato che la richiesta di reclutamento in deroga, di cui al citato comma 2-bis dell'articolo 2, sembrerebbe essere collegata ad inderogabili esigenze conseguenti alle misure di sostegno patrimoniale e finanziario a favore dei settori dell'agricoltura e della pesca introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 2, nonché a necessità di potenziamento dell'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano;
preso atto che le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 opportunamente consentono di definire - anche sotto il profilo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi - la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997;
valutato il contenuto dell'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio delle grandi imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda, o di ramo o parti d'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
osservato, in proposito, che la richiamata norma del codice civile prevede, in particolare, che il rapporto di lavoro del dipendente dell'azienda trasferita continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano, nonché che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, mentre il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;

Pag. 136

ritenuto che il citato articolo 3-bis consiste in una misura rivolta a chiarire l'ambito applicativo delle tutele civilistiche nelle ipotesi di trasferimento di azienda, al fine di escludere, in via generale, che queste possano riguardare i casi in cui sia in gioco la ristrutturazione di grandi imprese in crisi, per le quali il legislatore ha ritenuto di adottare fin dalla legge n. 428 del 1990 - proprio in considerazione del grande rilievo degli interessi, anche pubblici, coinvolti - una disciplina speciale volta a promuoverne, se necessario anche mediante riduzioni di personale e cessione di rami produttivi, la ristrutturazione e il riposizionamento competitivo sul mercato;
osservato che la disposizione in questione appare, peraltro, anche in sostanziale continuità con la normativa nazionale e comunitaria, posto che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva comunitaria 2001/23/CE riconosce agli Stati membri, anche nel caso in cui la procedura di trasferimento non sia aperta in vista della liquidazione dei beni dell'azienda in crisi, la possibilità di modificare le condizioni occupazionali dei lavoratori al fine di garantire la sopravvivenza, anche parziale, dell'impresa;
preso atto che tale disposizione si muove in linea con la giurisprudenza europea consolidata, che ha - a più riprese - chiarito che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE solo quei trasferimenti effettuati nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari finalizzati alla liquidazione dei beni del cedente e non anche quei procedimenti che consentono la prosecuzione dell'attività imprenditoriale;
osservato, pertanto, che con l'articolo 3-bis si effettua un adeguamento a regole di carattere generale e, per quanto attiene specificamente all'impatto della norma sulla vicenda Alitalia, si adotta una soluzione che appare coerente con la scelta di discontinuità che si è realizzata - conformemente ai dettami della Commissione europea - nei rapporti tra Alitalia e CAI, posto che la società CAI costituisce un soggetto nuovo rispetto ai precedenti e, in tale veste, procederà a nuove assunzioni di parte del personale in precedenza dipendente di Alitalia;
richiamato, infine, per i possibili riflessi sulla disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, il contenuto dell'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, che differisce al 31 dicembre 2009 l'applicabilità delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) in relazione all'articolo 2, comma 2-bis, al fine di meglio precisare le modalità di reclutamento del personale in esso richiamato, occorre che le Commissioni di merito valutino l'effettiva congruità del numero di 68 unità da assumere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificando anche l'opportunità di un eventuale abbassamento del numero massimo complessivo e l'esigenza di una più adeguata motivazione di tali assunzioni, considerato peraltro che le stesse avvengono in deroga alla normativa vigente;
2) con riferimento all'articolo 3-bis, si raccomanda alle Commissioni di merito di prestare attenzione alle fattispecie per le quali - in applicazione della direttiva comunitaria 2001/23/CE - possono essere consentite procedure di trasferimento ulteriori rispetto a quelle aperte in vista della liquidazione dell'azienda in crisi;
3) valutino, infine, le Commissioni di merito, in relazione al medesimo articolo 3-bis, l'opportunità di prevedere che le procedure di trasferimento di cui trattasi si svolgano - nella loro definizione e nella valutazione degli effetti - nell'ambito di corrette relazioni industriali.