CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2008
100.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00675 Marinello: Abrogazione della legge n. 464 del 1978 sui contributi per la ricostruzione della Valle del Belice.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Marinello ed altri chiedono quali provvedimenti si intendano adottare per assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione dei comuni del Belice colpiti dal terremoto del 1968.
Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che occorre distinguere tra gli interventi di edilizia pubblica (facente capo alla legge 241/1968 e successive) ove i finanziamenti vengono assegnati dal Dicastero delle infrastrutture al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, sede di Palermo, ed interventi di edilizia privata facenti capo alla legge n. 64 del 1981 e alla legge n. 120 del 1987, ove i relativi finanziamenti vengono accreditati sempre dallo stesso Ministero ai singoli comuni interessati dal sisma in questione.
Ai sensi della legislazione vigente, il riparto degli stanziamenti tra la ricostruzione del patrimonio edilizio privato e la realizzazione delle opere pubbliche viene individuato d'intesa tra i comuni interessati ed il Provveditorato interregionale per la Sicilia e Calabria e successivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Il fabbisogno necessario al completamento degli interventi di edilizia pubblica, così come individuata dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, d'intesa con i sindaci, ammonta ad euro 133.009.763,94.
A seguito di incontri intervenuti tra i Sindaci, la Regione Sicilia e il citato Ministero delle infrastrutture, la Regione ha manifestato la disponibilità a concorrere al finanziamento necessario al completamento degli interventi di edilizia pubblica.
Pertanto, è stato predisposto uno schema di accordo di programma per regolare il finanziamento di una prima parte delle opere di edilizia pubblica, attualmente in corso di esame.
Le leggi n.51 del 2006 e la legge finanziaria 2007 hanno stanziato a favore dell'edilizia privata un ammontare di euro 105 milioni per il periodo 2006-2009. Tali ammontari ripartiti con rispettivi decreti, sono stati interamente assegnati relativamente al periodo 2006-2008 e rimangono tuttora da assegnare i fondi inerenti l'anno 2009 (euro 50 milioni). Peraltro, tali ultimi fondi hanno subito una decurtazione a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 2008.

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ALLEGATO 2

5-00676 Commercio: Retrocessione alla Regione siciliana del gettito delle accise sui prodotti petroliferi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Commercio chiede quali iniziative si intendano adottare in merito alla mancata applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) e se non si ritenga che, nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, vada riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.
Al riguardo, si fa presente che le disposizioni richiamate nell'interrogazione sono sostanzialmente finalizzate ad aumentare gradualmente, nel triennio 2007-2009, la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (comma 830), anche in considerazione della circostanza che le altre Autonomie speciali non beneficiano di alcun contributo da parte dello Stato nel finanziamento della spesa sanitaria. Peraltro, la norma di cui al comma 832 dell'evocata legge finanziaria prevede un ulteriore aumento di tale partecipazione compensato dall'attribuzione di una quota dell'accisa sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale (comma 832).
In realtà tali disposizioni prevedono un aumento della misura del concorso regionale alla spesa sanitaria per il triennio 2007-2009 svincolato dall'attribuzione dell'accisa, nonché la possibilità, previa definizione di apposite norme di attuazione, di incrementare ulteriormente detta quota di partecipazione, a costo zero, per la Regione, attraverso l'attribuzione dell'accisa.
Pertanto, la norma richiamata va interpretata nel senso che la retrocessione è prevista solo se la Regione siciliana assume una corrispondente maggiore partecipazione della spesa sanitaria a carico del proprio bilancio.
La Regione siciliana, invece, ritiene che le disposizioni citate debbano essere in ogni caso neutre per il bilancio regionale, nel senso che la quota di partecipazione regionale alla spesa sanitaria può crescere solo nella misura in cui venga compensata dall'accisa.
Tale tipo di interpretazione vanificherebbe, però, il previsto apporto compartecipativo da parte della Regione siciliana.
Tale posizione, pertanto, non potendo essere condivisa, non ha consentito di raggiungere l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto regionale previsto dal comma 831 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007; circostanza, questa, che non può configurarsi alla stregua di una mancata applicazione della norma da parte dello Stato, come invece lamentato nell'interrogazione.
La richiesta di attribuzione alla Regione siciliana della retrocessione dell'accisa nelle more della definizione delle norme di attuazione risulta, peraltro, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.145 del 2008, che ha considerato infondata la richiesta regionale di compensare la retrocessione di una parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi, disciplinata dal comma 832, con il maggiore onere previsto dal comma 830.
Da quanto sopra esposto si è dell'avviso che la Regione Siciliana sia tenuta al puntuale adempimento delle disposizioni in oggetto.

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ALLEGATO 3

5-00677 Vannucci: Riassetto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Vannucci e Tempestini pongono quesiti in ordine all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che con la legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) articolo 1, commi 460 e 461, alla Società Sviluppo Italia S.p.A. è subentrata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ora Invitalia, Società ad intero capitale pubblico, che opera sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministero dello sviluppo economico.
In ordine alla missione affidata all'Agenzia quale strumento di sviluppo, si precisa che, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, la stessa è stata ridefinita, concentrandola in prevalenza nella concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e nella realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
In questa ottica, il ruolo dell'Agenzia è importante e strategico strumento operativo diretto per il sostegno allo sviluppo della competitività del Sistema Paese e per il conseguimento degli obiettivi di ripresa economica, con particolare attenzione al Mezzogiorno.
Pertanto, la Società, risultando necessaria la definizione di nuovi assetti e relazioni, ha avviato un complesso processo di cambiamento iniziato sulla base di un piano di riordino dell'assetto societario, approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 luglio 2007.
Il piano di riordino e di dismissione in corso di realizzazione prevede:
a) dismissione delle partecipazioni societarie nei settori non strategici di attività;
b) riduzione del numero delle società controllate a tre;
c) cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni acquisite;
d) cessione o la liquidazione delle società regionali, da realizzare, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2008.

Antecedentemente all'approvazione del Piano, il Gruppo possedeva 216 partecipazioni in altrettante società, con un posizionamento, in base a quanto riferito dalla stessa Agenzia nazionale, assolutamente indistinto e, soprattutto, non gestito con logiche del Gruppo.
Con l'intento, pertanto, di mantenere, al termine del processo di riassetto, le sole partecipazioni strategiche e strumentali al perseguimento della nuova missione (nel turismo, nella logistica e nell'innovazione tecnologica), l'attuazione del Piano di riordino, ad oggi, ha portato alla dismissione di 108 partecipazioni, di cui 39 sono state cedute e 69 sono poste in liquidazione o oggetto di procedure concorsuali; mentre per 86 è stata avviata la procedura di cessione.

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Altre 11 partecipazioni non risultano immediatamente cedibili poiché acquisite in base alla legge n. 181 del 1989 - strumento agevolativo gestito dall'Agenzia - che prevede l'acquisizione di partecipazioni temporanee della stessa, nel capitale delle società agevolate, cedibili soltanto in base alla tempistica concordata con la specifica impresa.
Ulteriori 11 partecipazioni, invece, permangono, in quanto ritenute strategiche sulla base della valutazione di alcuni, parametri: strategicità del settore; valenza di attrazione degli investimenti; caratteristiche del territorio; impatto territoriale dell'iniziativa; standing dei partner.
Delle 15 società di scopo, invece, 6 sono liquidate o prossime alla liquidazione. Per le restanti 9, l'Agenzia sta procedendo ad una riorganizzazione che prevede un accorpamento delle stesse in tre Newco, previste dal Piano di riordino:
1) Newco Progetti, identificata in Italia Navigando, si dedica al turismo integrato in sinergia con Italia Turismo (che è stata rafforzata nell'azione di sviluppo del settore), a partire dalla realizzazione della rete dei porti turistici;
2) Newco Finanza, in cui stanno confluendo Sviluppo Italia Factor, Garanzia Italia e Strategia Italia, si occupa di acquisire sul mercato capitali incrementali da convogliare verso nuove opportunità di investimento;
3) Newco Reti, che sta riunendo SIAP (Sviluppo Italia Aree Produttive), SIE (Sviluppo Italia Engineering), Infratel ed Innovazione Italia, si occupa di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali, finalizzate ad innalzare la competitività, dei territori.
Nell'ambito del profilo organizzativo, inoltre, l'attuazione del Piano del riordino dell'Agenzia ha già prodotto una forte diminuzione del ricorso alle collaborazioni esterne ed una significativa riduzione e riallocazione delle risorse interne.
In particolare, con riguardo allo stato attuale degli organi societari, richiamati nell'interrogazione, l'Agenzia ha provveduto ad una loro consistente riduzione, tanto che, dei 492 membri negli organismi di governance delle società, permangono solo 132 Consiglieri di Amministrazione nelle società controllate, mentre tutti i nuovi Consiglieri designati dall'Agenzia, ad eccezione di nove la cui nomina è stata autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico sono amministratori o dirigenti del Gruppo che, in tale qualità, prestano la loro opera a titolo gratuito, con conseguente riduzione dei costi.

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ALLEGATO 4

5-00678 Bitonci: Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci - nel premettere che l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 consente di differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che le disposizioni della legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato, recano alcune modifiche al patto di stabilità interno e che il decreto-legge n. 154 del 2008, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati (A.C. 1819), reca disposizioni in materia di regolazione dei rapporti finanziari con gli enti - chiede se il Governo intenda proporre un differimento del termine di approvazione dei bilanci da parte degli enti locali.
Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che la manovra economico-finanziaria, contenente anche le misure per la finanza locale, è stata delineata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e che le modifiche apportate al disegno di legge finanziaria in materia di patto di stabilità non giustificano il differimento del termine per la deliberazione del bilancio, in quanto si tratta di piccole modifiche e i relativi effetti, dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge, possono essere recepiti nei bilanci degli enti attraverso opportune variazioni di bilancio.
Si soggiunge, inoltre, che l'attivazione del procedimento per il differimento del temine di deliberazione del bilancio, disciplinato dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presuppone una specifica richiesta da parte dell'ANCI; richiesta che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta né a questo Ministero, né al Ministero dell'interno, secondo quanto riferito nelle vie brevi dallo stesso Dicastero.