CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2008
99.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 172/08 Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1875 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1875, di conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008, recante «misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale», come risultante a seguito degli emendamenti approvati;
considerato che l'articolo 2, che reca norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati (attribuendo ai soggetti pubblici competenti il compito di disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento), prevede una autorizzazione a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati;
rilevato che l'articolo 4, che detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, dispone - tra l'altro - che i bandi che dovranno disciplinare apposite procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani debbano contenere misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico agli affidatari del servizio, nonché criteri di preferenza per il relativo assorbimento;
osservato che l'articolo 5 autorizza la corresponsione, al personale militare operante presso la struttura commissariale creata per la soluzione dell'emergenza nel settore dei rifiuti, di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza nella regione Campania;
raccomandato, in proposito, alla Commissione di merito di definire nel modo più adeguato possibile i compiti e le mansioni richieste al personale militare nell'ambito dell'attuale fase emergenziale destinata a fronteggiare la crisi nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;
preso atto che l'articolo 8 promuove il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, connesso con l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, in posizione di comando al Dipartimento della protezione civile, di un numero non inferiore alle 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2009;
considerato che la richiesta di potenziamento di cui al citato articolo 8 è motivata dalla peculiarità dell'emergenza, che richiede unicamente personale qualificato ed in possesso di specifiche cognizioni tecniche;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
visti i numerosi richiami a deroghe alla normativa vigente contenuti nell'articolo 2, occorre introdurre una clausola di salvaguardia in ordine al rispetto dei principi fondamentali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in analogia a quanto previsto all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, inserendo altresì un'indicazione temporale volta a chiarire la circoscritta durata delle deroghe autorizzate;
e con la seguente osservazione:
in relazione all'articolo 8, comma 1, anche al fine di meglio precisare le modalità di assegnazione del personale operativo in esso richiamato, valuti la Commissione di merito l'effettiva congruità del numero di 35 unità da assegnare in posizione di comando per il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi, verificando la possibilità di motivare adeguatamente tali assegnazioni e di procedere ad un abbassamento di tale limite, considerato anche che le stesse assegnazioni in posizione di comando vanno rinnovate - ai sensi del comma 2 del citato articolo 8 - ogni novanta giorni.»

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00074 Scandroglio: Vicende relative alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori esposti all'amianto.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
premesso che:
la legge n. 257 del 1992, all'articolo 13, comma 8, ha inizialmente previsto il riconoscimento di agevolazioni pensionistiche ai lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, in quanto coinvolti in processi di riconversione delle aziende interessate dalla messa al bando dell'amianto dalle attività produttive;
il decreto-legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993, è quindi intervenuto sulla disposizione richiamata, generalizzando sostanzialmente il beneficio pensionistico con l'estensione a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e gravando i lavoratori interessati dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alle agevolazioni;
le difficoltà applicative delle citate disposizioni hanno successivamente portato all'emanazione di una nota dell'INAIL che, in data 23 novembre 1995, ha definito le procedure da osservare per il riconoscimento del beneficio, disponendo, in particolare, l'emanazione di un «certificato di esposizione», sostanzialmente valido ad attestare la sussistenza del diritto al beneficio;
a seguito dell'emanazione della nota e dell'avvio delle nuove procedure, l'INAIL ha iniziato a produrre i cosiddetti «certificati di esposizione» per il riconoscimento dei benefici citati, fino a quando - nel 1999 - il Ministero del lavoro non ha provveduto all'adozione dei cosiddetti «atti di indirizzo», che hanno prodotto un nuovo inquadramento delle fattispecie, dando vita ad un elevatissimo contenzioso di fronte ai tribunali amministrativi regionali, soprattutto nel biennio 2001-2002;
l'incertezza normativa e i diversi orientamenti giurisdizionali hanno, quindi, portato all'inserimento, nella legge n. 179 del 2002, di una norma di salvaguardia (articolo 18, comma 8), che ha sancito la validità - ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni - delle certificazioni già rilasciate o «che saranno rilasciate» dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo;
dopo la richiamata disposizione, diverse norme (articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003) si sono succedute per limitare o estendere il riconoscimento del beneficio e per definire le modalità procedurali per il medesimo riconoscimento, fissando altresì nuovi termini ultimativi per la presentazione all'INAIL delle domande di rilascio del «certificato di esposizione»;
infine, in applicazione della legge n. 247 del 2007 (articolo 1, commi 20-22), il decreto ministeriale 12 marzo 2008 ha previsto la possibilità di estendere il riconoscimento del beneficio secondo specifiche modalità e condizioni;
nel corso degli anni, il numero di domande per il riconoscimento dell'esposizione

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all'amianto in importanti settori industriali è stato, dunque, molto elevato;
una recente inchiesta avviata dalla procura di Genova ha fatto emergere una seria questione relativa alla concessione delle richiamate agevolazioni, riscontrando irregolarità causate prevalentemente da interpretazioni errate o anomale della normativa vigente e degli atti di indirizzo ministeriali;
gli accertamenti avviati dalla procura di Genova hanno avuto riflessi a livello nazionale e hanno dato impulso ad una serie di procedure di verifica da parte degli enti e istituti competenti (INPS e INAIL);
in particolare, si è verificata - nel frattempo - la sospensione o la revoca di alcuni dei richiamati trattamenti pensionistici (in totale 29 casi), mentre numerosi lavoratori sono stati destinatari di comunicazioni di «provvisorietà» degli effetti delle certificazioni emesse dall'INAIL ai sensi della legge n. 257 del 1992 (si parla di qualche migliaio di casi);
al contempo, gli enti competenti hanno inviato apposite richieste ai datori di lavoro dirette a confermare, con specifica documentazione, la sussistenza dei requisiti;
tali sviluppi hanno ingenerato una situazione di grave incertezza, con effetti sociali devastanti, amplificati dal risalto che - sugli organi di stampa nazionali e locali - stanno avendo le notizie relative alla situazione in atto,

impegna il Governo

a) ad assicurare che l'INPS non sospenda l'erogazione dei trattamenti e delle agevolazioni pensionistiche sino al definitivo annullamento da parte dell'INAIL, sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, delle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto;
b) a valutare l'opportunità di evitare che i beneficiari di prestazioni pensionistiche, salvo il caso di dolo degli stessi, siano tenuti a ripetere le somme ricevute.
(8-00014)
«Scandroglio, Damiano, Antonino Foti, Caparini, Delfino, Paladini».

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ALLEGATO 3

5-00382 Contento: Condono previdenziale per i coltivatori diretti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'Onorevole Contento, passo ad illustrare le notizie fornite in merito dall'INPS.
I ritardi lamentati nell'atto parlamentare in argomento sono, sostanzialmente, dovuti alla complessa operazione di «ristrutturazione» dei crediti agricoli, realizzata nel corso del 2007-2008, attraverso la quale un pool di banche ha acquistato i crediti agricoli ceduti dall'INPS con le operazioni di cartolarizzazione effettuate tra il 1999 ed il 2004.
Con il termine «ristrutturazione» si definisce un accordo tra gli istituti bancari e ciascun debitore ceduto, accordo che nel caso di specie si è sostanziato nell'impegno ad estinguere il proprio debito scegliendo tra il pagamento in unica soluzione ed il pagamento dilazionato in quaranta rate trimestrali costanti.
Oggetto della operazione su descritta, che ha coinvolto una platea molto vasta di lavoratori agricoli autonomi, è il debito complessivo dei lavoratori agricoli interessati, costituito dalla sorte capitale e dagli oneri accessori (quali sanzioni, interessi di mora). In particolare, la percentuale dovuta a titolo di oneri accessori, pari al 30 per cento, doveva essere corrisposta entro il 30 aprile 2008.
In considerazione del grande afflusso di domande, peraltro non tutte corredate dei versamenti dovuti, è stata consentita, d'intesa con le banche interessate, la proroga dei termini dei pagamenti al 30 settembre 2008.
L'INPS ha, recentemente, reso noto che è attualmente in corso di realizzazione un'apposita procedura informatizzata, che sarà operativa nel più breve tempo possibile, con lo scopo di aggiornare i singoli conti individuali, con le relative sistemazioni contabili, con contestuale accredito degli anni coperti da contribuzione, ai fini assicurativi e previdenziali, fino a capienza di ciascun anno solare, a partire dall'anno più vecchio.
Una volta in possesso dì tutti i dati necessari per la definizione delle posizioni contributive dei soggetti interessati, l'INPS potrà liquidare il relativo trattamento previdenziale.

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ALLEGATO 4

5-00571 Amici: Funzioni della Consigliera nazionale di parità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Amici, vorrei in premessa ricordare che l'articolo 12 del decreto legislativo 198 del 2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» disciplina la procedura di nomina della Consigliera nazionale di parità, affidandone la scelta alla determinazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.
Tuttavia, la nomina della professoressa Guarriello, avvenuta con decreto del 22 gennaio 2008, rientra tra quelle nomine che, in quanto effettuate nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere revocate, confermate, modificate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo.
Ciò al fine di consentire all'Esecutivo appena insediatosi di avvalersi della collaborazione di soggetti in sintonia con i propri indirizzi e linee programmatiche, sul presupposto del carattere non meramente tecnico della nomina in argomento, bensì essenzialmente fiduciario, essendo la nomina stessa affidata ad una scelta ampiamente discrezionale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità.
In questo senso va considerato che tra i compiti riservati alla Consigliera Nazionale, da svolgere in coerenza con gli indirizzi governativi in materia, l'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, ricomprende: la «promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità» e il «sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità».
Il predetto articolo 6, non contempla, inoltre, eccezioni alla sua applicazione e la legislazione vigente in materia non configura la Consigliera di parità come autorità indipendente, non essendo la stessa nominata da organi estranei all'amministrazione ed essendo la medesima inserita dal punto di vista organizzativo presso una Direzione Generale che provvede ad ogni adempimento di carattere finanziario e contabile concernente l'attività della medesima. Pur non essendo, quindi, la Consigliera nazionale di parità posta in posizione di subordinazione gerarchica nei confronti del Ministro deve in ogni caso operare in coerenza con gli indirizzi politici del Governo.
Ai fini della revoca, non è necessario, quindi, riscontrare specifici inadempimenti bensì è sufficiente che l'attività non venga esercitata nel pieno rispetto delle regole del buon andamento, che comprendono, come da consolidata giurisprudenza, la legittimità e la opportunità delle scelte in sintonia con gli indirizzi politici del Governo in carica.
È importante precisare che l'applicazione del predetto articolo 6 non comporta una generale limitazione alla libertà di azione delle consigliere di parità, in quanto si tratta di un potere di carattere straordinario che permette al nuovo Governo in carica di riconsiderare i presupposti

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di opportunità di nomine che, per il momento in cui sono state effettuate, sono sostanzialmente destinate ad operare in toto nella nuova legislatura.
Occorre, comunque, sottolineare che tale norma non si applica né alle consigliere di parità nazionali che siano state nominate prima dei termini previsti nel predetto articolo 6 né tantomeno alle consigliere di parità regionali e provinciali, per le quali l'operatività della norma non è neppure astrattamente concepibile.

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ALLEGATO 5

5-00605 Mattesini: Periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti a dialisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Mattesini, relativa al periodo di malattia riguardante il lavoratore sottoposto al trattamento di emodialisi, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INPS.
La normativa vigente prevede che l'Istituto predetto corrisponda l'indennità di malattia ai lavoratori dipendenti, operai ed apprendisti, di quasi tutti i settori privati, ed impiegati del settore terziario e servizi.
In particolare l'indennità di malattia viene erogata a partire dal 4o giorno di malattia (i primi tre sono pagati dal datore di lavoro), per un massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare e riguarda ogni tipologia di malattia comune, nessuna esclusa. In generale non è richiesto uno specifico requisito lavorativo o contributivo in quanto è sufficiente che vi sia stato l'effettivo inizio di un'attività lavorativa.
La prestazione viene erogata a fronte del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro, tenuto, in questo caso, a versare i contributi a titolo di assicurazione di malattia.
In alcuni casi può essere applicata una più favorevole regolamentazione, come nel caso della malattia cosiddetta «ricorrente» i cui effetti si dispiegano sui lavoratori, che - presentato il piano terapeutico - non hanno la necessità di farsi certificare ogni singolo accesso alla tutela.
Per quanto concerne, più in particolare, il caso di specie, è previsto, per il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi, l'indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro per l'effettuazione del trattamento.
L'erogazione dell'indennità, nei limiti del massimo indennizzabile (180 giorni), viene regolata secondo le norme comuni, con le seguenti particolarità:
le giornate di trattamento si considerano un unico episodio morboso continuativo;
la carenza e le percentuali di indennizzo si applicano per anno solare;
la misura dell'indennità viene determinata sulla base della retribuzione dei mese precedente il primo intervento;
l'indennità non compete se è stata prestata attività lavorativa, anche se solo per parte della giornata;
l'effettuazione del trattamento di emodialisi deve essere documentata con apposita dichiarazione della struttura sanitaria.

Si precisa altresì che l'eventuale malattia sopravvenuta, durante il trattamento di emodialisi, si considera «autonoma e prevalente» quindi:
si eroga l'indennità spettante per la malattia sopravvenuta, tenendo sospeso il trattamento;

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la malattia sopravvenuta si indennizza secondo le norme comuni (carenza, percentuale...);
terminata la malattia riprende l'erogazione dell'indennizzo per trattamento emodialitico, senza tener conto della malattia.

Resta fermo che ai fini del periodo massimo indennizzabile nell'anno solare (180 giorni) le giornate indennizzate per il trattamento emodialitico si sommano a quelle indennizzate per malattie sopravvenute.