CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2008
99.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. COM(2007)249 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia);
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (COM(2007)249);
vista la proposta di risoluzione legislativa del Parlamento europeo deliberata, il 4 novembre 2008, nell'ambito della procedura di codecisione sulla proposta di direttiva in esame, dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo (LIBE) e preso atto degli orientamenti emersi in tale sede;
preso atto degli orientamenti che sulla proposta sono emersi in sede di Consiglio;
acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), espresso il 25 novembre 2008;
rilevato che:
la proposta di direttiva intende contrastare l'immigrazione illegale nei Paesi membri dell'Unione europea colpendo quello specifico fattore di richiamo della stessa che è rappresentato dalla possibilità di fatto di trovare lavoro anche in mancanza dei requisiti di permanenza legale sul territorio degli Stati membri e che, a tal fine, essa, nel sancire il divieto di impiego di cittadini non comunitari illegalmente soggiornanti, prevede in capo ai datori di lavoro obblighi di accertamento al riguardo, stabilendo sanzioni, anche penali, per il caso di violazione del divieto;
la proposta di direttiva si fonda sulla raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale, nella quale si proponeva di chiamare i datori di lavoro intenzionati ad assumere persone straniere a verificarne la posizione in materia di soggiorno o di lavoro e di rendere passibili di sanzioni i datori di lavoro di cittadini stranieri sprovvisti di permesso, e sulla raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996, relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi, nella quale si proponeva, in particolare, di vietare l'assunzione di cittadini di paesi terzi sprovvisti del necessario permesso di lavoro e di irrogare, in caso di violazione, sanzioni di carattere penale o amministrativo;
le più recenti iniziative delle istituzioni comunitarie in materia di immigrazione sono volte a completare il quadro di armonizzazione delle legislazioni nazionali sul versante del sostegno all'immigrazione legale e del contrasto all'immigrazione clandestina e ad estendere la cooperazione con i Paesi terzi al fine ultimo di realizzare una vera e propria politica comune europea dell'immigrazione che valorizzi le potenzialità di sviluppo socioeconomico insite nel fenomeno: in tal senso sono, infatti, le indicazioni in materia

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contenute nei programmi di Tampere e dell'Aia e nelle conclusioni del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 e del 14-15 dicembre 2006;
particolare rilievo viene attribuito dalle istituzioni europee alle iniziative volte alla progressiva instaurazione di un sistema europeo di controllo delle frontiere e di una politica comune in materia di visti, nonché di una procedura comune e di uno status uniforme per i cittadini di Paesi terzi che hanno ottenuto l'asilo o una protezione sussidiaria, entro il 2010;
esprimono una valutazione positiva, impegnando il Governo a sostenere, in sede di Consiglio dell'Unione europea, che:
1) all'articolo 2, al fine di garantire una maggiore protezione contro lo sfruttamento, le definizioni di termini quali «lavoro», «datore di lavoro», «subappaltatore», «retribuzione» dovrebbero avere una estensione quanto più ampia possibile ed essere pertanto così modificate:
a) «lavoro»: l'esercizio di attività, in qualunque modo definite dalle parti, retribuite per conto e sotto la direzione ed il coordinamento di un'altra persona;
b) «datore di lavoro»: persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi pubblici e privati, per il cui conto e sotto la cui direzione un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita;
c) «subappaltatore»: persone fisiche, giuridiche ed enti collettivi pubblici e privati cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato.
d) sotto «retribuzione» dovrebbero intendersi comprese anche le tariffe orarie per il lavoro straordinario (essendo tale aspetto importante qualora il datore di lavoro debba pagare eventuali retribuzioni arretrate ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente);
2) considerato che nel testo ricorre l'espressione «impiegato illegalmente», si dovrebbe, al medesimo articolo 2, precisare che con essa si intende «impiegato in lavoro illegale» come definito dalla lettera d) dell'articolo 2;
3) all'articolo 4, si dovrebbe prevedere l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure volte a fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica e la presentazione dei permessi di soggiorno (che dovrebbero essere prodotti in originale) o di altra autorizzazione equivalente (che, ugualmente, dovrebbe essere prodotta in originale); si dovrebbe, inoltre, prevedere l'istituzione, a livello comunitario, di un sistema di condivisione delle prassi migliori tra gli Stati membri;
4) al medesimo articolo 4, si dovrebbe prevedere che i datori di lavoro possano tenere le copie o i registri relativi ai contenuti dei permessi di soggiorno «anche su formato elettronico»; che i datori di lavoro debbano tenere tale documentazione a disposizione delle autorità, a fini di ispezione, non solo per la durata del periodo di lavoro, ma anche per i successivi 5 o 10 anni, conformemente alle previsioni degli Stati membri sugli obblighi di conservazione della documentazione in materia previdenziale e aziendale;
5) al medesimo articolo 4, si dovrebbe prevedere che i datori di lavoro siano considerati responsabili solo nel caso in cui i documenti presentati dal cittadino di paese terzo siano un falso grossolano;
6) al medesimo articolo 4, si dovrebbe stabilire che gli Stati membri possano prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora questi siano singoli cittadini datori di lavoro nell'ambito di attività di collaborazione domestica e di servizi alla persona; analogamente, all'articolo 6, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri possano stabilire sanzioni pecuniarie ridotte per le medesime fattispecie;
7) all'articolo 7, si dovrebbe prevedere che le somme dovute per imposte,

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contributi previdenziali e premi assicurativi arretrati debbano essere versate alla pubblica amministrazione creditrice;
8) al medesimo articolo 7, si dovrebbe prevedere l'obbligo, per il datore di lavoro, di versare, oltre a retribuzioni, imposte e contributi dovuti, anche ogni altra somma a qualunque titolo dovuta in ragione dell'impiego, nonché di accollarsi tutti i costi derivanti dal trasferimento all'estero delle somme dovute, nel caso di cittadini terzi che abbiano fatto ritorno al proprio paese d'origine; nel caso in cui non possa essere stabilita la retribuzione concordata, questa dovrebbe essere determinata facendo riferimento ai minimali di legge;
9) all'articolo 8, lettera d), si prospetti, in alternativa alla chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti, anche il ritiro temporaneo o permanente della licenza di esercitare l'attività economica, come prospettato in sede di Consiglio;
10) in ogni caso, l'entità delle sanzioni deve restare proporzionata alla gravità del fatto contestato e comunque essere tale da evitare il rischio di pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa e la perdita, che ne deriverebbe, di altri posti di lavoro regolari;
11) all'articolo 10, si dovrebbe aggiungere alle fattispecie di reato ivi previste una aggravante per il caso di impiego di un minore;
12) al medesimo articolo 10, per quanto concerne specificamente il caso di violazione riguardante l'impiego simultaneo di più cittadini di paesi terzi, si assumano gli orientamenti emersi in sede di Consiglio;
13) al medesimo articolo 10, si introduca la fattispecie dell'intermediazione abusiva tra quelle costituenti reato e suscettibili di sanzione penale;
14) all'articolo 14, paragrafo 1, si dovrebbe specificare che le «parti terze designate» attraverso le quali i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente possono presentare denuncia sono «associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici le cui attività statutarie comprendono il sostegno ai cittadini dei paesi terzi, nonché sindacati»;
15) al medesimo articolo 14, paragrafo 3, si dovrebbe prevedere che il permesso di soggiorno di durata limitata sia rilasciato ai soli cittadini di paesi terzi oggetto di sfruttamento la cui presenza sia stata constatata sui luoghi di lavoro dagli organi d'ispezione pubblici e i quali presentino denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate, purché collaborino attivamente ai fini degli accertamenti condotti dagli organi d'ispezione che hanno constatato le violazioni;
16) all'articolo 15, infine, si dovrebbe prevedere che la selezione delle imprese oggetto delle ispezioni debba essere basata su un'analisi di rischio secondo le discipline interne degli Stati membri.