CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. Al comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2009, è, in ogni caso, escluso dal blocco delle assunzioni previsto dai Piani di rientro il personale medico ed infermieristico delle unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri, con peso alla nascita inferiore a 1.500 grammi».
02. All'onere derivante dal comma 01, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. 1. Marinello, Gioacchino Alfano, Giudice.

Sopprimere il comma 1.
1. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 17. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) nel primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;».
1. 20. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: il Consiglio dei Ministri fino a: rapporti con le regioni con le seguenti: il Commissario ad acta, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
*1. 6. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: il Consiglio dei Ministri fino a: rapporti con le regioni con le seguenti: il Commissario ad acta, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La nomina a commissario ad acta, nonché a subcommissario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
*1. 16. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il Ministro per i rapporti con le regioni aggiungere le seguenti: e le Commissioni parlamentari permanenti competenti.
1. 19. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: può nominare aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari,.
1. 5. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Il commissario può avvalersi dei subcommissari fino alla fine della lettera.
1. 7. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. con le seguenti: del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere il terzo periodo.
1. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: nel rispetto di.
1. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: nonché l'ordinato svolgimento del sistema e, pagamenti regionale,.
1. 10. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis
. L'autorizzazione di cui al comma 2, limitatamente all'anno 2008, può essere deliberata, su richiesta regionale, in proporzione alla manovra strutturale realizzata sul versante della spesa sulla base dei dati del IV trimestre 2008 e a condizione che la regione abbia provveduto alla copertura dei disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine dei 31 dicembre 2008, anche per le regioni nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 2. In tal caso i provvedimenti

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significativi di cui alla lettera b) del comma 2 si intendono adottati dalla Regione e la verifica di Tavolo e Comitato di cui alla medesima lettera b) si estendono alla copertura di bilancio regionale dei disavanzo residuo. Sono fatti salvi gli effetti di cui al comma 3.

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis
. Ai fini dei rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. 3. Palumbo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di mancato superamento delle verifiche di cui al comma 2, gli amministratori regionali sono interdetti dai pubblici uffici per un periodo di dieci anni.
1. 22. Montagnoli.

Al comma 3 sopprimere le parole da: e sono oggetto di recupero fino alla fine del comma.
1. 11. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, sostituire le parole: a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo con le seguenti: attraverso una corrispondente e progressiva riduzione dei trasferimenti statali assegnati alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.
1. 23. Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 12. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse del maggior finanziamento non erogate ai sensi del comma 2 e le somme recuperate ai sensi del comma 3 sono utilizzate a parziale copertura delle quote di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 13. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana

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di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.
*1. 14. Burtone, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, a decorrere dal 2008, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana.
*1. 21. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 79, comma 1-bis lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole «consistenza organica del personale» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale medico ed infermieristico delle Unità di terapia intensiva neonatali che assistono ogni anno almeno 40 neonati prematuri con peso alla nascita minore di 1.500 grammi».
1. 4. Binetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali, che non trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo secondo i criteri definiti annualmente dalla Corte dei conti, di cui ai commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene decurtata del 50 per cento l'indennità annua lorda.
1. 2. Nannicini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.
1. 24.Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gnecchi.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 gennaio 2009, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono altresì definiti i predetti criteri e modalità applicative relativamente ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, con esclusivo riferimento ai titolari di incarichi di direzione di struttura complessa in corso di svolgimento al momento del compimento dell'anzianità contributiva di cui al presente comma, in relazione alla sussistenza di puntuali e documentate esigenze di carattere organizzativo, gestionale e assistenziale che richiedano la continuità nell'impiego di specifiche competenze e qualificazioni professionali».
1. 15. Moroni.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1
(Anticipazione di risorse alla regione Abruzzo per il risanamento strutturale del servizio sanitario regionale).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è aggiunto il seguente:
«46-bis. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta, altresì, alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di curo. Tale somma è erogata alla regione Abruzzo previa rinegoziazione del Piano di rientro stipulato con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. A tal fine, la regione Abruzzo conferma l'obbligo al risanamento strutturale del servizio sanitario regionale procedendo, altresì, alla ristrutturazione delle nuove passività emerse tra la data della stipula del Piano di rientro e quella di rinegoziazione del medesimo Piano. La regione Abruzzo, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, è tenuta a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse complessivamente ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli di bilancio dello Stato».

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti in termini indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
1. 01. Livia Turco, D'Incecco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, Lolli, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-bis. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «entro il termine di diciotto mesi» fino a: «l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria» sono sostituite dalle seguenti: «senza possibilità di ulteriori proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

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2. L'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è abrogato.
1-bis. 5. Fucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 gennaio 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per i progetti edilizi non ancora ammessi al finanziamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la scadenza prevista dal comma 1 è prorogata fino al 31 gennaio 2010.
1-bis. 3. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole 31 dicembre 2012 con le seguenti 31 gennaio 2009.
1-bis. 2. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le sanzioni ed i poteri previsti dal presente articolo, in caso di mancata realizzazione delle strutture il termine è prorogato.
1-bis. 4. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Burtone, Calgaro, D'incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le seguenti: 30 giugno 2009.
1-bis. 1. Borghesi, Cambursano.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.
1-ter. 1. Costantini, Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è abrogato».
1-ter. 2. Costantini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 1-quater. - (Abrogazione dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). - 1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è abrogato.».
1-ter. 01. Aracu, Giudice.
(Inammissibile)

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma 1, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2

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luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede per un importo corrispondente mediante la riduzione, per l'esercizio 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 7. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Sulla base delle certificazioni di cui al comma l, in sede di Conferenza Stato-città ed auto-motorie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 619 milioni di euro a titolo di compensazione per l'anno 2009 della differenza tra l'ammontare delle maggiori entrate effettivamente conseguite e quelle attese, in seguito all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 619 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 8. Cambursano, Borghesi.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 22 è inserito il seguente:
«22-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007, non sono computati i pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sulla base di erogazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239».
2. 2. Della Vedova.
(Inammissibile)

Al comma 6 sostituire le parole da: La certificazione fino a: dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: Il termine della certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fissato al 30 aprile 2009 è anticipato al 31 marzo 2009. Tale certificazione.
2. 4. Marchi, Misiani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. 1. Giudice.

Al comma 8, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro.

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Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Alla copertura di parte degli oneri di cui al comma 8, pari a 285 milioni di euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5:
a) al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni per l'anno 2008, con le seguenti: di 215 milioni per l'anno 2008.
b) al comma 2, dopo le parole: Alla copertura degli oneri, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 del presente articolo e di quota parte, pari a 285 milioni di euro, dell'onere di cui all'articolo 2, comma 8, della presente legge,.
2. 10. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: 260 milioni di euro, con le seguenti: 545 milioni di euro;
b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Un importo pari a 500 milioni è riconosciuto ai comuni per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5:
a) al comma 1, sostituire le parole: di 500 milioni con le seguenti: di 215 milioni.
b) al comma 3, dopo le parole: di spesa corrente, aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del Comune di Roma per l'anno 2009 è soppressa.
2. 14. Cambursano, Borghesi.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. 3. Rubinato, Misiani, Marchi, Vannucci.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
*2. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
*2. 11. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, sostituire le parole: a titolo di regolazione contabile pregressa con le seguenti: ad integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
*2. 16. Galletti, Ciccanti, Delfino.

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Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 8, pari a 260 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2009, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 12. Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Analogo importo e riconosciuto ai comuni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente;, aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 240 milioni.
2. 13. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio per il mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».

8-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti; «0,20 per cento».
8-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «5,5 punti», sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti».
2. 5.Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009».

8-ter. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università, legge n. 537 del 1993, è apportata le seguente variazione:
2009: - 482.550.

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8-quater. Alla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione Interventi correttivi di finanza pubblica, Programma Spese per il funzionamento delle Università, legge n. 537 del 1993, è apportata la seguente variazione:
2009: 6.411.027.
2. 17.Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. La certificazione di cui al comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attestante il minor gettito ICI sull'abitazione principale per l'anno 2008, è integrata con l'indicazione, da parte dei comuni, del maggiore onere, in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un massimo di quattro mesi, a decorrere dal mese di novembre 2008, in diretta conseguenza dei minori trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno.
8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite complessivo massimo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. 15.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano; le predette regioni e province autonome provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. 18. Froner, Nicco, Zeller, Brugger, Gnecchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Dispositivi medici).

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo

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periodo della presente lettera, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con i decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno 2008, n. 146;
b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a decorrere dal 1o luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;
d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera c) e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera d), dal 1o dicembre 2009 sono adottati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1o gennaio 2010.
2. 03.Moroni.
(Inammissibile)

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.
2-bis. 5.Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 dei testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

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2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi del comma 1 del presente decreto, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
2-bis. 4.Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2-bis.

1. Gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte possono beneficiare dei trasferimenti erariali già erogati alle comunità montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti, solo se si costituiscono in unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è riconosciuto alcun genere di indennità per gli incarichi conferiti alla nuova forma associativa.
2-bis. 6.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
1-quater. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2-bis. 1.Misiani, Rubinato, Marchi, Vannucci.

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009».
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
2-bis. 7.Quartiani, Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
*2-bis. 2.Misiani, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.
1-ter. A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.
*2-bis. 8.Quartiani, Froner.

Pag. 66

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2-bis. 3.Montagnoli.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.
2-ter. 8.Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: nel territorio elvetico con le seguenti: nei territori di Paesi non facenti parte dell'Unione Europea e sostituire le parole: con la Svizzera con le parole: con tali territori;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che già usufruiscono delle riduzioni del prezzo del carburante previste dal comma 2 è istituito un fondo per l'erogazione di contributi sul prezzo del carburante per autotrazione utilizzato da privati cittadini. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni;
c) al comma 2, sostituire le parole: con la confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione Europea con le seguenti: con territori non facenti parte dell'Unione Europea, nonché dalle regioni di cui al comma 1-bis e dopo le parole: nello Stato aggiungere le parole: o nella regione;
d) al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.
2-ter. 3.Dozzo, Bitonci, Luciano Dussin, Dal Lago, Stefani, Bragantini, Callegari, Guido Dussin, Forcolin, Gidoni, Goisis, Lazzaria, Montagnoli, Munerato, Negro.

Al comma 1, dopo la parola: elvetico aggiungere le seguenti: e austriaco e dopo la parola: Svizzera aggiungere le seguenti: e l'Austria.

Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: Confederazione elvetica con le seguenti: con l'Austria e la Confederazione elvetica;
b) al comma 6 sostituire le parole: 20 miloni con le seguenti: 40 milioni.
2-ter. 4.Borghesi, Cambursano.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: regioni confinanti con le seguenti: regioni a statuto ordinario confinanti.
2-ter. 6.Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Anche al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dalla mancata continuità territoriale ai cittadini delle regioni insulari sul cui suolo insistono impianti di raffinazione, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio stesso, sono ridotte nella misura del 10 per cento da applicare sugli importi vigenti.

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Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
2-ter. 7.Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».
2-ter. 1.Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.
(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In ragione del differenziale dei prezzi di carburante praticati nelle rivendite ubicate nei territori confinanti con la Confederazione elvetica sulla base delle disposizioni di cui al comma 2, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale che beneficiano delle disposizioni di cui al predetto comma è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi in favore del settore dell'autotrasporto. Il Fondo di cui al precedente periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
6-ter. Le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni.
6-quater. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-ter. 2.Zorzato, Milanato, Gava.
(Ritirato)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Alle Regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi è attribuita una quota aggiuntiva di compartecipazione dell'IVA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la quota di attribuzione dell'IVA.
6-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 6-bis, nei limiti di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-ter. 5.Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse

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per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n, 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-ter. 03.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere seguente:

Art. 2-ter.1.
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. Al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, mediante la predisposizione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato per l'anno 2009 di 20 milioni di euro.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

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b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-ter. 04.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario, confinanti con regioni a statuto speciale, che non hanno accesso ai benefici di cui all'articolo 2-ter, di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro annui.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e

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innovazione», decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-ter. 05.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.
(Disposizioni per aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, al fine di consentire alle regioni a statuto ordinario confinanti con regioni a statuto speciale di avere adeguate risorse per ridurre la concorrenzialità dei servizi erogati nei territori a statuto speciale, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è integrato di 20 milioni di euro l'anno.
2. All'onere, derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 5 giugno 1992, n. 204 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-ter. 06.Rubinato, Viola, Baretta, Fogliardi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il

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fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2007, n. 222; per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come rifinanziato dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2-ter. 01.Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1.

1. Per il finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, il fondo di cui al comma 7, dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è integrato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-ter. 02.Zorzato, Milanato, Gava, Paniz, Mistrello Destro.
(Inammissibile)

ART. 2-quater.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni per l'anno 2009 si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quater. 11.Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte

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corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-quater. 43.Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: di spesa corrente; aggiungere le seguenti: la somma prevista nelle delibere CIPE citate a favore del comune di Roma per l'anno 2009 è ridotta a 480 milioni;
2-quater. 12.Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come rideterminata dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
2-quater. 6.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo di parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
2-quater. 42.Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
*2-quater. 2.Misiani, Marchi, Vannucci.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
*2-quater. 7.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
*2-quater. 41.Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».
*2-quater. 13.Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
**2-quater. 8.Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
**2-quater. 40.Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.
*2-quater. 10.Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 6.
*2-quater. 23.Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.
*2-quater. 45.Galletti, Ciccanti, Delfino.

Al comma sopprimere le lettere a) e c).
2-quater. 37.Ciccanti, Galletti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.
2-quater. 33.Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.
*2-quater. 4.Misiani, Marchi, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009.
*2-quater. 46.Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2009.
2-quater. 3. Marchi, Misiani, Marchignoli, Giovanelli, Causi, Capodicasa, Rubinato.

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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Gli articoli 234 e 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 234. - Organo di revisione economico-finanziario. - 1. Il collegio di revisori dei comuni, delle province e delle città metropolitane è nominato dalle procure regionali della Corte dei conti.
2. I componenti del collegio dei revisori sono tre e sono scelti:
a) uno tra i magistrati della Corte dei conti, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
4. Le procure regionali della Corte dei conti comunicano ai tesorieri degli enti locali i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta nomina.
Art. 235. - Durata dell'incarico e cause di cessazione. - 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di esecutività della nomina di cui all'articolo 134, comma 3. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma l, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente».

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a decorrere dalle scadenze degli organi di revisione economico-finanziario presso gli enti locali.
2-quater. 47. Boccia.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.
2-quater. 24. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: 31 gennaio 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.
2-quater. 22. Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, sostituire le parole: del servizio finanziario con le seguenti: dell'ufficio tributi.
2-quater. 34. Rubinato.

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati,

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gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.
*2-quater. 9. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.
*2-quater. 14. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi pubblica amministrazione.
*2-quater. 39. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 29 giugno 2006 e del 26 settembre 2007 nella Regione Veneto, anche per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.
7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

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nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».
2-quater. 35. Rubinato, Baretta.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.
7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
*2-quater. 15. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.
7-ter. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
*2-quater. 48. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).» sono soppresse.
2-quater. 1. Bernardo.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009; in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2-quater. 44. Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.
*2-quater. 50. Bernardo.
(Inammissibile)

Pag. 77

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-ter. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009.
*2-quater. 51. Catone.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine il seguente comma:
7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».
**2-quater. 16. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».
**2-quater. 38. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».
**2-quater. 49. Marchi, Misani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009».
**2-quater. 52. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente:
7-bis. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre, 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993.
2-quater. 36. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 6 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «la procedura prevista dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo».
2-quater. 029. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Pag. 78

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente: «trasferire»;
b) al comma 9 la parola: «conferimenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2-quater. 04. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 la parola: «conferire» è sostituita dalla seguente: «trasferire».
2-quater. 030. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «conferimenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2-quater. 031. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».
*2-quater. 03. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma 1 possono essere trasferiti

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a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».
*2-quater. 022. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. I beni immobili individuati ai sensi del comma i possono essere trasferiti a titolo oneroso ai fondi cui al comma 8 o alle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con una o più delibere dell'organo di Governo degli enti di cui al comma 1, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione delle predette delibere produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dei fondi di cui al comma 8 o delle società di cui all'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (a seconda del caso). Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura».
*2-quater. 032. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392».
**2-quater. 05. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera

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dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392».
**2-quater. 033. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».
*2-quater. 06. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma i sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».
*2-quater. 023. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Al comma 8 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso».
*2-quater. 034. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

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agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».
**2-quater. 07. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:
9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».
**2-quater. 024.Misani, Marchi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, è elevata al 100 per cento».
**2-quater. 035. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita».
***2-quater. 08. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:
9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello stock di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita».
***2-quater. 036. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».
*2-quater. 09. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni. Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».
*2-quater. 025. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008 n. 133).

1. Il comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province

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autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, contratti per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. Tale norma deve intendersi nel senso che la durata massima di ogni operazione di indebitamento o di rifinanziamento o rinegoziazione posta in essere dagli enti ivi indicati non può eccedere, in ogni momento, i trent'anni, Le disposizioni del presente comma avranno effetto per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo, ove antecedente, quanto previsto per i derivati».
*2-quater. 037. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».
**2-quater. 010. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».
**2-quater. 026. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Pag. 84

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire di rinegoziare o rifinanziare i titoli emessi con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza con indebitamento che preveda modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi e poter nel contempo estinguere le connesse operazioni derivate, la valutazione dell'opportunità della rinegoziazione o rifinanziamento è effettuata avendo riguardo prevalentemente all'opportunità della riduzione del rischio a carico degli enti, anche rispetto alla valutazione di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ferma restando la realizzazione delle stesse a condizioni di mercato, nel rispetto del principio di economicità».
**2-quater. 038. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».
*2-quater. 011. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».
*2-quater. 027. Cambursano, Borghesi.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 che risolvono anticipatamente le operazioni in

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strumenti finanziari derivati concluse precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto limitano entro i 10 anni il periodo entro il quale possono essere concordati i termini di pagamento, anche in più soluzioni, degli eventuali importi dovuti per effetto della risoluzione del contratto, anche tenuto conto del profilo temporale dei pagamenti».
*2-quater. 039. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».
**2-quater. 012. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».
**2-quater. 028. Borghesi, Cambursano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di rifinanziamento o rinegoziazione dell'indebitamento ammessi dalla legge, gli strumenti derivati eventualmente connessi a tale indebitamento sono rinegoziati per conformarsi alla passività sottostante».
**2-quater. 040. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si

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intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati».
*2-quater. 013. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si intendono come non applicabili ai pagamenti effettuati in relazione all'indebitamento ed alle operazioni in strumenti finanziari derivati».
*2-quater. 041. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a subentrare nei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dagli enti locali, mediante ristrutturazione delle posizioni debitorie collegate».
2-quater. 014. Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:
«32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio, mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.
32-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».
2-quater. 015. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti:
32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio del mancato

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gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009.
32-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 016. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 017. Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, sopprimere le parole: «entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro».
2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui per il 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 018. Ciccanti, Galletti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Gli enti locali virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità possono utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili per la realizzazione di opere di interesse pubblico».
2-quater. 01. Delfino, Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

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8-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 02. Delfino, Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 019. Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater aggiungere il seguente:

«Art. 2-quinquies.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sociali per interventi e servizi".

2. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
2-quater. 020. De Poli, Galletti, Ciccanti, Delfino.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-quater, aggiungere il seguente:

Art. 2-quinquies.
(Soppressione dell'Imposta Comunale mediante detrazione ai fini IRPEF).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale» le parole: «del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.» sono sostituite dalle seguenti: «sono escluse le unità immobiliari

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adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF.»;
b) il comma 2-ter è soppresso.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae in misura forfetaria l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».

3. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, l'articolo 1 è soppresso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.728 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».
5. Al medesimo articolo 1, della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».
2-quater. 021. Rubinato.
(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 4-quinquies, dopo le parole: con particolare riferimento ai punti di erogazione servizio scolastico aggiungere le seguenti: che non possono comunque essere soppressi se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione è superiore a 20 minuti.
3. 3. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies. 1. In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere ai comuni i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.
4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 4. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies. 1. In caso di soppressione di punti di erogazione le Regioni sono tenute a corrispondere agli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, i maggiori oneri sostenuti per il trasporto degli alunni al nuovo punto aggregante.
4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
3. 5. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies. 1. Negli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, la soppressione di eventuali punti di erogazione non è consentita se il tempo di percorrenza dal punto di aggregazione risulta superiore a 20 minuti.
3. 6. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-quinquies, aggiungere i seguenti:
4-quinquies. 1. Dall'attività di dimensionamento della rete scolatica, di cui al comma 4-quinquies, sono esclusi gli istituti scolastici ubicati nei comuni di montagna, così come individuati dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
4-quinquies. 2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
3. 7. Vannucci, Calvisi.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-sexies aggiungere il seguente:
4-septies. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagna e nelle isole minori, o comunque in zone disagiate, non rientrano negli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.
3. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso le scuole ubicate in zone di montagana o, comunque, in zone disagiate non rientrano negli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, stabilisce i criteri per la definizione delle zone disagiate.
3. 1. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dimensionamento della rete scolastica non può determinare la chiusura degli edifici scolastici nelle isole minori e nei comuni montani.
3. 2. Cambursano, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.
4. 4. Cambursano, Borghesi.

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Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.
4. 01. Osvaldo Napoli.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1 sostituire le parole: contributo ordinario con le seguenti: contributo straordinario e aggiungere in fine il seguente periodo: Il suddetto contributo è assegnato in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra il Comune di Roma ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle somme maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.
5. 7.Bitonci, Montagnoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 470 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 2, dell'elenco n. 1, le autorizzazioni di spesa sono incrementate per i seguenti importi:
Legge 23 settembre 1993, n. 379 - Contributo ordinario a favore dell'unione italiana Ciechi - 1 milione di euro per l'anno 2008.
Legge 12 gennaio 1996, n.24 Contributo Compensativo - 1 milione di euro per l'anno 2008.
Legge 28 agosto 1997, n. 284, Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, 1 milione di euro per l'anno 2008.
5. 13.Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 3.
5. 8.Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L'erogazione delle risorse assegnate al comune di Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008, è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti a bilancio del Comune, autorizzato dal Ministero dell'interno, da completarsi entro il 31 dicembre 2009.
3-bis. Le risorse assegnate al Comune di Roma con delibere CIPE del 30 settembre 2008, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; ai relativi oneri, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 500 milioni di euro.
3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della delibera del 30 settembre 2008, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla riassegnazione delle risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. 2.Burtone, Berretta, Samperi.

Al comma 3, dopo le parole:, anche di spesa corrente aggiungere le seguenti: Tali risorse, che assumono natura di prestito,

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vengono ricostituite e riassegnate al suddetto Fondo per le aree sottoutilizzate, alla restituzione da parte dei singoli comuni assegnatari dell'importo erogato. L'erogazione del prestito assegnato al Comune di Catania dalla suddetta delibera CIPE è subordinato alla sottoscrizione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso che viene presentato al Governo entro il 31 dicembre 2008 ed approvato nei trenta giorni successivi. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità, le condizioni e i termini del rimborso del prestito ai singoli comuni di cui alla Delibera Cipe del 30 settembre 2008.
5. 5.Vico, Misiani, Rubinato, Marchi, Calvisi, Burtone, Capodicasa, Sposetti, Pizzetti, Miglioli, Miotto, Ferrari, Fiano, Giovanelli, Berretta, Ventura, Sanga, Baretta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: modifica della predetta delibera aggiungere le seguenti: destinando nell'ambito delle risorse stanziate dalla stessa, 50 milioni di euro per il Comune di Taranto.
5. 4.Franzoso.

Al comma 3, dopo le parole: degli interventi a carico del Fondo, aggiungere le seguenti: Il Comune di Catania è tenuto a rimborsare la somma, che va intesa come un prestito, prevista per l'anno 2008 dalle citate delibere del Cipe entro 5 anni dalla sua erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.
5. 9.Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le suddette risorse sono assegnate in conto anticipazione previa sottoscrizione di un accordo fra i Comuni interessati ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la restituzione delle medesime risorse, maggiorate del tasso di interesse legale, in base ad un piano trentennale di rientro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le modalità di attuazione per la definizione dei piani di rientro.
5. 6.Bitonci, Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo:
5. 3.Bitonci, Chiappori, Montagnoli, Lanzarin, Reguzzoni, Dal Lago, Walter Renato Togni, Buonanno, Guido Dussin, Luciano Dussin, Callegari, Forcolin, Polledri.
(Ritirato)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore del Comune di Roma, Capitale della Repubblica, un contributo annuale stabilito sulla base della valutazione dei costi connessi all'esercizio delle funzioni di Capitale e di un programma di ampliamento delle dotazioni di servizi e di infrastrutture della città Capitale. La valutazione dei suddetti costi e il programma per i servizi e gli investimenti sono redatti secondo il metodo del «fabbisogno standard», indicando separatamente costi unitari dei servizi e degli interventi previsti e loro quantità, e fornendo dimostrazione che i costi unitari adottati rispondano a standard di massima efficienza, anche al confronto con analoghi servizi erogati dai più grandi Comuni italiani paragonabili per classe demografica (Milano, Torino). In ogni caso, il contributo annuale a favore di Roma Capitale non può superare i 500 milioni di euro.
5. 12.Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

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Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il Comune di Roma è tenuto a rimborsare allo Stato le somme ad esso assegnate ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo entro 5 anni dalla loro erogazione calcolando gli interessi maturati con il tasso di interesse legale.
5. 10.Borghesi, Cambursano.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Il Comune di Roma rendiconta l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché di quelle assegnate ai sensi delle delibere CIPE del 30 settembre 2008, inviando alla Presidenza del consiglio dei ministri un rapporto entro la data del 28 febbraio 2009 ed un altro rapporto entro la data del 28 febbraio 2010, indicando le finalizzazioni delle risorse ottenute in termini di servizi erogati, di loro costo unitario e di investimenti realizzati nel territorio. I sudetti rapporti vengono inviati al Parlamento.
5. 11.Causi, Gasbarra, Meta, Morassut, Touadi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguiente:

Art. 5.1.

1. Il CIPE, nell'ambito delle risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, può destinare una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 200 milioni di euro, per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore dei comuni virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità.
5. 01.Galletti, Ciccanti.
(Inammissibile)

ART. 5-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.
5-bis. 1.Marinello, Giudice, Gioacchino Alfano.

Sostituire l'elenco 1, allegato al decreto-legge, con il seguente:

Disposizione normativaCodice UPBDenominazione CAPCapitoloDescrizione UPBIntegrazione
20082009
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 23 settembre 1993, n. 3795.1.2Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi2316/1Protezione e assistenza sociale370.019 370.019
Legge 12 gennaio 1996, n. 245.1.2 Contributo Compensativo2316/2 Protezione e assistenza sociale332.325 332.325
Legge 28 agosto 1997, n. 2845.1.2 Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi2316/6 Protezione e assistenza sociale56.303 56.303
Totale parziale758.647 758.647
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Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1-ter, sostituire le parole: a 426,429 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 602,429 milioni di euro per l'anno 2009.
5-bis. 3. Ciccanti, Galletti.

ART. 6.

Sostituire i commi da 1 a 1-quater con il seguente:
«1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede per importi corrispondenti mediante la riduzione, in maniera lineare, per gli esercizi 2008 e 2009, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
6. 1. Cambursano, Borghesi.

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ALLEGATO 2

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (Atto n. 36).

PROPOSTA DI PARERE

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36);
premesso che:
dalle disposizioni del Piano programmatico non emerge, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica ad esso allegata, un quadro tale da giustificare e assicurare il conseguimento degli effetti finanziari previsti. Ciò vale con particolare riferimento alle disposizioni del Piano concernenti l'introduzione, nella scuola primaria, in via privilegiata di un modello didattico basato su classi affidate ad un unico insegnante e funzionante con un orario di 24 ore settimanali. A tale modello didattico, che ha trovato compiuta disciplina con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il Piano collega economie delle quali non è fornita alcuna stima e la cui effettiva realizzazione dovrà, in particolare, tenere conto del fatto che all'introduzione della figura dell'insegnante unico sono correlati oneri aggiuntivi con riferimento all'allungamento dell'orario di docenza che passerebbe da 22 a 24 ore settimanali. La mancanza di un quadro definito degli effetti finanziari del Piano programmatico meriterebbe che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute venga sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Ciò anche in previsione di eventuali modifiche che allo stesso Piano potrebbero essere apportate qualora il Governo intenda recepire le eventuali osservazioni e condizioni che le Commissioni di merito potrebbero formulare nel corso dell'esame parlamentare del Piano;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
il Piano in esame costituisce una programmazione degli interventi da adottare per il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima. I criteri e le modalità di applicazione degli interventi indicati dal Piano saranno individuati con i successivi regolamenti, da adottare ai sensi del comma 4 del citato articolo 64, i quali dovranno recare la quantificazione degli effetti finanziari. Tali effetti finanziari saranno puntualmente verificati dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato;
la stima delle economie derivante dalla rideterminazione della consistenza dell'organico della scuola primaria si basa su un modello didattico-organizzativo che prevede 27 ore settimanali. Tuttavia le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata e nel rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore;
le economie di spesa conseguenti al modello del maestro unico, introdotto dal

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decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, risultano allo stato non quantificabili e le stesse economie, nel momento in cui verranno conseguite, ridurranno l'incidenza degli altri interventi indicati nel Piano programmatico. In ogni caso, l'onere derivante dall'introduzione dell'insegnante unico è stimato essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo. Inoltre, nella stima delle predette economie, non si è tenuto conto, per motivi prudenziali, dei risparmi di spesa conseguenti alla revisione delle attuali forme di compresenza, da attuare in applicazione del Piano, in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare;
è confermata la possibilità di ottenere una riduzione complessiva di 11.200 unità di personale a seguito della graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria in quanto in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, l'insegnamento della lingua inglese non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione;
all'attività di formazione linguistica obbligatoria prevista dal Piano per i docenti della scuola primaria sono destinate le risorse già stanziate allo scopo e ripartite, come previsto dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento;
l'innalzamento del rapporto alunni/classi pari a 0,40 costituisce uno degli interventi previsti dal Piano per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente previsto dall'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
con riferimento alla scuola dell'infanzia, eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa alla luce dei criteri indicati nel Piano. Tali eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio;
l'istituto dell'anticipo, da reintrodurre con apposito provvedimento normativo, costituisce una offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili;
nel novero delle misure previste dal Piano per la riduzione di personale ATA, la costituzione dell'organico dell'area C rappresenta una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico definite dallo stesso Piano ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008;
preso atto dell'impegno del Governo a informare le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario in merito ai contenuti degli schemi di regolamento di attuazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e delle relative relazioni tecniche,
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PARERE FAVOREVOLE.