CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 novembre 2008
98.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: 21 marzo con le seguenti: 5 maggio.
1. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le seguenti: possono essere organizzate.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
2. 2.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace» (C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE E ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ISTITUZIONE DEL «GIORNO DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI NASSIRIYA E DI TUTTI I MILITARI E CIVILI ITALIANI CADUTI IN MISSIONI INTERNAZIONALI».

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 12 novembre, anniversario della strage di Nassiriya del 2003, in cui trovarono la morte diciannove connazionali, quale «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali».
2. In occasione del «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» possono essere organizzati convegni, incontri e dibattiti e promosse iniziative per rammemorare l'esempio di coraggio e di abnegazione dei militari e civili italiani caduti in missioni internazionali e per ricordare il valore e la natura del loro sacrificio ai giovani delle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, delle scuole secondarie superiori.
3. Il «Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO 3

DL 154/08: Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali (C. 1891 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1891 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»;
considerato che le disposizioni da esso recate investono una pluralità di materie che sono per la maggior parte volte alla regolazione dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali, che, in considerazione della mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, deve intendersi rimessa alla competenza dello Stato;
tenuto conto che tali disposizioni sono principalmente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «perequazione delle risorse finanziarie», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono altresì riconducibili alle materie «tutela della salute» e «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», riservate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato, inoltre, che, con riferimento a singole norme, vengono in rilievo la materia «ordinamento civile» che, ai sensi del secondo comma, lettera l), dell'articolo 117 della Costituzione sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché le materie «istruzione» e «ordinamento ed organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
esaminato l'articolo 1, comma 2, che consente, con delibera del Consiglio dei ministri ed in presenza di determinate condizioni, l'erogazione, totale o parziale, del maggior finanziamento previsto in favore delle Regioni che hanno sottoscritto piani di rientro dal deficit sanitario ed in cui è stato nominato il commissario ad acta, in deroga a quanto stabilito dall'intesa in Conferenza Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dello specifico accordo tra lo Stato e la regione;
ritenuto in proposito che la deroga prevista all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni potrebbe risultare lesiva del principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Stato e regioni in materia di finanziamento del servizio sanitario nazionale nell'attuale situazione

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di mancata attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
esaminato l'articolo 3, che prevede che per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, i punti di erogazione del servizio scolastico saranno oggetto di un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre per l'anno scolastico 2009/2010 dispone che il numero di detti punti di erogazione non deve superare quello dell'anno precedente;
considerato, al riguardo, che in materia di dimensionamento della rete scolastica, la programmazione della rete scolastica rientra nella materia istruzione, di competenza concorrente tra Stato e regioni;
ritenuto che tale disposizione appare configurabile alla stregua di una norma di dettaglio suscettibile di ledere le competenze regionali in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3, capoverso «4-quater», secondo periodo del comma 1, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la deroga prevista all'articolo 1, comma 2, in considerazione delle sue finalità e dei suoi effetti, risulti conforme al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, prevedendo, in caso contrario, un coinvolgimento delle regioni e delle province autonome.