CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2008
97.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00624 Cazzola: Verifica degli aspetti procedurali relativi all'emanazione del «decreto flussi».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Cazzola relativo alle procedure informatizzate per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, passo ad illustrare le notizie acquisite presso le Amministrazioni competenti.
In premessa appare opportuno ricordare che, con l'entrata in vigore in data 25 febbraio 2005 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286/1998, articolo 22, comma 1), l'intero procedimento istruttorio relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri è passata agli Sportelli Unici per l'Immigrazione incardinati presso le Prefetture-UTG.
Le procedure informatizzate per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (presso le Prefetture-UTG) in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 concernente la «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007), sono state predisposte, quindi, per competenza, dal Ministero dell'interno.
In particolare, in base alla predetta procedura era prevista la possibilità di inviare le richieste di assunzione di lavoratori stranieri, via internet, direttamente al server del Viminale.
Le istanze pervenute venivano, quindi, successivamente inviate, telematicamente, agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, incardinati presso le Prefetture-UTG che, al fine di permettere un controllo «incrociato» dei dati contenuti nelle medesime, li smistavano alle questure territorialmente competenti per l'effettuazione dei controlli di pubblica sicurezza su datori di lavoro e lavoratori, ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro per le verifiche sulla capacità economica, sui contratti applicabili, e sulla sussistenza delle quote d'ingresso.
Al termine della predetta istruttoria, qualora fossero stati sussistenti tutti i requisiti previsti, lo Sportello rilasciava il nulla osta al lavoro.
Va detto, in proposito, che il nuovo sistema introdotto aveva la finalità di semplificare la modulistica e di rielaborare il programma di gestione delle singole pratiche, rendendolo più efficiente ed adeguato alla necessità dei rigoroso rispetto dei tempi dei procedimento ed alle esigenze di governo del fenomeno migratorio. Si precisa che ogni utente, attraverso la propria password, aveva la possibilità dì consultare il sistema e verificare lo stato della propria domanda. Inoltre lo stesso veniva informato con comunicazione scritta dei passaggi significativi della propria domanda.
Per quanto concerne, in particolare, i presunti disguidi procedurali evidenziati dall'onorevole Cazzola, soprattutto nell'invio cumulativo di richieste da parte dei

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soggetti abilitati, vorrei evidenziare che, le difficoltà lamentate è verosimile che siano da addebitare alle particolari «sollecitazioni» del sistema telematico da ricondurre all'elevatissimo numero di tentativi di collegamento nell'arco di un periodo temporale estremamente limitato posto che le richieste di assunzione venivano valutate ammissibili o meno in base all'ordine cronologico di presentazione.
L'Amministrazione che rappresento collabora con il Ministero dell'interno per il migliore funzionamento degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, attraverso la predisposizione, congiuntamente ad altre Amministrazioni, della modulistica ufficiale, anche informatizzata, per la presentazione delle richieste di nulla osta per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o a carattere stagionale con un cittadino straniero residente all'estero. Inoltre collabora ai fini della predisposizione della modulistica elettronica e per la realizzazione dei necessari collegamenti tra la rete informatizzata operativa delle Direzioni Provinciali del Lavoro e quella delle Prefetture-UTG, per consentire l'interscambio dei dati tra il sistema informatizzato SILEN ed il sistema telematico degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Per la collaborazione riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione sono stati sottoscritti differenti protocolli d'intesa tra Ministero dell'interno e l'Amministrazione del lavoro con le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro (in data 5 novembre 2007), con i patronati (in data 16 novembre 2007), con le Organizzazioni sindacali, Associazioni ed Enti che svolgono attività di tutela ed assistenza a livello nazionale in materia di immigrazione (in data 16 novembre 2007).
Tali intese sono finalizzate a consentire a tali soggetti di fornire informazioni e assistenza ai datori di lavoro interessati per le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro relative al decreto sui flussi.
Pervenendo alla specifica richiesta dell'onorevole Cazzola, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nell'ambito del decreto sui flussi per il 2007 sono state presentate - dal 15 dicembre 2007 al 31 maggio 2008 (ossia dall'avvio delle procedure operative di attuazione alla scadenza prefissata dei termini per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione) - n. 740.716 istanze di assunzione, delle quali sono state definite circa n. 178.000. I nulla osta rilasciati sono oltre 108.000, pari al 70 per cento delle quote assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Occorre tenere conto, al fine di valutare correttamente la divaricazione tra quote programmate nel decreto sui flussi e domande accolte, che numerose istanze risultano completamente prive dei requisiti minimi prescritti ed i corrispondenti procedimenti vengono conclusi con provvedimento di diniego.
Inoltre, numerose istanze di assunzione costituivano di fatto semplici «repliche» di tentativi di «regolarizzazione» già compiuti in anni precedenti ma che non hanno condotto - né potevano condurre, a legislazione invariata - all'ottenimento dei permesso di soggiorno da parte del lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Come si evince dai dati forniti in proposito dal Ministero dell'interno a metà ottobre 2008, visti d'ingresso, contratti di soggiorno e richieste di permesso di soggiorno sono ancora in numero di molto inferiore rispetto alle quote d'ingresso ed ai nulla osta rilasciati. Infatti, a fronte di circa 92 mila nulla osta al lavoro rilasciati dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, i visti d'ingresso sono poco più di 36mila mentre le richieste di permesso di soggiorno sono circa 22 mila.
Per quanto concerne l'anno 2008, si fa presente che la procedura per l'adozione del decreto sui flussi è in fase di avanzata predisposizione. Per la determinazione delle quote d'ingresso, in considerazione

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del fatto che il Documento Programmatico sulla politica dell'immigrazione per il triennio 2007-2009 non è stato emanato (mentre il DPPI 2009-2011 è in corso di predisposizione) e che in assenza di tale documento, in base all'articolo 3 del testo unico immigrazione, non è possibile eccedere il limite delle quote stabilite nell'anno precedente, le quote d'ingresso non potranno comunque superare le 170 mila unità.

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ALLEGATO 2

5-00626 Paladini: Sulla riduzione del personale operata dalla Merck Sharp & Dohme Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Paladini relativo alla situazione dei lavoratori della società Merck Sharp e Dohme (Italia) Spa, passo ad illustrare le notizie acquisite presso gli uffici del Ministero che rappresento e delle altre Amministrazioni competenti.
La società Merck Sharp e Dohme (Italia), interessata dalla crisi del settore farmaceutico, dovuta principalmente agli elevati investimenti per lo sviluppo dei farmaci, ed alla specializzazione della ricerca (anche in considerazione della scadenza di molti brevetti), ha adottato un modello organizzativo, a seguito del varo di un nuovo piano industriale di operatività, che ha comportato un adeguamento degli organici della struttura medico-scientifica, con una riduzione complessiva di 270 unità lavorative all'interno del gruppo di società, del quale, oltre la medesima, fanno parte anche la società NEOPHARMED e ISTITUTO GENTILI.
In particolare la Merck Sharp e Dohme ha utilizzato lo strumento della cessione del ramo d'azienda che, inizialmente, ha riguardato 144 unità lavorative, di cui solo n. 122 unità sono state assunte dalla società X-PHARMA srl, in quanto, nelle more delle trattative sindacali, 22 unità hanno trovato occupazione presso altre società.
Per quanto concerne la società X-PHARMA srl, il 30 luglio scorso, si è tenuto un incontro presso la Regione Lombardia tra i rappresentanti della società medesima, il rappresentante di Assolombarda, le OO.SS, di categoria e le RSU, al fine di valutare la situazione aziendale anche al fine di una eventuale richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per crisi aziendale, per cessazione totale di attività della sede di Agrate Brianza, cui fa capo anche tutta la struttura esterna di Informazione Scientificas del farmaco, per un totale di 376 unità.
A seguito di specifica istanza presentata dalla società in parola, nella sussistenza dei criteri stabiliti dalla legge, ovvero presentazione da parte della società, di un piano di gestione dei lavoratori in esubero diretto a ridurre il ricorso alla mobilità, è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale per cessazione di attività, per il periodo dal 1o settembre 2008 al 31 agosto 2009, per un massimo di 371 unità lavorative.
Da ultimo faccio presente che, i rappresentanti aziendali, nel corso delle verifiche di competenza scaturite dalla richiesta di CIGS, tutt'ora in corso, hanno reso noto che nello scorso mese di settembre la società ha effettuato una ricapitalizzazione di 10 milioni di euro e al fine di fronteggiare i problemi occupazionali avrebbe intenzione di chiedere la trasformazione della causale di CIGS, da crisi aziendale a ristrutturazione aziendale. Inoltre è stata annunciata la prossima presentazione, presso Assolombarda, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e alle RSU, di un nuovo piano industriale che dovrebbe prevedere il riassorbimento di parte degli esuberi.
Il Ministero dello sviluppo economico, sentito al riguardo, ha reso noto di non aver ricevuto richieste di aperture di un

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tavolo di confronto né da parte delle Organizzazioni Sindacali né da parte della proprietà e di essere comunque disponibile all'apertura di un costruttivo confronto con le industrie farmaceutiche su tali tematiche.
In conclusione sono in grado di assicurare che il Governo segue con attenzione le situazioni descritte al fine di fronteggiare le ricadute occupazionali di un settore di estremo rilievo quale quello farmaceutico.

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ALLEGATO 3

5-00627 Damiano: Sull'applicazione dell'articolo 21-bis della legge n. 133 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il comma 1-bis dell'articolo 21, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha introdotto, dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001, un nuovo articolo, il 4-bis, che concerne il contenzioso giudiziario sui contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 21 agosto 2008.
Nello specifico, in caso di violazione delle disposizioni in materia di apposizione dei termine, della disciplina aggiuntiva del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, e della disciplina della proroga, il lavoratore non ha più diritto alla reintegra ma ad una indennità non inferiore a 2,5 e non superiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Nella «quantificazione» si dovrà tenere conto della durata del contratto, delle dimensioni aziendali e delle condizioni del prestatore: si tratta, in sostanza, dei requisiti già fissati dall'articolo 8 della legge n. 604/1966.
Come ampiamente emerso nel dibattito estivo che ha accompagnato l'approvazione della legge n. 133/2008, l'intervento del Governo in materia di contratti a termine risultava funzionale all'obiettivo di non abbassare il livello sostanziale di tutele dei lavoratori assunti a termine e consentire, al tempo stesso, di salvaguardare i livelli occupazionali e la tenuta finanziaria di alcune grandi imprese già accordatesi con le parti sociali per gestire in modo condiviso e sostenibile il contenzioso in atto e risalente nel tempo.
Per evitare di depotenziare il carattere anti-fraudolento della nuova disciplina del contratto a termine, in funzione dunque di tutela e non penalizzazione dei lavoratori precari nel loro complesso, la disposizione in argomento è applicabile «solo» ai giudizi in corso.
La ratio della disposizione in parola può, quindi, essere rivenuta nell'esigenza di chiarire relativamente al contenzioso futuro, il nuovo regime sostanziale e, con esso, quel rigoroso apparato sanzionatorio che dà forza e coerenza alla scelta di normalizzare l'assunzione a tempo determinato là dove, ovviamente, non risponda a una finalità fraudolenta.

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ALLEGATO 4

5-00623 Caparini: Revisione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 3 agosto 2007, n. 123, recante «Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», nel perseguire la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, attribuisce un ruolo centrale alla formazione ed all'attività di prevenzione realizzata anche attraverso i periodici controlli sulle apparecchiature di lavoro.
Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi cui è tenuto il datore di lavoro con riferimento alle attrezzature di lavoro, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuativo della precitata legge delega, ha previsto, all'articolo 71, una serie di adempimenti diretti a ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo delle medesime nonché a verificarne la conformità ai requisiti di sicurezza e l'idoneità allo specifico lavoro da svolgere.
Con riferimento a quanto specificamente richiesto nell'atto ispettivo, per una maggior chiarezza, appare opportuno evidenziare che la previsione «che le verifiche e la riqualificazione periodica delle attrezzature di lavoro possano essere affidate a soggetti privati riconosciuti, fermo restando l'esercizio di funzioni di controllo da parte dell'ISPESL e delle ASL» risulta, in realtà, già contenuta nell'articolo 71, comma 12.
Per quanto concerne l'emanazione del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 71 comma 13, relativo alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, si specifica che trattasi di verifiche di sicurezza da effettuarsi su attrezzature in pressione già immesse sul mercato e comunque in esercizio. Non trattandosi, quindi, di certificazione di un nuovo prodotto, il predetto decreto non dovrebbe involgere competenze proprie del Ministro dello sviluppo economico.
Con riferimento allo specifico punto sottoposto all'attenzione dall'onorevole Caparini, sono in grado di informare che sono attualmente in corso di elaborazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 1 comma 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In quell'ambito verrà valutata, dal gruppo tecnico allo scopo costituito, anche la rivisitazione delle disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro (Titolo III), la questione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione nonché l'eventuale abrogazione del regolamento, di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e successive modificazioni, o di una parte di esso.

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ALLEGATO 5

5-00625 Delfino: Sicurezza nei luoghi di lavoro a fronte dell'esplosione nella fabbrica MarconiGomme di Sasso Marconi (Bologna).

TESTO DELLA RISPOSTA

In primo luogo, mi sembra importante ribadire che il Governo, fin dal suo insediamento, ha posto la sicurezza sul lavoro tra le priorità che intende perseguire nella consapevolezza del fondamentale rilievo che riveste il diritto all'integrità psico-fisica per ogni lavoratore. In particolare, il Ministero è impegnato nel contrasto di tutte le violazioni delle regole relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuato attraverso il rafforzamento delle attività di controllo che vengono esercitate dai nuclei ispettivi del Ministero medesimo, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
Per quanto concerne il grave episodio menzionato nell'atto ispettivo, sono tutt'ora in corso gli accertamenti, effettuati, nell'immediatezza del fatto, dai funzionari dell'AUSL, competenti per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nel settore della produzione della gomma, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai militari dei carabinieri, ai quali sì è aggiunto il comandante del Nucleo carabinieri della locale Direzione Provinciale del Lavoro.
Dai dati emersi finora risulta che l'incidente si è sviluppato nel corso della produzione, in via sperimentale, di una mescola di componenti di un semilavorato in gomma destinato a produttori finali, a causa di una reazione imprevista ed incontrollata sviluppatasi durante la sperimentazione stessa. Tale reazione ha provocato una deflagrazione che ha colpito mortalmente due lavoratori e feriti altri tre.
Il decreto legislativo n. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha rivisitato la massima parte delle disposizioni applicabili in materia, al fine di garantire, in ogni luogo di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale, «...l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratoti» attraverso il «...rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati,» (articolo 1 comma 1, decreto legislativo n. 81/2008).
In particolare, la predetta normativa ribadisce come il datore di lavoro sia tenuto a valutare le concrete condizioni di rischio delle specifiche attività lavorative per consentire lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in un ambiente connotato dal massimo grado di sicurezza.
Per quanto riguarda l'aspetto del rafforzamento dell'organico del Ministero che rappresento, vorrei far presente che, nel corso degli ultimi due anni si è provveduto all'assunzione di circa 1.300 funzionari con qualifica ispettiva, dei quali oltre 100 con qualifica di ispettore tecnico.
Al momento non è possibile un'ulteriore immissione di personale ispettivo in quanto non è stata ancora effettuata la riorganizzazione prevista dal decreto-legge 85/2008, convertito con legge 121/2008, che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
Faccio presente, inoltre, che l'INAIL ha adottato un Piano di settore per contrastare il fenomeno infortunistico, nel quale vengono esplicitate le linee di azione che si intende intraprendere nel prossimo triennio, in coerenza con le previsioni del

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decreto legislativo n. 81/2008. Tali linee si basano su scelte di valorizzazione di una effettiva cooperazione interistituzionale che possa consentire alle amministrazioni e agli enti preposti al controllo di svolgere più efficacemente il loro ruolo, per una risposta sempre più diretta e calibrata alle esigenze di prevenzione del mondo del lavoro, migliorando i livelli di programmazione e di attuazione degli interventi, in logiche di confronto e di partecipazione con le Parti Sociali.
Le aree privilegiate di intervento consistono nella promozione della cultura dell'informazione e della formazione dei lavoratori, finalizzata al riconoscimento dei rischi specifici dell'attività lavorativa a cui possono essere esposti, e nella adozione di misure preventive e protettive più efficaci da effettuarsi con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei medici competenti e delle figure professionali (ingegneri, architetti, chimici) addestrate e formate allo scopo.
Segnalo inoltre che il Ministero che rappresento insieme all'INAIL, alle Regioni, all'ISPESL e all'IPSEMA è impegnato nella costruzione del «Sistema Nazionale Informativo Integrato» per la prevenzione sul lavoro in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2008.
In particolare si sta lavorando in termini integrati alla realizzazione del Sistema di Sorveglianza dei casi mortali, per condividere metodi di acquisizione e sistematizzazione delle informazioni e relazionali tra operatori INAIL, Regioni e Servizi di Prevenzione delle ASL, per orientare azioni ed interventi e della costituzione di Osservatori (a livello centrale e territoriale) Istituzioni e Parti Sociali.
Segnalo, anche, che nel gennaio del corrente anno è divenuto operante il «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro» mediante il quale vengono razionalizzati gli interventi previsti dalla legislazione vigente, sotto il profilo di un più efficace utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Il Governo non mancherà, quindi, di portare avanti, con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, un processo di crescita della cultura della prevenzione all'interno del quale tutte le parti istituzionali coinvolte si assumano le proprie responsabilità ed ognuno possa assolvere alle proprie funzioni, nella consapevolezza che la sicurezza costituisce sempre un bene fondamentale inalienabile, non negoziabile, che deve essere sempre e comunque tutelato.